Abbreviazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI
NOTE INTRODUTTIVE
1. Oggetto, ragioni e finalità della ricerca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
2. Struttura e confini dell’indagine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
CAPITOLO I
ORIGINI ED EVOLUZIONE DELLE IPOTESI
DI LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO E PER MOTIVO ILLECITO
1. Premessa: l’esigenza di prendere le mosse dal primo periodo repubblicano. 17
2. Il secondo dopoguerra: la natura astratta dell’atto di recesso e la sua
(in)conseguente insindacabilità sia causale che motivazionale . . . . . . . . 21
3. I primi anni ’50: il superamento (dottrinale) del principio di insindacabilità
dell’atto di recesso attraverso la concettualizzazione del licenziamento per
motivo illecito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
4. Gli anni ’60: il superamento (legale) del principio di insindacabilità
dell’atto di recesso attraverso gli artt. 3 e 4 della l. n. 604/1966 . . . . . . 42
5. Lo Statuto dei lavoratori e la “nascita” del licenziamento discriminatorio . 48
6. Segue. Il contrasto interpretativo sulla natura del licenziamento discriminatorio:
mera species del licenziamento per motivo illecito, suo duplicato o
fattispecie a se stante? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
7. Segue. Il varo, a partire dalla fine degli anni ’70, della c.d. normativa
antidiscriminatoria di matrice comunitaria e la sua (in)influenza sul citato
contrasto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
8. Conclusioni: le ipotesi di licenziamento per motivo illecito e discriminatorio
vigenti pre Riforma Fornero e Jobs Act . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
CAPITOLO II
LE IPOTESI DI LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO
E PER MOTIVO ILLECITO VIGENTI
1. Premessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
2. Le definizioni di licenziamento discriminatorio e per motivo illecito delineate
dalla Riforma Fornero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
3. Segue. L’ipotesi di licenziamento per motivo illecito delineata dalla Riforma
Fornero ricalca quella tradizionalmente estrapolata dall’ordinamento . . . 77
4. Segue. L’ipotesi di licenziamento discriminatorio delineata dalla Riforma
Fornero ricalca solo alcune delle ipotesi già presenti nell’ordinamento . . 80
5. La normativa di attuazione del c.d. Jobs Act: una maldestra conferma della
impostazione seguita dalla Riforma Fornero . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
6. Conclusioni: le ipotesi di licenziamento per motivo illecito e discriminatorio
vigenti nell’ordinamento post Riforma Fornero e Jobs Act . . . . . . . 86
CAPITOLO III
ANALOGIE E DIFFERENZE TRA LE DIVERSE IPOTESI
1. Il profilo genetico. Le analogie (di “allineamento” alla Costituzione) e
differenze (circa la “matrice”) tra le ipotesi di licenziamento discriminatorio
e quelle di licenziamento per motivo illecito . . . . . . . . . . . . . . . 89
2. Il profilo strutturale. Le analogie e differenze tra le ipotesi di licenziamento
discriminatorio e quelle di licenziamento per motivo illecito . . . . . . . . 92
2.1 La nozione (unica) di motivo illecito sottesa ad entrambe le ipotesi di
licenziamento per motivo illecito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
2.2. Le (diverse) nozioni di discriminazione sottese alle numerose ipotesi
di licenziamento discriminatorio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
2.2.1. La nozione soggettiva di discriminazione . . . . . . . . . . . . 102
2.2.2. Versus la nozione oggettiva di discriminazione . . . . . . . . . 118
2.2.3. Il superamento della dicotomia: la configurabilità di una nozione
oggettiva unitaria di discriminazione attraverso una interpretazione
sistematico/evolutiva di quella soggettiva . . . . 124
2.3. Conclusioni circa le strutturali analogie (le esimenti) e differenze
(animus e sua esclusività) tra le ipotesi di licenziamento discriminatorio
e quelle di licenziamento per motivo illecito . . . . . . . . . . . 128
3. Il profilo funzionale. Le analogie (consistenti nel rappresentare entrambi
limiti esterni) e differenze (di interessi protetti) tra le ipotesi di licenziamento
discriminatorio e quelle di licenziamento per motivo illecito . . . 130
4. Il profilo sanzionatorio. Le analogie (sul piano civile) e differenze (sul piano
penale ed amministrativo) tra le ipotesi di licenziamento discriminatorio e
quelle di licenziamento per motivo illecito . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
VIII INDICE
CAPITOLO IV
INDIVIDUAZIONE DELLE FATTISPECIE DI LICENZIAMENTO
DISCRIMINATORIO E PER MOTIVO ILLECITO, INTERRELAZIONI
E CONFINI INTERNI
1. Primo corollario: le ipotesi di licenziamento discriminatorio e quelle di
licenziamento per motivo illecito “disseminate” nell’ordinamento sono
tutte riconducibili a due sole fattispecie, tra loro distinte, ma unitarie al
loro interno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
2. Secondo corollario: le differenze tra la fattispecie del licenziamento discriminatorio
e quella del licenziamento per motivo illecito rendono ragionevole
l’applicazione di un diverso regime probatorio . . . . . . . . . . . . . 144
3. Terzo corollario: le differenze tra la fattispecie del licenziamento discriminatorio
e quella del licenziamento per motivo illecito non escludono che la
prima possa, in via del tutto accidentale, sovrapporsi alla seconda . . . . 150
3.1. Un caso ad hoc di sovrapposizione: il licenziamento ritorsivo . . . . 153
4. Prime conclusioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
CAPITOLO V
I CONFINI ESTERNI ALLE DUE FATTISPECIE: L’ACTIO
FINIUM REGUNDORUM TRA I LICENZIAMENTI PER MOTIVO
ILLECITO/DISCRIMINATORIO E I LICENZIAMENTI INGIUSTIFICATI
1. Centralità della questione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
2. Le fattispecie oggetto dell’actio finium regundorum: i licenziamenti ingiustificato,
discriminatorio e per motivo illecito . . . . . . . . . . . . . . . . 160
3. Segue. L’esigenza — funzionale all’actio finium regundorum — di rendere
omogenee tra loro le tre fattispecie in esame . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
3.1. a) per rendere omogenei tra loro il licenziamento discriminatorio e
quello per motivo illecito occorre escludere dall’analisi il licenziamento
discriminatorio privo di animus discriminandi . . . . . . . . . 162
3.2. b) per rendere omogenei tra loro i licenziamenti discriminatorio/per
motivo illecito e quello ingiustificato occorre seguire la tesi che
configura sia la discriminazione/motivo illecito, sia la mancanza di
giusta causa o di giustificato motivo come ipotesi di alterazione della
causa dell’atto di recesso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
4. Le questioni sul tappeto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
4.1. Il licenziamento ingiustificato può essere considerato per ciò solo
come un licenziamento per motivo illecito/discriminatorio? . . . . . 166
4.2. Il licenziamento giustificato può essere considerato, al contempo,
come un licenziamento per motivo illecito/discriminatorio? . . . . . 171
Conclusioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
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