Prefazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XLIII
TITOLO IV: DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI
CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 2907 (Attività giurisdizionale)
PARTE PRIMA: IL SISTEMA DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI
Sezione Prima: I rapporti tra processo e diritto sostanziale
1. Fondamento della norma nel sistema delle tutele dei diritti . . . . . . . 7
1.1. La difesa dei diritti nello stato moderno si realizza, in via concorrente e non esclusiva,
mediante il processo . . . . . . . 7
1.2. Il diritto processuale civile è solo funzionale a garantire, nel sistema, la difesa dei diritti,
quale che si è formato storicamente, separandosi dagli strumenti del diritto privato . . . . . 11
1.3. La Tutela giurisdizionale dei diritti nello stato costituzionale (art. 24 cost.) è, pertanto, solo
una parte, per quanto preponderante, della Tutela dei diritti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.4. Il principio della correlazione tra Tutela giurisdizionale dei diritti e domanda di parte si
concretizza nella strumentalità del processo e, mediante l’autonomia di questa esperienza, si ha la
garanzia della tutela del diritto sostanziale . . . . . . . . . . . . 18
1.5. Si pone, di conseguenza, il problema della possibile individuazione di una norma strumentale
sulla produzione giuridica e si dimostra la legittimità di tale categoria, pertanto, della possibilitÃ
di configurare posizioni soggettive strumentali . . . . . . 22
1.6. Si possono, quindi, individuare i destinatari delle norme giuridiche:
nell’ordinamento vigente, per l’attuale stato costituzionale, essi sono non solo gli organi dello stato,
ma anche i privati (in critica alla nota tesi di Allorio) . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1.7. Le parti, in quanto hanno un limitato spazio di agire in autotutela, esercitano un potere con cui
attivano la funzione giurisdizionale, mediante un atto normativo, la domanda giudiziale . . . . . . . 32
1.8. Si coglie, pertanto, il significato degli artt. 2907 c.c. e 99 c.p.c. in relazione anche al principio di
corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
1.9. La domanda giudiziale e i suoi rapporti con la situazione soggettiva dedotta . . . . . . . . . . . . 44
1.10. Premesse in tema di oggetto del processo e domanda giudiziale:
si delinea una prima critica alle tesi che impostano il tema in relazione all’azione o alla pretesa . . . 49
2. I rapporti tra diritto sostanziale e processo . . . . . . . . . . . . . . . . 52
2.1. Le relazioni tra il principio della domanda e le strutture processuali:
le diverse esperienze circa i rapporti tra poteri delle parti e poteri del giudice. Il loro contemperamento
nell’attuale stato costituzionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
2.2. Il principio del contraddittorio come strumento d’equilibrio tra poteri del giudice e autonomia
delle parti . . . . . . . . . . . . 55
2.3. Il fondamento del principio dispositivo deve essere colto, non nel potere di disposizione delle parti
sul diritto, quanto nella necessità di garantire l’indipendenza del giudice, come dimostrato
da Liebman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
2.4. Il principio della domanda si correla all’atto introduttivo del processo, la cui dinamica interna è poi regolata,tendenzialmente,dal diverso principio dispositivo. Dalla domanda consegue il dovere
decisorio del giudice, al quale non può essere demandato un giudizio di meritevolezza della tutela
richiesta . . . . . . . . . . . . 62
2.5. In quanto alla tutela dei diritti si procede su domanda, si pone il problema di verificare se l’oggetto
del processo possa assumere latitudine diversa, per volontà di parte o di legge, rispetto
a ciò che è delineato dal legislatore sostanziale. Invero, spetta al diritto processuale definire la portata
dell’oggetto del processo. In particolare: a) si esclude che vi siano norme processuali (per
es. sulla competenza) che restringano l’oggetto del processo rispetto al diritto sostanziale . . . . . . . . 64
2.6. (segue): b) Si esclude pure che una limitazione dell’oggetto possa conseguire all’esercizio di un
potere delle parti. Pertanto:
b.1) non si ammette una segmentazione di un’unica situazione soggettiva (il c.d. problema del
frazionamento del credito);
b.2) si esclude anche la configurabilità di una limitazione della cognizione del giudice ad alcuni solo
dei profili del diritto . . 73
2.7. La struttura tecnica del procedimento ha sempre influenzato il tema dell’oggetto del processo
(si pensi al principio di eventualità ): questo elemento senza dubbio incide sulla deduzione in giudizio
delle situazioni soggettive, come provano le teorie della sostanziazione e dell’individuazione. Nondimeno,
le recenti evoluzioni dell’ordinamento processuale, verso un procedimento caratterizzato da rigide
preclusioni, non mutano l’essenza dell’oggetto del processo, che è sempre il diritto dedotto,
mai la singola questione o Rechtsfrage. . . . . . . . . . . . . . . 88
3. Principio della domanda di parte: diritto sostanziale e processo nella loro formazione storica . . 95
3.1. Il principio della domanda esprime una conquista fondamentale per lo stato di diritto e, ormai,
è divenuto generale per la giurisdizione, anche per quella che incide su interessi legittimi . . . 95
3.2. Si approfondisce la portata del principio con riguardo ai finitimi (e spesso sovrapposti) principi
dispositivo e inquisitorio, quali elaborati dalla Maximentheorie, la quale rappresenta pur sempre
un primo tentativo per razionalizzare l’autonomia dell’esperienza processuale. Si evidenziano i
presupposti in base ai quali il principio dispositivo viene costruito come emanazione della titolaritÃ
del diritto sostanziale . . . . . . . . . . . . . . . 98
3.3. Le ragioni del superamento di tale concezione si trovano nella acquisita consapevolezza della
giurisdizione come attuazione dell’ordinamento: sarà la teoria bülowiana sul rapporto processuale
a conquistare definitivamente l’autonomia del processo, nel contempo si consolida definitivamente
la concezione asimmetrica del processo, con la quale si supera quella paritaria (isonomica)
che si esprimeva l’ordo iudiciarius . . . . . . . . . 102
3.4. Il nuovo assetto dei rapporti tra diritto soggettivo e processo s’impone nelle codificazioni a
muovere dal codice napoleonico, con il quale si ridefinisce il sistema stesso della giurisdizione . 107
3.5. Ne consegue la necessità di superare la limitata prospettiva che vede nel principio dispositivo
un profilo eminentemente tecnico: invero, tale tesi, come soprattutto prospettata da Carnacini, rimane
ancora troppo legata all’idea che l’agire in giudizio sia un modo di disporre del diritto e non è in
grado di evidenziare la valenza fortemente politica di ogni opzione, soprattutto delle
scelte operate dalle codificazioni ottocentesche . . . . . . . . . 108
3.6. L’acquisita autonomia del processo non consente di vedere nella domanda giudiziale una forma
di disposizione del diritto, del resto nel presente il diritto privato ha assunto anche un significativo
ruolo di tutela per valori generali, che vanno al di là dell’interesse del singolo. Questo spiega perché
l’art. 2907 c.c. trovi applicazione sia per situazioni disponibili che indisponibili . . 112
4. Principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato . . . . . . . . . . 114
4.1. Il principio della domanda si lega a quello della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Sono strutturalmente due principi
autonomi, ma gli ordinamenti moderni tendono ad affiancarli . 114
4.2. Da questo consegue che diverse possono essere le modalità con
cui la regola si esprime: si prospettano varie possibilità , con
riguardo alla norma, agli effetti, ai fatti . . . . . . . . . . . . . . 119
4.3. Il diritto positivo bilancia (e limita) tale principio con il principio
della soggezione del giudice alla legge in tema d’individuazione
e interpretazione della norma applicabile. Il vincolo
opera appieno con riferimento agli effetti postulati, ma non
parimenti con riferimento ai fatti, sempre nel limite del divieto
di scienza privata del giudice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
4.4. La relazione tra il principio in esame e la pronuncia del giudice. 127
5. Diritto soggettivo e predeterminazione legale delle tutele giurisdizionali
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
5.1. Il problema della predeterminazione delle forme di tutela processuale
alla luce dell’impostazione chiovendiana, al fine di
assicurare l’attuazione della legge . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
5.2. La necessità di assicurare l’aspirazione all’attuazione della
legge, quindi al conseguimento delle utilità sostanziali, nel
rispetto delle libertà individuali alla luce del principio di legalità .
Critica alla tesi dell’atipicità della tutela specifica nonché
della sua ‘preminenza’ funzionale . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
6. L’azione nell’attualità : premesse teoriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
6.1. Premessa al tema dell’azione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
6.2. L’esercizio della funzione giurisdizionale è condizionato all’esercizio
del potere, come evidenziato da Pekelis . . . . . . . 139
6.3. Il tradizionale dibattito sull’actio, nella polemica tra Windscheid
e Muther, e il suo significato storico-sistematico: l’azione come
ultimo baluardo contro il totalizzante impossessamento dello
stato del diritto privato, ormai scemato a diritto per i privati. . 140
6.4. L’attualità del tema dell’azione e valore che esso esprime a
tutela dell’individuo contro lo stato . . . . . . . . . . . . . . . . 145
6.5. Del resto, nel dopoguerra, la dottrina più attenta (Liebman,
Garbagnati) ha avuto modo di recuperare appieno la centralitÃ
del tema e i valori che in esso si richiamano, quali poi assunti
dalla stessa Costituzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
6.6. Ne consegue che il profilo particolare e ‘tecnico’ del contenuto
dell’azione, quale potere a ottenere una decisione nel merito,
nel concreto esprime la piena riaffermazione di quei valori che
sono sottesi all’art. 24 cost. e che si esprimono nel bisogno
d’assicurare una tutela giurisdizionale alle posizioni giuridiche
soggettive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
7. Il convenuto e la bilateralità dell’azione: l’eccezione e la domanda riconvenzionale
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
7.1. La struttura bilaterale dell’azione e il problema della tutela del
convenuto: premesse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
7.2.1. La tesi secondo la quale il convenuto proporrebbe una
propria azione d’accertamento negativo della pretesa avversaria,
come proverebbe l’art. 306 c.p.c. Essa è strettamente
legata all’idea di azione in senso concreto . . . 159
7.2.2. Critica: la costruzione appare un’evidente finzione, in
quanto è dalla struttura essenzialmente bilaterale dell’azione
che gemmano i poteri endoprocessuali del convenuto
e l’art. 306 c.p.c. può certo avere una diversa (e
più piana) lettura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
7.3. Il problema delle eccezioni nei procedimenti con una cadenza
sempre più caratterizzata da progressive e rigide preclusioni . 164
7.4.1. La nozione di eccezione nel quadro delle difese del
convenuto e la sua natura prettamente processuale . . 166
7.4.2. L’autonomia dell’eccezione anche in relazione a convergenti
(ma del tutto distinti, sul piano processuale)
poteri d’azione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
7.5.1. Il problema — non risolto dall’art. 112 c.p.c. — del
rilievo d’ufficio dell’eccezione e le conseguenti divergenze
interpretative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
7.5.2. Si ritiene che il principio generale sia quello della
rilevabilità d’ufficio delle eccezioni di merito, in quanto
appare la soluzione più coerente con le linee generali
del sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
7.6. Il problema delle eccezioni relative a poteri esercitabili anche in
via d’azione ed effetti sul rapporto . . . . . . . . . . . . . . . . 180
7.7. L’eccezione di nullità : problema della sua qualificazione quale
eccezione in senso proprio o mera difesa e regime procedimentale.
Anche per questa eccezione si pone la questione della
determinazione degli effetti sul rapporto sottostante: il regime
si differenzia in base al contenuto dell’azione proposta . . . . 185
7.8. Brevi cenni sulla domanda riconvenzionale . . . . . . . . . . . 190
8. Limiti al principio della domanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
8.1. Ipotesi in cui l’ordinamento amplia il potere di attivazione della
funzione, riconoscendolo al pubblico ministero e allo stesso
giudice. Il problema della compatibilità , per tali situazioni, con
i principi costituzionali in tema di giurisdizione . . . . . . . . . 191
8.2. La questione si pone soprattutto per le ipotesi di c.d. giurisdizione
senza azione, in cui il potere spetta allo stesso giudice. La
tendenziale residualità di tali ipotesi . . . . . . . . . . . . . . . 195
8.3. Fattispecie ulteriori d’ampliamento dell’oggetto del processo
imposto dalla legge per ragioni endoprocessuali . . . . . . . . 196
9. La tutela giurisdizionale dei diritti, nell’interesse delle categorie professionali
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
9.1. Il secondo comma dell’art. 2907 c.c. Il problema della sua
attuale vigenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
9.2. Una lettura attualizzatrice della norma e il potere di azione
delle associazioni sindacali nel contesto dei principi costituzionali
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
9.3. L’azione degli enti collettivi e, in particolare, l’azione delle
associazioni dei consumatori di cui all’art. 139. cod. consumo
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Sezione Seconda: Le strutture processuali e la tutela giurisdizionale
1. I profili strutturali della tutela giurisdizionale: il contraddittorio nella
dinamica del procedimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
1.1. Dall’azione al processo: la tutela giurisdizionale e le forme
procedimentali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
1.2. L’azione, quale potere di condizionamento per l’esercizio della
funzione, postula un effettivo contraddittorio come elemento
che assicura la formazione del provvedimento, che altrimenti
sarebbe solo espressione della forza pura . . . . . . . . . . . . . 206
1.3. Il significato ricostruttivo del principio, già immanente nel
sistema, recepito dall’art. 101, secondo comma, c.p.c., in base
al quale si ha la conferma che è proprio il contraddittorio a
legittimare l’esercizio del potere nel concreto. Questo impone,
sul piano interpretativo, una lettura estensiva della portata
applicativa della norma, in critica a tutte le vane resistenze pur
diffuse in dottrina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
1.4. La stretta relazione, nella dinamica procedimentale, con il
principio iura novit curia, principio questo che si legittima
proprio in ragione del costante controllo dialettico che si realizza
nel processo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
2. La giurisdizione e la questione della sua individuazione . . . . . . . . . 225
2.1. Il tema della giurisdizione nel presente: la relazione tra tutela
dei diritti e giurisdizione alla luce dell’art. 2907 c.c . . . . . . 225
2.2. Il contenuto precipuo della giurisdizione nell’attuale assetto
ordinamentale e lo stretto collegamento tra tutela dei diritti e
questa funzione dello stato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
2.3. La caratteristica della giurisdizione sul piano degli effetti, e in
particolare la sua relazione strutturale con il giudicato, non
possono non confrontarsi con le specifiche opzioni del diritto
positivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
2.4. Il valore “giurisdizione†nell’attuale sistema costituzionale e
implicazioni sul piano applicativo . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
3. Tutela giurisdizionale dei diritti e giudicato . . . . . . . . . . . . . . . . 238
3.1. Il tema della Tutela giurisdizionale dei diritti impone il confronto
con il giudicato come garanzia ultima per le situazioni
giuridiche soggettive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
3.2. Critica alle (ormai vecchiotte) tesi che vogliono liberare la
tutela giurisdizionale dal giogo formalistico del giudicato, facendo
apostolato per una tutela celere ed efficace, più moderna
e corrispondente ai bisogni del presente. Ma è questa una
fallace prospettiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
3.3. La lezione di Augusto Cerino-Canova sulla tutela costituzionale
del giudicato, in riferimento al settimo comma dell’art. 111
cost. Si conferma il valore di tale lettura e sua permanente
validità , pur nella necessità di un completamento . . . . . . . 243
3.4. La crisi del sistema codicistico e l’idea che la soluzione possa
essere trovata nella frammentazione del giudicato . . . . . . . 247
3.5. Il grave significato che si correla al voluto superamento del
giudicato: si allenta ogni tutela del cittadino, il tutto viene
sostituito dal vorace potere dell’ordinamento che non dispensa
ormai più soluzioni stabili, certe, ma tutto soggiace ad una
volontà amorfa sempre in mutamento . . . . . . . . . . . . . . . 248
3.6. Il fondamento del giudicato nel sistema della Tutela dei diritti:
è proprio il potere d’azione, come costruito dall’art. 24 cost., a
richiedere, per realizzarsi effettivamente, un accertamento stabile
e definitivo. Senza giudicato non vi è piena tutela del diritto
soggettivo, non c’è azione, solo istanza . . . . . . . . . . . . . . 251
3.7. La norma costituzionale delinea un principio, non detta una
disciplina. Ne consegue che la stabilità richiesta per il provvedimento
si dovrà esprimere nei termini di quello che tradizionalmente
definisce il giudicato materiale . . . . . . . . . . . . . 258
4. Il problema della tutela d’equità , della volontaria giurisdizione e dell’arbitrato
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
4.1. Profili particolari che presenta la giurisdizione in certe sue
(discusse) manifestazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
4.2. Il valore della giurisdizione d’equità nel presente e il bisogno di
superare l’algida astrattezza della norma, almeno in alcune
situazioni. Le specificità del giudizio d’equità e la sua piena
riconducibilità alla giurisdizione in senso proprio . . . . . . . . 263
4.3. La giurisdizione volontaria quale gestione d’interessi, non accertamento
di diritti e il suo esprimersi nel procedimento
camerale. Le ragioni per l’opzione a favore delle forme giurisdizionali
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
4.4. L’arbitrato e il suo rapporto con la giurisdizione. Si passa dalla
struttura procedimentale alla espressione della funzione giurisdizionale
in senso proprio, quale caratteristica degli ordinamenti
statali contemporanei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276
5. L’esercizio della funzione giurisdizionale nella diversità delle forme
procedimentali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
5.1. Il problema della relazione tra domanda giudiziale, quale
istanza di giustizia, e forme procedimentali . . . . . . . . . . . 284
5.2. Il processo ordinario di cognizione, nel quadro della decodificazione,
a fronte dei bisogni di effettività della tutela. Si cercano
nuove vie, espresse in forme nuove di tutela . . . . . . . 285
5.3. La legittimità di una tutela c.d. sommaria, sostitutiva del
processo ordinario: presupposti e fondamento . . . . . . . . . 289
5.4. Il procedimento camerale per la tutela dei diritti: Ã mbito e limiti
di applicazione. La necessità di considerare sempre la tutela del
diritto soggettivo in relazione al giudicato . . . . . . . . . . . . 293
6. Conciliazione e mediazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297
6.1. Il problema della compatibilità costituzionale delle forme sostitutive
della giurisdizione, quali conciliazione e mediazione,
al fine di giungere comunque alla composizione della lite.
Inquadramento generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297
6.2. La conciliazione all’interno del rapporto tra autonomia negoziale
e processo. Essa opera sul piano degli effetti negoziali e
l’atto conclusivo sarà assoggettato al regime delle impugnative
negoziali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299
6.3. In quanto la conciliazione opera sul piano negoziale, non si avrÃ
un accertamento del diritto e il processo si deve concludere con
una decisione in rito di absolutio ab instantia . . . . . . . . . . 302
6.4. Il problema della mediazione e della sua funzione all’interno
del sistema. In essa si esprime un bisogno di Tutela dei diritti
che — come si è già osservato — non si realizza nella Tutela
giurisdizionale degli stessi. Diverse tipologie di mediazione e la
loro generale funzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304
6.5. La mediazione quale strumento con cui si ha una forma di
autocomposizione della lite, con effetti che operano sul piano
negoziale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311
6.6. La (assai discussa) compatibilità costituzionale della mediazione
imposta dal legislatore si giustifica laddove questo strumento
non miri a conseguire una pura riduzione delle liti, ma
piuttosto a consentire alle parti di definire un assetto dei loro
interessi, mediante una forma di autocomposizione, che assicura
un risultato comunque diverso rispetto alla tutela giurisdizionale
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314
6.7. Gli effetti della mediazione. Breve sintesi alla luce del diritto
positivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
7. Il Konventionalprozess e poteri dispositivi delle parti . . . . . . . . . . 321
7.1. Il problema dell’autonomia delle parti nel processo, alla luce
della tradizione francese che tende ad escluderne (o a ridurre al
minimo) ogni spazio. Del resto, tale acritica posizione ben
s’inquadrava nella nouvelle vague pubblicistica che s’impose
nel xx secolo nella scienza processuale. Così ad una precisa
scelta di politica del diritto compiuta con la codificazione
napoleonica si riesce a dare anche una legittimazione sul piano
concettuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321
7.2. Le varie critiche che si sono prospettate, soprattutto nella
dottrina tedesca, tendono ad evidenziare gli spazi che l’ordinamento
processuale comunque riconosce alle parti, sicché si è
giunti a prospettare il principio per il quale, anche nella disciplina
delle forme, in dubio pro libertate. Sul piano sistematico
tale soluzione si giustifica in quanto si è già dimostrato come il
diritto processuale civile concorra con le norme del diritto
privato alla tutela dei diritti, sicché vi è una concorrenza
funzionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326
7.3. La valutazione generale è confermata dall’analisi specifica delle
varie situazioni in cui la legge processuale riconosce uno spazio
all’autonomia delle parti nel determinare la dinamica del processo
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329
8. La c.d. giurisdizione condizionata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
8.1. La questione della compatibilità costituzionale delle ipotesi in
cui il legislatore condiziona l’esercizio della giurisdizione, si
risolve nella consapevolezza che quel condizionamento deve
giustificarsi in ragione di necessità (mediate o immediate) che si
correlano alla pratica attuazione della giustizia . . . . . . . . . 335
8.2. Tale soluzione trova il sostanziale avallo della Corte di giustizia
dell’Unione Europea, espresso con riferimento al tentativo
obbligatorio di conciliazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339
9. Giurisdizione e autorità indipendenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340
9.1. Il fenomeno sempre più diffuso delle autorità indipendenti che
vengono ad assumere anche funzioni sostanzialmente giurisdizionali.
Si assiste ad un ulteriore episodio di trasformazione
della giurisdizione negli stati contemporanei . . . . . . . . . . . 340
9.2. La questione, quindi, della funzione esercitata deve essere
affrontata senza dogmatismi concettuali, preoccupati piuttosto
delle garanzie da assicurare a coloro che ne sono coinvolti e che
subiscono gli effetti dell’agire delle autorità indipendenti . . . 344
9.3. Una soluzione ragionevole di compromesso deve essere trovata
nell’assicurare in questi procedimenti le garanzie richieste dall’art.
6 CEDU per la giurisdizione in senso stretto, data la
evidente vicinanza funzionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347
10. L’abuso del processo? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349
10.1. Il problema dell’abuso del diritto si prospetta anche con riguardo
al processo. Invero, l’esperienza processuale presenta
caratteristiche sue proprie, che non permettono facilmente di
mutuare le soluzioni proposte dal diritto sostanziale. Di abuso
si può parlare solo in termini descrittivi per una condotta che
esprime un’utilizzazione alterata dello schema formale . . . . 349
10.2. Quindi, l’abuso non esprime una categoria concettuale autonoma,
ma solo fattispecie particolari riconducibili all’illecito. Il
fondamento del divieto di abuso del processo non può essere
trovato, con riferimento all’esercizio dei singoli poteri, nell’interesse
ad agire previsto dall’art. 100 c.p.c. . . . . . . . . . . . 354
10.3. Si compiono alcune valutazioni analitiche: a) la teoria dell’abuso
non può servire per scardinare il sistema dell’azione,
come delineato dall’art. 24 cost.; b) con riferimento ai singoli
poteri processuali, il limite all’abuso dovrà essere reperito nella
coerente applicazione delle norme che regolano le spese processuali,
nonché la responsabilità aggravata . . . . . . . . . . . 356
PARTE SECONDA: LE TUTELE DEL PROCESSO CIVILE NELLA TEORIA DELL’AZIONE
Sezione Prima: La domanda giudiziale
1. Operatività del principio della domanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363
1.1. Il tema dell’azione nel concreto del suo esercizio si lega strettamente
a quello della domanda giudiziale. Si pone il problema
dell’identificazione della domanda e della definizione di quegli
elementi che sono necessari, ma sufficienti, per distinguerla da
ogni altra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363
1.2. Il tema è centrale e attorno ad esso ruotano molti degli istituti
del processo: la domanda individua l’oggetto del processo e
pertanto, in ragione del principio sancito dall’art. 112 c.p.c.,
anche l’oggetto del giudicato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366
1.3. Contro questa tradizionale posizione sono state proposte varie
critiche, che tuttavia non si possono condividere. a) Non è
accettabile l’idea che il processo s’incentrerebbe sulla pretesa
esecutiva, la quale sola determinerebbe l’oggetto del processo
(Tavormina); invero, l’autonomia strutturale e funzionale della
cognizione dimostra come la tesi non possa essere accolta. b)
Neppure condivisibile è la critica che vorrebbe evidenziare la
staticità dell’impostazione tradizionale, inconciliabile con la
dinamicità del processo (Montesano): che la domanda possa
subire mutamenti nel corso del giudizio, non esclude certo la
centralità della prospettazione del diritto in essa compiuta
dall’attore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369
1.4. La domanda non è mera rappresentazione di fatti o invocazione
di tutela, non ha natura dichiarativo-testimoniale, ma è affermazione
di un diritto soggettivo, di una posizione giuridica
sostanziale, con le responsabilità che ne derivano . . . . . . . 374
1.5. Si svolgono alcune precisazioni sul tema: a) il tema si correla
solo all’atto iniziale del processo; b) la domanda mira alla
decisione sul merito, i presupposti o condizioni dell’azione
sono valutati dal giudice in base ai poteri che la legge gli
riconosce; c) l’eccezione del convenuto non incide (di norma)
sull’oggetto del processo e, quindi, sul giudicato . . . . . . . . 377
1.6. Il problema del rapporto tra domanda e allegazione dei fatti. Si
respinge l’idea (Cappelletti) per la quale l’allegazione sarebbe,
parimenti alla domanda, espressione del potere dispositivo
della parte: invero, i fatti non sono oggetto di un potere di
disposizione, hanno solo un rilievo strumentale e non sono
funzionali alla identificazione della domanda, se non in termini
limitati, che si correlano anche ai presupposti teorici che si
accolgono . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379
1.7. Alcune precisazioni sempre in tema di deduzione dei fatti in
giudizio: nel diritto sostanziale si muove dal fatto e, in relazione
alla norma, si assume il diritto soggettivo, mentre nel processo,
all’inverso, si muove dall’affermazione del diritto e in relazione
a questa si assumono i fatti potenzialmente rilevanti. Il fatto,
peraltro, è recepito non quale fattispecie legale, ma quale mero
fatto-accadimento della vita, che prescinde dalla fattispecie
legale, in quanto è alla domanda che spetta l’affermazione del
diritto e i fatti, nel processo, sono solo strumentali alla fondatezza
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384
1.8. È in base all’affermazione del diritto che s’individuano sia i fatti
rilevanti sia la fattispecie normativa di riferimento. Critica alla
tesi di Menchini: invero, bisogna tenere distinti i piani che
attengono l’uno alla affermazione del diritto, l’altro alla decisione
di merito, nella quale il giudice potrà compiere quell’opera
di riqualificazione della fattispecie che l’ordinamento gli
consente, in ragione del principio iura novit curia. . . . . . . . 388
2. L’identificazione della domanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392
2.1.1. Premesse al tema, con riferimento alla sua permanente
attualità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392
2.1.2. La teoria dello Streitgegenstand nasce e si sviluppa nella dottrina
germanica in piena simbiosi con il concetto di Anspruch
elaborato da Windscheid, ma a seguito dell’acquisita autonomia
del diritto processuale entra in crisi la corrispondenza dei
due concetti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393
2.1.3. In questa direzione, quindi, la prima reazione è quella di
elaborare una nozione processuale di pretesa. Nello sviluppo
successivo, emerge la contrapposizione tra c.d. Zweigliedrigetheorie,
per la quale elementi identificatori della domanda, oltre
ai soggetti, sarebbero il fatto costitutivo e la richiesta di provvedimento,
e la c.d. Eingliedrigetheorie, ove solo la richiesta di
provvedimento identificherebbe la domanda. Critiche . . . . . 398
2.1.4. Valutazione generale del percorso della dottrina tedesca, con
riferimento anche alle più recenti inclinazioni c.d. neosostazialiste,
dalle quali si coglie l’accentuato interesse per riaffermare
una connessione forte tra processo e diritto sostanziale . . . . 403
2.2.1. L’atteggiamento critico spesso diffuso nella dottrina italiana
non può celare la vicinanza delle questioni affrontate e delle
soluzioni proposte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405
2.2.2. Invero, i risultati raggiunti sono molto più vicini di quanto
possa sembrare ad una lettura superficiale, soprattutto dopo lo
sforzo ricostruttivo operato da Cerino-Canova. Permane comune
il dubbio sul ruolo che assume il fatto costitutivo . . . . 407
2.3.1. Alcune considerazioni preliminari. Oggetto del processo non
può essere il diritto affermato, neppure l’oggetto può essere
individuato nell’affermazione di un diritto o nella richiesta di
un provvedimento, momenti questi importanti ma solo strumentali
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409
2.3.2. Invero, definire il diritto soggettivo come oggetto del processo
appare ancora legato all’idea del processo come rapporto giuINDICE
SOMMARIO XXXI
ridico: invero, più correttamente, si deve dire che oggetto del
processo è una questione circa l’esistenza o l’inesistenza di una
situazione giuridica soggettiva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411
2.3.3. I fatti entrano nel processo in funzione del diritto dedotto
(come evidenziato da Lent), pertanto è in base all’affermazione
della situazione giuridica soggettiva che si isolano i fatti rilevanti
e che questi si distinguono nel continuo fluire degli eventi
della vita. Ne consegue che non è più accettabile l’idea di un
processo fondato sul principio da mihi factum dabo tibi ius,
sebbene gli ordinamenti moderni consentano al giudice di
individuare la fattispecie giuridica, senza essere vincolato alla
prospettazione delle parti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414
2.3.4. Il giudice, dunque, può qualificare diversamente la fattispecie,
purché sempre il medesimo sia l’effetto accertato, il diritto tutelato
e con esso il bene della vita perseguito e attivato il contraddittorio
ai sensi del secondo comma dell’art. 101 c.p.c. . . 418
2.4.1. Il tema dell’identificazione della domanda richiede, prima di
essere affrontato, che si esaminino due profili, oggetto di discussione.
Il primo: si conferma l’idea per la quale un soggetto
non può essere, nello stesso periodo di tempo, proprietario per
più di una volta della stessa cosa (critica al c.d. concorso di
titoli) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420
2.4.2. Il secondo: si contesta, infondatamente, che quando si fa valere
un diritto reale, la domanda comporti l’inclusione nel giudizio
di tutti i potenziali titoli. In questa prospettiva, quindi, non si
può superare la distinzione tra domande auto- ed eterodeterminate,
non si pone nemmeno un problema di tutela del
convenuto e di parità delle armi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428
2.4.3. In sintesi, si osserva che la tesi ora criticata sembra legata
ancora ai profili essenziali della teoria della sostanziazione,
definitivamente abbandonata dagli ordinamenti moderni, come
dimostrato nella nostra dottrina soprattutto da Augusto
Cerino-Canova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435
2.5.1. Introduzione al problema dell’identificazione nei sistemi non
più fondati sull’actio, ma sul diritto soggettivo e sul principio
dell’atipicità dell’azione, pertanto la domanda si struttura attorno
al diritto affermato e di cui si chiede l’accertamento . . 436
2.5.2. Il ruolo dei soggetti nell’identificazione si relaziona ai soggetti
della situazione giuridica soggettiva, sebbene vi possano essere
ipotesi di divaricazione (es. la sostituzione processuale). Brevi
cenni al problema dei diritti reali nel processo e del trasferimento
del diritto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439
2.5.3. Il ruolo del c.d. petitum mediato, il bene della vita, e immediato,
il tipo di provvedimento richiesto. Si evidenziano alcuni
profili critici della tesi tradizionale . . . . . . . . . . . . . . . . . 443
2.5.4. Le interrelazioni tra petitum e causa petendi evidenziano l’ambiguitÃ
della posizione tradizionale circa il ruolo del fatto
generatore e il modo d’intenderlo, anche con riferimento al tipo
di domanda proposta, come emerge poi dalla tradizione che
sottolineava la differenza tra causa proxima e causa remota . 447
2.5.5. Il problema della rilevanza della causa petendi: premessa critica
e prospettazione della tesi per la quale essa non costituisce
un elemento necessario per l’identificazione della domanda (e
sua ammissibilità ), dato che a tali fini è sufficiente l’affermazione
del diritto, mentre quella è rilevante solo ai fini della
concludenza dell’affermazione del diritto, quindi per il giudizio
di merito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451
2.5.6. Lo stato dell’arte nella dottrina italiana e la distinzione tra
domande auto- ed eterodeterminate nella dottrina: in tale ricostruzione
si recepisce una distinzione tradizionalmente che
risale al diritto comune ed è correlata al diverso contenuto della
tutela nelle azioni in rem rispetto a quelle in personam . . . . 453
2.5.7. Le domande autodeterminate nella dottrina prevalente comprendono
i diritti reali di godimento nonché (per quanto sia discusso)
anche quelli di garanzia, infine di diritti assoluti e della
personalità , quelli di credito ad una prestazione specifica . . . 462
2.5.8. Per la tesi prevalente le domande eterodeterminate avrebbero
ad oggetto diritti di credito ad una prestazione generica. Ma
tale lettura può essere oggetto di una rivisitazione, come del
resto già in parte è emerso nella dottrina tedesca . . . . . . . . 465
2.5.9. Invero, si avvertono significative divaricazioni da tale tesi: si
pensi all’azione di accertamento negativo di crediti, ma soprattutto
al diverso contenuto che si attribuisce al fatto generatore
e, comunque, al ruolo meramente sussidiario del fatto stesso . 467
2.5.10. Il ruolo della causa nell’identificazione della domanda è un
problema di diritto positivo, non dogmatico: a) già il diritto
romano dimostra come si possano prospettare situazioni in cui
l’azione non è identificata dalla causa petendi pur avendo ad
oggetto il pagamento di una somma di denaro (c.d. legis actio
per condictionem); b) analoghe situazioni presentava l’equity
nel diritto inglese; c) nonché, il c.p.c. unitario del 1865 consentiva
di agire, per determinate situazioni, in giudizio senza
che la domanda fosse identificata dalla causa petendi; d) infine,
la storia della dZPO conferma il diverso ruolo della causa
petendi tra ammissibilità -fondatezza e, come evidenziato soprattutto
da J. Braun, vi è sempre stata una significativa ambiguitÃ
di quel ruolo del fatto generatore a muovere da quanto
indicato nei Motive della dZPO . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472
2.5.11. Le ragioni per le quali non si ritiene che il fatto generatore sia
elemento necessario ai fini della identificazione della domanda,
ossia della sua ammissibilità . Questo vale anche se è pur vero
che saepius deberi potest: se chi agisce non indica la causa, la
domanda è certo ammissibile, ne consegue che il giudicato
escluderà ogni rapporto di credito con la controparte in riferiINDICE
SOMMARIO XXXIII
mento ad un preciso momento storico. La legge può richiedere
l’indicazione del fatto ma ad un diverso fine . . . . . . . . . . . 485
2.5.12. Implicazioni. a) La modifica del fatto non comporta un mutamento
della domanda, purché sempre il medesimo sia il diritto:
questo è utile soprattutto in quei casi in cui si deduce un diritto
di credito, ma per l’attore è difficile preventivamente individuare
il fatto generatore; b) il giudicato si correla al diritto non
alla causa dedotta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490
2.5.13. Il problema di valutare se in determinate ipotesi sia necessaria
la causa petendi per identificare la domanda: a) per specifiche
relazioni intercorrenti tra i soggetti. Esclusione . . . . . . . . . 494
2.5.14. (Segue): b) Per disposizione di legge. Ipotesi del processo
cambiario e altre pur ipotesi immaginabili (si pensi al tema
dell’accertamento del rapporto di lavoro). Sono sempre opzioni
possibili in astratto, da valutarsi alla luce del diritto positivo . 500
2.5.15. Considerazioni riassuntive e finali sul ruolo della causa petendi.
La sostanziale ambiguità delle disposizioni normative . . . . . 502
2.5.16. Una lettura dell’art. 164 c.p.c. come proposta: la diversa funzione
tra la prospettazione dei fatti e delle ragioni di diritto.
Conseguenze in tema di nullità . Lo scopo della indicazione
della causa è solo relativo alle esigenze della trattazione . . . 505
2.5.17. Significato della esclusione di una espressa sanzione per la
nullità conseguente alla omessa sanatoria del vizio attinente alla
editio actionis. La lettura funzionale alla luce dei principi
sanciti dall’art. 156 c.p.c. e al c.d. raggiungimento dello scopo.
La necessità di giungere ad una decisione sul merito, come
conferma anche una autorevole tesi con riferimento all’art. 414
c.p.c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510
2.6.1. Si torna al problema del ruolo del c.d. petitum immediato per
escludere che esso abbia una qualche funzione identificativa
della domanda, in quanto la risalente costruzione chiovendiana
appare legata a premesse in tema di rapporti tra giudice e legge
non più attuali nel presente assetto costituzionale. In fondo,
tutte le sentenze sono di accertamento e gli eventuali ulteriori
effetti conseguono per legge e non sono certo rimessi alla
volontà delle parti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 515
2.6.2. L’esclusione di un ruolo identificatore del petitum immediato
presuppone: a) che non sia possibile l’agire per il mero accertamento
di un diritto di credito insoddisfatto; b) e neppure per
il mero accertamento di un diritto potestativo ad esercizio
giudiziale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523
2.7. Il tema dell’oggetto del processo, nelle sue più recenti evoluzioni,
conferma la necessità di superare la prospettiva dell’azione per rivalutare
adeguatamente quella del diritto soggettivo e in questo si può
notare un significativo riavvicinamento della dottrina processuale al
diritto materiale. In questa direzione si conferma il valore più profondo
di quella dottrina italiana che ha sempre saldamente mantenuto il
rapporto tra diritto soggettivo e oggetto del processo, evitando eccessive
astrazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 531
3. L’oggetto della tutela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 536
3.1. Il problema della situazione soggettiva deducibile nel processo,
nei rapporti tra diritto sostanziale e diritto processuale. Si
conferma che spetta al diritto sostanziale definire le situazione
soggettiva e al processo recepirla . . . . . . . . . . . . . . . . . 536
3.2. È evidente che, in fondo, anche la stessa nozione di diritto
soggettivo è sempre una nozione che rileva nel concreto come
assunta dal diritto positivo, e non come astrattamente configurata
dalla dogmatica. (In nota si esaminano le varie strutture
formali del diritto soggettivo nell’ordinamento) . . . . . . . . . 540
3.3. Si esclude l’idea che siano configurabili “diritti in veste
d’azione†. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 545
3.4. Implicazioni in tema d’accertamento delle situazioni soggettive
ed esclusione dell’accertamento di meri fatti, al di là di eccezionali
ipotesi previste dalla legge . . . . . . . . . . . . . . . . . 546
3.5. La tendenza dell’ordinamento ad allargare la portata dell’accertamento
dal rapporto alle questioni pregiudiziali — le c.d.
Vorfragen della dottrina tedesca —. . . . . . . . . . . . . . . . . 548
3.6. Alcune precisazioni ulteriori in tema di accertamento dei diritti
(e non dei fatti, come pur a volte sembra in apparenza), con
specifico riferimento, al c.d. rapporto giuridico fondamentale . 550
4. Concorso di norme, di diritti e di azioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . 553
4.1. Introduzione al tema critico del concorso. Lo stato (assai
incerto) della dottrina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 553
4.2. Criticità che emergono a muovere dalla sistemazione di Hellwig:
la visione operata è ancora troppo legata alla sistematica
pandettistica, focalizzata sulla prospettiva dell’azione e non su
quella del diritto, come invece deve essere e già ammoniva
Carnelutti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 555
4.3. Invero, il concorso di norme come categoria dogmatica non
esiste e si lega solo al problema d’interpretare specifici (ambigui)
episodi normativi; del resto, di questo era in una certa qual
misura consapevole lo stesso Chiovenda. Il tema si riflette poi
su quello concorrente del concorso di diritti . . . . . . . . . . . 557
4.4. Critica alla tesi prevalente che immagina diritti concorrenti sul
piano funzionale, sicché il soddisfacimento dell’uno estinguerebbe
l’altro. In realtà , si è in presenza di situazioni in cui unico
è il diritto, pur essendo multipla la fattispecie costitutiva. Si
analizzano alcune discusse ipotesi (concorso tra esecuzione in
forma specifica e risarcimento danni, tra responsabilità contrattuale
ed extracontrattuale, tra azione di adempimento e risoluzione,
infine tra le diverse azioni edilizie) . . . . . . . . . . . . 561
4.5.1. Si ha sempre un’unitaria situazione sostanziale, come
infatti vengono a sottolineare indirettamente quelle tesi
che giungono ad una vicina conclusione per tante situazioni
e che dimostrano la (tendenziale) residualità del
concorso (si pensi a Menchini) . . . . . . . . . . . . . . 570
4.5.2. Tuttavia, anche in queste pur ritenute residuali ipotesi,
si ha sempre un unico diritto, per cui si può certo fare
a meno della categoria stessa del concorso di diritti.
Esame di ulteriori ipotesi (concorso tra pretese alla
consegna del bene, tra obbligazione cambiaria e causale,
tra pretesa alla restituzione da possesso e proprietà )
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 571
4.6. Brevi cenni al c.d. concorso di azioni: in realtà si tratta sempre
di un’unica azione, che si può esprimere in diverse forme
procedimentali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 575
5. Modificazione della domanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 577
5.1. Il problema alla luce del diritto positivo e l’assai rilevante problema
pratico che esso riveste come dimostra una mai stabile
giurisprudenza. Ma anche sul punto si deve constatare ancora
come il problema abbia risentito dell’erronea impostazione basata
sulla classica teoria dell’identificazione dell’azione . . . . 577
5.2. Si analizza la disciplina positiva e la distinzione tra mutamento
e precisazione della domanda alla luce delle ultime statuizioni
della Cassazione. Invero, anche la materia deve essere analizzata
in base alle opzioni del diritto positivo e non a rigide
strutture dogmatiche, per superare il principio secondo cui ogni
mutamento della domanda è sempre mutamento dell’oggetto
del processo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 580
5.3. La giurisprudenza sembra ora aver abbandonato quel rigido
formalismo che caratterizzava le posizioni precedenti e muove
verso una significativa accentuazione del bene della vita cui si
correla la domanda, recuperando in termini adeguati il significato
della distinzione, voluta dalla legge, tra modifica e precisazione
della domanda, in contrapposizione alla proposizione
di una domanda nuova. Si possono, quindi, avere domande
diverse per la tutela di un medesimo diritto, questo giustifica
una modifica della domanda stessa, ammissibile per il diritto
positivo. Conferme dalla comparazione . . . . . . . . . . . . . . 583
5.4. Questo si riflette soprattutto sulla disciplina delle domande
tradizionalmente definite come eterodeterminate e recepisce —
si crede — posizioni già sottese anche nella più autorevole
dottrina (Chiovenda, Cerino-Canova). L’art. 1453 c.c. non è
norma eccezionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 590
5.5. Alcune precisazioni sul piano sistematico: la disciplina della
modifica in relazione al problema della celerità del procedimento,
con riguardo alla tutela del contraddittorio, infine in
rapporto al potere dispositivo delle parti. La soluzione proposta
non confligge in alcun modo con questi profili . . . . . . . . . 592
5.6. Le specificità che presenta la tutela costitutiva non impediscono
la conferma delle soluzioni prospettate, del resto conformi
a quell’indirizzo che ha sempre qualificato le relative
domande come autodeterminate . . . . . . . . . . . . . . . . . . 595
6. Effetti della domanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 598
6.1. Introduzione al tema degli effetti processuali della domanda e
rinvio alla disciplina del procedimento . . . . . . . . . . . . . . 598
6.2. Il problema degli effetti c.d. sostanziali a muovere dalla pandettistica
e dalla sistemazione operata da Windscheid, alla luce
della necessità d’“incrementare le ragioni dell’attoreâ€. La distinzione
tra effetti c.d. conservativi ed effetti c.d. attributivi. . 600
6.3. La recezione nella sistematica chiovendiana nell’accentuare il
profilo processuale secondo il quale s’impone che “la durata del
processo non può andare a danno dell’attore che ha ragioneâ€.
La fonte di tali effetti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603
6.4. La classificazione degli effetti in distinte categorie: a) effetti che
la domanda produce di per sé; b) effetti prodotti in relazione
alla pendenza del processo; c) effetti prodotti dalla fattispecie
complessa domanda-sentenza; d) infine, effetti che si manifestano
nell’integrare la norma sostanziale che deve essere giudizialmente
applicata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 606
7. Vizi della volontà e interpretazione della domanda . . . . . . . . . . . . 610
7.1. La questione dei vizi della volontà della domanda assunta quale
atto normativo: volontarietà dell’atto ed effetti. Si esclude
l’applicazione delle norme sui vizi del negozio. L’eventuale
vizio non opera sul piano degli effetti dell’atto in quanto tale,
ma eventualmente su quello del trattamento endoprocessuale . 610
7.2. La necessità di enucleare regole sull’interpretazione della domanda
e la questione se i principi che regolano l’ermeneutica
contrattuale siano applicabili per analogia all’atto normativo . 614
7.3. Esclusa la natura di negozio della domanda, si deve muovere
dalle specificità del procedimento e del suo connettersi ai
singoli atti che lo compongono. Nondimeno, si ritiene che le
norme di cui agli artt. 1362 cod. civ. e seg. siano espressione di
un regime generale applicabile anche agli atti normativi a
contenuto concreto, diversi quindi da quelli a contenuto generale,
come la legge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 616
7.4. La teoria della c.d. domanda implicita e sua critica. Ogni
straripamento conduce ad un vizio ai sensi dell’art. 112 c.p.c. . 619
Sezione Seconda: Le tipologie di tutela
1. Interessi sostanziali e tutele processuali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 623
1.1. La relazione tra tutele processuale e diritti soggettivi si lega inscindibilmente
al tipo di crisi che insorge sul piano dei rapporti
intersoggettivi. A diversi tipi di lesione consegue una diversa
garanzia procedimentale. Esame sintetico, a meri fini descrittivi,
delle varie crisi di cooperazioni che possono emergere . . . . . 623
1.2. Il significato concreto della strumentalità del processo alla
stregua delle tutele in forma specifica e di quelle meramente
risarcitorie, tutte funzionali ad assicurare la c.d. effettività della
tutela processuale. La c.d. tutela anticipatoria . . . . . . . . . . 629
1.3. In rapporto alla tutela prestata si compie una bipartizione: tra
strumenti processuali che non assicurano l’immediata realizzazione
del diritto e tutele che, invece, offrono tale realizzazione.
Implicazioni sistematiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 634
Capo I: La tutela mediata del diritto
2. L’azione di mero accertamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 640
2.1. Il contenuto della tutela di mero accertamento e il superamento
della tipicità delle azioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 640
2.2. Essendosi già definito il contenuto dell’azione in relazione al diritto
soggettivo, si deve affrontare la questione circa la generale
ammissibilità di tale tipo d’azione. Critica alle teorie restrittive
e conferma del ruolo di tale azione nel sistema delle tutele . . 642
2.3. Il problema conseguente dell’ammissibilità in concreto dell’azione
di mero accertamento: le azioni di giattanza e l’interesse
ad agire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 646
2.4. Ulteriori precisazioni sull’oggetto di tali azioni . . . . . . . . . 649
3. L’azione di accertamento negativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 651
3.1. Il problema della sua ammissibilità in generale: termini del
dibattito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 651
3.2. Le articolate ragioni che inducono ad affermare l’atipicitÃ
anche di tale azione, alla luce dei principi generali che definiscono
il potere d’azione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 654
3.3. Oggetto dell’azione è pur sempre un diritto, di credito soprattutto,
e non una mera pretesa di libertà da un vincolo giuridico
(tesi di Betti e Tavormina). Questo vale anche per il c.d.
accertamento della prescrizione, in cui non si accerta un fatto
ma l’inesistenza del rapporto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 657
3.4. Gli effetti dell’accertamento negativo in caso di rigetto: si
accoglie la tesi di Chiovenda secondo la quale si avrebbe
l’accertamento positivo del rapporto. Analisi delle critiche prospettate:
opera un fondamentale principio di semplificazione
della fattispecie, alla stregua del c.d. Fehlerkalkül. Il problema
del vincolo del giudice alle questioni e alla loro prospettazione
in giudizio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 659
3.5. Il tema dell’onere della prova: spetta al convenuto provare il
fatto costitutivo messo a fondamento del proprio vanto . . . . 665
4. Azione di nullità e rilievo d’ufficio della nullità . . . . . . . . . . . . . . 666
4.1. Le specificità che caratterizzano tale azione e il problema del
suo oggetto nelle varie tesi dottrinali . . . . . . . . . . . . . . . 666
4.2. Si esclude che oggetto di tale azione sia un mero fatto: possibilitÃ
in astratto configurabile, ma da non accogliersi alla luce
delle coordinate di sistema. Conferme alla luce della comparazione
e del § 256 dZPO. Non è qualificabile neppure come
Vorfrage. Ragioni storiche della soluzione accolta dal legislatore
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 669
4.3. La domanda di nullità come domanda autodeterminata nella
dottrina e i conseguenti poteri del giudice . . . . . . . . . . . . 673
4.4. L’effettivo significato della disciplina della legittimazione . . . 676
5. L’azione cautelare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 677
5.1. Un rapido richiamo alla funzione della tutela cautelare nell’ordinamento
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 677
5.2. La natura strumentale della tutela e la relatività concettuale
della distinzione tra misure conservative e anticipatorie. L’autonomia
di tale azione rispetto all’azione di cognizione e all’azione
esecutiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 678
5.3. La diversa disciplina processuale delle varie tipologie di cautela
e il significato della sua autonomia rispetto al processo di
cognizione alla luce delle recenti riforme . . . . . . . . . . . . . 682
Capo II: La tutela immediata del diritto
6. L’azione di condanna nel sistema della tutela dell’obbligazione . . . . 684
6.1. La condanna nel sistema delle tutele la sua correlazione all’esecuzione
forzata mediante la creazione del titolo esecutivo:
posizione del tema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 684
6.2. La tesi classica della correlazione si pone come fulcro centrale
dei rapporti tra processo e diritto sostanziale, alla luce delle
opzioni compiute dal legislatore, nondimeno non mancano
anche nella più autorevole dottrina tentativi di superamento di
quella correlazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 686
6.3. I radicali cambiamenti sociali hanno messo in crisi, senza
dubbio, il lineare assetto definito dalla dottrina prevalente,
pertanto si spiegano in tentativi operati da più parti di superare
il limite funzionale della condanna e si promuove l’idea che
questa non sia limitata alle sole situazioni eseguibili coattivamente
con il processo esecutivo (Proto Pisani) . . . . . . . . . 690
6.4. Invero, si ritiene che sia proprio la struttura dell’obbligazione,
come delineata dall’art. 1174 cod. civ., e specificamente per il
valore che la patrimonialità esprime (nemo ad factum cogi
potest), ad imporre che, per una precisa scelta di diritto positivo,
la condanna sia funzionalmente collegata all’esecuzione
forzata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 694
6.5. Il significato attuale del principio per il quale “il processo deve
dare per quanto è possibile praticamente a chi ha un diritto
tutto quello e proprio quello ch’egli ha diritto di ottenereâ€. I
limiti costituzionali a tale principio e il bisogno di ponderare la
tutela dell’obbligazione con i valori di libertà e dignità della
persona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 699
6.6. Il significato attuale delle misure coercitive introdotte dall’art.
614-bis c.p.c.: tale mezzo non induce a superare la correlazione
tra condanna ed esecuzione forzata, anzi paradossalmente la
rafforza. Rinvio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 702
7. L’azione di condanna in generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 703
7.1. La condanna e le proposte di superamento della tesi classica. Si
conferma come le scelte del legislatore, alla luce dell’art. 1174
c.c., siano diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 703
7.2. La discussione sullo specifico contenuto della condanna e sul
suo differenziarsi dalle altre forme di tutela. I suoi peculiari
effetti e loro sommaria analisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 706
8. Le forme della condanna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 712
8.1. Forme particolari di condanna per assicurare una più efficace
tutela: a) la condanna generica è da intendersi come condanna
in senso proprio, presenta dei limiti applicativi che vengono
superati da una (discutibile) prassi. L’azione autonoma di
condanna generica e la tutela del convenuto. Ipotesi particolari
assimilabili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 712
8.2. b) La condanna in futuro pone soprattutto un problema d’ammissibilità :
si deve ritenere che le ipotesi tipiche consentano di
affermare che sono espressione di un principio generale e che
quindi sia possibile almeno una lettura estensiva, come conferma
la comparazione con l’Austria . . . . . . . . . . . . . . . 721
8.3. c) La condanna con riserva delle eccezioni: funzione e limiti.
Anche in queste ipotesi è ammissibile un’interpretazione estensiva
delle varie ipotesi prospettate dalla legge . . . . . . . . . . 727
8.4.1. d) La c.d. condanna condizionata: contenuto della
figura (la differenza dalla c.d. c. subordinata) . . . . . 734
8.4.2. Utilizzo improprio del concetto di condizione data la
natura di atto vincolato della sentenza. Ragioni funzionali
sono sottese al concetto. Le ipotesi di condanna
condizionata: chiamata in garanzia, art. 18 Stat. Lav., e
art. 2932, secondo comma, c.c. (e art. 614-bis c.p.c.:
rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 735
9. Le misure coercitive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 739
9.1. Il significato dell’introduzione dell’art. 614-bis c.p.c.: le misure
coercitive non mirano alla diretta realizzazione dell’obbligazione
primaria, ma impulsano il debitore all’adempimento
spontaneo. Quindi, la previsione non comporta il superamento
del legame tra condanna ed esecuzione . . . . . . . . . . . . . . 739
9.2. Il significato sistematico dell’ampliamento della portata delle
misure coercitive e la loro estensione anche a obbligazioni
fungibili nel contenuto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 742
9.3. La natura delle misure coercitive: si è in presenza di un’interessante
ipotesi di condanna condizionale, funzionale — mediante la minaccia della esecuzione forzata sul
patrimonio — a spingere il debitore all’adempimento . . . . . . . . . . . . . . . 744
10. L’azione costitutiva nel sistema della tutela dei diritti . . . . . . . . . . 746
10.1. Il significato attuale della tutela costitutiva nel contesto della
Tutela giurisdizionale dei diritti. Alcuni rilievi generali sul
diritto potestativo e sulla funzione di tale azione. Il problema
dell’accertamento in tali sentenze. Rinvio all’analisi dell’art.
2908 c.c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 746
10.2. Le ragioni della tipicità di tale tutela e le diverse tipologie di
azioni costitutive, necessarie e non necessarie. La possibilità di
un’interpretazione estensiva delle norme che le prevedono . . 754
10.3. Una rapida, meramente illustrativa, rassegna delle varie ipotesi
di azioni costitutive, in senso stretto, modificative ed estintive . 757
10.4. Lo specifico problema di azioni costitutive fondate sull’autonomia
negoziale delle parti: una proposta per giungere ad una
ragionevole conclusione positiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . 758
10.5. Il problema dell’oggetto del processo in tali azioni e dell’oggetto
dell’accertamento: si dimostra come non sia corretto
escludere, per mere ragioni logiche, che oggetto possa essere il
diritto potestativo stesso, sebbene esso perda d’efficacia concreta
con il prodursi dell’effetto costitutivo. Questo è irrilevante
per l’accertamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 760
10.6. Brevi cenni sugli effetti della sentenza costitutiva. AmmissibilitÃ
di un’efficacia provvisoria ex art. 282 c.p.c. . . . . . . . . . 764
11. La tutela del possesso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 765
11.1. Il problema sostanziale della tutela del possesso e del suo
inquadramento sistematico si riflette sulla disciplina processuale,
in ragione anche delle diverse concezioni del possesso
(Savigny e Jhering) che si sono prospettate in dottrina . . . . 765
11.2. Il possesso, per una precisa scelta di diritto positivo, è una
posizione giuridica autonoma e ne consegue che il procedimento
possessorio è una forma di cognizione semplificata
(certo, non cautelare), che si giustifica sul piano costituzionale
in ragione del contenuto stesso della posizione sostanziale . . 768
12. Azioni di classe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 771
12.1. Il contenuto specifico della tutela: l’azione deduce in giudizio
un vero e proprio diritto soggettivo del componente della
classe. Il sistema dell’opt-in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 771
12.2. Alcune specificità della disciplina processuale, al fine di semplificare
l’accesso alla giustizia per il titolare del diritto . . . . 775
Indice analitico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 777