Sede: On Line
Presentazione:
Il calcolo della pena costituisce un problema centrale, ancorché spesso sottovalutato, nell’ambito della prassi quotidiana dei giudizi penali. Infatti, la determinazione della pena — ossia delle conseguenze che incidono sulla libertà del cittadino imputato — è il vero risultato del processo: un risultato che si deve basare su una molteplicità di variabili. Alcune di queste variabili sono riconducibili alla valutazione del fatto e della persona dell’imputato in base a considerazioni spesso non strettamente giuridiche: il maggiore o minore disvalore attribuito a una determinata vicenda criminosa è frutto, in molti casi, della sensibilità del giudice, o della determinazione accusatoria del pubblico ministero che chiede l’applicazione della pena al termine della sua requisitoria, o del concorso di considerazioni complessive sulla personalità dell’imputato o sul contesto della vicenda da parte del difensore che impugna una sentenza di condanna, ritenendola eccessivamente severa. Ma, in linea generale, le variabili che regolano il momento della determinazione della pena sono di carattere tecnico-giuridico e sono inquadrate in istituti ben precisi, la cui applicazione e interpretazione si basa su nozioni di diritto che ne delineano i contorni. E, si badi, anche la stessa deliberazione discrezionale da parte dell’organo giudicante è regolata da principi giuridici e da limiti e termini che sottraggono la decisione all’arbitrio, pur mantenendo saldamente ancorata, nelle intenzioni del legislatore, la decisione sanzionatoria al fatto concreto. La comprensione dei meccanismi e degli istituti che regolano la determinazione del trattamento sanzionatorio non interessa solo il giudice che applica la pena o il pubblico ministero che la richiede; interessa, e molto, anche il difensore dell’imputato. Infatti spetta al difensore controllare che la sanzione applicata al suo assistito sia legittima o comunque adeguata, e che sia inoltre convenientemente motivata; quindi, nel caso in cui il trattamento sanzionatorio risulti meritevole di censure, egli potrà dolersene con l’impugnazione; non da ultimo, poi, va considerata la possibilità di una determinazione “pattizia†della pena (con il patteggiamento, o con il concordato in appello) alla quale concorra lo stesso difensore. Il corso offre una panoramica sugli istituti che disciplinano il calcolo della pena, anche nella fase esecutiva, con ampi richiami giurisprudenziali e anche con il ricorso ad esempi pratici e a schemi illustrativi che aiutino nell’applicazione concreta dei principi che regolano la materia.
Programma:
I fattori incidenti sulla determinazione della pena
La personalizzazione della sanzione in concreto: in particolare, l’articolo 133 c.p.
Le pene principali e accessorie, le sanzioni sostitutive, le sanzioni amministrative accessorie
La messa alla prova
I diversi casi di applicazione dei lavori di pubblica utilitÃ
La pena nei riti premiali e nell’oblazione
Concorso di reati: concorso formale e materiale, reato complesso, concorso apparente di norme
Il reato continuato
Circostanze e recidiva
Il tentativo
Esempi pratici di calcolo della pena
Il calcolo della pena in fase esecutiva: l’articolo 671 c.p.p. e il reato continuato
Il calcolo della pena in fase esecutiva nel caso di illegalità sopravvenuta della pena