Il lavoro si propone di verificare se, e in che misura, il consorzio sia preposto a dare vita ad una attività di direzione e coordinamento nei confronti delle imprese consorziate. La analisi muove dalla verifica dei caratteri essenziali del consorzio, del loro modo di atteggiarsi in ragione della multiforme fenomenologia dell'istituto, anche alla luce della disciplina antitrust, valutando la portata mutualistica dell'istituto, per porre, quindi, in evidenza le analogie tra il collegamento consortile e il collegamento nei gruppi di società . Vengono, dunque, esaminati sia il concetto di fase di impresa che può essere rimessa al consorzio, anche alla luce delle moderne forme di integrazione aziendale, sia i meccanismi tipicamente consortili ai quali è rimesso il coordinamento dei consorziati: il potere di controllo del consorzio; il regime della responsabilità per le obbligazioni consortili; l'imputazione delle obbligazioni per i rapporti conclusi nell¿interesse del consorziato. Quindi, viene ricostruito l'oggetto e la fonte della attività di direzione e coordinamento, per riscontrare la possibilità di rinvenire tale fattispecie in seno ai consorzi, individuandone, altresì, le ipotesi di esclusione. La natura del coordinamento consortile viene configurata in termini di controllo paritetico tra i consorziati e gerarchico tra consorziati e organizzazione consortile. Alla luce di tali presupposti, vengono esaminate quali, tra le previsioni di cui agli artt. 2497 e ss. cod. civ., possono trovare applicazione al consorzio che esercita attività di direzione e coordinamento.
CAPITOLO I
PROFILI CARATTERISTICI DEL CONSORZIO
1. Brevi cenni sulla origine del consorzio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
2. Coordinamento tra imprese come connotazione essenziale del consorzio.
Delimitazione del campo di indagine: ricostruzione dei profili inerenti al
coordinamento consortile e valutazione delle ricadute in ordine all’effettivo ruolo svolto dall’organizzazione
aziendale rispetto alla fase delle imprese consorziate demandata al consorzio. La funzione del consorzio
(anticoncorrenziale o di cooperazione interaziendale). Valore innovativo
o confermativo della novella del 1976. Le difficoltà di conciliare in una
unica definizione le potenziali conformazioni del consorzio. . . . . . . . 7
3. Funzione anticoncorrenziale e funzione di integrazione aziendale non
possono essere interpretate alla luce di un rapporto di mezzo a fine.
Esigenza di superare le rigide impostazioni del passato e di attribuire
alla causa consortile una connotazione scevra dalla caratterizzazione
astratta dell’istituto. Attraverso il metodo della causa concreta è possibile superare le tradizionali criticità della
definizione dell’art. 2602 c.c., rendendosi necessario, per l’interprete, verificare costantemente la meritevolezza
del consorzio sulla scorta dell’elemento causale. . . . . . . . 13
4. Esaltazione dell’elemento causale nella valutazione dei rapporti tra
disciplina antitrust e consorzi. Tradizionale inquadramento del consorzio nell’ambito delle intese restrittive
della concorrenza. Composizione dell’apparente contrasto tra le due figure . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
5. Influenza del diritto sulla configurazione del mercato. Il problema del
rapporto tra consorzio e disciplina delle intese restrittive della concorrenza secondo l’impostazione
tradizionale. . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
6. Le principali ricostruzioni del rapporto tra consorzio e intese restrittive
della concorrenza. Critica. Esigenza di comporre il rapporto tra consorzio e intese restrittive al di fuori di
impostazioni formalistiche.
Concorrenza e contratto debbono essere ricondotte ad una impostazione unitaria nella prospettiva
dell’interprete: la composizione delle eventuali discrasie deve essere risolta attraverso l’esame della
causa del contratto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
7. (segue) La rilevanza della causa quale elemento per valutare la liceitÃ
dell’accordo secondo la disciplina antitrust. Le intese restrittive della
concorrenza non si pongono come una figura distinta e autonoma
dell’ordinamento rispetto ai contratti associativi ma come un particolare modo di atteggiarsi dell’accordo
concluso tra le parti.. . . . . . . . 37
8. La pretesa natura mutualistica della causa consortile: si tratta di un
elemento meramente eventuale e, dunque, inidoneo a rappresentare un
aspetto essenziale della causa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
9. Il carattere mutualistico della organizzazione consortile induce a qualificare correttamente il concetto di
interesse consortile: non può configurarsi un interesse del consorzio distinto da quello dei singoli consorziati,
poiché l’attività del consorzio si risolve tutta in favore delle
attività dei singoli consorziati. Interesse consortile, dunque, è una
espressione puramente sintetica idonea a racchiudere, in forma meramente descrittiva, la somma degli
interessi distinti dei singoli imprenditori presupposti alla partecipazione al consorzio. . . . . . . . . . . . . 44
10. Distinzione tra attività e organizzazione consortile e attribuzione del
carattere mutualistico alla organizzazione consortile. . . . . . . . . . . . 48
11. Profili essenziali dell’istituto consortile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
11.1. Requisito della qualità di imprenditore in capo ai partecipanti. . 53
11.2. Organizzazione interna e struttura corporativa del consorzio.
Determinazione del valore essenziale dell’organizzazione in seno
alla definizione di consorzio. Il perseguimento degli obiettivi dei
consorziati è demandato alla struttura organizzativa del
consorzio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
11.3 Struttura corporativa e ricadute sul livello di personificazione del
consorzio. Articolazione della soggettività giuridica e impostazione della definizione dei rapporti tra i
singoli consorziati e la struttura collettiva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
12. La differenza tra consorzio e gruppo nella impostazione della dottrina:
il consorzio opera per consentire a ciascuna impresa di conseguire il
proprio interesse, nel rispetto del programma consortile; il gruppo
opera per garantire il raggiungimento di un interesse di gruppo, che può
trascendere l’interesse della singola impresa. . . . . . . . . . . . . . . . . 65
CAPITOLO II
NATURA E PORTATA DELLA ATTIVITÀ CONSORTILE
E MECCANISMI TIPICAMENTE CONSORTILI
DI INTEGRAZIONE AZIENDALE
1. Il concetto di fase dell’impresa tra disciplina e coordinamento, nella
definizione dell’art. 2602 c.c.. Individuazione della portata della “faseâ€
dell’impresa all’indomani della riforma del 1976. L’attività consortile
non si risolve in una dicotomia disciplina/svolgimento della fase delle
imprese consorziate ma è in grado di recepire ogni modulazione del
ciclo produttivo. La fase dell’impresa può comprendere anche lo svolgimento di un affare, nella interezza
del relativo ciclo produttivo. . . . 72
2. La fase dell’impresa alla luce delle moderne tecniche di integrazione
aziendale. Confronto con le ipotesi di pluralità di imprese in capo ad un
unico soggetto e impresa complessa. Verifica della legittimità delle diverse forme di cooperazione aziendale.
Esigenza di verificare se la disciplina e lo svolgimento di una fase della impresa consentono di recepire,
in seno al consorzio, le nuove forme di aggregazione e cooperazione tra
le imprese.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
3. Il rapporto tra l’impresa reticolare ed il gruppo di imprese: fenomeni di
coordinamento nell’ambito della impresa reticolare. . . . . . . . . . . . 89
4. Le fasi di impresa affidate al consorzio. L’impostazione tradizionale. Le
ipotesi limite: l’assunzione di un intero affare. Nuove ipotesi: il consorzio di management . . . . . . 92
5. Il carattere gestorio della attività consortile. Esigenza di ricondurre
l’attività consortile nell’ambito della rappresentanza commerciale,
quale forma di collaborazione per le imprese consorziate. Attenuazione,
nell’ambito del rapporto consortile, dei poteri direttivi del singolo
consorziato nei confronti della struttura consortile rispetto al modello
rappresentato dal rapporto tra imprenditore e institore. . . . . . . . . . 99
6. Potenzialità applicative del consorzio nell’ambito del gruppo di
imprese. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
7. Meccanismi tipicamente consortili di aggregazione interaziendale: a)
determinazione degli obblighi consortili e dei contributi periodici; b) il
controllo esercitato dagli organi consortili sulla attività dei consorziati;
c) il regime della responsabilità per le obbligazioni consortili e il
meccanismo di imputazione della attività consortile in capo alla impresa
consorziata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
7.1. Determinazione degli obblighi e dei contributi consortili: dal
programma consortile discendono obblighi di partecipazione a
carico dei consorziati; il contenuto di tali obblighi è necessariamente variabile e indeterminato.
La assenza di scopo di lucro e la insussistenza di forme di autosostentamento impongono di riconoscere
l’obbligo dei consorziati a partecipare al ripiano del
saldo negativo di gestione a titolo di contributo periodico. . . . 108
7.2. Il controllo degli organi consortili verso i consorziati come
inderogabile prerogativa dell’istituto. Il potere di controllo deriva
dalla esigenza di garantire, attraverso gli organi consortili, la
coerenza dell’agire dei consorziati per la realizzazione delle
finalità del consorzio. Il potere di controllo si manifesta come
tratto caratterizzante il consorzio nell’ambito dei contratti di
cooperazione.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
7.3. Il regime della responsabilità per le obbligazioni consortili come
fondamento della funzione di coordinamento rimessa al
consorzio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
7.3.1. La differenza tra obbligazioni meramente consortili e
obbligazioni per conto del singolo consorziato. Attenuazione del regime della responsabilità patrimoniale
perfetta nell’analisi del rapporto tra responsabilità dei consorziati verso il consorzio e responsabilità dei
consorziati verso i terzi. Il fondo consortile opera come limite
al potere di aggressione dei terzi per le obbligazioni
consortili ma questi rispondono del saldo negativo di
gestione nei confronti del consorzio. . . . . . . . . . . . 126
7.3.2. La imputazione dei rapporti conclusi nell’interesse del
consorziato. Ogni rapporto concluso dal consorzio — sia
esso attinente alle spese prettamente consortili, sia esso
attinente agli affari conclusi nell’interesse dei singoli consorziati — è sempre concluso in nome del consorzio. L’assegnazione dell’affare concluso nell’interesse del singolo
consorziato è fenomeno peculiare all’istituto consortile.
Non sono ammissibili le ricostruzioni volte a creare artificiosamente una duplicazione di rapporti
(terzo e consorzio; terzo e consorziato interessato) per giustificare la
titolarità del rapporto in capo al consorzio. L’assegnazione attiene ad un potere autonomo dell’organo
direttivo del consorzio e prescinde dall’accettazione del singolo
consorziato. Attraverso l’assegnazione, il consorzio esercita una notevole incidenza sull’organizzazione
del singolo consorziato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
CAPITOLO III
DIREZIONE E COORDINAMENTO COME FORMULA
ORGANIZZATIVA DEL COORDINAMENTO CONSORTILE
1. La direzione e coordinamento come figura non necessariamente legata
al gruppo di imprese. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
2. L’oggetto della attività di direzione e coordinamento. . . . . . . . . . . 145
3. La attività di direzione e coordinamento consortile: delimitazione degli
ambiti consortili nei quali può essere riscontrata una direzione unitaria
quale modalità caratteristica della struttura consortile. . . . . . . . . . . 159
4. Individuazione delle possibili fonti dalle quali trae origine la direzione
e coordinamento consortile. Consorzio e controllo contrattuale ai sensi
dell’art. 2359, comma 1, n. 3, c.c.. Esame della nozione di controllo
contrattuale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
5. (Segue) Il controverso valore della dipendenza economica nell’ambito
del controllo contrattuale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
6. (Segue) Alcuni aspetti rilevanti del controllo contrattuale: la potenzialità del controllo e la esigenza di
misurare l’influenza nei confronti della
attività esercitata dalla società . Rilevanza della nozione oggettiva della
impresa e necessario ridimensionamento della contrapposta concezione
soggettiva.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
7. Controllo contrattuale e direzione e coordinamento. Rapporto tra le
previsioni di cui agli artt. 2497 sexies e septies c.c.. Il controllo
contrattuale coincide con la direzione e coordinamento: critica. Impostazione del problema:
differenza sostanziale — Il controllo contrattuale è ipotesi distinta dalla direzione e coordinamento.
Differenza funzionale: l’attività di direzione e coordinamento rappresenta l’oggetto
nei contratti di cui all’art. 2497 septies c.c., e l’effetto nei contratti di cui
all’art. 2359 comma 1, n. 3, c.c.. Critica. Esigenza di fondare la
distinzione tra le rispettive fattispecie non sui caratteri intrinseci del
rapporto, quanto, piuttosto, sulle modalità di esercizio del controllo: il
coordinamento come requisito essenziale e differenziale tra la influenza
dominante e la direzione e coordinamento. . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
8. Verifica della sussistenza di una forma di controllo contrattuale nell’ambito del consorzio.
I meccanismi preposti a garantire il perseguimento degli obiettivi consortili danno vita ad una
influenza dominante del consorzio sui singoli consorziati, nei limiti della fase di impresa
esercitata dal consorzio. La sussistenza di una sfera di autonomia della
impresa consorziata rispetto alle determinazioni consortili non esclude
la influenza dominante esercitata dal consorzio. Il meccanismo di
imputazione delle obbligazioni consortili contratte dal consorzio nell’interesse dei singoli consorziati,
ex art. 2615 c.c., dà vita ad una forma
di eterogestione dell’attività dei singoli consorziati. . . . . . . . . . . . . 190
9. Verifica della sussistenza dei presupposti per inquadrare l’esercizio
dell’attività di direzione e coordinamento consortile “sulla base di un
contratto con le società medesimeâ€, ex art. 2497 septies c.c.. Individuazione del fenomeno richiamato
dall’art. 2497 septies c.c.: in particolare,
i contratti di dominio. Analisi dell’orientamento tradizionale e delle
aperture conseguenti alla introduzione dell’art. 2497 septies c.c.; ammissibilità sia dei contratti di
collegamento paritetico sia dei contratti di
collegamento gerarchico sub art. 2497 septies c.c.. . . . . . . . . . . . . 195
10. Indagine attorno ai caratteri del coordinamento consortile. Esame degli
effetti inerenti al collegamento paritario tra le imprese partecipanti al
consorzio e collegamento gerarchico del consorzio nei confronti delle
imprese consorziate.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
11. (Segue) Il rapporto tra organo di amministrazione e assemblea dei
consorziati risponde alle caratteristiche tipiche di una struttura corporativa. Esigenza di non appiattire
l’interpretazione degli istituti consortili sulla scorta della disciplina societaria. L’organo amministrativo del
consorzio va considerato nella propria configurazione di “ufficio†e non
quale mero delegato del consorziato a esprimere, in seno all’organo
esecutivo, gli interessi egoistici del proprio delegante. . . . . . . . . . . 206
12. (Segue) Considerazioni conclusive in ordine al rapporto di collegamento tra consorzio e impresa
consorziate: nei rapporti con la struttura
consortile, ciascun consorziato risulta essere in rapporto di soggezione
gerarchica alle direttive assunte dall’organo amministrativo, alla luce
dell’interesse collettivo del gruppo dei consorziati. . . . . . . . . . . . . 213
13. L’esercizio della direzione e coordinamento a equilibri ribaltati o asimmetrico, nelle recenti
esperienze legislative: il patto di coesione. . . . . 219
14. Gli effetti della direzione e coordinamento consortile sull’organizzazione del consorzio.
Inquadramento della “direzione e coordinamentoâ€
come fatto giuridico. Determinazione del rapporto tra “direzione e
coordinamento†e gli effetti prescritti dal Capo IX del codice civile
secondo il metodo della interpretazione assiologica.. . . . . . . . . . . . 225
15. (Segue) La responsabilità dell’ente e dei suoi amministratori. Gli oneri
pubblicitari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
16. (Segue) L’obbligo di motivazione delle decisioni degli amministratori. Il
diritto di recesso. La disciplina dei finanziamenti. . . . . . . . . . . . . . 232
Indice bibliografico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241