INDICE GENERALE
TOMO I
pag.
Elenco dei Collaboratori .................................... . IX Premessa ............................................. . XV Prefazione alla settima edizione ................................ . XIX Prefazione alla sesta edizione ................................. . XXV Prefazione alla quinta edizione. I. Il codice di procedura civile nel suo bicentenario . . XXVII Elenco delle abbreviazioni ................................... . LVII Bibliografia generale ...................................... . LXXI Codice di procedura civile (artt. 1-408) ........................... . 1
TOMO II
Codice di procedura civile (artt. 409-840 sexiesdecies) .................... . 2759
Disposizioni di attuazione e transitorie ............................ . 5143
Indice analitico ......................................... . 5203
Indice sommario ........................................ . 5299
Disposizioni abrogate ...................................... . 5343
VII
I edizione
Direttore
Nicola PICARDI Coordinatori
Francesco Paolo NICITA e Bruno SASSANI Redazione
Andrea PANZAROLA Collaboratori della 1a edizione
Fabrizio BACCI (artt. 290-294)
Giorgetta BASILICO (artt. 282-286)
Giuliano BOSCHETTI (artt. 781-791)
Antonio RENATO BRIGUGLIO (artt. 832-840)
Vincenzo CARBONE (artt. 360-394)
Pierluigi CIPOLLA (artt. 88-98; 712-736)
Francesca COLUZZI (artt. 31-38; 40; 61-68; 82-87; 163-174; 605-614)
Andrea ODOARDO COMEZ (artt. 51-54; 112-114; 311-322; l. 117/1988)
Cinzia FALASCHI (artt. 110-111)
Massimo FEDELI (artt. 7-30)
Raffaele FOGLIA (artt. 409-447)
Daniela GIACOBBE (artt. 99-109; 267-274; 395-403)
Andrea GIUFFRÈ (artt. 177-183; 186; 190 bis; 792-795)
Giorgio GIUSTINIANI (artt. 555-604)
Raffaele IANNOTTA (art. 1)
Luciano IMPERIALI (artt. 186 bis-186 ter; 633-656)
Gioacchino IZZO (artt. 69-74)
Giovanna LA MARCA (artt. 404-408; 615-632; 747-780)
Pietro LASCARO (artt. 483-501; 503-554)
Rita LOMBARDI (artt. 474-482)
Raffaele LUISE (artt. 800-805)
Giuseppe MARTINO (artt. 2-6)
Roberto MARTINO (artt. 796-799)
Antonio MAZZEO (artt. 191-266)
Claudio MONTEFALCONE (artt. 175-176; 184-185; 187-190)
Rodolfo MURRA (artt. 121-162; l. 53/1994)
Emilio NORELLI (artt. 737-746)
Daniela NOVIELLO (artt. 275-281; 287-289)
Ezio NUZZOLO (artt. 657-669)
Nina PERROTTA (artt. 703-705)
Nicola PICARDI Prefazione
Stefania PISTACCHIO (artt. 39; 42-50)
IX
Giovanni PRESTIPINO (artt. 323-359)
Stefano RICCARDI (artt. 115-120; 447 bis)
Giovanni ROMANO (artt. 75-81)
Filomena SANTAGADA (artt. 41; 295-310)
Bruno SASSANI (artt. 184 bis; 274 bis; 502)
Alessandra SIRACUSANO (artt. 669 bis-700; 706-711; 806-831)
Valeria VINCI ORLANDO (artt. 57-60)
La 2a edizione è stata aggiornata da
Cristina ASPRELLA (artt. 57-60; 186 bis-186 ter; 633-656)
Giorgetta BASILICO (artt. 282-286)
Antonio RENATO BRIGUGLIO (artt. 832-840)
Vincenzo CARBONE (artt. 360-394)
Francesca COLUZZI (artt. 7-36; 38-40; 163-174; 605-614)
Andrea ODOARDO COMEZ (artt. 51-54; 112-114; 311-322; l. 117/1988)
Ione FERRANTI (artt. 51-54; 112-114; 311-322; l. 117/1988)
Daniela GIACOBBE (artt. 99-109; 267-274; 395-403)
Giorgio GIUSTINIANI (artt. 555-604; l. 302/1998)
Raffaele IANNOTTA (art. 1)
Gioacchino IZZO (artt. 69-74)
Giovanna LA MARCA (artt. 404-408; 615-632; 747-780)
Pietro LASCARO (artt. 483-501; 502-554)
Rita LOMBARDI (artt. 474-482)
Roberto MARTINO (artt. 5-6; 37; 41; l. 218/1995)
Claudio MONTEFALCONE (artt. 175-176; 187-190 bis)
Rodolfo MURRA (artt. 82-98; 121-162; l. 53/1994)
Alessandra NERI (artt. 290-294; 712-736)
Emilio NORELLI (artt. 737-746)
Daniela NOVIELLO (artt. 50 bis-quater; 275-281 bis; 287-289; 409-447)
Ezio NUZZOLO (artt. 447 bis; 657-669)
Michele PALMA (artt. 61-68; 191-266)
Andrea PANZAROLA (artt. 115-120; 781-795; 703-705)
Giovanni PRESTIPINO (artt. 42-50; 323-359)
Livia PICARDI (art. 75 nn. 7-8; disp. att. ed ind. anal.)
Nicola PICARDI Prefazione
Giovanni ROMANO (artt. 75 nn. 1-6; 76-81)
Filomena SANTAGADA (177-184; 185-186; 295-310)
Alessandra SIRACUSANO (artt. 669 bis-700; 706-711; 806-831)
Roberta TISCINI (artt. 110-111; 184 bis; 186 quater)
La 3a edizione è stata aggiornata da
Cristina ASPRELLA (artt. 409-447 bis)
Antonio RENATO BRIGUGLIO (artt. 832-840)
Clarice DELLE DONNE (artt. 191-266; 290-294; 474-632; 669 bis-700)
Bruno FEDELI (artt. 18-36; 38-50 quater)
Ione FERRANTI (artt. 51-56; 112-114; 311-322; l. 117/1988)
Daniela GIACOBBE (artt. 37; 99-109; 267-274)
Gina GIOIA (artt. 712-736 bis; 743-780)
Raffaele IANNOTTA (art. 1)
Roberto MARTINO (l. 218/1995 e l. 89/2001)
Aniello MERONE (artt. 5-17)
Rodolfo MURRA (artt. 69-74; 82-98; 121-162; l. 53/1994; 323-374; 376-408)
Daniela NOVIELLO (artt. 275-281 nonies; 287-289)
ELENCO DEI COLLABORATORI
X
Andrea PANZAROLA (artt. 57-68; 115-120; 163-190; 282-286; 375; 633-669; 701-
705; 781-795)
Livia PICARDI (art. 75 nn. 7-8; disp. att. ed ind. anal.)
Nicola PICARDI Prefazione
Giovanni ROMANO (artt. 75 nn. 1-6; 76-81)
Filomena SANTAGADA (artt. 295-310)
Alessandra SIRACUSANO (artt. 706-711)
Cristina SOLIGNANI (artt. 806-831)
Roberta TISCINI (artt. 110-111; 737-742 bis)
La 4a edizione è stata aggiornata da
Cristina ASPRELLA (artt. 92; 155; 163 bis-164; 167; 170; 176; 180; 183-185; 186
bis-187; 250; 255- 256; 269; 283; 293; 339; 363; 366-366 bis;
369; 374-375; 380 bis-380 ter; 385; 388; 391; 420 bis; 474; 476;
479; 490; 492; 495; 499-500; 510; 512; 514-515; 517-518;
520-521; 524-528; 530; 532; 534 bis-534 ter; 538; 543; 546-547;
557; 559-561; 563-567; 569-573; 575-576; 580; 584-586; 588-
591 ter; 596; 598; 600; 615-619; 624-624 bis; 630-631; 642;
696-696 bis; 787-788; 806-808 quinquies)
Clarice DELLE DONNE (artt. 409-420; 421-447 bis; 737-742 bis)
Marco FARINA (artt. 99-111; 115-120; 274 bis-289; 633-669)
Ione FERRANTI (artt. 51-54; 112-114; 311-322)
Gina GIOIA (artt. 2-50 quater; 362; 365; 367-368; 370-373; 377-380; 382-
383; 386; 720 bis; 736 bis)
Rosaria GIORDANO (artt. 163; 165; 166; 168; 169; 171-175; 177-179; 181; 182; 184
bis; 186; 188- 190; 290-292; 294-310; 323-359; 360; 361; 376;
384; 387; 389-390; 391 bis- 394; 475; 477-478; 480-489; 491;
493-494; 496-498; 501-509; 511; 513; 516; 519; 522-523; 529;
531; 533-534; 535-537; 539-542; 544-545; 548-556; 558; 562;
568; 574; 577-579; 581-583; 587, 592-595; 597; 599; 601-614;
620-623; 625-629; 632; 669 bis-695; 697-720; 721-736;743-
786; 789-795; 809-815; 839-840)
Raffaele IANNOTTA (art. 1)
Aniello MERONE (artt. 57-68; 191-249; 252-254; 257-268; 270-274; 816-832)
Rodolfo MURRA (artt. 69-74; 82-91; 93-98; 121-154; 156-162; 395-408)
Livia PICARDI (art. 75 nn. 7-8; indice analitico)
Giovanni ROMANO (artt. 75 nn. 1-6; 76-81)
La 5a edizione è stata aggiornata da
Cristina ASPRELLA (artt. 38-40; 42-50; 54; 163-190; 257 bis; 339-359; 429; 614 bis;
702 bis-702 quater)
Marianna CESARETTI (artt. 633-669)
Clarice DELLE DONNE (artt. 555-614; 615-632)
Raffaella DI IORIO (artt. 392-420; 430-447 bis; 712-805)
Ione FERRANTI (artt. 51-53; 112-114; 311-322)
Gina GIOIA (artt. 37; 41; 362; 367-368; 386)
Rosaria GIORDANO (artt. 83; 91-97; 101; 115; 132; 153; 269; 360-361; 363-366 bis;
369-385; 387- 391 ter; 420 bis; 669 bis-702; 703-711)
Raffaele IANNOTTA (art. 1)
Ubaldo LOPARDI (artt. 2-36; 50 bis-50 quater; 57-74; 82; 84-89; 99-100; 102-111;
116-131; 133-149; 150-152; 154-162; 275-310; 323-338; 421-
428)
Aniello MERONE (artt. 191-257; 258-268; 270-274; 474-554; 806-840) XI
ELENCO DEI COLLABORATORI
Rodolfo MURRA (art. 90)
Angelo OROFINO (art. 149 bis)
Livia PICARDI (art. 75 nn. 7-8; indice analitico)
Nicola PICARDI Prefazione
Giovanni ROMANO (artt. 75 nn. 1-6; 76-81)
Filomena SANTAGADA (art. 185)
VI edizione
Curatori
Nicola PICARDI, Bruno SASSANI e Andrea PANZAROLA Coordinatori
Cristina ASPRELLA e Livia PICARDI La 6a edizione è stata aggiornata da
Noemi ANGELINI (artt. 543-554)
Cristina ASPRELLA (art. 30 bis)
Alessio BONAFINE (artt. 637-641; 643-644; 647; 649-669)
Alfonso CERRATO (artt. 474-490; 492 bis; 498-508; 513-540 bis; art. 19 d.l. n.
132/2014, sub art. 545; 555-595; 599-604)
Francesca COLUZZI (art. 30; 31-33)
Valentina D’ARRIGO (artt. 182; 183 bis-184 bis; 275-285; 509-512; 541-542)
Luigi DE PROPRIS (artt. 7-27)
Clarice DELLE DONNE (artt. 61-73; 98-109; 116-121; 163-174; 374-382; 392-408;
605-614 bis)
Raffaella DI IORIO (artt. 36-37; 50 bis-50 quater; 57-60; 186-190; 818-819 ter; 824
bis)
Alessandro FABBI (artt. 28-29; 122-128; 175-179; 296; 306-310; 390-391; 596-
598; 624 bis; 629-632; 696 bis; 806; 816-816 ter; 822; 832-840)
Marco FARINA (artt. 38-40; 82-89; 112; 115; 244-274; 384-385; 633-636; 642;
645; 648)
Ione FERRANTI (artt. 51-54; 311-322)
Silvia FIUMARA (artt. 491-492; 493-497)
Valentina GERVASI (artt. 113-114; 129-136; 180-181)
Rosaria GIORDANO (artt. 91-97; 339-359; 361-362; 366-371; 383; 386-389; 391-
bis-391 ter; 669 bis-687; 692-696; 697-699; 706-711)
Dante GROSSI (artt. 152-155)
Damiano MARINI (artt. 688-691; 703-705; 712-742 bis)
Alessandro MARTINI (artt. 228-243; 743-795)
Chiara MASTRACCHIO (artt. 5-6; 34-35; 150-151; 156-162; 286-294; 323-338; 615-
624; 625-628; 700)
Aniello MERONE (artt. 191-227; 409-419; 420 bis-441; 807-815; 816 quater; 817-
817 bis; 820-821; 823-824; 825-831)
Rodolfo MURRA (artt. 137-149)
Angelo OROFINO (art. 149 bis)
Andrea PANZAROLA (art. 1)
Livia PICARDI (art. 75 §§ 7-8; indice analitico)
Nicola PICARDI Premessa e Prefazione
Veronica PROIETTI (artt. 41-50; 183; 442-447 bis)
Giovanni ROMANO (artt. 75 §§ 1-6; 76-81)
Filomena SANTAGADA (artt. 110-111; 185-185 bis; 295; 297-305)
Bruno SASSANI (art. 1)
ELENCO DEI COLLABORATORI
XII
Roberta TISCINI (artt. 360-360 bis; 363-365; 371 bis-373; 702 bis-702 quater)
Bruno TRIPODI (artt. 420; 816 quinquies-816 septies)
VII edizione
Nicola PICARDI Curatore
Romano VACCARELLA Coordinatori
Livia PICARDI, Rosaria GIORDANO e Cristina ASPRELLA La 7a edizione è stata aggiornata da
Cristina ASPRELLA (artt. 2-6; 30 bis; 323-338; 392-408; 625-628; 637-641; 643-
644; 647; 649-656)
Sara CAPRIO (artt. 20-21; 599-604)
Francesca COLUZZI (artt. 30; 31-33)
Elena D’ALESSANDRO (artt. 34-35)
Milena D’ORIANO (artt. 409-431; 442-447)
Paola D’OVIDIO (artt. 228-274; 385-391 ter)
Livia DI COLA (artt. 311-322; 784-795)
Raffaella DI IORIO (artt. 36-37; 50 bis-50 quater; 57-60; 186-190; 818-819 ter; 824
bis)
Alessandro FABBI (artt. 28-29; 122-128; 175-179; 306-310; 624 bis; 629-632; 696
bis; 806; 816-816 ter; 822; 832-840)
Pasqualina FARINA (artt. 7-11; 840 novies-840 sexiesdecies)
Ione FERRANTI (artt. 51-54)
Giuseppe FINOCCHIARO (artt. 747-783)
Andrea GIORDANO (artt. 41-50; 101)
Rosaria GIORDANO (artt. 91-98; 129-136; 299-305; 360-361; 363-384; 447 bis-512;
605-614; 664-669 undecies; 669 quaterdecies; 700; 706-711)
Dante GROSSI (artt. 152-155)
Rita IORIO (artt. 432-441)
Daniela LONGO (artt. 615-616; 624)
Laura MANCINI (artt. 38-40; 99-100; 102-115; 156-162; 282-283; 362)
Dario MARTORANO (artt. 657-663)
Chiara MASTRACCHIO (artt. 61-73; 285-294)
Aniello MERONE (artt. 191-227; 807-815; 816 quater-817 bis; 820-821; 823-824;
825-831)
Roberta METAFORA (artt. 12-19; 840 bis-840 octies)
Rodolfo MURRA (artt. 82-89; 137-151)
Giacinto PARISI (artt. 180-185 bis; 513-542; 555-569; 591 bis-598; 617-623)
Livia PICARDI (art. 75)
Elisabetta POFI (artt. 22-27; 570-591)
Giovanni ROMANO (artt. 75-81)
Guido ROMANO (artt. 116-121; 163-174; 275-281 novies; 670-696; 697-699)
Davide TURRONI (artt. 737-746)
Cesare TRAPUZZANO (artt. 614 bis; 633-636; 642; 645; 648)
Romano VACCARELLA (art. 1)
Michelle VANZETTI (artt. 295-298; 669 duodecies-669 terdecies)
Mariella VITALE (artt. 339-359; 712-736 bis)
Salvatore ZIINO (artt. 543-554; 702 bis-705)
XIII
ELENCO DEI COLLABORATORI
PREMESSA
Chi ha conosciuto personalmente il Professor Picardi, mio papà , certamente ha nella
memoria almeno un’immagine di lui che legge un libro, che ha in mano un libro oppure
che guarda una vetrina o uno scaffale di libreria.
Molti di voi ricorderanno forse la foto in cui Nicola, il Prof., è a testa china su una
bancarella ricoperta di libri intento a cercare un titolo che possa catturare la sua attenzione.
Mi permetto di introdurre in modo autobiografico il Codice di Procedura Civile de “Le
Fonti del diritto Italianoâ€, perché mio padre ha amato questo testo fino all’ultimo dei suoi
giorni e pensieri, quando, anche con le poche parole che riusciva a pronunciare, mi diceva:
“Livia, devo fare il Codiceâ€; ci ha lavorato con l’impegno e l’amore che metteva in tutto ciò
che doveva e voleva fare, superando il grande ostacolo che le sue condizioni fisiche rappresentavano nell’ultimissimo periodo.
La sua integrità intellettuale, coscienza e memoria sono state la fonte primaria di vita
e impegno verso gli altri e, poi, se stesso. Non ha mai perso la forza, la volontà e il desiderio
di continuare a fare tutte quelle cose che ha sempre amato o che sentiva suo dovere, sua
responsabilità fare. Una sua innata curiosità lo portava ad ideare sempre nuovi progetti,
che avrebbe realizzato subito o dopo anni. Li schedava e raccoglieva in cartelle trasparenti,
colorate o di semplice cartoncino che teneva in file impilate sul lungo tavolo nel suo Studio,
ma anche sulle sedie, sui divani, ovunque, in un suo ordine perfetto dove nulla era perduto.
A volte, l’agendina legale dell’anno, l’ultima rilegata in rosso si smarriva; soltanto in
quel momento lo vedevamo un po’ agitato: Nietta hai visto la mia agenda? Poi, lo chiedeva
a noi figlie... L’agendina è sempre stata ritrovata in quello studio pienissimo, cresciuto
libreria dopo libreria, libro dopo libro con rilegatura in pelle verde, bordeaux, rossa, blu a
seconda della materia ed anche a seconda dei rilegatori che gli piacevano di più, artigiani
che curavano quei libri che papà sceglieva, cercava, raccoglieva, leggeva, studiava e che
conosceva così bene da non aver mai sentito il desiderio di attribuire loro una “collocazioneâ€
nello schedario. Questo, non solo perché non ne avesse il tempo, ma perché conosceva il
posto di ogni libro, poiché era lui che li metteva nello scaffale, li spostava, li rimetteva a
posto. Era meraviglioso per me, a volte, vederlo intento a studiare e scrivere in quel luogo
tappezzato da una raccolta amorevole durata più di sessanta anni.
Oggi la mia memoria rincorre le immagini di un uomo che appariva ai miei occhi come
se i libri dialogassero con lui e, poi, lui raccontava dei personaggi come se fossero usciti da
quelle pagine per ricevere proprio lui (1). Francesco I Imperatore d’Austria l’ultimo Impe-
(
1) E così anche il Machiavelli, nella celeberrima lettera al Vettori, raccontava come la sera, ritiratosi nel suo
scrittoio, entrava nelle corti degli antichi uomini e «Venuta la sera, mi ritorno a casa, ed entro nel mio scrittoio; ...
entro nelle antique corti degli antiqui uomini, dove, da loro ricevuto amorevolmente, mi pasco di quel cibo che solum
è mio, e chio nacqui per lui; dove io non mi vergogno parlare con loro e, domandarli della ragione delle loro azioni; XV
ratore del Sacro Romano Impero con il nome di Francesco I oppure Fra’ Emanuele de
Rohan Principe e Gran Maestro dell’Ordine Gerosolitano di Malta e Luigi XIV con le
Ordonnance civile e, poi, criminelle che gli narrava come presiedeva il Conseil du roi. Quante
volte ci parlava di Maria Luigia e del suo “Codice di Processura civile per gli Stati di Parma
Piacenza e Guastallaâ€. In altri periodi, attraverso quei libri, quei documenti ritrovati, viveva
la Repubblica Cisalpina, la Repubblica Ligure o la Repubblica Romana e tutti quegli uomini
e donne, che avevano eretto gli “Alberi della libertà â€, dialogavano con lui. E, solo come può
accadere durante la lettura (2), mi sembrava di vederlo in un regno sacro, in un suo universo
dal quale emergeva con la gioia negli occhi e raccontava “le antiche età †(3) a chiunque
volesse ascoltarlo.
Mio padre è stato un uomo che amava le parole e i libri che ne sono la memoria e il
nostro passato.
Ma oltre al legame con il passato, per mio padre i libri erano il filo diretto con il futuro;
ho spesso pensato che leggendoli si trasferisse in un altro mondo (4) che gli ha dato l’aiuto
a trovare le risposte ai problemi del presente.
Nella sua libreria non abbiamo ancora inserito un testo (5), che lui aveva con grande
gioia e sorpresa notato, sfogliato e riposto sullo scaffale a casa di una mia grande e speciale
amica.
Ne riporto la dedica con cui lei, me lo ha donato, dopo qualche tempo: “15 gennaio 2017
Cara Livia, un giorno sei venuta con tuo padre a casa e lui ha guardato tutti i libri che avevo.
Poi ha scelto questo.
Sembrava contento di averlo trovato.
Lo lascio a te.
Con onore Aleâ€
In ultimo, ricordo quando si incontrava con “alcuni amici, all’incirca ‘coetanei’ che più
di trent’anni addietro furono compagni di studi nella stessa università †(6) o negli stessi
concorsi.
Nella mia mente di bambina vedevo un papà molto impegnato ma mai assente; i libri,
gli amici, i colleghi, gli allievi con cui parlava mi affascinavano, era un mondo che, però,
osservavo dal margine.
e quelli per loro umanità mi rispondono... Die X dicembre 1513 Niccolò Machiavelli in Firenze» N. MACHIAVELLI, Opere, vol. III, FRANCO GAETA (a cura di), Torino, 1984, p. 426.
(
2) L’incontro con il libro, quell’esperienza della lettura — solitaria, profonda, meditata — che Proust definiva,
nelle Journées de lecture, come « iniziatrice le cui chiavi magiche aprono per noi nelle profondità di noi stessi la porta delle
dimore in cui non avremmo saputo penetrare » M. PROUST in Journées de lecture Parigi, 2017 collection Folio, p. 28.
(
3) « Ora questi, ora quelli io interrogo, ed essi mi rispondono, e per me cantano e parlano e chi mi svela i
segreti della natura, chi mi dà ottimi consigli per la vita e per la morte, chi narra le sue e le altrui chiare imprese,
richiamandomi alla mente le antiche età » F. PETRARCA, Rime, trionfi e poesie latine, F. NERI, G. MARTELLOTTI, E. BIANCHI, N. SAPEGNO (a cura di), Milano-Napoli, 1951, vol. 6, p. 737.
(
4) “non sento per 4 ore di tempo alcuna noia, sdimentico ogni affanno, non temo la povertà , non mi
sbigottisce la morte; tutto mi trasferisco in loroâ€. N. MACHIAVELLI, op. cit., p. 426.
(
5) MAX HORKHEIMER e THEODOR W. ADORNO, Dialettica dell’illuminismo, Torino 1969. I due pensatori tedeschi
hanno scritto quest’opera durante la seconda guerra mondiale in stretta collaborazione. Il libro è un’attenta analisi
filosofica che risente, anche nella terminologia, del contesto storico in cui è stato scritto: un’Europa sconvolta dal
nazi-fascismo e la società americana in cui entrambi gli autori hanno vissuto successivamente.
(
6) ...“ed esauriti nei primi giorni gli argomenti di conversazione più brillanti e più nostalgici, vengono a
parlare di tribunali e di litiganti e della riforma del processo civileâ€, P. CALAMADREI, Delle buone relazioni fra giudici e gli
avvocati nel nuovo processo civile, Firenze, 1941, p. V.
PREMESSA
XVI
Come ho detto prima, non era un mondo precluso, perché mio padre era sempre
pronto a raccontare se poteva esserci qualcosa di nostro interesse.
Per anni, osservavo il suo comportamento ed il suo modo di fare con le altre persone:
spiegava, anzi raccontava con una chiarezza e una gentilezza unica anche questioni importanti; con lui mi sembrava tutto semplice.
Tentavo di impregnarmi del suo pensiero ricercandone lo spirito che ha sempre
fondato il suo inesauribile studio e la sua insaziabile voglia di leggere i testi di una volta.
Dopo tanti anni, immagino che, anche lui ha creduto e pensato, come alcuni dei grandi
del passato, che “la giustizia è altruismo†(7). Roma, 19 marzo 2021
LIVIA PICARDI
(
7) P. CALAMADREI, op. cit., p. 108. XVII
PREMESSA
PREFAZIONE ALLA SETTIMA EDIZIONE
Concludendo la Prefazione alla V Edizione di questo Codice — nel bicentenario del
Codice del Regno d’Italia napoleonico e della “monopolizzazione della giurisdizione e della
disciplina del processo†da parte dello Stato — Nicola Picardi osservava che « il codice di rito è
ormai ridotto ad un mosaico di sopravvivenze »; « siamo in presenza della c.d. inflazione legislativa ...
la disciplina processuale risulta oggi frammentata in una pluralità di testi normativi di diversa origine
e di differente autorità , che si sono andati progressivamente stratificando ». Dopo gli ultimi testi normativi citati da Nicola Picardi nella Prefazione licenziata nel
settembre 2010 (il d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 sulla mediazione e il d.lgs. 20 marzo 2010 n. 53
sull’arbitrato in tema di opere pubbliche), il fenomeno della bulimia legislativa non si è
arrestato: e sul codice, ed intorno ad esso, sono continuati a grandinare interventi legislativi
settoriali a riprova della lungimiranza della profezia di Virgilio Andrioli secondo il quale,
già negli anni ’80, l’Italia sarebbe stato « il Paese in cui è più facile ottenere una legge che una
sentenza ». Tra le molte leggi varate per consentire di ottenere una sentenza, si segnala — perché
costituita da tasselli che si inseriscono in un disegno coerente ed unitario — la nutrita serie
di leggi e, spesso, leggine dedicate ai mezzi di impugnazione: tutte ispirate all’intento di
scoraggiare gli utenti della giustizia dal ricorrere ad essi, in perfetta coerenza con l’intento
esplicitamente dichiarato già dalla legge n. 353 del 1990 e perseguito — più che con la
velleitaria « rivalutazione del giudizio di primo grado » voluta (e ottenuta con l’introduzione
delle preclusioni) in nome dell’oralità — attraverso l’indiscriminata attribuzione dell’efficacia esecutiva alla sentenza di primo grado e attraverso la rimodulazione del giudizio di
appello come revisio prioris instantiae.
L’idea che scoraggiare l’uso dell’appello a fini dilatori e precluderne la funzione di
riesame dell’oggetto del giudizio (e non già , soltanto, della sentenza che su di esso si era
pronunciata) fosse sufficiente per ridurre anche l’afflusso dei ricorsi alla Corte di cassazione
(con conseguente accantonamento della proposta di riforma avanzata nel 1988 dal Presidente Brancaccio e dal P.G. Sgroi) si è ben presto rivelata fallimentare: anche perché, da un
lato, la soppressione del Pretore (frutto della improvvida creazione, dovuta al nuovo codice
di procedura penale, della Pretura circondariale e delle insolubili questioni generate in
tema di competenza) ha fatto sì che fosse dirottata verso la Corte d’Appello buona parte
delle cause che erano decise in grado d’appello dal Tribunale, e, dall’altro lato, la qualitÃ
delle sentenze sfornate dal Tribunale monocratico e, soprattutto, dai g.o.a. — veri e propri
“rottamatori†delle cause che avevano il solo torto di essere “vecchie†— era tale da rendere
quasi ineludibile, per spuntato che esso fosse, l’utilizzazione del rimedio dell’appello.
Dopo che la legge n. 69 del 2009 aveva proseguito sulla linea della dissuasione
dall’utilizzo dell’appello escludendo esplicitamente la possibilità di produrre nuovi documenti (come aveva anticipato Cass. S.U. 20 aprile 2005, n. 8203) e dall’utilizzo del ricorso
XIX
per cassazione attraverso il neonato “filtro†che avrebbe dovuto assolvere al compito che la
giurisprudenza aveva arbitrariamente assegnato al soppresso “quesito di dirittoâ€, e la
minacciosa creazione di una “apposita sezione†chiamata a verificare la sussistenza dei presupposti per la pronuncia in camera di consiglio, le iniziative del legislatore si sono fatte più
articolate, anche se unico — quello deflattivo e dissuasivo — è rimasto l’obiettivo: quale che
fosse il colore del governo che tali interventi patrocinava.
La c.d. legge di stabilità del 2012 — ultimo atto (12 novembre 2011, n. 183) del
moribondo governo Berlusconi — non solo ha incrementato (rispettivamente del 50% e del
100%) il contributo unificato per l’appello e per il ricorso in cassazione, ma ha previsto una
“pena pecuniaria†(sic!) per chi propone un’inibitoria ex art. 283 c.p.c. inammissibile o
manifestatamente infondata; dando così l’occasione al successivo governo Monti — con la
legge di stabilità 2013 (24 dicembre 2012 n. 228) di far seguire al rigetto dell’impugnazione
la condanna al pagamento di un importo pari al contributo unificato.
Il governo Monti, peraltro, ha introdotto, con il d.l. n. 83 del 2012 (conv. con legge 7
agosto 2012, n. 134) in limine litis un vaglio di ammissibilità dell’appello consistente nella
“ragionevole probabilità †di suo accoglimento (art. 348 bis), il cui principale effetto è stato —
oltre i fiumi d’inutile inchiostro versati sulla inimpugnabilità dell’ordinanza e sull’impugnabilità per cassazione della sentenza di primo grado — di consentire alle Corti d’Appello
di rinviare, anche di anni, le udienze di comparizione in quanto occorreva valutare l’appello secondo la “nuova†disciplina (e cioè, occorreva ... leggere l’appello e la sentenza
appellata!!!); a sua volta la riscrittura dell’art. 342 c.p.c. ha indotto stuoli di avvocati di lungo
corso e con i capelli bianchi ad interrogarsi sulle loro capacità di redigere un atto di appello,
ed a risolvere il problema attraverso la trascrizione di lunghi brani della sentenza impugnata (e qualcuno a tentare di redigere il testo della sentenza che avrebbero desiderato in
luogo di quella gravata).
Con grande giubilo della Suprema Corte (espresso nell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2013 dal primo Presidente, Ernesto Lupo) il d.l. n. 83 ha modificato l’art. 360 n. 5
restringendo « l’ambito del controllo esercitabile in Cassazione sui vizi di motivazione dell’accertamento dei fatti compiuti dal giudice di merito », anzi — come ha poi definitivamente precisato
Cass. S.U. 7 aprile 2014 n. 8053 — « riducendo al “minimo costituzionale†il sindacato di legittimitÃ
della motivazione » (insopprimibile con legge ordinaria), ed ha escluso anche tale minimo
sindacato di legittimità nell’ipotesi di c.d. doppia conforme.
Infine, dopo che la Procura Generale era stata esonerata dal fastidio di partecipare alla
camera di consiglio nella quale sono definiti i ricorsi ex art. 375, n. 1 e 5, c.p.c. (d.l. n. 69 del
2013, conv. in legge 9 agosto 2013, n. 98) il governo Renzi, con il d.l. n. 168 del 2016, aveva
prorogato il collocamento a riposo di certe figure apicali della Corte di cassazione: proroga
che la legge di conversione 25 ottobre 2016, n. 197, si è preoccupata di giustificare ex post
con la necessità di gestire una profonda riforma — da essa stessa introdotta — del giudizio
di cassazione, in base alla quale i ricorsi sono di norma trattati in camera di consiglio e solo
se hanno ad oggetto questioni di diritto di particolare “rilevanza†sono trattate in pubblica
udienza e sono definiti con sentenza; alla camera di consiglio non partecipano mai le parti,
e se il relatore ritiene che il ricorso sia inammissibile ovvero manifestamente fondato o
infondato ne dà (non motivata) comunicazione alle parti che possono presentare una
memoria cinque giorni prima dell’adunanza; se non ricorrono tali ipotesi, il P.G. ha facoltÃ
di depositare conclusioni scritte venti giorni prima, e le parti dieci giorni prima; anche il
regolamento di giurisdizione finisce, come quello di competenza, in camera di consiglio
non partecipata, con conclusioni scritte del P.G. venti giorni prima, e delle parti (ma
stavolta) cinque giorni prima.
PREFAZIONE ALLA SETTIMA EDIZIONE
XX
*** Questa sintetica elencazione di leggi e leggine non lascia dubbi sul fatto che, da tempo,
il legislatore processuale si dedica con impegno a scoraggiare gli utenti della giustizia
dall’utilizzare (quei beni di “lusso†che sono) i mezzi di impugnazione, sia rendendoli
“costosiâ€, sia facendone balenare — attraverso la compressione della loro efficacia — la
sostanziale inutilità : “contentati della sentenza di primo grado — potrebbe essere lo slogan di
lancio — risparmierai soldi ed inutile stressâ€. Allo svuotamento dell’appello — iniziato in nome della coerenza con le preclusioni di
primo grado, trasformate (osservava Cerino Canova) da « un divieto [dei nova] a fini di
concentrazione — quello di primo grado — in un divieto assoluto ... che serve solo a coprire le
ingiustizie determinate dal primo divieto, una preclusione con lo scopo di proteggere le conseguenze (e
gli inconvenienti) di un precedente divieto, una preclusione ... al quadrato », e proseguito comprimendo ogni possibilità di introdurre nova perché non sarebbe “giusto†(verso il primo
giudice?!) consentire al giudice d’appello di rendere più “giusta†la sentenza utilizzando
elementi che il primo giudice non aveva avuto la possibilità di usare — si è aggiunta la sua
abnorme durata, e la funzione di questa quale effettivo filtro per il ricorso per cassazione:
sicché solo la sempre meno soddisfacente qualità delle sentenze di primo grado giustifica la
caparbia speranza di ottenere giustizia nei gradi superiori.
Per valutare le innovazioni che hanno interessato il giudizio di cassazione è indispensabile, a mio avviso, muovere dal rilievo che esse — tutte — sono state sollecitate e richieste
dai vertici della Corte, insoddisfatti del d.lgs. n. 40 del 2006 perché, se aveva potenziato la
funzione nomofilattica della Corte, aveva circondato di troppe garanzie anche il ruolo di
organo supremo della giustizia, di tutela dello jus litigatoris: sicché appaiono del tutto velleitari
i tentativi di ridurne la portata operati da una parte della dottrina che pensava di poter
recuperare, attraverso ingegnosi espedienti, quel sindacato sulla motivazione che, apertis
verbis, la Corte ha dichiarato di non voler più effettuare: e ciò non poteva essere più
apertamente, ufficialmente e solennemente proclamato dal Presidente Lupo che in sede di
inaugurazione dell’anno giudiziario, quando — invocando non solo « la voluntas legislatoris in sintonia con gli auspici che larga parte dei teorici e pratici hanno da tempo espresso (?!), quanto
con la ratio legis, fatta palese dai termini utilizzati » — ha voluto precisare che non « è prevedibile,
e tanto meno auspicabile, che possa ripetersi quanto avvenne nel vigore del codice di procedura del
1865 (che non prevedeva uno specifico motivo di ricorso) e di quello che del 1942, e cioè che, sotto la
spinta delle parti che chiedono di rimettere in discussione il giudizio di fatto, si formarono orientamenti
di giurisprudenza che, andando oltre una rigorosa interpretazione del dettato normativo, hanno
consentito, ancor prima delle modifiche introdotte nel 1950, il sindacato sul vizio logico e sull’insufficienza della motivazione. L’entità della domanda e la dimensione della pendenza, in particolare
dell’arretrato, uniche nel panorama europeo delle corti di ultima istanza, sono corpose ragioni che
debbono spingere ad adottare una interpretazione della nuova disposizione coerente con le esigenze
sistematiche e funzionali che dovrebbero riportare la Corte a sviluppare le sue funzioni di nomofilachia,
depresse o quanto meno fortemente ridotte dall’enorme numero di ricorsi ». Una Corte che rifiuta il ruolo di controllore della motivazione dei giudici di merito —
o lo assolve nei limiti ai quali è obbligata dal disposto dell’art. 111, comma 6, Cost. —
certamente non amava la norma che obbligava il relatore convinto dell’inammissibilità o
della manifesta infondatezza (o fondatezza) del ricorso a motivare il suo convincimento con
un “opinamento†(le cui tracce Picardi aveva rinvenuto negli antichi giudizi davanti alla Sacra
Rota) che le parti potevano contrastare con apposita memoria: il palliativo, introdotto da un
Protocollo, di offrire una labile traccia di argomentazione per la parte è inutile se manca —
e troppo spesso manca, e con esso un’effettiva collegialità — un vigile controllo del Presidente e del Collegio in sede di finale decisione. XXI
PREFAZIONE ALLA SETTIMA EDIZIONE
La sede — la sesta sezione — alla quale è affidato il preliminare vaglio dei ricorsi,
infatti, ha il duplice compito da un lato, di stabilire, ai fini del superamento del “filtro†di cui
all’art. 360-bis, se si è in presenza di “una giurisprudenza della Corte†della quale il ricorso
lamenta la violazione da parte della sentenza impugnata ovvero rispetto alla quale il ricorso
offre « elementi idonei a mutare orientamento », e dall’altro lato, di “scremare†i ricorsi meritevoli di approfondito esame da quelli destinati a più sommaria decisione ai sensi dell’art. 375
c.p.c.: due compiti antitetici, in quanto la valutazione di persuasività degli argomenti spesi
per indurre la Corte a mutare orientamento (spesso, ma non necessariamente, espresso
dalle Sezioni Unite: basta una qualsiasi sentenza se ritenuta “convincente†dal ... relatore) è
rimessa ad un organo investito in primo e fondamentale luogo del compito di “rottamareâ€
dei ricorsi, e tale organo, anche ufficialmente, viene sollecitato ad essere “più produttivoâ€, e
cioè ad incrementare il tasso di dichiarazioni di inammissibilità “sviluppando al massimo le
potenzialità del filtroâ€. Dove è evidente che il compito di rottamare i ricorsi ufficialmente
attribuito alla sesta sezione non solo rende del tutto secondario e marginale quello di essere
promotore dell’evoluzione della giurisprudenza della Corte di cui è gelosa custode, ma di per
sé fa sì che il coinvolgimento del Collegio nella decisione del ricorso sommariamente
valutato dal relatore dipende dalla iniziativa dello stesso relatore: il quale, a sua volta,
individua “la giurisprudenza della Corte†sulla base delle massime più che sulla base dei casi
decisi, e quindi della scrematura già operata dell’Ufficio del Massimario.
Tutta l’attività della Corte, quindi, è impiantata sui “precedentiâ€, utilizzati sia per
selezionare i ricorsi sia anche, in tale occasione, per vagliare la loro resistenza a critiche
grazie alle quali la “giurisprudenza†si evolve e non si sclerotizza, ma questo snodo è nelle
mani di un organo la cui “mission†è, in primo luogo, quella di “rottamare†circa la metà dei
ricorsi e, qualche volta, di rimetterne la trattazione alla pubblica udienza davanti alla
sezione ordinaria: il tutto, in un’atmosfera da convento di clausura, ciascun magistrato con
la sua piccola montana di ricorsi davanti e con il compito di contribuire a che la sezione sia
“produttivaâ€. E la produttività si valuta con il numero dei ricorsi dichiarati inammissibili da
sbandierare in sede di smaltimento delle sopravvenienze...
In conclusione, non è certo l’inversione in sé del rapporto udienza pubblica-camera di
consiglio che comprime il contraddittorio, ma è il clima generale del giudizio di cassazione
che ne ha modificato profondamente la fisionomia e la funzione: in primo luogo, perché la
tutela della jus litigatoris, in quanto non “rilevante†a fini nomofilattici, è per definizione di
minore importanza e quindi de jure destinata sempre alla camera di consiglio e alla decisione
con ordinanza; in secondo luogo, perché la rinuncia al controllo della motivazione si risolve
sia in un sacrificio della giustizia della decisione sia, anche, nel ridurre la portata del n. 3
dell’art. 360 alla sola violazione, e non anche alla falsa applicazione delle norme di diritto;
in terzo luogo, preferire al dialogo con le parti che si apriva con la proposta motivata del
relatore, il monologo della secca indicazione del prevedibile esito non è solo indice di
insofferenza per un più intenso confronto, ma rende assai meno meditata la proposta non
più aperta al dialogo e più assiomatica l’ordinanza.
In sintesi, da innovazioni di apparentemente modesta portata incidenti sul rito, è
scaturita una Corte che, per sua volontà , preferisce il ruolo di organo che “assicura l’esatta
osservanza e l’uniforme interpretazione della legge†a quello, prima di pari rilievo, di “organo
supremo della giustiziaâ€: un risultato che non confligge con la lettera dell’art. 111 Cost., ma
che non sembra pienamente in sintonia con lo spirito di una norma che, avendo voluto
vincolare il legislatore ordinario a riconoscere a chiunque lamenti una violazione di legge il
diritto di rivolgersi alla Corte, ravvisa nella Corte proprio quel ruolo che, oggi, la Corte
mostra di voler relegare e, soprattutto, esercitare in secondo e secondario piano.
PREFAZIONE ALLA SETTIMA EDIZIONE
XXII
Con modalità singolari, e cioè in sede di conversione di un discusso e discutibile
decreto legge, si è massicciamente attuata — dopo che con precedenti leggi era stata
eliminata la sospensione automatica del giudizio a quo a seguito del regolamento di giurisdizione, era stata ridotta la ricorribilità immediata delle sentenze non definitive, era stato
eliminato il motivo di ricorso relativo ai vizi della motivazione, era stata introdotta la
decisione nel merito della causa, era stata soppressa la sospensione automatica del termine
per ricorrere a seguito di proposizione della revocazione — l’ultima, e decisiva parte della
proposta di riforma Brancaccio-Sgroi, laddove auspicava “l’aumento delle ipotesi di decisione
delle controversie in camera di consiglioâ€: anche nel 1988 si lamentava che la mole dell’arretrato
impediva alla Corte di “svolgere con efficacia la sua funzioneâ€, ed anche allora tale funzione era
individuata, almeno come prevalente, in quella nomofilattica pur nella consapevolezza che
la natura e la fisionomia della Corte ne sarebbe risultata profondamente modificata. Il
legislatore dell’epoca ritenne inadeguata, per una così incisiva riforma, la legge n. 353 del
1990: la circostanza che, invece, quella della conversione di un discutibile decreto legge sia
apparsa sede idonea per riformare così profondamente, ma quasi alla chetichella, la Corte
Suprema è un indice, non felice, del nostro tempo.
L’attivismo processuale del legislatore si è successivamente concretato — spesso attraverso decreti-legge — sia in alcuni interventi aventi ad oggetto il codice di procedura, sia in
interventi di natura processuale relativi a specifiche materie.
Nel primo gruppo si segnalano il d.lgs. 13 luglio 2017 n. 116, che — nel “riordinare la
magistratura onoraria†— ha notevolmente ampliato la competenza del giudice di pace sia
per valore che per materia (ma, con la legge 28 febbraio 2020 n. 8, di conv. del d.l. 30
dicembre 2019 n. 162, la decorrenza è stata fissata, allo stato, al 31 ottobre 2025); il d.l. 14
dicembre 2018 n. 135, conv. in legge 11 febbraio 2019 n. 12, che — oltre ad agevolare la
conversione del pignoramento (art. 495) attraverso la riduzione da 1/5 ad 1/6 dell’importo
del deposito e attraverso l’estensione della rateazione da 36 a 48 mesi e della tollerabilità del
ritardo nel pagamento da 15 a 30 giorni — ha riformulato l’art. 560 sul “modo della
custodia†ed inserito i due ultimi periodi nell’art. 569 sull’autorizzazione della vendita di
beni immobili; la legge 12 aprile 2019 n. 31 che, con efficacia dal 19 maggio 2021, ha
inserito nel codice il titolo VIII-bis “Dei procedimenti collettivi†recante gli articoli da
840-bis a 840-sexiesdecies dedicati, in sostituzione di quelli del codice del consumo, all’azione
di classe.
Norme processuali sono contenute nel d.lgs. 19 gennaio 2017 n. 3, di attuazione della
direttiva 2014/104/UE sulle norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai
sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza
degli Stati Membri e dell’Unione Europea (specie in tema di esibizione di prove documentali) e, ovviamente in gran copia, nel Codice della crisi d’impresa (d.lgs. 12 gennaio 2019 n.
14, che dovrebbe entrare in vigore dal 1° settembre 2021).
Nel 2020 è fiorita — ed è tuttora in fiore — la legislazione per l’emergenza pandemica
che ha inciso sulle modalità di svolgimento dell’attività processuale: in particolare, il più
volte prorogato art. 83 d.l. n. 18 del 2020 ha conferito ai capi degli uffici giudiziari ampi
poteri in sostanziale deroga al disposto dell’art. 128 e, laddove prevede che la legge
espressamente consenta al giudice di fissare termini, dell’art. 152 c.p.c. È facile prevedere
che dal seme del processo da remoto qualcosa germogli dopo la fine della pandemia.
* * * * *
Nel licenziare, nel 2012, la terza edizione del suo Manuale — l’ultima opera alla quale
ha potuto pienamente dedicarsi — Nicola Picardi diceva di essere stato « educato alla ricerca
della giustizia ed incoraggiato a trarre dal passato l’essenza dell’esperienza contemporanea » perché XXIII
PREFAZIONE ALLA SETTIMA EDIZIONE
« la storia del diritto serve a completare il diritto vigente »: ma si avverte chiaramente che la sua
profonda cultura storica era impotente a fronteggiare e razionalizzare il “delirio rifondativo†di un legislatore che, immerso in “un’epoca di esasperante fluidità â€, nemmeno avverte l’esigenza di una sosta affinché “la giurisprudenza teorica e quella pratica provvedano al riordino e alla
razionalizzazione delle molteplici novità che sono state introdotteâ€, provvedano, cioè, a “coagulare la
molteplicità delle regole diverse, spesso discordi, che proliferano e si frantumano in un oscillante
pragmatismoâ€.
Può apparire singolare che un giurista, Nicola Picardi come nessun’altro, che si è tanto
dedicato alla storia degli istituti processuali e alla scoperta delle loro più profonde radici
fosse così legato a questo “Codice†e lo fosse proprio in quest’epoca di così frequenti,
improvvisi e spesso improvvidi interventi legislativi; al punto di annunciare nella Prefazione
alla V edizione il completamento dell’opera con un volume dedicato alle leggi processuali
speciali dello Stato e alle fonti processuali che vigono nel nostro Stato, in particolare quelle europee. In realtà non v’è nulla di singolare, perché proprio dalla profonda, e vera, sua cultura
storica Nicola Picardi ha tratto la convinzione che le fratture dell’evoluzione storica sono solo
apparenti perché “la vita giudiziaria torna continuamente a proporre e a riproporre, pur sotto
diverse angolazioni, gli stessi problemi†ed il suo dovere di processualista era di “raccogliere quella
esperienza sul processo civile che ho avuto la ventura di maturare nel tempoâ€: di qui la sua attenta
considerazione ed interesse per i fenomeni cui assisteva con lo sguardo del cronista che si
appresta — se il destino gliene concede il tempo — ad analizzarli con il profondo occhio
dello storico del processo civile. Purtroppo, a ciò che ha prodotto il segmento di storia che
da ultimo ha riguardato le impugnazioni Nicola Picardi non ha potuto assistere e alla
dottrina e alla giurisprudenza — dandoci il senso della Sua perdita — manca che su di esso
non si sia posato il suo sguardo acuto e severo, ma sereno e venato di ironia.
ROMANO VACCARELLA
PREFAZIONE ALLA SETTIMA EDIZIONE
XXIV
PREFAZIONE ALLA SESTA EDIZIONE
Nella stesura di questa premessa, abbiamo riletto le cinque precedenti edizioni di
questo commentario e ripercorso il tempo all’indietro, ricordando il dialogo sempre vivace,
profondo e stimolante avuto con tutti gli amici, colleghi autori e collaboratori di quest’opera
collettiva ed in quest’ultima edizione diamo un ringraziamento particolare a Bruno Sassani,
Andrea Panzarola, Cristina Asprella e Livia Picardi.
Nel dare alla stampa questi volumi, che tengono conto dei numerosi interventi che
hanno interessato negli ultimi 4 anni il codice di procedura civile — fino alla recentissima
legge 10 novembre 2014, n. 162, ultimo intervento in ordine di tempo del legislatore
all’insegna del tentativo di razionalizzare la durata del contenzioso civile — salutiamo e
ringraziamo ancora quegli amici e colleghi che nella vita ci hanno sempre affiancato e
seguito nella meravigliosa ricerca e studio del processo civile anche in una prospettiva
storica, in una visuale che ci ha e ci consente tuttora di guardare al nostro passato e poterne
riconoscere gli aspetti basilari da cui partire per una quotidiana, nuova e continua ricerca
che mai potrà esaurirsi, ma solo arricchirsi del contributo di tutti noi.
Roma, 10 febbraio 2015
NICOLA PICARDI
XXV
PREFAZIONE ALLA QUINTA EDIZIONE
I. IL CODICE DI PROCEDURA CIVILE NEL SUO BICENTENARIO
SOMMARIO (*)
1. Il codice di procedura civile del Regno d’Italia del 1806 ed il monopolio statuale della giurisdizione
e della procedura. — 2. L’influenza del modello francese nella legislazione degli Stati italiani preunitari. — 3. Il codice di procedura civile del Regno d’Italia del 1865 ed i problemi della riforma
processuale. — 4. Dal codice del 1865 al codice del 1940. — 5. Il “salvataggio†del codice del 1940 e la
“controriforma†del 1951. — 6. La patologia della giustizia civile ed il rinnovamento metodologico
della seconda metà del XX secolo. — 7. Studi e ricerche degli anni ’50 e ’60. — 8. Il movimento di
riforma degli anni ’70 e ’80. — 9. La “novella†degli anni ’90. — 10. Le riforme processuali fra XX e
XXI secolo. — 11. La riforma degli anni 2005-2006: il processo civile competitivo. — 12. Le riforme
processuali degli anni 2009 e 2010. — 13. Conclusioni.
1. Il codice di procedura civile del Regno d’Italia del 1806 ed il monopolio
statuale della giurisdizione e della procedura. Il 17 giugno 1806, nel palazzo di S. Cloud,
Napoleone firmava il codice di procedura civile in lingua italiana “adattato, ove occorra, al
Regolamento organico della giustizia civile e punitiva del Nostro Regno d’Italia†(8), Regolamento (9)
che, a sua volta, entrerà in vigore il 1° gennaio 1807.
Accantonate ormai le legislazioni processuali sperimentate in Italia nel XVIII secolo (10), e
soprattutto le congerie di progetti legislativi che videro la luce a Milano all’inizio del XIX
secolo (11), la legislazione napoleonica, completata dalla Legge sull’organizzazione dell’Ordine
(*) Il presente lavoro è l’aggiornamento della prima parte del nostro saggio destinato agli studi in onore del
collega Modestino Acone dal titolo Il bicentenario del codice di procedura civile in Italia. Origine, evoluzione e crisi del
monopolio statuale della procedura, in G.P.C. 2008, 935.
(
8) Riedito in I codici napoleonici, T. I, Codice di procedura civile, 1806, in “Testi e documenti per la storia del
processo†a cura di N. PICARDI e A. GIULIANI, sez. I, Milano 2000, 3.
(
9) Ibidem, p. 239.
(
10) Ci si riferisce, in particolare, alle Costituzioni sabaude del 1723, riedite con introduzione di G.S. PENE VIDARI, Giudici e processo nelle raccolte legislative sabaude settecentesche, nei già citati “Testi e documenti per la storia del processoâ€,
sez. II/1, Milano 2002, rispettivamente, VII ss. ed 1 ss.; al Codice estensedel 1771 con introduzione di C.E. TAVILLA, Il codice
estense del 1771: il processo civile tra istanze consolidatorie e tensioni riformatrici, sempre nei cit. “Testi e documentiâ€, sez. II/2,
VII ss.; al Codice di Malta 1777/1784, con introduzione di C. CARCERERI DE PRATI, Le riforme giudiziarie a Malta nella seconda
metà del XVIII secolo, ivi, sez. II/3, VII ss.; al Codice giudiziario barbacoviano del 1788, con introduzione di F. CORDOPATRI, Il codice giudiziario nelle cause civili pel principato di Trento, ivi, sez. II/4, VII ss., nonché alla Legislazione processuale delle
Repubbliche giacobine in Italia 1796/1799, con introduzione di C. CARCERERI DE PRATI, ivi, sez. II/5, VII ss.
(
11) A parte il Regolamento giudiziario di Giuseppe II, 1781, in “Testi e documentiâ€, cit., I/IV, Milano 1999, che
trovò applicazione nella Lombardia austriaca (cfr. PICARDI, Prefazione al predetto regolamento, p. XVIII ss.), per i XXVII
giudiciale e sull’Amministrazione della giustizia del dì 20 aprile 1810 (12), era destinata a rappresentare un tornante nella disciplina del processo civile, in quanto introduceva anche in
Italia una nuova procedura, anche se spesso ancora dal sapore antico (13). Uno sguardo prospettico sulla evoluzione delle idee consente oggi di cogliere l’importanza
storica della legislazione napoleonica in Italia: la monopolizzazione, anche da parte del
nostro Stato, della giurisdizione e della disciplina del processo (14). L’Ancien Régime in effetti era ancora caratterizzato, anche in Italia, da una molteplicità di
giurisdizioni, spesso di origine medioevale: giurisdizioni reali (antesignane della giurisdizione statale), giurisdizioni feudali, comunali, signorili, delle arti e corporazioni ed, in
genere, giurisdizioni riconducibili a corpi intermedi. Alla frammentazione delle giurisdizioni, per lo più, corrispondeva anche la frammentazione delle procedure. Ogni tribunale
conservava ed applicava gelosamente la propria procedura, denominata stile, rito o prassi (15). Aboliti i privilegi di classe e di ceto, con la legislazione rivoluzionaria (16), e poi definitivamente con quella napoleonica, si provvide, invece, a smantellare la pluralità delle giurisdizioni e ad affermare l’unicità e la statualità della giurisdizione. Emblematica resta la formula
adottata della legge napoletana del 2 agosto 1806 che, all’art. 3, stabiliva: “tutte le giurisdizioni baronali... sono reintegrate alla sovranità dalle quali saranno inseparabili†(17). In altri termini, anche in Italia, si consolidò definitivamente l’idea di una giurisdizione
unica: la giurisdizione diviene esclusiva emanazione della sovranità statuale.
Una volta radicata l’idea di una giurisdizione unica monopolizzata dallo Stato, ne conseguì
l’esigenza che esso dovesse operare attraverso suoi dipendenti, pagati dallo Stato stesso
(salariati di Stato, per usare l’espressione della legislazione rivoluzionaria) e, quindi, la
necessità di riordinare la magistratura dell’Ancien Régime, trasformando il “nobile ufficio del
giudice†in un corpo di dipendenti statali, anche se muniti di qualche garanzia (indipendenza in senso debole). Con la citata legge sull’organizzazione dell’ordine giudiziario del
1810, passata alla storia come “la grande leggeâ€, la magistratura venne, infatti, definitivamente ristrutturata “in una serie di gradi... in qualche maniera analoghi a quelli che si
lavori legislativi dell’inizio del XIX secolo cfr., per tutti, M. G. DI RENZO VILLATA, In un turbinio di modelli. Il processo civile
in Lombardia tra fervore progettuale, realtà normativa e pratica (1801-1806), in A. ROBBIATI BIANCHI (a cura), Atti del
Convegno internazionale di Milano, novembre 2002 su “La formazione del primo Stato italiano e Milano capitale
1802-1814â€, Ist. Lombardo Accademia di Scienze e lettere, incontro di studio n. 32, 159 ss. ed ivi ulteriori riferimenti,
fra i quali cfr., in particolare, G. VOLPI ROSSELLI, Il progetto del codice di procedura civile del Regno d’Italia (1806), Milano
1988.
(
12) Riedito in L’ordinamento giudiziario I: documentazione storica in “Ricerche sul processoâ€, a cura di PICARDI e GIULIANI, Rimini 1989, 315 ss.
(
13) U. PETRONIO, Il futuro ha un cuore antico, Considerazione sul codice di procedura civile del 1806, Introduzione al
T. I de I codici napoleonici, sopra citati, VII ss.; nonché PICARDI, La giurisdizione all’alba del terzo millennio, Milano 2007,
Cap. V, § 8.
(
14) PICARDI, Le code de procédure civile français de 1806 et le monopole étatique de la jurisdiction, Relazione tenuta il
16 novembre 2006 al Convegno organizzato dall’Università La Sorbona e dalla Corte di Cassazione francese (v. i
relativi atti in L. CADIET et G. CANIVET, a cura, 1806-1976-2006. De la commemoration d’un code à l’autre: 200 ans de
procédure civile en France, Paris, 187 ss.). La predetta relazione, opportunamente rielaborata ed aumentata, è anche
pubblicata — sempre in versione francese — negli studi in onore di Kostantinos D. KERAMEUS. La versione italiana, con
il titolo Il bicentenario del codice di procedura civile napoleonico e il monopolio statuale della giurisdizione, è invece, pubblicata
in G.P.C., 2006, 7 ss.
(
15) PICARDI, La giurisdizione all’alba del terzo millennio, op. cit., spec. Cap. II, §§ 3, 4, 5 e 7 Cap. III, § 4, nonché
Cap. V, §§ 1, 2, 5 e 7.
(
16) Quanto alla Francia cfr. l’art. 4 del décret 4/11 août 1789; quanto all’Italia cfr. CARCERERI DE PRATI, La
legislazione processuale delle repubbliche giacobine in Italia, op. cit., XI.
(
17) PICARDI, La giurisdizione, op. cit., cap. V, §§ 7 e 8.
PREFAZIONE ALLA QUINTA EDIZIONE
XXVIII
incontrano nell’esercito†(18), predisponendo il controllo del giudice da parte dell’esecutivo,
sia in via diretta, attraverso un compiuto sistema di responsabilità disciplinare, sia in via
indiretta, attraverso l’accentramento dei meccanismi di reclutamento e di progressione in
carriera, strumenti tipici per la formazione del giudice funzionario (19). Il principio secondo il quale la giurisdizione costituisce monopolio dello Stato comportava,
però, non solo che il giudice fosse trasformato in funzionario statale, ma anche che il suo
operato giurisdizionale fosse predeterminato e regolato dallo stesso Stato. Di qui il correlato
principio del monopolio statuale della procedura e, quindi, l’esigenza, per lo Stato, di
emanare codici di procedura civile e criminali, per ogni tipo di processo, celebrato nello
stesso Stato. Era questo un compito più facile perché il lavoro, in gran parte, era stato giÃ
fatto con il Code Louis (20) . Quanto, in particolare, al codice di procedura civile napoleonico
lo schema del processo ordinario appare sostanzialmente desunto dall’Ordonnance del 1667;
è stato, anzi, sostenuto che il codice non sarebbe altro che “una edizione rivista e aumentata
dell’ordonnance del 1667†(21). Certo è che, soprattutto a seguito della legislazione rivoluzionaria (il c.d. droit intermediaire), si era ormai imposta l’idea di una giurisdizione tendenzialmente unica per tutte le controversie civili. Conseguentemente il codice napoleonico aveva
previsto — sempre tendenzialmente — un unico tipo di processo. Solo alcune procedure
“diverse†(rectius speciali) erano state previste unicamente perché giustificate in ragione
della qualità del giudice, dei casi di urgenza, o ancora per la peculiarità delle materie (22). 2. L’influenza del modello francese nella legislazione degli Stati italiani preunitari. Malgrado la tentazione di adottare un rigido ordinamento gerarchico-burocratico di
tipo prussiano, la legislazione francese ha avuto il merito di aver disegnato un modello
ragionevole, innovando in profondità il sistema giustizia, senza tuttavia sovvertirlo. La
vitalità del compromesso, realizzato fra rinnovazione e conservazione, ebbe una significativa, rapida diffusione in Europa continentale (23) e, in particolare, in Italia. Anche a voler
prescindere dall’applicazione diretta in vari Stati italiani preunitari durante l’occupazione
napoleonica, non mancarono neppure significative legislazioni locali di chiara derivazione
dal modello francese (24). A seguito, poi, della restaurazione, mentre alcuni Stati italiani ristabilirono le precedenti
normative processuali (25) (a volte diretta derivazione del modello austriaco (26) a Napoli (27)
(
18) M. ROUSSELET, Histoire de la magistrature française des origines à nos jours, II, Paris 1957, 130.
(
19) GIULIANI e PICARDI, La responsabilità del giudice, ried. Milano 1995, 79 ss.
(
20) Cfr. Code Louis, T. I, Ordonnance civile 1667, con prefazione di N. PICARDI e T. II, Ordonnance criminelle 1670, con prefazioni di A. LANGUI e di P.L. CIPOLLA, in “Testi e documentiâ€, op. cit., I/1 e I/2, Milano 1996.
(
21) R. BORDERAUX, Philosophie de la procédure civile. Memoire sur la Réformation de la Justice, Evreux 1857, 46.
(
22) PICARDI, La giurisdizione all’alba del terzo millennio, op. cit., cap. V, § 8.
(
23) V., da ultimo, C.H. van RHEE, The influence of the French Code de procédure civile (1806) in 19th Century Europe, in L. CADIET e G. CANIVET, De la commemoration, op. cit., 129 ss. Limitata è stata, invece, la sua influenza sulla
codificazione spagnola: cfr. M. ORTELLS RAMOS, Le code de proc. civile de 1806 et la première codification procédurale civile
espagnole. Parallelismes, coïncidences, divergence, ivi, 167 ss. Sull’evoluzione del code in Francia v., per tutti, A. WIJFFELS, Le destin du code de procédure civile (1806) en France, ivi, 199 ss. e già P. ENDRES, Die französische Prozessrechtslehre vom Code
de procédure civile (1806) bis zum beginnenden 20. Jahrhundert, Tübingen 1985, spec. 26 ss.
(
24) A parte la già citata legge napoletana del 1806 (v., retro, n. 10), sulle vicende che portarono all’abolizione
delle giurisdizioni baronali anche nello Stato Pontificio v. U. PETRONIO e N. PICARDI, Prefazione: in Regolamento
giudiziario per gli affari civili di Gregorio Papa XVI, 1831, « Testi e documenti », cit. II/X, Milano 2004, XXII e XXIII.
(
25) Ad es. in Toscana venne abolito il codice di procedura civile francese e reintrodotto “una sorta di summa del processo civile comune-toscano†(M. ASCHERI, Introduzione. L’unificazione giuridica della Toscana lorenense (1814): « La
giustizia è religiosamente amministrata », in Regolamento di procedura civile per i tribunali del Granducato di Toscana », 1814,
in “Testi e documentiâ€, cit., II/VI, Milano 2004, XIV. XXIX
PREFAZIONE ALLA QUINTA EDIZIONE
e, successivamente, a Torino (28) vennero emanati nuovi codici di impronta francese. Non
mancano, però, anche esempi di codificazioni processuali che cercarono di combinare, a
Parma (29), l’influenza francese con quella ginevrina ed austriaca e, a Roma (30), l’influenza
francese con i principi e le soluzioni proprie del diritto canonico e del precedente ordinamento processuale.
3. Il codice di procedura civile del Regno d’Italia del 1865 ed i problemi della
riforma processuale. Una volta realizzata l’unità d’Italia, vennero, infine, emanati, nel
1865, il codice di procedura civile del Regno d’Italia (31) ed il Regolamento generale
giudiziario, anche essi largamente (32) ispirati al modello francese.
Il Codice del 1865 è stato, di recente, definito un lavoro legislativo « volutamente lontano da
impostazioni concettuali e da definizioni astratte » che, come tale, ha permesso « un formidabile sviluppo di studi » (33). Dopo la sua emanazione, peraltro, il nuovo codice è stato
seguito da una lunga serie di progetti di riforme (34), che è difficile riordinare, anche perché,
una volta consolidato, anche in Italia, il principio del monopolio statale della giurisdizione
e della procedura, il problema della riforma della legislazione processuale è divenuto più
complesso. Non si trattava di affrontare solo problemi tecnico-processuali, o meglio professionali (35), ma occorreva tener conto pure dell’ideologia cui si ispirava lo Stato. Si
(
26) Così nel Regno Lombardo-Veneto v. M. TARUFFO, Introduzione: il processo civile del Lombardo-Veneto, in
Regolamento generale del processo civile pel Regno Lombardo-Veneto, 1815, in « Testi e documenti », cit., II/VII, Milano
2003, VI ss. Precedentemente una « tenue influenza » del modello austriaco si era registrata, ad es., nel Principato di
Trento. Cfr. F. CORDOPATRI, Il codice giudiziario delle cause civili nel Principato di Trento. Introduzione al codice giudiziario
barbacoviano, 1788, in « Testi e documenti », cit., II/IV, Milano 2004, XVII.
(
27) F. CIPRIANI, Introduzione. Le leggi di procedura nei giudizi civili del Regno delle due Sicilie, in Codice per lo Regno
delle due Sicilie, III, Leggi della procedura nei giudizi civili, 1819, in « Testi e documenti », cit., II/VIII, Milano 2004, XIX.
(
28) Mi riferisco ai due codici sardi del 1854 e del 1859, v. S. CHIARLONI, Introduzione. Il presente come storia: dai
codici di procedura civile sardi alle recentissime riforme e proposte di riforma, in Codici di procedura civile del Regno di Sardegna, 1854/1859, in « Testi e documenti », cit., II/XII, Milano 2004, XIX ss.
(
29) A. CHIZZINI, Introduzione: il codice di processura civile per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla, in Codice di
processura civile di Maria Luigia, 1829, in « Testi e documenti », cit., II/IX, Milano 2004, XXXIX, nonché il Regolamento
giudiziario... in riforma delle consuetudini del foro negli stati di Parma, Piacenza ecc., Parma 1804, riedizione anastatica
Padova 2006, con postfazione di A. CHIZZINI. (
30) Ci si riferisce al codice di procedura civile per gli Stati pontifici di Pio VII entrato in vigore il 1 gennaio
1917, opera del cardinal Ercole Consalvi, al quale sono, in breve succeduti le legislazioni di Leone XII e di Gregorio
XVI cfr. PETRONIO e PICARDI, Prefazione al Regolamento giudiziario per gli affari civili di Gregorio Papa XVI, op. cit.,
specialmente XIX ss.
(
31) Il codice post-unitario era sostanzialmente basato su un progetto presentato al Senato dal Guardasigilli
Giuseppe Pisanelli nel 1863, limitato, peraltro, al processo di cognizione. Il testo del codice, unitamente alla relazione
del PISANELLI, è ora consultabile in Codice di procedura civile del Regno d’Italia 1865, Testi e documenti per la storia del
processo, op. cit., Milano 2004, con Introduzione. Il codice di procedura civile del 1865, di G. MONTELEONE. (
32) L’istituto del giudice conciliatore venne, invece, ripreso dalla legislazione del Regno delle Due Sicilie cfr.
N. PICARDI, Il conciliatore, RTDPC 1984, 1078.
(
33) MONTELEONE, Introduzione, op. cit., XXXV ss.
(
34) Fino al 1939 ufficialmente erano stati inventariati 29 progetti di riforma (D. GRANDI, Il nuovo processo civile, Roma 1940, 15). Ma ben 56 progetti di legge furono presentati al parlamento dal 1866 al 1935 e sono ora riprodotti
in TARZIA e CAVALLONE (a cura di), I progetti di riforma del processo civile (1866-1935), 2 voll., Milano 1989, volume nel
quale vengono aggiunti anche i progetti di riforma dell’ordinamento giudiziario presentati, sempre in quegli anni, al
parlamento, sui quali cfr. PICARDI, La reforma judicial en Italia entre los siglos XIX y XX, in “Estudios de derecho procesal
en honor de Victor Fairen Guillen†Valencia 1990, 447 ss., saggio pubblicato anche in italiano con il titolo La riforma
giudiziale fra XIX e XX secolo nel predetto volume di TARZIA e CAVALLONE (a cura di), Il progetto di riforma, op. cit., I, 3 ss.
(nel prosieguo, le citazioni si intendono riferite all’edizione italiana).
(
35) Così come avveniva sia nel diritto comune sia nella common law. Nell’ordine giuridico medioevale, che si
poneva al di là del potere politico e dei suoi detentori, infatti, la giurisdizione ormai non poteva essere considerata una
funzione dell’impero o del papato, ma neppure dello Stato, che, all’epoca ancora non esisteva. La “iurisdictio†e la
PREFAZIONE ALLA QUINTA EDIZIONE
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cominciò, infatti, a ritenere che ordinamenti, codici e leggi non potevano non essere
espressione — anche in tema di procedura civile — delle concezioni politico-ideologiche
dello Stato che li aveva emanati e, in particolare, della classe (o delle classi politiche) che li
avevano elaborati.
In questa ottica, Giovanni Tarello (36) ha il merito di aver distinto tre grandi modelli di
codificazioni processuali ispirati alle rispettive ideologie statuali: il modello del dispotismo
illuminato rappresentato, soprattutto, dal regolamento giudiziario austriaco di Giuseppe
II (37); il modello liberale, rappresentato dai codici ottocenteschi ed, in particolare, dal codice
di procedura civile napoleonico ed il modello autoritario, o meglio sociale, rappresentato,
essenzialmente, dall’ordinanza della procedura civile che rimane legata all’opera di Franz
Klein (38) . Per la verità , la pur suggestiva tripartizione del Tarello si risolve in un tentativo di classificazione solo tendenziale (39). Non v’è, comunque, dubbio che nel disegno di un modello
processuale ci si possa imbattere in scelte ideologiche di fondo, soprattutto nella ripartizione dei poteri fra i diversi operatori giudiziari.
Emblematica, ad esempio, resta la caratterizzazione di un modello liberale classico (40) come,
procedura — l’ordo iudiciarius per usare la terminologia dell’epoca — trovavano il proprio fondamento nella dialettica
e nell’etica, non nel potere politico. Si trattava di un complesso di conoscenze e di regole deontologiche e tecniche,
tramandate dagli antichi giureconsulti e, successivamente, riordinate, perfezionate, corrette ed aggiornate dalle
generazioni successive. La giurisprudenza aveva cioè un carattere professionale, come, del resto, la stessa medicina,
le cui cognizioni altro non sono che il risultato critico delle passate esperienze sulle quali vengono formulate le nuove
diagnosi e prescritte le nuove cure. La procedura assumeva, così, un carattere dotto o, comunque, professionale.
Conseguentemente all’ordo iudiciarius veniva riconosciuta natura originaria e, quindi, in certo senso extrastatuale:
nessuno, neppure il papa avrebbe potuto prescindere dall’ordo e mutare le regole del processo. La procedura, in altri
termini, rappresentava il risultato di una autonoma elaborazione dottrinale e giuresprudenziale della classe dei
giuristi ed era del tutto indipendente dal potere politico, la cui interferenza avrebbe rappresentato non l’“ordoâ€, la
regola della procedura, ma la “perversio ordinis†(PICARDI, La giurisdizione all’alba del terzo millennio, cit., 35).
Neppure nella common law si pone il problema del rapporto fra ideologia dello Stato ed ideologia della giustizia.
Le regole di procedura, infatti, venivano (e vengono tuttora) formulate sostanzialmente dalla classe dei giudici e degli
avvocati, non dallo Stato come tale. D’altra parte, i principi fondamentali della giurisdizione e della tutela dei membri
della comunità , nei sistemi di common law, trovano tradizionalmente la loro base nella rule of law, che — a differenza
dello Stato di diritto — non costituisce una forma di autolimitazione da parte dello Stato e, quindi, di concessione
sovrana da parte di quest’ultimo al cittadino. La rule of law — con il suo fascio di garanzie, anche e soprattutto
giurisdizionali — non è espressione della volontà dei politici protempore al potere; essa tutt’ora costituisce un insieme
di regole di origine giurisprudenziale che i giudici traggono abilmente dai precedenti (stare decisis). La rule of law sorge
e si sviluppa, quindi, in una società articolata in una pluralità di centri di potere e, come tale, assume un carattere
sostanzialmente extrastatuale (PICARDI, Ibidem, 76 ss.).
(
36) G. TARELLO, Le ideologie della codificazione nel secolo XVIII, I, Genova 1970-1971, pp. 58 ss.; ID., Ideologie
settecentesche della codificazione e strutture dei codici, in “Studi in memoria di G. D’AMELIOâ€, I, Milano 1978, p. 362 ss.; ID., Il problema della riforma processuale in Italia nel primo quarto di secolo. Per uno studio della genesi dottrinale e ideologica del
vigente codice di procedura civile (1977), ora nel volume dello stesso A., Dottrina del processo civile. Studi storici sulla
formazione del diritto processuale civile, a cura di R. GUASTINI e G. REBUFFA, Bologna 1989, p. 10 ss.
(
37) Il regolamento giudiziario di Giuseppe II, 1781, con Prefazione di PICARDI in “Testi e documenti†C.T. I/IV
Milano 1999.
(
38) Sull’ordinanza austriaca del 1895 emanata da Francesco Giuseppe ed il contributo di Franz Klein cfr. per
tutti, le valutazioni di F. CIPRIANI, Nel centenario del Regolamento di Klein, in RD PROC 1995 spec. p. 981 e ss. nonché
quelle di W.H. RECHBEGER e G.E. KODEK, L’ordinanza della procedura civile austriaca del 1895 e di C. CONSOLO, Il duplice
volto della buona giustizia civile tardo-asburgica e del suo rigeneratore, in Ordinanza della Procedura civile di Francesco Giuseppe, 1895 in “Testi e documentiâ€, sez. I/VIII, Milano 2004, p. VII ss. e XXXVII ss.
(
39) Recenti ricerche hanno, infatti, messo in evidenza aspetti liberali propri del regolamento giuseppino ed,
invece, profili autoritari del codice napoleonico cfr. A. CHIZZINI, Un “codice di regole†per un processo liberale?, GPC 2006,
27 ss.
(
40) Nella letteratura italiana del secolo scorso, il modello liberale venne delineato, in particolare, da U. CAO, Per la riforma del processo civile in Italia. Ricerca di sistema e tentativi di applicazione, Cagliari 1912, 135 ss. e, su di esso, di recente MONTELEONE, Ricordo di Umberto Cao, GPC, 2007, 931 ss. XXXI
PREFAZIONE ALLA QUINTA EDIZIONE
chose de partie, come un affare « privato » destinato alla tutela dei diritti sostanziali delle parti.
L’instaurazione del processo — in base al principio dispositivo — è determinata dalla
iniziativa delle parti, alla cui valutazione di convenienza o di opportunità è esclusivamente
rimessa la facoltà di chiedere allo Stato la tutela del proprio diritto. Spetta, pertanto,
all’attore determinare l’oggetto del giudizio, con riferimento sia al petitum che alla causa
petendi, salvo al convenuto il potere di ampliarne l’oggetto con la domanda riconvenzionale,
in ragione dei suoi poteri di difesa. Non vi è, quindi, riparto di poteri fra parte e giudici, al
quale ultimo è riservata una posizione di stretta terzietà ed imparzialità : ne procedat iudex ex
officio e ne eat iudex ultra petita partium. Al contrario il modello sociale (41), nell’ambito dello Stato sociale di diritto, finisce per imprimere al processo una netta impronta pubblicistica. La procedura non è più chose de partie ma
chose du juge, affare « pubblico », nel quale la tutela della parte si stempera in quella più
ampia della collettività . Conseguentemente, al giudice, funzionario statale, è attribuita la
direzione del processo, salvo poi a limitare tale direzione al solo aspetto formale (formale
Prozessleitung) per regolare unicamente l’ordine ed il ritmo degli atti del processo, ovvero
estendere la direzione del giudice agli aspetti sostanziali (materielle Prozessleitung), attribuendo così all’organo giudiziario, non solo il controllo, ma anche l’iniziativa officiosa nella
raccolta del materiale che formerà oggetto del giudizio e, in ultima istanza, l’accertamento
della « verità materiale » (42). Poiché si tratta di problemi complessi, i lavori di riforma del processo civile, che si sono
prolungati per circa un secolo e mezzo, non potevano non assumere, di volta in volta,
caratteristiche diverse. Nel tentativo di cominciare a riordinare i diversi progetti occorre,
innanzitutto, distinguere i lavori che precedono il codice del 1940 da quelli successivi. I
primi, a loro volta, si prestano ad essere classificati in tre fasi. La prima fase raccoglie i
progetti dal 1866 al 1907; la seconda dal 1908 al 1932; la terza dal 1933 al 1940.
4. Dal codice del 1865 al codice del 1940. a) Analizzando la prima fase dei
lavori di riforma (1866-1907) si nota che essi miravano essenzialmente ad eliminare gli
inconvenienti emersi nell’esperienza applicativa, lasciando inalterate le linee portanti del
codice, considerata, dalla più autorevole dottrina dell’epoca, una legge organica, degna del
massimo rispetto (43). Emblematica è la vicenda procedimento formale - procedimento sommario (44). Il codice del
1865 prevedeva, quale modello ordinario, il procedimento formale da osservarsi avanti ai
tribunali civili, i tribunali di commercio e le corti di appello. Una volta costituite, il contraddittorio si svolgeva direttamente fra le parti: qualunque istanza, risposta o altro atto relativo
all’istruzione (e, quindi, diretto a precisare il thema decidendum o il thema probandum) si faceva
(
41) Nella letteratura italiana del secolo scorso, per il modello sociale di processo si pronunciò, soprattutto, U.
FERRONE, Il processo civile moderno (Fondamento, progresso e avvenire) S. Maria C.V. 1912, volume recensito da K.
SCHNEIDER, in “Zeitshrift fur deutschen Zivilprozessâ€, 1913, 147 (Bd. 43).
(
42) R. WASSERMANN, Der soziale Zivillprozess zur Theorie und Praxis des Zivilprozesses im sozialen Rechtsstaat, Neuwied
und Darmstadt, 1978, 49 ss.
(
43) MONTELEONE, Introduzione, op. cit., XX ed ivi i relativi richiami bibliografici a DE VITI, MATTIROLO, MORTARA e LESSONA. (
44) Cfr., da ultimo, l’analitica ricostruzione di PANZAROLA, Il rito per le cause commerciali fra c.p.c. del 1865, c. comm.
del 1882 e riforma del 1901. Riflessioni intorno ad una procedura e su un giudice “speciali†tra tradizione e rinnovamento, in
LANFRANCHI e CARRATTA, Davanti al giudice. Studi sul processo societario, Torino 2005, pp. 172 ss., quanto al c.p.c. del
1865; pp. 244 ss., quanto al codice di commercio del 1882 e pp. 203 ss, quanto ai precedenti nei codici sardi e sulla loro
evoluzione. Su quest’ultimo aspetto cfr., già CHIARLONI, Introduzione: il presente come storia dai codici di procedura civile
sardi alle recentissima riforma e proposte di riforma, op. cit., XXI ss. e XXIV ss.
PREFAZIONE ALLA QUINTA EDIZIONE
XXXII
“per comparsa†(art. 162 del codice 1865), notificata alla controparte. Il giudice ne rimaneva del tutto estraneo. Il numero delle comparse da scambiarsi non era prefissato, ma
ciascuna delle parti poteva, però, porre fine allo scambio, iscrivendo la causa sul ruolo di
spedizione (art. 173). Una volta “ferma†l’iscrizione della causa a ruolo, rimanevano precluse ulteriori comparse e la causa veniva assegnata all’udienza collegiale per la decisione.
Qualora fosse chiesta l’ammissione di un mezzo di prova o proposta una questione pregiudiziale ci si rivolgeva, invece, al presidente con il c.d. rito degli incidenti (artt. 181 ss.).
L’eccezione era, invece, rappresentata dal procedimento sommario, riservato ai processi da
svolgersi avanti ai conciliatori ed ai pretori. Si trattava, quindi, di una procedura per le liti
minori, caratterizzata dal suo svolgersi, per intero, nella scansione delle udienze, sotto la
direzione del giudice. Tuttavia, era previsto che il procedimento sommario potesse essere
applicato anche avanti ai tribunali e alle corti di appello in casi determinati, fra i quali tutte
le volte in cui la trattazione della causa con rito sommario fosse autorizzata dal presidente
(artt. 154 e 389, comma 2, n. 3). Poiché questa autorizzazione veniva normalmente rilasciata
dai Presidenti, l’eccezione diventò la regola: l’impiego del processo formale venne, nella
pratica, soppiantato da quello del processo sommario (45). Il sommario presentava, indubbiamente, il pregio della celerità e la semplicità del giudizio,
ma non era adeguatamente disciplinato. I numerosi progetti che si sono succeduti su questo
tema nella seconda metà del XIX secolo (46) appaiono, pertanto, ispirati all’intento di
conciliare la celerità della procedura con il rispetto dei diritti di difesa, prospettando
opportuni provvedimenti diretti ad escludere possibili abusi ai danni dei contendenti e
della giustizia. Prima, per il rito commerciale, con il codice di commercio del 1882, poi, per
tutte le procedure civili, con la legge 31 marzo 1901 n. 107 il rito sommario, opportunamente ristrutturato, venne ad assumere definitivamente il ruolo di modello ordinario,
mentre il procedimento formale rimase riservato a giudizi particolarmente complessi e
ridotto, così, al ruolo di eccezione (47). b) La seconda fase dei lavori di riforma si apre, poi, con il progetto che va sotto il nome del
guardasigilli Vittorio Emanuele Orlando (48), ma che è opera esclusiva di Lodovico Morta- ra (49). È stato scritto che in esso “una lunga esperienza dottrinale e pratica del processo e
dell’ordinamento giudiziario, una profonda sensibilità politica ed una conoscenza non
ostentata ma documentata delle principali legislazioni europee, confluivano con sobria e
forse irritante eleganza†(50). Fra l’altro, il progetto Orlando introduceva, per la prima volta
nel nostro ordinamento, il procedimento di ingiunzione (51). Tale progetto non ebbe seguito, anche perché è stato oggetto di una radicale critica da parte
di Giuseppe Chiovenda (52). Più che una censura del progetto si è trattato, però, di un
(
45) E. FAZZALARI, Cento anni di legislazione sul processo civile, RD PROC CIV, 1965, 5 (dell’estratto), nonché
MONTELEONE, Introduzione, op. cit., XIX.
(
46) Si tratta di 23 progetti fra i quali si ricordino, soprattutto, i progetti del Guardasigilli Mancini del 1877,
Gianturco del 1897 e del 1900 e Zanardelli del 1898. Cfr. TARZIA e CAVALLONE (a cura di), I progetti di riforma, op. cit.,
I, 467, 760, 792, nonché 768.
(
47) FAZZALARI, 2001: quattro centenari. RD PROC 2001, 896 ss. e CIPRIANI, Nel centenario della riforma del
procedimento sommario, RADC, 2001, 526 ss.
(
48) Si tratta, invero, di due progetti che si integrano fra loro perché il secondo (1909) assorbe il primo (1908).
I relativi testi sono ora riprodotti in TARZIA e CAVALLONE (a cura di) I progetti di riforma, op. cit., II, 847 ss. e 884 ss.
(
49) CAVALLONE, Il progetto Orlando, ivi, II, 839.
(
50) CAVALLONE, op. cit., 839-840.
(
51) ID., op. cit., 838 e 887 ss.
(
52) G. CHIOVENDA, Lo stato attuale del processo civile in Italia e il progetto Orlando di riforme processuali, RIV DC,
1910, I, p. 48 ss. e nei Saggi di diritto processuale civile dello stesso A., I, Roma 1930, 395 ss. (ristampa a cura di A. PROTO PISANI, I, Milano 1993). XXXIII
PREFAZIONE ALLA QUINTA EDIZIONE
poderoso tentativo di ribaltare le concezioni allora correnti, svalutando l’intero impianto
del codice del 1865 (53), considerato fonte di un processo scritto, lento e complicato, “un
vecchio arnese†(54), che aveva, quindi, bisogno, non di ritocchi, ma di una riforma radicale.
Da questo momento, i lavori di riforma cambiano, in effetti, direzione e si comincia a
progettare un nuovo codice di procedura civile. La seconda fase si chiude, quindi, con tre
progetti che, anche se non diverranno il nuovo codice italiano, resteranno studi fondamentali sulla riforma del processo ed avranno notevole influenza anche fuori d’Italia. I tre
progetti sono: quello di Giuseppe Chiovenda, che — presentato, in origine, come principio
non politico, ma tecnico-giuridico (55) — teorizzava un modello di processo costruito sul c.d.
principio di oralità e regole coordinate: l’immediatezza dei rapporti fra il giudice e la res
iudicanda, la concentrazione della causa in una o più udienze ravvicinate, l’immutabilità del
giudice e l’inappellabilità delle sentenze interlocutorie (56); quello di Ludovico Mortara, che
tentava di coniugare i valori della tradizione con le esigenze di una giustizia moderna (57) e quello di Francesco Carnelutti (58) — o meglio di Mortara-Carnelutti (59) che — particolarmente approfondito e ben articolato — ebbe, anche esso, vasta rinomanza (60).
(
53) MONTELEONE, Introduzione, op. cit., XX ss.
(
54) CHIOVENDA, Lo stato attuale del processo civile, op. cit., 396 (dei Saggi).
(
55) CHIOVENDA, Principi di diritto processuale civile, 3a ed., Napoli 1923, 678, ma sulle basi ideologiche della
procedura cfr. già CHIOVENDA, Le riforme processuali e le correnti del pensiero moderno, (1907) in Saggi, I, op. cit., 379 ss.
(
56) CHIOVENDA, Relazione sul progetto di riforma del procedimento elaborato dalla Commissione per il dopoguerra, (1919), in Saggi di diritto processuale civile dello stesso A. vol. II, Roma 1931, 1 ss. e su di esso, per tutti, CIPRIANI, Storia
di processualisti e di oligarchi, La procedura civile nel Regno d’Italia (1866-1936), Milano 1991 p. 199 ss.
Sul principio di oralità in particolare, cfr., per tutti, DENTI, Oralità (principio dell’oralità . Dir. proc. civ.), E.G.I.,
XXI, Roma 1990, 1 ss. In senso critico, invece, cfr. PICARDI, Riflessioni critiche in tema di oralità e scrittura, RTDPC, 1973,
1 ss. e ancora CIPRIANI, I problemi del processo di cognizione tra passato e presente, RIV DC, 2003, 44 ss.
(
57) MORTARA, Per il nuovo codice di procedura civile: riflessioni e proposte, GI, 1923, IV, 136 ss.; 1924, IV, 1 ss. Sul
progetto Mortara v., per tutti, TARUFFO, Ludovico Mortara e il progetto di riforma del c.p.c. (1923) in Giornata Lincea in
ricordo di Ludovico Mortara, Roma 1998, p. 65 ss.
Va anche ricordato che l’apporto di MORTARA fu determinante nella elaborazione del codice di procedura penale del
1913, considerato un modello di codificazione liberale (cfr. G. CONSO, Mortara e il processo penale, in Accademia Naz. dei
Lincei, Giornata Lincea in ricordo di Ludovico Mortara (Roma) 17 aprile 1997 in Atti Convegni Lincei, n. 136, Roma
1998, p. 76 ss. e M.N. MINETTI, Un processo per la terza Italia. Il Codice di proc. penale del 1913, 2 voll., Milano 2003-2006.
Il c.p.p. del 1913 è tuttora in vigore nello Stato Città del Vaticano.
(
58) Progetto del codice di procedura civile, I, Del processo di cognizione, Padova 1926, pubblicato con avvertenza
dello stesso CARNELUTTI, quale supplemento alla RD PROC CIV, anno III.
(
59) Si trattava, in effetti, di un primo “schema di progettoâ€, relativo al processo di cognizione predisposto da
Carnelutti nell’ambito dei lavori della Commissione reale per la riforma dei codici, sottocommissione c., istituita dal Guardasigilli Oviglio con r.d. 3 giugno 1924. Dopo “una larga e ben nutrita discussione preliminare sulle tendenze dottrinali
e pratiche che convenisse far prevalere nella redazione del nuovo codiceâ€, Ludovico Mortara, presidente della
sottocommissione c. (vice presidente era Giuseppe Chiovenda, che si dimetterà , però, nel luglio successivo) —
accantonato ormai il principio di oralità (ampi riferimenti in CIPRIANI, Storia di processualisti e di oligarchi, op. cit., p. 263
ss.) — affidò ad un comitato ristretto (presieduto sempre da Mortara e composto da Calamandrei, Cammeo,
Carnelutti, Janfolla, Margara e Ricci) il compito di predisporre uno “schema di progetto da servire come base agli
studi e alle deliberazioni ulterioriâ€. Quale relatore venne designato Francesco Carnelutti che predispose, appunto, un
primo schema di progetto sul processo di cognizione, schema che venne, poi, rivisto e modificato, prima, dal comitato
ristretto e, poi, dall’intera sottocommissione in adunanza plenaria, divenendo così la prima parte, relativa al processo
di cognizione, del progetto della Commissione c. Seguirono poi, con la stessa tecnica, i lavori relativi al processo di
esecuzione, per i quali venne confermato, quale relatore, Francesco Carnelutti. Il progetto completo venne, infine,
presentato il 24 giugno 1926 da Mortara al nuovo Guardasigilli Alfredo Rocco (v. COMMISSIONE REALE PER LA RIFORMA DEI CODICI, SOTTOCOMMISSIONE C., Codice di procedura civile, Progetto, Roma 1926 e, su di esso, per tutti, CIPRIANI, Storie di
processualisti, op. cit., 265 ss.).
(
60) A parte i riconoscimenti da parte dei processualisti tedeschi e svizzeri, già ricordati da CIPRIANI, op. cit., p.
288 (cfr., però, anche alle pp. 319 ss. le critiche di CALAMANDREI), giova qui ricordare pure che tale progetto
rappresenta le linee guida del Codice di procedura civile per lo Stato Città del Vaticano del 1947 (cfr. PICARDI, L’ordinamento giudiziario dello Stato Città del Vaticano RD PROC, 2005, p. 1310), il quale, a sua volta, è considerato il
PREFAZIONE ALLA QUINTA EDIZIONE
XXXIV
c) Quanto alla terza fase, recenti indagini (61) hanno messo in risalto la rilevanza delle
innovazioni proposte negli anni ’30 ed il loro nesso con l’ideologia dello Stato fascista. Si
tratta di un’opera legislativa che resta legata soprattutto ai Ministri Guardasigilli che si
succedettero e che si avvalsero, preferibilmente, della collaborazione di magistrati e tecnici,
in particolare, dell’Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia. La civilprocessualistica
ne rimase sostanzialmente emarginata: il suo coinvolgimento avvenne, infatti, con modalitÃ
particolari e soprattutto nell’ultima fase dei lavori preparatori (62). Non ci si riferisce tanto all’opera del Guardasigilli Alfredo Rocco (63), quanto a quella di
Pietro de Francisci che, da un lato, delineò le direttive programmatiche di una riforma del
codice ispirata, nel quadro dell’ideologia fascista, alla “concezione pubblicistica della funzione giurisdizionale†(64), in forma accentuata, dall’altro, affidò al solo Prof. Enrico Redenti
l’incarico di realizzare il programma, redigendo il progetto di un nuovo codice (65), la cui
caratteristica saliente è rappresentata dalla previsione di un sistema di preclusioni tale da
“costringere le parti a spiegarsi e a mettere per così dire le loro carte in tavola, fin dai primi
atti della causa†(66). La “svolta autoritaria†(67) trovò, però, la sua espressione più compiuta nel progetto preliminare, che resta legato al nome del successivo Guardasigilli, Arrigo Solmi (68). Tale
progetto prevedeva, in effetti, l’abolizione del collegio in primo grado (69) e l’istituzione del
giudice monocratico configurato come il vero “padrone della causaâ€; introduceva un rigido
sistema di preclusioni; consentiva al giudice di disporre le prove d’ufficio; aboliva l’azione
civile contro il giudice; imponeva alle parti l’obbligo di dire la verità ; sanzionava parti e
progenitore del vigente codice brasiliano (BARBOSA MOREIRA, Il codice di procedura civile dello Stato Città del Vaticano, come
fonte storica del diritto brasiliano, in Studi in onore di V. Denti, vol. I, Padova 1994, 1 ss.).
(
61) Cfr., oltre al già cit. CIPRIANI, Storie di processualisti e di oligarchi, op. cit., 357 ss., soprattutto, le ultime
ricerche dello stesso CIPRIANI, ora raccolte nei suoi due recenti volumi: CIPRIANI, Scritti in onore dei Patres, Milano 2006
e ID., Piero Calamandrei e la procedura civile, Miti, Leggende, Interpretazioni, Documenti, Napoli 2007.
(
62) Cfr., infra, testo e note 61, 85, 86, 87, 88 e 89.
(
63) Il quale, accantonato il progetto della sottocommissione C. (v. retro, n. 52), aveva iniziato a redigere,
personalmente, un proprio progetto di codice di procedura civile. Il progetto Rocco (peraltro non completo) verrÃ
pubblicato, dopo la sua morte (1935), a cura di D’AMELIO, Progetto del Ministro Guardasigilli Alfredo Rocco, RD PROC
CIV, 1937, I, 3 ss. Su Alfredo Rocco processualista cfr. FERRO, Alfredo Rocco e la procedura civile 1906-1917, in “Materiali
per una storia della cultura giuridica†1974, 459 ss.
(
64) L’importanza di tre discorsi programmatici alla Camera ed al Senato, fra il marzo 1933 ed il gennaio, 1934
del de Francisci è stato messo in evidenza da CIPRIANI, Pietro de Francisci e la procedura civilein “Studi in onore di Grelleâ€,
Bari 2006, 67 ss.; e nel volume dello stesso A., Il processo civile nello Stato democratico, Napoli 2006, 245 ss.; ID., Alla
scoperta di Enrico Redenti (e alle radici del codice di procedura civile), in Scritti in onore dei Patres, op. cit., 344 ss. (saggio
pubblicato anche RTDPC 2006, 75 s.); ID., Dalla svolta autoritaria di de Francisci al codice Grandi, in Piero Calamandrei e
la procedura civile, cit., 90 ss., nonché BALENA, Elementi di diritto processuale civile, vol. II, 4a ed., Bari 2007, 7.
(
65) Progetto, successivamente rivisto dallo stesso Ministero e dall’Ufficio Legislativo del Ministero, venne
pubblicato nel 1936: MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, Lavori preparatori per la riforma del codice di procedura civile. Schema
di progetto del libro primo, Roma 1936.
(
66) Cfr. REDENTI, Sul nuovo progetto del codice di procedura civile, FI, 1934, IV, 189 ss.
(
67) Per usare l’espressione di CIPRIANI, Dalla svolta autoritaria di de Francisci al codice Grandi, op. cit., 90 ss.
(
68) “Oggi si impone un processo proprio di uno Stato forte, geloso della sua autorità , sollecito tutore e
assertore di tutti gli interessi generali e quindi anche della ragione politica della difesa del diritto obiettivo... così la
riforma... trova segnate le sue linee direttive della nuova concezione della funzione dello Stato fascista†(SOLMI, La
riforma del codice di procedura civile. Discorsi, conferenze, interviste con prefazione e indice, Roma 1937, 145-146). Il progetto
preliminare venne redatto da un comitato, presieduto dallo stesso Guardasigilli Solmi, e composto dal Prof. Enrico
Redenti (che, come si vedrà , successivamente, prenderà le distanze dal progetto), dai magistrati Gaetano Azzariti,
Gaetano Cosentino e Giuseppe Lampis, dall’Avv. Guido Dallari, nonché dai segretari Gaetano Pandolfelli, Gino Zani
e Gaetano Scarpello (SOLMI, op. cit., 9 n. 1).
(
69) Il giudice unico di primo grado, peraltro, era stato già introdotto nel 1913 (l. 1912/1311 e r.d. 1913/1015),
ma, a seguito di vivaci proteste degli avvocati, venne abrogato l’anno successivo. Cfr. ZANUTTIGH, Il giudice unico nella
riforma del 1912, RD PROC CIV, 1971, 688 ss. e PICARDI, La riforma giudiziale, op. cit., 15. XXXV
PREFAZIONE ALLA QUINTA EDIZIONE
difensori con pesanti multe; configurava l’appello come un mezzo di impugnazione eccezionale ed escludeva il controllo della cassazione sulla motivazione.
La pubblicazione del progetto preliminare aveva lo scopo, dichiarato dallo stesso Solmi, di
“provocare su di esso il giudizio degli studiosi e dei pratici†ai quali il Ministro chiedeva “la
più ampia collaborazione per l’ulteriore elaborazione della riforma†(70). Numerosi furono
i pareri espressi dalle Università , dalle magistrature, dai sindacati forensi e da altri enti.
Questi pareri, raccolti in tre volumi (71), riguardano, da un lato, le linee politico-ideologiche
della riforma, dall’altro, le innovazioni tecnico-processuali. Quanto al primo profilo, il
Ministro, nella relazione al progetto preliminare, aveva chiarito come “il problema della
riforma del codice di rito dovesse presentarsi nella costruzione dello Stato fascista come un
problema essenzialmente politico... in sostanza un aspetto del vasto programma della
restaurazione del principio di autorità . Lo Stato deve riassumere, anche nel campo del
processo civile, la sua posizione preminente†(72). In altri termini, il problema della riforma
viene considerato, prima che tecnico, politico-ideologico. I pareri, per questo aspetto,
furono — anche perché non potevano non essere — sostanzialmente adesivi e cercarono di
concentrarsi sulla concezione pubblicistica del processo civile, che, all’epoca, era divenuta uno slogan di moda nella cultura processualistica europea. Carnelutti affermò energicamente il carattere pubblico del processo, riconoscendo che “non tanto il processo serve alle
parti quanto le parti servono al processo†(73). Ed Allorio precisò che lo studio degli istituti
del processo civile va ricondotto “nella generale tendenza della società : il moto verso la
pubblicazione del diritto. L’autorità dello Stato va rafforzandosi...; e dello Stato giurisdicente non meno che dello Stato legislatore e amministratore†(74). Liebman, da parte sua, chiarì che “il giudice dovrà essere, secondo il progetto, il protagonista del processo per soddisfare in esso un interesse ed una funzione che lo Stato moderno
sente come propri... che in altri tempi abbandonava all’iniziativa dei privati interessatiâ€, per
cui “questo indirizzo... è conforme all’evoluzione del diritto cui assistiamo da molti decenni
e che culmina nella restaurazione del principio di autorità †(75). Calamandrei tentò di
sdrammatizzare (76) la “restaurazione del principio di autorità †propugnata dal Ministro,
sostenendo che la tendenza pubblicistica del processo civile e l’idea di rafforzare i poteri del
giudice risalivano a Mortara e costituivano, soprattutto, “uno dei dogmi dell’insegnamento
di Chiovendaâ€. Aggiunse Calamandrei “negare questo movimento vorrebbe dire negare la
storiaâ€; “le premesse politiche da cui il progetto parte sono, naturalmente, indiscutibili
caposaldi ai quali il tecnico deve tenere fisso l’occhio... per evitare che in mancanza di
(
70) Così Solmi nella premessa al volume MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, Codice di procedura civile. Progetto
preliminare e relazione, Roma 1937, VII.
(
71) MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, Lavori preparatori per la riforma del codice di procedura civile. Osservazioni e
proposte sul Progetto, 3 voll. Roma 1938.
(
72) SOLMI, Relazione al progetto preliminare, op. cit., XIII
(
73) Cfr. la relazione redatta per l’Università ed il Sindacato forense milanesi da F. CARNELUTTI. Tale relazione
è pubblicata, oltre che nei volumi a cura del Ministero, anche separatamente con il titolo Intorno al progetto preliminare
del codice di p.c., Milano 1937, 67. Contra S. SATTA, Gli orientamenti pubblicistici della scienza del processo, RD PROC CIV,
1937, I, 32 ss.
(
74) E. ALLORIO, Osservazioni e proposte sul disegno di legge Solmi di riforma del processo civile per l’Università di
Messina, relazione pubblicata, oltre che nei citati volumi curati dal Ministero, in volumetto autonomo della Facoltà di
giurisprudenza di quella Università , Messina 1937, 9.
(
75) Relazione per l’Università di Parma di M.T. LIEBMAN, che è stata pubblicata, anche autonomamente, col
titolo Osservazioni sul progetto preliminare del Codice di p.c., Parma 1938, 4.
(
76) Così CIPRIANI, Piero Calamandrei e la procedura civile. Miti leggende interpretazioni documenti, Napoli 2007, 94.
PREFAZIONE ALLA QUINTA EDIZIONE
XXXVI
chiarezza sui limiti, l’attuale riforma... possa tecnicamente andare al di là delle stesse mete
che il legislatore le assegna†(77). La verità è che la concezione pubblicistica del processo è solo una formula generica, nella
quale si tenta di ricomprendere modelli diversi di processo, coniati, rispettivamente, da
diversi Stati ed in diversi periodi. Una volta stabilito il monopolio statale del processo civile,
ogni codice finisce, infatti, per essere influenzato dall’assetto ideologico dello Stato che, in
quell’epoca, lo ha emanato (78). Da questo punto di vista, ben si comprende come, all’epoca,
qualche studioso abbia espresso le proprie preoccupazioni sulle stesse linee generali del
progetto. Zanzucchi scrisse, infatti, “temiamo forte che quelle finalità pubblicistiche, a cui
anche il processo civile deve certamente essere preordinato, quei nuovi principi... siano stati
dai compilatori del Progetto... inconsapevolmente travisati†(79). Quanto al profilo tecnico-processuale, il Ministro chiarì che “il problema tecnico fondamentale della riforma era... quello di assicurare la partecipazione costante del giudice al
processoâ€. In altri termini “l’edificio poggia su una base essenziale: la costante, attiva
partecipazione del giudice alla vita del processo†(80). Sull’aspetto tecnico — anche per la sua
(
77) Relazione per l’Università di Firenze redatta da P. CALAMANDREI e pubblicata, anche separatamente, con il
titolo Parere della Facoltà di giurisprudenza a S.E. il Ministro della Giustizia sul progetto preliminare del codice di procedura
civile, Ed. pol. univ. CYA, Firenze, 25- 27. La relazione è stata, in seguito, di nuovo pubblicata ed anche tradotta in
portoghese. Ora si ritrova in CALAMANDREI, Opere giuridiche, a cura di M. CAPPELLETTI, vol. I, Napoli 1965, 295 ss. sp. 305.
Analogo orientamento è espresso da A. SEGNI, Il principio di eventualità e la riforma del processo civile, in “Studi sassaresiâ€,
vol. XV, Sassari 1937, 7-8 (scritto pubblicato a completamento delle osservazioni sul progetto per l’Università di
Sassari).
CIPRIANI, Alla scoperta di Enrico Redenti (e alle radici del codice di p.c.), RTDPC, 2006, 75 ss., ed ora in Scritti in onore
dei Patres dello stesso A., Milano 2006, spec. pp. 363-364, ha, peraltro, evidenziato come CALAMANDREI, in tal modo,
abbia finito per attribuire al Maestro “anche meriti (se erano meriti...) che Chiovenda non aveva mai avuto†e che
“l’oralità non implicava affatto un aumento dei poteri del giudiceâ€. In altri termini, il principio di oralità , che — come
si è detto (cfr. retro testo e nota 48) — era stato presentato come principio tecnico giuridico, diventa così un principio
politico. BALENA, Elementi, op. cit., II, 5-6 oggi evidenzia, peraltro, una qualche esasperazione della rilevanza pubblicistica del processo in CHIOVENDA, successivamente ridimensionata. Sulle implicazioni politico-ideologiche del pensiero di CHIOVENDA, cfr., del resto, già TARELLO, Dottrine del proceso civile, op. cit., pp. 109 ss., spec. p. 253 e n. 18, il quale
ricorda che nel saggio su La relatività del concetto di azione, RD PROC CIV, 1939, I, 25, CALAMANDREI rivendicò a
CHIOVENDA il merito di essere “riuscito a costruire un sistema nettamente orientato su principi pubblicistici e in certo
senso autoritari†ed osserva che, nel frasario del tempo, ciò significava “una patente di precursore del fascismoâ€.
Contra, per tutti, LIEBMAN, Storiografica giuridica “manipolataâ€, RD PROC CIV, 1974, 100 ss. Sulla polemica, da ultimo,
si veda la testimonianza di CAVALLONE, “Peggio per te che sei un postero!†(a proposito degli “scritti in onore dei Patres†di
Franco Cipriani) RD PROC, 2007, 910.
(
78) Basti pensare ai principi fondamentali di procedura civile dell’URSS e delle Repubbliche federate e, in
particolare, i codici della Repubblica federativa sovietica di Russia del 1923 e del 1964 (cfr. PICARDI e LANTIERI, La
giustizia civile in Russia da Pietro il Grande a Krusciev in Codice di proc. civ. della Repubblica Socialista Federativa Sovietica di
Russia 1964, in “Testi e documenti†cit., I/IX, XXXII ss., Milano 2004; si vedano, a p. 1 ss., i Principi fondamentali,
ed, a p. 25 ss., il c.p.c. del 1964) ed al codice di proc. civ. polacco del 1964 (cfr. in particolare art. 3 § 2 in Il processo civile
polacco in “Ricerche sul processo†a cura di PICARDI e GIULIANI, n. 3, Rimini 1981 51 ss., nonché, ivi, J. JODLOWSKI, Introduzione: profili generali del processo civile polacco, 15 ss.).
Non meno significative sono le vicende del processo civile in Germania. In epoca nazista, va ricordata,
soprattutto, la novella del 27 ottobre 1933 alla Z.P.O. con la quale vennero introdotti, nel § 138, il dovere delle parti
di dire la verità e, nel § 139, il dovere del giudice di chiarire i fatti (cfr. WASSERMANN, Der soziale Zivilprozess, op. cit., 63)
e, quanto alla Repubblica democratica tedesca, assume un particolare significato la nuova Z.P.O. del 1975 (cfr.
Ordinanza della procedura civile della Repubblica Democratica tedesca del 1975 e, soprattutto, l’introduzione di H. KELLNER
in “Testi e documentiâ€, op. cit., I/X, Milano 2004.
(
79) Zanzucchi aggiunse: “Domani le parti saranno i fantocci che il giudice condurrà dove vorrà ... il Progetto,
pur di dar adito a queste finalità ultra-pubblicistiche del processo e attribuire mano libera al giudice, ... non ha esitato
a far suoi quel complesso di postulati di una moderna riforma processuale, che vanno sotto il nome, in sé disgraziatissimo, di oralità â€. La relazione per l’Università cattolica del S. Cuore è pubblicata, anche separatamente con il titolo
Osservazioni intorno al “Progetto preliminare del codice di procedura civileâ€, Ed. Vita e Pensiero, Milano 1937, 5.
(
80) SOLMI, Relazione al progetto preliminare, op. cit., XX-XXI. XXXVII
PREFAZIONE ALLA QUINTA EDIZIONE
natura in gran parte neutra — si concentrarono la maggior parte delle critiche. In questa
sede basti ricordare che riguardarono, soprattutto, l’introduzione del giudice unico nel
tribunale (81), l’introduzione delle preclusioni (82), l’abolizione della responsabilità civile del
giudice (83), l’obbligo delle parti di dire la verità (84), le sanzioni da comminare alle parti e ai
difensori (85) nonché l’esclusione del controllo della cassazione in ordine alla motivazio- ne (86). I predetti pareri furono, poi, sottoposti all’esame del comitato, opportunamente integrato (87), che aveva redatto il progetto preliminare, il quale provvide alla redazione del
progetto definitivo (88), nel quale ci si limitò ad attenuare alcuni eccessi del preliminare. Ad
es. “l’obbligo di esporre al giudice i fatti secondo verità †(art. 26 del preliminare) diventò “il
dovere di agire con probità e lealtà †(art. 29 del definitivo) (89). Il progetto definitivo venne accolto senza alcun entusiasmo dalla dottrina (90). Qualche
mese dopo (nel luglio del 1939) Solmi venne, comunque, sostituito con Dino Grandi ed il
progetto definitivo non diventò codice.
Il nuovo Guardasigilli non recepì sic et simpliciter il progetto del predecessore, ma affidò ad
un magistrato, Leopoldo Conforti, il compito di “riordinarloâ€. Enunciò, quindi, il suo
programma in quattro punti: 1) abbandono dell’idea del giudice unico ed istituzione del
giudice istruttore; 2) rigido sistema di preclusioni; 3) processo speciale del lavoro; 4)
ampliamento dei poteri del P.M. (91). Cooptò, infine, i tre più illustri processualisti dell’epoca: Redenti, Calamandrei e Carnelutti, adottando, per il successivo lavoro, una procedura
scritta. Infatti, presentò loro il lavoro compiuto da Conforti, in ordine alle disposizioni
generali del codice (92), assicurando che lo riteneva “buono anche sostanzialmente†e li
pregò di comunicargli, per iscritto, il loro pensiero. Tutte le loro osservazioni, successiva-
(
81) Opinione contraria venne espressa da CARNELUTTI, op. ult. cit., 32 e da G. CRISTOFOLINI, nel parere per
l’Università di Pavia, pubblicato, anche autonomamente, con il titolo Relazione sul progetto preliminare del codice di proc.
civ., in “Studi nelle Scienze giuridiche e sociali, Istituto di esercitazioni, Fac. di Giurisprudenza dell’Univ. di Paviaâ€,
Pavia 1937, 10 ss. (dell’estratto). CALAMANDREI, op. ult. cit., 40 ss. formulò, invece, parere condizionatamente favorevole.
(
82) Contrari si dichiararono CALAMANDREI, op. ult. cit., 82 ss.; LIEBMAN, op. ult. cit., 5 e SEGNI, op. ult. cit., 18 ss.
(
83) Favorevole al ripristino della responsabilità civile si dichiarò CARNELUTTI, op. ult. cit., 74 ss.
(
84) Contrario CARNELUTTI, op. ult. cit., 68 ss.
(
85) Contrari CARNELUTTI, op. ult. cit., 71 ss.; LIEBMAN, op. ult. cit., 5 ss.; CRISTOFOLINI, op. ult. cit., 19 e CONIGLIO, nel parere per l’Università di Catania, pubblicato, anche separatamente, con il titolo Osservazioni al progetto preliminare
del c.p.c., Milano 1938, 3 ss.
(
86) Cfr., in senso favorevole, CALAMANDREI, op. ult. cit., 133; in senso contrario, CARNELUTTI, op. ult. cit., 108
(
87) Vennero, infatti, chiamati a far parte del Comitato anche l’Avv. Adolfo Giaquinto, avvocato generale dello
Stato e l’Avv. Andrea Malcangi, nonché, quali segretari, i giudici Vezio Crisafulli e Andrea Lugo.
(
88) MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, Codice di procedura civile, progetto definitivo e relazione del guardasigilli on.
Solmi, Roma 1939.
(
89) In tema cfr. ALLORIO, Giustizia e processo nel tempo presente, RD PROC CIV, 1939, I, 231. (
90) Il progetto definitivo, come del resto, quello preliminare e il progetto Redenti, non vennero, infatti,
neppure segnalati nella Rivista di diritto processuale civile e Redenti, la cui partecipazione al comitato che aveva
redatto il progetto preliminare era stata marginale (contra: P. GROSSI, Scienza giuridica italiana. Un profilo storico
1860-1950, Milano 2000, 216 nota), prese le distanze dal progetto definitivo Solmi (come documentato da CIPRIANI, Alla scoperta di Enrico Redenti, postilla, 380; ID., Dalla svolta autoritaria di De Francisci al codice Grandi, in Piero Calamandrei
e la procedura civile dello stesso A., 96 ss.).
(
91) D. GRANDI, La riforma fascista dei codici, Roma 1939, 19 ss. e su di esso ora CIPRIANI, Piero Calamandrei e la
procedura, op. cit., 98 ss.
(
92) Cfr. il testo redatto da Conforti in CIPRIANI, Il codice di procedura civile tra gerarchi e processualisti, riflessioni e
documenti nel cinquantenario dell’entrata in vigore, Napoli 1992, 135 ss. doc. 17. Sulla cooptazione dei tre processualisti
cfr., per tutti, CIPRIANI, Dalla svolta autoritaria di de Francisci al Codice Grandi, op. cit., 97 ss. e 104 ss., ove vengono
ricordati anche i limiti e le modalità della collaborazione dei tre professori.
PREFAZIONE ALLA QUINTA EDIZIONE
XXXVIII
mente, sarebbero state esaminate in una riunione collegiale (93). Il coinvolgimento dei
processualisti nei lavori preparatori fu, pertanto, tardivo. Essi si trovarono di fronte a
soluzioni “preconfezionate†ed a scelte di principio preventivamente operate a livello
politico. Nell’arco di pochi mesi, e con la singolare procedura adottata, non potevano
incidere che in misura assai ridotta (94), persino Calamandrei, che nel frattempo, era
divenuto il principale interlocutore del Guardasigilli (95). Il codice, sostanzialmente già ultimato nella primavera del 1940, venne promulgato il 28
ottobre dello stesso anno, con una relazione del guardasigilli al re (96)scritta da Calamandrei,
che attribuiva la presunta paternità scientifica del codice a Chiovenda (97). Si è sostenuto che
Calamandrei, in tal modo, tendesse « a “nobilitare†il codice e a edulcorare, con la celeberrima... “oralità †di Chiovenda, l’illiberale e autoritaria realtà del nuovo codice » (98). 5. Il salvataggio del codice del 1940 e la controriforma del 1951. Entrato in
vigore nel 1942, sperimentato concretamente in un momento di crisi delle istituzioni e di
difficoltà organizzative, il nuovo codice non rappresentò, peraltro, un valido rimedio alle
disfunzioni ed inefficienze della nostra giustizia civile.
Caduto il fascismo, si delineò, poi, un orientamento favorevole all’abolizione di tutti i codici
emanati durante il regime, i c.d. codici mussoliniani (99). Nota è la confutazione di questo
orientamento da parte di Calamandrei mediante una tipica reductio ad absurdum (100), che
può essere così sintetizzata: i codici erano fascisti perché emanati in epoca fascista; il
fascismo soleva appropriarsi di idee ed opere altrui e farsene un merito; ergo pretendere
che fossero aboliti i codici perché emanati in epoca fascista sarebbe come pretendere che si
abolissero le ferrovie elettriche perché l’elettrificazione era avvenuta durante il fasci- smo (101). Ma la situazione era ben più complessa riguardo al codice di procedura civile che, da un
lato, era stato ufficialmente presentato come “espressione storica dello Stato fascista†e
soprattutto come “strumento per realizzare quella che la parola del Duce ha indicato come
meta della Rivoluzione fascista: una più alta giustizia sociale†(102). D’altro lato, già all’epoca
cominciavano a venir alla luce anche rilevanti difetti tecnici. In effetti, le novità salienti del
nuovo processo di cognizione erano soprattutto due. Per un verso, l’istituzione del giudice
istruttore, al quale il legislatore attribuiva tutto il complesso delle attività preparatorie alla
sentenza e che era munito di significativi poteri di ufficio per un rapido svolgimento della
(
93) CIPRIANI, Il codice di procedura civile, op. cit., 26, 29 ss. 131 ss.; ID., Alla scoperta di Enrico Redenti in Scritti in
onore dei Patres, op. cit., 368 ss.; ID., Dalla svolta autoritaria di De Francisci al codice Grandi, in Piero Calamandrei e la
procedura civile, op. cit., 98 ss.
(
94) Oltre agli scritti di CIPRIANI sopra citati, cfr. anche BALENA, Elementi, op. cit., II, 8.
(
95) Cfr. CIPRIANI, Dalla svolta autoritaria di de Francisci al codice Grandi, cit., 107 ss. Calamandrei è considerato
anche il “redattore principale†della stesura definitiva del codice (P. GROSSI, Scienza giuridica italiana, op. cit., 217 nota).
(
96) Relazione ministeriale al Re Imperatore del 28 ottobre 1940 in Codice di procedura civile con la relazione
ministeriale (testo ufficiale), Roma 1940, 11.
(
97) CIPRIANI, La relazione al re scritta da Calamandrei e firmata da Grandi (1997), ora in ID., Piero Calamandrei e la
procedura civile, op. cit., 136 ss.
(
98) CIPRIANI, op. ult. cit., 135-136 e BALENA, Elementi, op. cit., II, 8-10.
(
99) Cfr. MOSSA, Per il diritto d’Italia, RIV D COM, 1945, I, 1 ss., con riferimento al codice civile, nonché, di
recente, TETI, Codice civile e regime fascista, Milano 1990.
(
100) POPPER, Congetture e confutazioni, Lo sviluppo della conoscenza scientifica, Bologna 1972, 149, 512, 522 ss. e
526.
(
101) CALAMANDREI, Sulla riforma dei codici (1945) in Scritti e discorsi politici dello stesso A., a cura di N. BOBBIO, I,
1 Firenze 1966, 88 ss. I logici direbbero che il ragionamento utilizzato da CALAMANDREI è un esempio emblematico della
c.d. “fallacia della falsa causaâ€: post hoc ergo propter hoc (cfr. COPI, Introduzione alla logica, 2a ed., Bologna 1969, 81).
(
102) Relazione al Re, op. cit., § 2, 8-9. XXXIX
PREFAZIONE ALLA QUINTA EDIZIONE
procedura. Per altro verso, la previsione di un sistema di preclusioni che — pur temperato
dal potere discrezionale del giudice — inducesse le parti a svolgere le proprie attivitÃ
assertive e difensive negli atti introduttivi, in modo da cristallizzare tendenzialmente (103) il
thema decidendum ed il thema probandum al momento iniziale del giudizio. Ad un acuto
osservatore, Salvatore Satta, il codice appariva fondato sulla “logica dell’utopia†(104) perché
presupponeva due condizioni difficili, se non impossibili, da realizzare: da un lato, un
giudice edotto della controversia fin dalla prima udienza; dall’altro lato, cause “chiuse†fin
dal primo momento. L’esperienza ci insegna, invece, che fatti in un primo momento
ritenuti irrilevanti, assumono la loro importanza nel corso della procedura, attraverso la
verifica del contraddittorio. D’altra parte, il sistema di preclusioni finisce per trovare il suo
risvolto nel c.d. principio di eventualità (105), in quanto comporta l’onere per le parti di
dedurre in giudizio, contemporaneamente e fin dal primo momento, tutti i mezzi di attacco
e di difesa concorrenti, per l’eventualità che uno di essi possa risultare infondato in futuro,
con conseguente aggravio iniziale della procedura.
Le difficoltà riscontrate dal codice vennero amplificate dalla classe forense, spinta anche
dalla più comoda gestione del processo secondo l’antico rito sommario. Ne seguì un
periodo turbolento che viene ricordato come la “ribellione degli avvocatiâ€, nel quale non
mancarono manifestazioni plateali: la copia del codice del primo presidente della cassazione venne data pubblicamente alle fiamme dagli avvocati nel palazzo di giustizia di Ro- ma (106). Si parlò di una “esperienza fallita†e si richiese il ritorno al vecchio procedimento
sommario (107). Al contrario, la civilprocessualistica si schierò decisamente a favore del
nuovo codice di procedura (108) e fu “guerra aperta fra avvocati e processualisti†(109). In questa situazione, problema cruciale divenne l’abrogazione o la conservazione del codice
del 1940 (110) ed il Guardasigilli Umberto Tupini, per risolverlo, costituì un’apposita commissione (111) priva di processualisti e presieduta dal magistrato Francesco Curcio. La commissione, per oltre un anno, verificò i presupposti ideologici del codice, pervenendo solo alla
fine, ad escludere la pregiudiziale fascista. Con ogni probabilità , nell’“assoluzione†del codice
un ruolo decisivo venne svolto dalle presunte ascendenze chiovendiane, dal “disgraziatissimo†(112) principio di oralità che alcuni sostenevano fosse stato attuato nel codice (113) e, da
(
103) L’art. 184, nel testo originario, stabiliva, infatti, che solo per “gravi motivi†il giudice istruttore poteva
autorizzare le parti a “produrre nuovi documenti, chiedere nuovi mezzi di prova e proporre nuove eccezioni che non
siano precluseâ€. In tema cfr. SATTA, Guida pratica per il nuovo processo civile, 2a ed., Padova 1942, 37 ss.
(
104) SATTA, Commentario al codice di procedura civile, II, 1, Milano 1959, 82.
(
105) Sui rappporti fra preclusioni e principio di eventualità , oltre al già citato saggio di SEGNI (v., retro, n. 70),
cfr. ora LUISO, Principio di eventualità e principio della trattazione orale, “Scritti Fazzalariâ€, II, Milano 1993, 205 ss.
(
106) Cfr., da ultimo, CIPRIANI, Finalmente identificati i piromani che dettero alle fiamme il c.p.c. all’indomani della
caduta del fascismo, GPC, 2006, 273 ss. (con ulteriori richiami bibliografici), il quale ipotizza il concorso, in questa
operazione, dello stesso Primo presidente Ettore Casati.
(
107) Cfr. MOLINARI, Un’esperienza fallita. Il codice di procedura civile 1942, RD PROC CIV, 1946, I, 165 ss. e
ROMANELLI, Il nuovo codice di procedura civile. Osservazioni critiche dopo un biennio di attuazione, Roma 1945.
(
108) Si veda, per tutti, l’ampio scritto di ANDRIOLI e MICHELI, Riforma del codice di procedura civile in Defascistizzazione e riforma dei codici e dell’ordinamento giudiziario, Corte di giustizia costituzionale (1944), ADC, XIX, 1946, 116 ss.,
nonché ALLORIO, Allarme per la giustizia civile, GI, 1946, IV, 62 ss.
(
109) CIPRIANI, La battaglia nel Consiglio Nazionale forense per salvare il c.p.c. (1992), ma ora sotto altro titolo (La
ribellione degli avvocati al c.p.c. del 1942 e il silenzio del C.N.F.), in ID., Piero Calamandrei e la procedura civile, op. cit., 168.
(
110) ANDRIOLI, Abrogazione del codice di procedura civile del 1942?, RD PROC, 1946, I, 163 ss. (
111) Notizie sulla riforma del codice di procedura civile, FI, 1944-1946, 62.
(
112) Per usare l’espressione di ZANZUCCHI, cfr. retro, n. 72.
(
113) Sulle contrastanti opinioni, già nella letteratura dell’epoca, cfr. le relative citazioni in PICARDI, Riflessioni
critiche in tema di oralità e scrittura, op. cit., 17 ss. ed ivi anche la critica dell’oralità concepita sia come principio
tecnico-giuridico (pp. 26 ss.) che come principio politico-ideologico (p. 31 ss.).
PREFAZIONE ALLA QUINTA EDIZIONE
XL
ultimo ma non per ultimo, dai vivaci scritti dei processualisti dell’allora ultima generazio- ne (114). Il problema dei presupposti ideologici del codice del 1940 non è stato, però, ancor oggi
risolto e costituisce tuttora uno dei nodi della storiografia processuale (115). L’esperienza
storica, peraltro, ci insegna che il valore ideologico di un’opera legislativa non va ricavato
unicamente dal testo e dalle motivazioni che sono alla sua base, ma — anche e soprattutto
— dalla applicazione concreta della normativa ad opera dei giudici e degli avvocati. Emblematico è il caso del Code Louis, nella cui redazione non poteva non imporsi il punto di
vista, l’“autoritarismo†del re (la thèse royale), ma la pratica giudiziaria riassorbì, o comunque
temperò, i profili della normativa dotata di maggior tasso ideologico. La riprova è, del resto,
rappresentata dal fatto che, alla morte di Luigi XIV, la magistratura chiese ed ottenne dal
reggente la restituzione di tutti i poteri che le erano stati sottratti durante il regno del re
Sole, ma non chiese l’abrogazione del Code Louis, che, ormai sottoposto ad una raffinata
opera interpretativa, era stato completamente metabolizzato e ridotto ad utile strumento
tecnico del processo (116). Qualcosa di analogo è, probabilmente, avvenuto anche per il nostro codice del ’40. Sostanzialmente hanno ragione i fautori di entrambe le contrapposte tesi: il codice è certamente
nato come genuina espressione dell’ideologia dello Stato fascista, e, quindi, ha un’impronta
auotoritaria; i giudici — soprattutto dopo la Costituzione e la “controriforma†del 1951 —
hanno, però, applicato il codice, provvedendo, per lo più, alla tutela sostanziale delle parti
in stretta posizione di terzietà e di imparzialità e nel pieno rispetto del principio dispositivo,
senza privilegiare i diritti e gli interessi dello Stato. In altri termini, il giudice civile, nella
seconda metà del XX secolo non ha operato quale strumento di “restaurazione del principio di autorità â€.
Abbandonata l’ipotesi dell’abrogazione del codice perché di marca fascista, la Commissione
Curcio si limitò a proporre ritocchi parziali. Fra l’altro, spostò le preclusioni ad un momento successivo alla prima udienza di trattazione (117). Caduto il progetto Curcio soprattutto a seguito dell’opposizione della classe forense, nel
1946 il Guardasigilli Gullo insediò una nuova Commissione — sempre senza la partecipazione dei processualcivilisti e presieduta da Francesco Pellegrini, anch’egli presidente di
sezione della Cassazione — col compito di apportare al codice modifiche anche strutturali.
Il progetto (118) si risolse in un tentativo di combinazione fra il codice del 1942 e quello del
1865. In particolare, con l’abolizione del sistema delle preclusioni e dell’istituto del giudice
istruttore, il progetto Pellegrini finì per proporre un sostanziale ritorno al rito sommario
del 1901 (119). Presentato dal Ministro Gullo all’Assemblea costituente il 27 febbraio 1947,
neppure tale progetto ebbe accoglienza favorevole (120).
(
114) Cfr., retro, nota 102.
(
115) Da ultimo, a favore della tesi del codice improntato all’ideologia dello Stato autoritario, cfr., per tutti,
CIPRIANI nei vari scritti già citati, ai quali si aggiunga anche Il processo civile tra vecchie ideologie e nuovi slogan, RD PROC,
2003, 455 e MONTELEONE, Principi ed ideologie del processo civile: impressioni di un “revisionistaâ€, RTDPC, 2003, 575 ss.; a
favore della tesi contraria, cfr., per tutti, VERDE, Le ideologie del processo in un recente saggio, RD PROC, 2002, 676 ss. e
TARUFFO, Poteri probatori delle parti e del giudice in Europa, RTDPC 2006, 452 ss., con replica di CIPRIANI, L’autoritarismo
processuale e le prove documentali, GPC, 2007, 303.
(
116) PICARDI, Introduzione al Code Louis, op. cit., I, XX; L-LIII.
(
117) ANDRIOLI, Il progetto per la revisione del codice di procedura civile, D GIUR, 1946, 242 ss.
(
118) Cfr. MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, Disegno di legge sulla riforma del codice di procedura civile. Relazione e
testo, Roma 1946.
(
119) Cfr. ANDRIOLI, La riforma del processo civile di cognizione nel progetto Pellegrini, FI, 1947, IV, 19 ss.
(
120) Su tali vicende cfr., per tutti, CARNACINI, Circa la riforma del codice di procedura civile, Modena 1947, 10 ss.
e, da ultimo, CIPRIANI, Il codice di procedura civile fra gerarchi e processualisti, op. cit., 88 ss. XLI
PREFAZIONE ALLA QUINTA EDIZIONE
Nel frattempo la battaglia si spostò nel Consiglio Nazionale Forense, che era orientato ad
ottenere l’immediata abrogazione del codice, ma, a partire dal 1946, alla presidenza del
C.N.F. venne eletto Calamandrei, che, come si è visto, era stato uno dei principali autori del
Codice. Calamandrei, con grande abilità riuscì a portare a termine l’operazione di salvataggio del codice (121), concedendo una parziale riforma o meglio una “controriforma†(122):
la novella del 1951 (123). Oltre ad alcuni perfezionamenti tecnici, la novella del 1951, infatti, non solo ridimensionò
il ruolo del giudice istruttore rinvigorendo il controllo del collegio sui suoi poteri, ma abolì,
soprattutto, le prelusioni, attribuendo alle parti il potere — fino alla rimessione della causa
al collegio — di modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni precedentemente
formulate, di produrre nuovi documenti e di proporre nuove eccezioni. Conseguentemente, la “controriforma†comportò un sensibile ridimensionamento del carattere pubblicistico
del processo. Dal punto di vista pratico, poi, la scomparsa delle preclusioni consentì una
sovrapposizione, durante tutto l’arco del processo, fra fase preparatoria e fase istruttoria. A
volte, si assisteva, infatti, all’assunzione di prove, prima che fossero definitivamente fissati il
thema decidendum ed il thema probandum. 6. La patologia della giustizia civile ed il rinnovamento metodologico della
seconda metà del XX secolo. Il codice, così riformato, ha regolato il nostro processo per oltre
40 anni. La Corte costituzionale ha, infatti, inciso solo su alcune disposizioni marginali e lo
stesso legislatore si è limitato, per lo più, ad interventi circoscritti, anche se, a volte, rilevanti
dal punto di vista sociale e politico. Basti ricordare la legge 11 agosto 1973, n. 533, sul nuovo
processo del lavoro e la legge 13 aprile 1988, n. 117, sulla responsabilità civile dei magistrati,
che ha fatto seguito all’abrogazione mediante referendum degli artt. 55, 56 e 74 c.p.c. Ma
neppure la controriforma si è rivelata una valida terapia per le disfunzioni della giustizia
civile (124), disfunzioni che, con il tempo, si sono, anzi, aggravate e sono apparse intollerabili,
quando si è cominciato a considerare la situazione della giustizia italiana nel contesto
europeo (125). Negli anni ’70, non si era ancora concluso il processo di costituzionalizzazione dei principi
processuali e già si andava delineando un loro ripensamento in una dimensione sovranazionale. Si cominciavano ad intravedere degli standards processuali europei che costituiscono non solo la risultante delle tradizioni comuni agli Stati membri, ma anche, e soprattutto,
il prodotto di una significativa elaborazione da parte della Corte di Strasburgo. Si trattava
di un complesso di garanzie le quali richiedono, da un lato, che l’operato del giudice sia
improntato ai principi di efficienza e di economicità , dall’altro, che agli utenti della giustizia
sia garantita l’effettiva imparzialità ed uguaglianza di trattamento. Tali garanzie appariva-
(
121) CIPRIANI, La battaglia nel Consiglio nazionale forense per salvare il c.p.c. (1992), ed in ID., Piero Calamandrei e la
procedura civile, op. cit., 159 ss.
(
122) CARNACINI, Controriforma della riforma processuale, RTDPC, 1948, 993 ss.
(
123) La fase operativa della « controriforma » si ricollega direttamente al decreto legislativo 5 maggio 1948, n.
483, dovuto al Ministro Grassi (cfr. il testo e la relazione in Codice di procedura civile, modificazioni e aggiunte, decreto
legislativo 5 maggio 1948, n. 483, Roma 1948) che, con diverse modificazioni, divenne poi la novella 14 luglio 1950, n.
581, entrata in vigore nel 1951. (Cfr. il testo, corredato dai lavori preparatori, in PASQUERA, SCARPELLO e LA FARINA, Le
nuove norme del processo civile, Roma 1951).
(
124) Già negli anni ’50 tale consapevolezza era diffusa: cfr. Atti dell’incontro su Il giudice istruttore nel processo
civile, Milano 1955 e, in particolare, gli interventi di Andrioli, Carnelutti e Calamandrei, 75 ss., 187 e 240 ss.
(
125) PICARDI, La patologia della giustizia civile. Relazione di sintesi al Convegno promosso dal Consiglio Superiore della Magistratura sulla riforma del processo civile, Orvieto 1984, QCSM, I, 1986, 250 ss., lavoro pubblicato in
“Scritti in memoria di A. Curti Gialdinoâ€, II, Napoli 1991, 555 e già in GC, 1985, n. 28 ss.
PREFAZIONE ALLA QUINTA EDIZIONE
XLII
no riconducibili ad una comune matrice: quel principio del processo equo (126), che ha la sua
origine nell’esperienza anglosassone (127), ma che, all’epoca, era già consacrato positivamente nell’art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo.
Quando il nostro processo è stato « misurato » sugli standards europei è divenuta inconfutabile la sua inadeguatezza. Si sono, infatti, cominciate a registrare (era l’anno 1987) le
prime condanne del nostro Stato da parte della Corte di Strasburgo, soprattutto per
violazione del “termine ragionevole†di definizione dei processi civili (art. 6 n. 1 della
Convenzione), il che — fra l’altro — ha evidenziato il carattere generalizzato, e diffuso sul
territorio, del problema dell’eccessiva durata del nostro processo.
La problematica dell’adeguamento dei meccanismi processuali al dettato della Costituzione
e alla Carta dei diritti umani ha, a sua volta, contribuito a far emergere, o meglio riemergere, i contrasti sugli stessi presupposti ideologici del processo.
Fin dagli anni ’60 era, in effetti, iniziata una nuova fase di ricerche e di studi che — a seguito
di un rilevante rinnovamento metodologico — cominciavano ad investire anche (128) gli
aspetti organizzativi, sociologici, storici e comparativi della giustizia (129). Le indagini si
sviluppavano in un quadro di incertezze, o, quanto meno, di certezze contraddittorie, ma
(
126) PICARDI, I processi speciali. Relazione al Convegno sul disegno di legge delega per il nuovo c.p.c., Roma,
Accademia dei Lincei, 1981, XL Quaderno dell’Associazione fra gli studiosi del processo civile, Rimini 1983, 90 ss. ed
in RD PROC, 1981, 704 ss.
(
127) Per gli sfondi culturali della nozione di processo equo, nonché per un modello di processo equo di
formazione giurisprudenziale, rinvio a STEIN e SHAND, I valori giuridici della civiltà occidentale, trad. ital. di Macconi,
Milano 1981, 114 ss.
(
128) Delle numerose ed importanti opere condotte in questo periodo con metodo tecnico-giuridico, non è
possibile tener conto in questa sede. Ci si limiterà a segnalare solo alcuni dei più rilevanti contributi sul piano
sociologico, storico e comparativo.
(
129) Senza pretese di completezza, si ricordino, quanto ai presupposti sociologici, già G. MARANINI (a cura di)
Magistrati o funzionari?, Ed. Comunità , Milano 1962 e gli 11 volumi dell’indagine su L’amministrazione della giustizia e la
società italiana in trasformazione del Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale, la cui sintesi è nell’11 volume di
Renato TREVES, Giustizia e giudici nella società italiana. Problemi e ricerche di sociologia del diritto, Bari 1972. Successivamente, cfr. le diverse monografie pubblicate nell’ambito del Gruppo di studio sull’ordinamento giudiziario dell’Università di
Bologna, diretto da G. DI FEDERICO, che aveva già largamente contribuito alla citata indagine sull’amministrazione della
giustizia. Da ultimo, cfr. anche DI FEDERICO (a cura di), Manuale di ordinamento giudiziario, Padova 2004.
Ma anche i processualisti furono coinvolti in ricerche empiriche sullo stato della giustizia. Già nel 1968, il
Guardasigilli Reale chiese ufficialmente al Consiglio Nazionale delle Ricerche di intraprendere delle indagini sul
processo (cfr. Per un nuovo processo civile, sintesi delle risposte al questionario del Ministro di Grazia e Giustizia sulla
riforma del codice di procedura civile, Milano 1968, VIII). Il Comitato per le scienze politiche e giuridiche del C.N.R.
varò, quindi, un primo gruppo di ricerche intese soprattutto a verificare il reale funzionamento del nostro processo
civile. In questo quadro hanno visto la luce una prima serie di indagini (FAZZALARI, a cura di, Giudice unico e giudice
collegiale nel processo civile, Pisa 1971; FLORE, a cura di, La formazione del magistrato, Pisa 1972; DENTI, a cura di, Le prove
nel processo civile, Milano 1973; CARNACINI e PERA, a cura di, Controversie di lavoro e previdenziali, Milano 1971; CAPACCIOLI, a cura di, Incidenza del sistema tributario sul processo civile, Pisa 1971).
In quegli anni, particolare menzione meritano, poi, gli studi di CAPPELLETTI e di DENTI. Le indagini pavesi di
DENTI sono raccolte nei volumi dello stesso A., Processo civile e giustizia sociale, Milano 1971 e Un progetto per la giustizia
civile, Bologna 1982. Gli studi fiorentini di CAPPELLETTI, a loro volta, sono raccolti nei due volumi Processo e ideologie, Bologna 1969 e Giustizia e Società , Milano 1972, nonché nelle molteplici ricerche di diritto processuale comparato
dirette dallo stesso A.: cfr., soprattutto, CAPPELLETTI e TALLON (a cura di), Fundamental Guarantees of the Parties in Civil
Litigation, Milano-New York 1973; CAPPELLETTI e JOLOWICZ, Public Interest Parties and the Active Role of the Juge in Civil
Litigation, Milano-New York 1975; CAPPELLETTI-GORDLEY-JOHNSON, Toward Equal Justice: a Comparative Study of Legal Aid
in Modern Societies, Milano-New York 1975; CAPPELLETTI (a cura di), Access to Justice, 4 voll., 6 tomi, Milano-Alphen aan
den Rijn-Stuttgart-Bruxelles-Firenze 1981 e CAPPELLETTI, The judicial process in comparative perspective, Oxford 1989.
Sul piano europeo, dal punto di vista storico, cfr. VAN CAENEGEM, History of European Civil Procedure, in
CAPPELLETTI (a cura di), Civil Procedure, vol. XVI dell’« International Enciclopedia of Comparative Law », Tübingen ed
altrove, 1973, nonché, dal punto di vista comparativo, W. HABSCHEID, Introduzione al diritto processuale civile comparato, Rimini 1985 e FAZZALARI (a cura di), La giustizia civile nei paesi comunitari, 2 voll., Padova 1994-1996 (ed. inglese, a cura
di FAZZALARI e FORTIN, Padova 1998). XLIII
PREFAZIONE ALLA QUINTA EDIZIONE
hanno avuto, comunque, il merito di riaprire, in un contesto più articolato e consapevole,
il complesso discorso della politica delle riforme processuali.
Non sempre la messe di dati disponibili è stata adeguatamente messa a frutto. Comunque
i lavori preparatori della riforma del codice di procedura civile, pur con l’approssimazione
inevitabile in ogni schematizzazione, possono essere divisi in quattro periodi.
7. Studi e ricerche degli anni ’50 e ’60. Considerati in prospettiva, questi anni
appaiono un periodo di preparazione e di studio, diretto soprattutto a predisporre aggiustamenti parziali al meccanismo processuale. Università , Corti ed altri operatori della
giustizia vennero ufficialmente interpellati due volte. I risultati della prima inchiesta,
pubblicati nel 1956 (130), hanno costituito oggetto di studio da parte di una Commissione
ministeriale (131) e si sono concretati in un progetto che — senza apportare modifiche
strutturali — si limitava ad una serie di interventi « settoriali », di natura soprattutto tecnica.
Si pensi alle misure organizzatorie dirette a conseguire, ed a mantenere, una perequazione
del carico di lavoro fra i giudici di primo grado; nonché alla previsione (dopo la prima
Nella seconda parte del XX secolo notevole impulso hanno anche avuto le analisi storiche sul processo cfr.,
soprattutto, TARUFFO, La giustizia civile in italia dal ’700 a oggi, Bologna 1980; TARELLO, Dottrina del processo civile. Studi
storici sulla formazione del diritto processuale civile, a cura di R. GUASTIMI e G. REBUFFA, Bologna 1989, e CIPRIANI, Storie di
processualisti e di oligarchi. La procedura civile nel Regno d’Italia, Milano 1991 e Il codice di procedura civile tra gerarchi e
processualisti, Napoli 1992, nonché TARZIA e CAVALLONE (a cura di), I progetti di riforma del processo civile (1866-1937), 2
voll., Milano 1989 (studi in parte già citati in questo scritto).
Sempre dal punto di vista comparatistico, possono anche ricordarsi le Ricerche sul processo, a cura di PICARDI e GIULIANI sotto l’egida del Consiglio Nazionale delle Ricerche, che analizzano alcuni modelli processuali stranieri, con
traduzione dei relativi codici o regolamenti. Sono stati pubblicati, in tale collana, Il processo civile sovietico, Padova 1976;
Il processo civile svizzero, Rimini 1983; Il processo civile polacco, Rimini 1981; Il processo civile brasiliano, Rimini 1988; Il
processo civile inglese, Rimini 1991 ed Il processo civile cinese, Rimini 1998. Si vedano anche i tre volumi dedicati
all’Ordinamento giudiziario a cura di PICARDI e GIULIANI, Rimini 1983-1985, dedicati, rispettivamente, alla documentazione storica, alla documentazione comparatistica ed ai materiali per una riforma, con uno schema di progetto di
ordinamento giudiziario. Alcuni volumi dell’Educazione giuridica, sempre a cura di GIULIANI e PICARDI, sono, infine,
dedicati ai presupposti storici ed ideologici del processo cfr., soprattutto, il vol. III, sulla Responsabilità del giudice, Perugia 1978, ed il vol. IV, sui Modelli storici della procedura continentale, Napoli 1994 (2 tomi). Naturale prosecuzione
di questi due ultimi volumi è, infine, la terza collana Testi e documenti per la storia del processo, a cura di PICARDI e GIULIANI, nella quale sono stati pubblicati, ed. Giuffrè, Milano 1996-2004, 26 tomi, divisi in due sezioni: la prima, dedicata ai
grandi modelli europei; la seconda, ai codici di procedura civile italiani (tomi in parte già citati in questo scritto). Da
ultimo, si veda il volume di PICARDI e MARTINO (a cura di), Il codice di procedura civile della federazione russa, 2003, Bari
2007.
Da ultimo, ma non per ultimo, va ricordato l’impegno dell’Associazione fra gli studiosi del processo civile per
le riforme processuali, cfr. la rassegna dei lavori patrocinati dall’Associazione in CARPI, Linee di tendenza delle recenti
riforme processuali, in Quaderni dell’Associazione, vol. LVIII, sulla Riforma del processo civile, Ravenna 2006, Bononia
University Press, 2007, 1 ss.
(
130) L’iniziativa venne assunta dal Guardasigilli De Pietro per corrispondere ad un ordine del giorno votato
dal Senato il 26 marzo 1954, il quale aveva auspicato che il Governo mettesse allo studio « una riforma più completa
e radicale » del codice. Le risposte pervenute al Ministero sono state pubblicate in due volumi a cura dello stesso
MINISTERO di GRAZIA e GIUSTIZIA, Osservazioni e proposte sulla riforma del codice di procedura civile, Roma 1956.
(
131) La commissione, nominata dal Guardasigilli Moro per lo studio del materiale raccolto e la formulazione
di concrete riforme, venne presieduta da Francesco Acampora e furono chiamati a farne parte, fra gli altri, i
processualisti Virgilio Andrioli, Francesco Carnelutti, Enrico Tullio Liebman, Enrico Redenti e Salvatore Satta (cfr.
GONELLA, Discorso alla Camera dei Deputati del 12 ottobre I960 a conclusione del dibattito sul bilancio del 1960, in Piano organico
di rinnovamento della giustizia, fasc. 6, RSP, 1968, 55 n. 1). Tale Commissione, nel 1959, presentò al Ministro un
progetto di revisione del Codice di procedura civile.
Lo stesso Acampora venne chiamato, contemporaneamente, alla presidenza della Commissione per la redazione di un nuovo ordinamento giudiziario. Anche questi lavori vennero conclusi nel 1959.
I due progetti e le relative relazioni non sono stati pubblicati. I dattiloscritti sono stati, tuttavia, consegnati da
uno dei membri delle due Commissioni, il Presidente Gaetano Scarpello, a chi scrive le presenti note, il quale li conserva.
PREFAZIONE ALLA QUINTA EDIZIONE
XLIV
udienza e prima della istruttoria) di una fase di trattazione preliminare della causa, basata
sul libero scambio fuori udienza di comparse e chiusa da un sistema temperato di preclusioni, che ricorda la procedura formale del codice del 1865, sopra ricordata. Questo lavoro
di bricolage — forse perché in linea con lo spirito di quegli anni — ebbe una certa fortuna:
tanto da essere sostanzialmente ripresentato, per diverse legislature, come disegno di legge
da parte del Governo dell’epoca (132), ma questo progetto venne vivacemente contestato
dalla civilprocessualistica (133). A metà degli anni ’60 seguì una nuova inchiesta (134). Le molteplici, e spesso contraddittorie,
proposte non vennero, però, tradotte in un progetto di riforma. Del resto, si cominciava giÃ
a profilare, anche in sede ufficiale, l’aspirazione ad una riforma organica (135). 8. Il movimento di riforma degli anni ’70 ed ’80. Negli anni ’70 si avvertì un
deciso mutamento di prospettiva: venne abbandonata la via fino ad allora seguita degli
interventi parziali ed urgenti. L’attenzione non fu più focalizzata solo sul processo ordinario, ma si estese anche ai processi speciali, con particolare riguardo ai meccanismi di tutela
delle nuove situazioni protette per le quali vennero ipotizzate forme di tutela giurisdizionale differenziata.
Il risultato più rilevante del movimento di riforma fu indubbiamente rappresentato dalla
già citata legge del 1973 sul nuovo processo del lavoro, che venne presentata — ancora una
volta — come fedele attuazione dei princìpi chiovendiani dell’oralità , immediatezza e
concentrazione, che avevano trovato (ormai opinione consolidata) realizzazione imperfetta
nel codice del ’40. La verità è che il nuovo rito — predisposto nella sostanza da sindacalisti
e magistrati dell’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia — venne concepito essenzialmente come strumento di attuazione e di completamento delle grandi riforme sul piano
sostanziale del diritto del lavoro ed in particolare dello Statuto dei lavoratori (l. 300 del
1970) (136). In quanto realizzava alcune delle istanze orientate verso la “socializzazioneâ€, il
nuovo processo venne caratterizzato da una accentuazione del carattere pubblicistico. Le
(
132) Cfr., per la III legislatura, « Atti parlamentari. Camera dei Deputati », 4 febbraio 1960, n. 1993 ed in GC,
1960, IV, 109 ss. e 253 ss.; per la V legislatura, « Atti parlamentari. Senato della Repubblica », 19 novembre 1968, n.
322 ed in GONELLA, Riforme dei codici e nuovi orientamenti giuridici, Milano 1968, 108 ss.; per la VI legislatura, « Atti
parlamentari Camera dei Deputati », 28 settembre 1972, n. 816. Tutte e tre le volte il progetto è stato presentato dal
Guardasigilli Gonella e, perciò, è anche conosciuto come progetto Gonella. (
133) Già la prima edizione del progetto era stata criticata da uno dei più autorevoli componenti della
Commissione, Salvatore SATTA, II nuovo progetto di revisione del codice di procedura civile, RTDPC, 1958, 1302 ss. Si veda,
però, anche la dichiarazione del Consiglio direttivo dell’Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile del 31
gennaio 1960, GC, 1960, IV, 49 ss. Valutazione più prudente ne diede, invece, FAZZALARI, Cento anni di legislazione sul
processo civile (1865-1965), op. cit., 20.
Le successive riedizioni del progetto trovarono, poi, la netta opposizione di CAPPELLETTI, Parere iconoclastico sulla
riforma del processo civile italiano, GI, 1969, IV, 81 ss. ed in Giustizia e società , op. cit., 111 ss.; DENTI, Riforma e controriforma
del processo civile?, RD PROC, 1973, 285; COLESANTI, Intorno a un progetto di riforma del codice di procedura civile, ivi, 1973,
442 ss.; PROTO PISANI, Riforma del processo civile: tecniche e ideologie, in « Studi di diritto processuale del lavoro », Milano
1976, 285 ss. e TARUFFO, La giustizia civile in Italia dal ’700 a oggi, Bologna 1980, 322 ss.
(
134) Tale inchiesta, che risale al 1964, è stata promossa dal Guardasigilli Reale. I suoi risultati sono riportati,
in sintesi, nel volume Per un nuovo processo civile, cit., retro, n. 122.
(
135) In quegli anni la riforma organica del codice di procedura civile, insieme a quella degli altri codici, era giÃ
stata proposta dal Guardasigilli Bosco con il Disegno di legge sulla delega legislativa per la riforma dei codici, « Atti
parlamentari, Camera dei Deputati », 10 ottobre 1963, n. 557. Tale disegno di legge rimaneva, tuttavia, sul piano delle
enunciazioni generiche e si limitò a ripetere, quanto al processo civile, i classici moduli chiovendiani.
(
136) Cfr. gli atti dell’Incontro sul progetto di riforma del processo del lavoro (Bologna 1971) e, soprattutto, FABBRINI, A proposito di un progetto di riforma del processo individuale del lavoro, anche in RD PROC, 1971, 370 ss., ora in « Scritti
giuridici » dello stesso A., II, Milano 1989, 3 ss. e PROTO PISANI, Tutela giurisdizionale differenziata e nuovo processo del
lavoro, (1973) nel volume dello stesso A. Studi di diritto processuale del lavoro, Milano 1976, spec. p. 111, nonché XLV
PREFAZIONE ALLA QUINTA EDIZIONE
controversie di lavoro vennero, infatti, assegnate alla competenza per materia del giudice
unico (il pretore), al quale furono attribuiti molteplici poteri, anche in ordine alla prova,
nella convinzione che un giudice “forte†sarebbe stato — nel corso del processo — un
elemento di riequilibrio a favore della parte “debole†(il lavoratore). Vennero previste
rigide preclusioni obbligando le parti ad indicare negli atti introduttivi, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intendono avvalersi ed i documenti che intendono produrre,
senza ancora sapere se le loro allegazioni sarebbero state contestate o meno dall’avversario
e se dovessero, quindi, essere provate o meno. Vennero anche escluse le udienze di mero
rinvio; introdotte le ordinanze interlocutorie di condanna, stabilita l’esecutività , a favore del
lavoratore, della sentenza in base al solo dispositivo ed il divieto dei nova in appello. Il nuovo
rito del lavoro pareva, anzi, rappresentare l’archetipo del futuro processo. Tuttavia il
funzionamento in concreto della procedura del lavoro (137) doveva, successivamente, frenare gli entusiasmi e far emergere uno stato d’animo caratterizzato da maggiore prudenza
nel proporre interventi riformatori. Va, comunque, riconosciuto che, per alcuni aspetti, il
rito del lavoro anticipava effettivamente la riforma degli anni ’90: si pensi al giudice
monocratico, alla reintroduzione di un sistema di preclusioni, anche se, questa volta, in
forma flessibile ed allo schema processuale concentrato tendenzialmente in una (o poche)
udienze, ai provvedimenti anticipatori in corso di causa e all’esecutorietà della sentenza.
Sempre negli anni ’70, quale rimedio al progressivo allungamento dei tempi dei processi, la
giurisprudenza fece, poi, largo ricorso alla tutela d’urgenza (138) i cui provvedimenti pretorili, immediatamente efficaci e non impugnabili, sfociarono anche in creazioni giurisprudenziali di autonome categorie giuridiche. Si pensi alla elaborazione di nuove situazioni
soggettive connesse alla tutela dei diritti della personalità .
Anche se non ottennero l’approvazione da parte del Parlamento, documenti significativi di
questo periodo sono, però, anche il progetto Liebman, questa volta, sulla riforma generale
del processo civile, in parte ispirata al processo del lavoro, ed i progetti Bonifacio sul giudice
onorario. In particolare, il progetto (o meglio i progetti) Liebman, costituiscono il risultato
dei lavori di due sottocommissioni che operarono, soprattutto, nella seconda metà degli
anni ’70 e che vennero tradotti in schemi di disegno di legge e saranno discussi in Parlamento alla fine degli anni ’80 (139). Si tratta, innanzitutto, del disegno di legge sui provveMONTESANO-VACCARELLA, Manuale di diritto processuale del lavoro, 2a ed., Napoli 1989, 5 ss. e TARZIA, Manuale del processo
del lavoro, V ed., Milano 2008.
(
137) PICARDI, Primi risultati di una ricerca sui tempi del processo del lavoro, negli Atti dell’Incontro sulla riforma del
processo civile. Il progetto Liebman sul processo di cognizione, Milano 1978, XXXV Quaderno dell’Ass. studiosi del processo
civile, Milano 1979, 125, nonché in RTDPC, 1979, 279 ss.
(
138) AIELLO, GIACOBBE e PREDEN, Guida ai provvedimenti d’urgenza. Orientamenti e prassi della giurisprudenza in tema
di art. 700 c.p.c., Milano 1982 passim. CIPRIANI, I problemi del processo di cognizione tra passato e presente, RIV DC, 2003, I,
56, incisivamente, osserva che “il ’700, da essere il secolo dei lumi, divenne lo strumento per ottenere in un batter
d’occhio giustiziaâ€, ricordando anche che i provvedimenti d’urgenza, a volte, diedero luogo ad abusi.
(
139) Una prima Commissione, insediata come semplice gruppo di lavoro dal Guardasigilli Zagari nel 1973,
ottenne una veste ufficiale dal successivo Ministro Reale nel 1975. Essa si divise in due sottocommissioni: l’una, con
sede a Milano, presieduta dallo stesso Liebman, che si occupò del processo di cognizione ed elaborò un nuovo testo
del Il libro del codice (cfr. Proposte per una riforma del processo civile di cognizione, RD PROC, 1977, 452 ss.), nonché le
relazioni di PUNZI, MONTESANO, TARUFFO e CERINO CANOVA in Incontro sulla riforma del processo civile. Il progetto Liebman sul
processo di cognizione, op. cit., 5 ss.), l’altra, con sede a Roma, presieduta da Andrioli, alla quale venne devoluto lo studio
delle riforme relative agli altri libri del codice e alle misure urgenti. I lavori di quest’ultima sottocommissione vennero,
in parte, tradotti nel c.d. progetto Reale (cfr. VI legislatura « Atti parlamentari Senato, 22 agosto 1975, n. 2246 », e,
su di esso, VERDE, Il disegno di legge n. 2246 presentato al Senato dal Ministro Reale sui provvedimenti urgenti relativi al processo
civile, RTDPC, 1976, 636 ss. e CARPI, Brevi note sui provvedimenti urgenti per il processo civile, ivi, 1976, 656 ss.).
Successivamente, nel 1978, il Guardasigilli Bonifacio integrò l’originaria commissione e le affidò l’incarico di
formulare uno schema di disegno di legge delega per l’emanazione di un nuovo codice di procedura civile. Anche in
PREFAZIONE ALLA QUINTA EDIZIONE
XLVI
dimenti urgenti (c.d. progetto Reale) del 1975, che, nelle intenzioni del Guardasigilli,
avrebbe dovuto anticipare alcuni aspetti della riforma generale, ma che, in pratica, servirÃ
solo a fornire la base di successive leggine (140). Va, poi, ricordato il progetto Liebman per
la riforma del processo di cognizione del 1977 che prevedeva il giudice monocratico di
prima istanza; disegnava ex novo lo schema del processo ordinario (articolandolo in una
udienza preliminare, con successive preclusioni, ed una udienza di decisione) e trasferiva
nel codice di rito la normativa sulle prove, alla quale apportava anche significative innovazioni (ad esempio, l’abolizione del giuramento decisorio e la libera valutazione della confessione) (141). I lavori delle commissioni Liebman trovarono, infine, il loro completamento
nel disegno di legge delega del 1981 per l’emanazione di un nuovo codice di procedura
civile, progetto che, accanto al processo ordinario, costruiva due processi sempre a cognizione piena, ma semplificati, e, con un notevole sforzo di razionalizzazione, tre modelli
generali di processi sommari (142). Il decennio si chiuse, infine, con i progetti del Guardasigilli Bonifacio sul giudice onorario
(143), che hanno il merito di aver aperto il dibattito sulla giustizia minore. L’emergenza del
terrorismo concentrerà , però, l’attenzione — a cavallo degli anni ’80 — sulla giustizia
penale e non consentirà ulteriori progressi del movimento di riforma della giustizia civile.
9. La « novella » degli anni ’90. Le vicende del primo lustro degli anni ’90
segnano, infine, un ritorno alle riforme urgenti e settoriali, ma il quadro progressivamente
si complicò con l’intrecciarsi di diverse iniziative sfociate in una serie di normative che
hanno inciso, da più lati, sull’articolato del codice. In questa sede sembra sufficiente (144)
ricordare che, decaduto per la fine dell’VIII legislatura, il citato disegno di legge delega del
1981, venne ripresentato dal governo nel 1984 e, anche a seguito di altre iniziative, i lavori
questa fase la Commissione si divise in due sottocommissioni: la milanese col compito di tradurre in princìpi di legge
delega il progetto del 1977 sul processo ordinario di cognizione e la romana (presieduta, in questa fase, dal Presidente
Goffredo Rossi) per la formulazione dei princìpi relativi agli altri tipi di processi. Il progetto venne presentato dal
Guardasigilli Sarti ed approvato, con alcune modifiche, dal Consiglio dei Ministri e presentato al Senato nel maggio
1981 nei cui Atti porta il n. 1463 (cfr. il Disegno di legge delega per il nuovo c.p.c., con la relazione e col testo a fronte della
Commissione Liebman, in GC, 1981, II, 315 ss. Il disegno di legge, senza riferimento al testo della Commissione, in
RTDPC, 1981, 645 ss. ed in RD PROC, 1981, 504 ss.).
(
140) Cfr. TARUFFO, La giustizia civile, op. cit., 334 ricorda la legge 8 agosto 1977 n. 532 sulla riduzione dei
membri dei collegi giudicanti in appello e cassazione e sull’estromissione del P.M. dalla camera di consiglio della
cassazione. L’abolizione del c.d. deposito per soccombenza (legge 18 ottobre 1977 n. 793) risaliva, invece, al progetto
Acampora (art. 30).
(
141) Cfr., retro, n. 132. In tema, si vedano, in particolare, le già citate relazioni di PUNZI sul procedimento e di
MONTESANO sulle prove nell’Incontro sulla riforma del processo civile, Il progetto Liebman sul processo di cognizione, op. cit., 5
ss. e 32 ss.
(
142) Cfr., retro, n. 132. Quanto ai procedimenti sommari si trattava, in particolare, del procedimento per
ingiunzione, del procedimento cautelare innominato e del procedimento sommario in contraddittorio.
Per il dibattito sulla legge delega cfr., per tutti, le relazioni di TARZIA sul processo di cognizione, di VERDE sul
processo di esecuzione e di PICARDI sui processi speciali al Convegno sul disegno di legge delega per il nuovo codice di
procedura civile, Roma Accademia dei Lincei 1981, Rimini 1983, rispettivamente 21 ss.; 62 ss. e 84 ss.
(
143) I progetti sono pubblicati in Quale giustizia?, 1977, XXXVII, 138 ss.; l’ultimo progetto può leggersi anche
in Rassegna dei magistrati, 1977, 111 ss. Su di essi cfr., per tutti, Atti dell’incontro sul giudice di pace, Quaderni
dell’Associazione fra gli studiosi del processo civile, XXXIV (Bologna 1977), Milano 1979 e, in particolare la relazione
di DENTI, p. 1 ss., e l’intervento di PICARDI, p. 172 ss. del quale cfr. anche Il conciliatore, RTDPC, 1984, 1069 ss.
(
144) Per maggiori particolari cfr. COSTANTINO, La riforma della giustizia civile. Note sulle tecniche di attuazione e sui
possibili obiettivi in Atti dell’Incontro di studio su Riforme urgenti del processo civile, Milano 1987, 9 ss. e PROTO PISANI, Codice di procedura civile (riforma del), E.G.I., 1991, 1 ss., nonché le ricostruzioni di CAPPONI nella presentazione dei
documenti sui Provvedimenti urgenti per il processo civile, D GIUS, 1988, 10, 212-213; di CAPPONI e MANZO nella
introduzione ai Lavori preparatori della riforma del codice di procedura civile, a cura degli stessi, ivi, 1991, 10, 6 ss. e di
CIPRIANI, I problemi del processo di cognizione tra passato e presente, op. cit., 57 ss. XLVII
PREFAZIONE ALLA QUINTA EDIZIONE
parlamentari ripresero l’avvio nella IX legislatura (145). Le difficoltà riscontrate, peraltro,
indussero l’Associazione fra gli studiosi del processo civile a promuovere la redazione di un
progetto, condizionato, per un verso, dall’urgenza (e, quindi, con funzione anticipatoria
rispetto alla « grande riforma »), per altro verso, da un contenuto limitato (ma con una
valenza tecnica tale da poter ovviare al grave problema della durata non ragionevole del
processo). In particolare, il progetto previde soprattutto, da un lato, la riforma della fase
preparatoria del processo di cognizione, attraverso un regime di preclusioni “forti†in tema
di allegazione, rilevazione e prova, tali da “eliminare la... irrazionale sovrapposizione tra
fase preparatoria e fase istruttoria†(146), dall’altro, un unico modello di procedimento
cautelare.
Il progetto dell’Associazione suscitò un fervore di studi e di proposte (147), fra le quali va
segnalata, in particolare, una iniziativa ufficiale, il c.d. progetto Rognoni per l’accelerazione
dei tempi della giustizia civile (148). Solo nella successiva legislatura, con il progetto Vassalli (149), inizia, però, l’iter parlamentare
di formazione della l. 26 nov. 1990, n. 353, che costituisce il fulcro della « novella » degli
anni ’90, anche perché tende a realizzare un’accelerazione del processo di cognizione
utilizzando un sistema di preclusioni graduali flessibili, la semplificazione del regime della
competenza, la previsione di provvedimenti anticipatori di condanna. Per la verità , il
progetto Vassalli aveva ambizioni minori. La riforma si è caricata, invece, di contenuti
innovativi nella convulsa fase dei lavori parlamentari. Si pensi al giudice unico di primo
grado e al nuovo originale disegno del procedimento ordinario e di quello cautelare.
Il quadro generale della riforma è stato successivamente completato con la l. 21 novembre
1991 n. 374 che sostituì al conciliatore il giudice di pace (150). Le due leggi sono state, infatti,
considerate un corpus unitario (151), in quanto la restaurazione di una magistratura onoraria
avrebbe consentito l’indispensabile redistribuzione del contenzioso.
(
145) Il disegno di legge delega governativo si legge in “Atti parlamentari. Senato della Repubblica†1984 n.
634. Un disegno di legge alternativo, con il titolo “Modifiche al codice di procedura civile†venne, invece, presentato
dal Partito comunista alla Camera dei deputati l’anno successivo (“Atti parlamentari. Camera dei Deputati†1985 n.
2763). Il documento più significativo è, peraltro, rappresentato dalla Relazione LIPARI alla Commissione giustizia in
Senato, GC, 1985, II, 520 ss. ed in RTDPC, 1986, 318 ss.
(
146) Cfr. Progetto provvisorio di riforme urgenti del processo civile, redatto da FABBRINI, PROTO PISANI e VERDE, FI,
1986, V, 511 ed in appendice al volume Atti dell’incontro di studio su riforme urgenti del processo civile, op. cit., 155 ss.,
nonché, nello stesso volume, la relazione di FABBRINI, Per un progetto di riforme urgenti del c.p.c., op. cit., 38 ss. Del
progetto vennero redatte tre edizioni. Cfr., in particolare, la terza stesura dell’articolato (Proto Pisani Fabbrini)
presentata a Trevi nel dicembre 1987 e riprodotta nel già citato fascicolo di documentazione sui Provvedimenti urgenti
per il processo civile, D GIUS, 1988, 10, 339 ss. Nello stesso fascicolo sono riportati anche i primi due testi alle pp. 243
ss. e 259 ss. Sul contributo di BORRÈ e sulla relazione del CSM del 1988 (FI, 1988, V, 249 ss.) cfr. ora PROTO PISANI, Giuristi e legislatori, FI, 1997, V, 17 ss. In tema cfr., inoltre, PROTO PISANI, Codice di procedura civile (riforma del), op. cit.,
7 ss.
(
147) Ci si riferisce, soprattutto, alla c.d. proposta di riforma parziale di TARZIA (GI, 1988, IV, 257 ss.; D GIUS,
1988, 10, 364 ss.) ed a quella di Magistratura Democratica (FI, 1987, V, 74; D GIUS, cit., 295 ss.).
(
148) Si tratta di un disegno di legge che riproduce il testo elaborato da una commissione nominata nel 1986
dal Guardasigilli Rognoni e presieduta da Vittorio Denti (cfr. IX legislatura « Atti parlamentari. Senato », 16 febbraio
1987 n. 2214, pubblicato anche in GC, 1987, II, 229). Esso anticipa diverse misure poi realizzate negli anni ’90. Si
pensi al giudice unico di tribunale con riserva di collegialità , ai provvedimenti di ingiunzione nel corso del giudizio di
primo grado e alla soppressione dell’effetto sospensivo automatico del regolamento preventivo di giurisdizione.
(
149) Cfr. X Legislatura « Atti parlamentari. Senato », 8 agosto 1988 n. 1288, pubblicato anche in D GIUS,
1988, 10, 215 ss. e, quanto alla letteratura, per tutti, PROTO PISANI, La nuova disciplina del processo, Napoli 1991, XV ed.
1 ss.
(
150) Cfr., per tutti, ACONE, Il giudice di pace (dal dibattito culturale alla legge istitutiva), in « Scritti Fazzalari »,
Milano 1993, II, 575 ss. e PICARDI, Il giudice di pace in Italia: alla ricerca di un modello, ivi, 629 ss. ed in RD PROC, 1993,
656 ss.
(
151) COSTANTINO, Scritti sulla riforma della giustizia civile, Torino 1996, 127.
PREFAZIONE ALLA QUINTA EDIZIONE
XLVIII
La riforma del 1990-91 (152) incontrò, però, l’opposizione della classe forense, soprattutto
preoccupata, da un lato, per la reintroduzione delle preclusioni, dall’altro, per la scarsa
formazione giuridica dei giudici di pace (153). Nonostante che fossero tutte norme giÃ
formalmente entrate in vigore, si susseguirono sette decreti legge con modifiche anche
sostanziali, al fine di postergare il momento dell’efficacia delle nuove norme (154). In pratica,
mentre il procedimento cautelare divenne operativo già nel 1993, il procedimento ordinario fu varato solo nel 1995 dopo aver superato l’opposizione degli avvocati, attenuando il
regime delle preclusioni attraverso lo sdoppiamento della prima udienza (udienza di prima
comparizione e prima udienza di trattazione) e prevedendo, negli artt. 183 e 184 c.p.c., un
complesso procedimento di delimitazione del thema decidendum e del thema probandum. Una
volta esaurita la fase preliminare, si aprivano, poi, le fasi successive: eventuale assunzione
dei mezzi di prova sui fatti controversi e decisione della causa (155). Nel frattempo la riforma del codice di rito veniva completata con la l. 5 gennaio 1994 n. 25
che ha ridisegnato la disciplina dell’arbitrato, prevedendo anche l’arbitrato internazionale
ed i lodi stranieri (156). La “novellaâ€, così come faticosamente attuata dal 1990 al 1995, richiedeva, però, anche
riforme radicali sul piano dell’ordinamento giudiziario, riforme che vennero attuate con il
d.lg. 19 feb. 1998 n. 51 (più volte modificato, da ultimo, con d.lg. poi convertito, con
modificazioni, nella l. 22 luglio 1999 n. 234) che ha unificato gli uffici giudiziari, di primo
grado, con la conseguente soppressione, sia delle preture che delle procure circondariali e
la creazione di numerose sezioni distaccate di tribunale (157). Questi ultimi provvedimenti
concludono un lungo processo di erosione della logica sottesa alla distinzione fra preture e
tribunali e costituiscono una riforma ordinamentale intesa a razionalizzare la dislocazione
degli uffici giudiziari, concentrando le risorse disponibili al fine di accrescere l’efficienza e
la funzionalità del sistema giudiziario. In questa ottica il d.lg. 51/1998 ha, anzi, previsto
anche l’attribuzione alla P.A. di funzioni amministrative finora svolte dal giudice, quali
l’esecutorietà degli atti amministrativi, la vidimazione dei registri, la vidimazione, il visto e
la verificazione dei registri dello stato civile, le inchieste amministrative sugli infortuni sul
lavoro, nonché l’apposizione e la rimozione dei sigilli in materia notarile, funzione, quest’ultima, che viene trasferita al capo dell’archivio notarile del distretto.
L’introduzione del giudice unico di primo grado ha posto, quindi, complessi problemi, non
solo sul versante processuale, ma anche su quello dell’organizzazione giudiziaria (158).
(
152) TARZIA e CIPRIANI (a cura di), Commentario sui provvedimenti urgenti per il processo civile. Legge 1990 n. 353,
come modificata dalla Legge 1991 n. 374, Padova 1992, passim, nonché CHIARLONI ed altri, Le riforme del processo civile, Bologna 1992, passim.
(
153) CIPRIANI, I problemi del processo di cognizione, op. cit., 60.
(
154) VACCARELLA, CAPPONI e CECCHELLA, I nuovi interventi sulla riforma del processo civile, Torino 1995, 11.
(
155) CIPRIANI, I problemi del processo di cognizione, op. cit., 60 e, già nella letteratura degli anni ’90, cfr. BALENA, La
riforma del processo di cognizione, Napoli 1994, pp. 173 ss.; VERDE, Il nuovo processo di cognizione, Napoli 1995, 34 ss. e 37
ss., nonché LUISO, in CONSOLO, LUISO e SASSANI, Commentario alla riforma del processo civile, Milano 1996, 116 ss. e 135 ss.
(
156) In tema cfr., per tutti, BRIGUGLIO, FAZZALARI e MARENGO, La nuova disciplina dell’arbitrato, Commentario, Milano 1994; TARZIA, LUZZATTO e RICCI (a cura di), Legge 5 gennaio 1994 n. 25, Nuove disposizioni in materia di arbitrato e
disciplina dell’arbitrato internazionale, Padova 1995; FAZZALARI, L’arbitrato, Torino 1997; VERDE (a cura di), Diritto dell’arbitrato rituale, 2a ed., Torino 2000 e PUNZI, Disegno sistematico dell’arbitrato, 2 tomi, Padova 2000 e CARPI (a cura di),
Arbitrato, Bologna 2001.
(
157) PROTO PISANI, Dodici anni di riforme per la giustizia civile, FI, 2001, V, 89 ss.
(
158) In tema, cfr. MAMMONE, GENOVESE, OLIVIERI, CAPPONI e SALVATO, Giudice unico e sezioni stralcio, GC, 1998, II,
449 ss., nonché Ministero di Grazia e Giustizia, circolare 21 maggio 1999 n. 142/OG. - D.G./99, recante disposizioni
per l’attuazione della riforma del giudice unico di primo grado. XLIX
PREFAZIONE ALLA QUINTA EDIZIONE
10. Le riforme processuali fra XX e XXI secolo. Tra la fine del secolo e l’inizio
degli anni 2000, il quadro di riferimento normativo si è ulteriormente complicato: da un
lato, il legislatore nazionale ha continuato ad incidere sul codice a vari livelli; dall’altro, fonti
di produzione del diritto comunitario, soprattutto i relativi regolamenti, hanno disciplinato
autonomamente larghi settori della nostra procedura civile.
Quanto alla legislazione nazionale, va, innanzitutto, ricordata la l. cost. 23 novembre 1999
n. 2 (159) che ha modificato l’art. 111 Cost. elevando a livello costituzionale il “giusto
processoâ€, espressione riassuntiva che sta ad indicare un fascio di diritti fondamentali, i c.d.
diritti giudiziari inviolabili. Si tratta di un complesso di garanzie le quali, da un lato, assicurano agli utenti della giustizia l’effettiva imparzialità ed uguaglianza di trattamento, dall’altro, richiedono che il processo sia improntato a princìpi di efficienza e di economicità e,
quindi, abbia una durata ragionevole. Con il richiamo alla “giustizia†del processo si
intende, peraltro, sottolineare, anche e soprattutto, che non è sufficiente l’osservanza
formale dei principi e delle regole processuali, ma occorre recuperare l’aspetto etico, oltre
che logico, del processo, a cominciare dal comportamento leale delle parti.
La “novella†degli anni ’90, come si è visto, è nata con l’etichetta di “provvedimenti urgenti
per il processo civile†e, anche se la sua sfera di applicazione è stata progressivamente
ampliata, ha sempre mantenuto un carattere settoriale. A cavallo dei due secoli, sono,
invece, ripresi i lavori per una riforma organica e, quindi, sostanzialmente per la formulazione di un nuovo codice di procedura civile. Ci si riferisce ai progetti predisposti da due
commissioni ministeriali, presiedute, rispettivamente, da Giuseppe Tarzia e da Romano
Vaccarella. Si tratta di approfonditi lavori di scavo, che — seppure non si sono trasformati
in codice — hanno offerto soluzioni che, in parte, sono rifluite nelle ultime riforme, ovvero
hanno contribuito a determinare significativi mutamenti giurisprudenziali.
Il progetto Tarzia (160) si ricollega idealmente ai lavori del progetto Liebman (161) e, nel
quadro di una concezione pubblicistica moderata (162), ridisegnava il rito civile in chiave di
razionalizzazione dell’esistente, “per recuperare, ...dopo vari interventi parziali, il valore
unitario della codificazione†(163). Le problematiche venivano, però, affrontate dalla Commissione anche alla luce delle
esperienze comparative. Basti, ad es., ricordare che, quanto ai procedimenti d’urgenza, il
progetto propone di attenuare la strumentalità del provvedimento d’urgenza rispetto alla
decisione di merito. Anticipando regole sancite dalle più recenti riforme, il progetto Tarzia
— sulle orme delle esperienze del référefrancese e belga — suggerisce, infatti, di stabilire che
il mancato inizio del giudizio di merito in un termine perentorio, o la sua successiva
(
159) Riforma costituzionale che risale al testo predisposto dalla Commissione bicamerale, anche se con
significative modifiche, quali la soppressione di ogni riferimento ai criticati (cfr., retro, n. 49) principi dell’oralità ,
concentrazione ed immediatezza. Sul punto cfr., peraltro, i rilievi critici di TARZIA, Le garanzie generali del processo nel
progetto di revisione costituzionale, RD PROC, 1998, 667 e Le garanzie della giurisdizione e del processo nel progetto della
Commissione bicamerale, Centro Naz. Prev. Difesa Sociale n. 15, Milano 1999, 95 ss. Sul progetto della bicamerale cfr.
TOMMASEO, Revisione della seconda parte della Costituzione. Norme sulla giurisdizione, in Quaderni del Dipartimento di Scienze
giuridiche, 1, Bicamerale e sistema delle garanzie, Università degli Studi di Trieste, 1998, 19 ss.
(
160) Che si concreta in un disegno di legge delega cfr. TARZIA (a cura di), Per la revisione del codice di procedura civile:
Qualche notizia; Testo del disegno di legge delega e Relazione, RD PROC, 1996, 945 ss. In tema cfr. anche TARZIA (a cura di),
Il progetto di riforma organica del processo civile, Atti del Convegno Nazionale organizzato dalla Camera Civile di Milano
nel 1997, Milano 1998, nel quale, in appendice, p. 245 ss., sono riprodotti anche il progetto e la relazione.
(
161) Più volte espressamente richiamata nella citata Relazione, cfr. pp. 971, 982, 984, 1007, 1019 e 1028.
(
162) Ad es. all’art. 2, n. 9 del Progetto trasforma i casi di intervento obbligatorio del P.M. in casi di semplice
intervento facoltativo (cfr. pp. 951 e 979) e, all’art. 2, punto 15, per evitare il pericolo del “giudice della c.d. terza viaâ€,
propone di sancire l’obbligo del giudice di provocare il contraddittorio, quando rilevi d’ufficio questioni che non
siano state preventivamente trattate.
(
163) TARZIA, Qualche notizia, cit., 947.
PREFAZIONE ALLA QUINTA EDIZIONE
L
estinzione, non sia più causa di caducazione del provvedimento d’urgenza (164). Si aggiunga
che — richiamando precedenti francesi, spagnoli e portoghesi — il progetto in esame
propone, inoltre, l’ampliamento delle categorie dei titoli esecutivi stragiudiziali (165). Altre volte il progetto ha precorso mutamenti giurisprudenziali, consacrati, da ultimo,
anche a livello legislativo. Si pensi alla c.d. translatio iudicii fra giudice ordinario e giudici
speciali e viceversa (166), la commissione Tarzia già suggeriva di prevedere la “riassunzione
e continuazione del processo davanti al giudice indicato in caso di declinatoria del giudice
adito per difetto di giurisdizione†(167). Anche secondo la Commissione Vaccarella il momento appariva “maturo per un’operazione generale di serio riordino del corpus normativo, corpus che risente in maniera accentuata
di interventi ripetuti nel tempo, e spesso privi di coordinazioneâ€. Constatato, quindi, che “si
è dovuta confrontare con talune incrostazioni ideologiche proprie di un codice concepito
nel periodo fascista e con successive opzioni culturaliâ€, la Commissione ha tenuto a dichiarare che ha operato con spirito “né ideologico, né accademico†e che le proposte formulate
“nascono essenzialmente da un dibattito franco sullo stato della prassi giudiziaria†(168). Il progetto ha riguardato un numero ragguardevole di istituti ed è stato formulato, anch’esso, quale disegno di legge delega. Particolare attenzione ha richiamato il § 17 del
progetto che delinea la fase preliminare della procedura. Anche la Commissione Vaccarella
condivide l’esigenza di separare l’attività di trattazione e delimitazione del thema decidendum
e del thema probandum dalle fasi successive. Osserva, però, che la riforma degli anni ’90, con
la nuova formulazione degli artt. 180, 183 e 184, ha realizzato la separazione attraverso una
“costruzione... baroccaâ€, un “sistema rigido (inamidato si potrebbe dire) in cui i tempi sono
scanditi in maniera unitaria per tutti i tipi di controversia, nella concreta impossibilità che
la parte che abbia interesse ad una accelerazione della procedura possa ottenerla†(169). La
commissione ha proposto, quindi, di spostare la fase preliminare fuori del meccanismo
delle udienze, direttamente fra le parti e senza l’intervento del giudice. Con la citazione, che
perde l’elemento della fissazione dell’udienza, e la costituzione in giudizio delle parti, il
processo non prende automaticamente la via dell’udienza. Inizia una fase di libero scambio
di comparse direttamente fra le parti, con le quali esse mettono progressivamente a fuoco
le rispettive tesi. Alla fissazione dell’udienza, col coinvolgimento del giudice, si perviene
soltanto in un momento successivo. La parte, che sia convinta che la causa è ormai matura
per l’assunzione di prove o per la decisione, può, in qualunque momento, troncare il
dialogo, chiedendo al giudice la fissazione d’udienza, che assume un ruolo centrale nella
procedura. Infatti, dopo la sua presentazione, non è più consentito, a nessuna delle parti, di
proporre domande, allegare fatti e chiedere l’ammissione di mezzi di prova. La causa
perviene al giudice compiutamente trattata, esclusivamente a cura delle stesse parti. In tal
modo, la Commissione intende liberare il giudice dalla “estenuante liturgia†(170) della
(
164) Art. 2 n. 43 del Progetto, 964 e 1016 sg.
(
165) Art. 2, n. 32, del Progetto, 959 e 1000 sg. Sul punto si vedano le puntuali considerazioni in proposito di
VACCARELLA (che era membro della commissione de qua) nella relazione al Convegno di Milano del 1997 (citato, retro, alla nota 153), dal titolo Le linee essenziali del processo esecutivo secondo il progetto della Commissione Tarzia, pubblicata anche
in RD PROC, 1998, 368 ss.
(
166) Cassazione SU, 22 febbraio 2007/4109 e CCost 12 marzo 2007 n. 77.
(
167) Art. 2 n. 1 del Progetto, pp. 948 e 973 ss. Cfr. anche infra, n. 172.
(
168) Commissione Vaccarella per la riforma del processo civile, Relazione conclusiva e Progetto di disegno di legge delega, in www.judicium.it. All’epoca, giova anche ricordare lo schema di processo semplificato proposto da CIPRIANI, CIVININI e PROTO PISANI, Una strategia per la giustizia civile, nella XIV legislatura, FI, 2001, V, 81.
(
169) Commissione Vaccarella... progetto, op. cit., 4.
(
170) Per usare l’espressione di CONSOLO, La girandola della riforma del codice di procedura civile, CG, 1995, 869. LI
PREFAZIONE ALLA QUINTA EDIZIONE
fissazione di udienze e termini routinari, per affidargli solo il compito di “impostare
l’udienza con il decreto di fissazione e di gestirla con pienezza di poteri†(171). Il modello della fase introduttiva disegnato dalla Commissione Vaccarella non è del tutto
originale. Suoi antecedenti possono essere considerati la procedura c.d. in contraddittorio
prevista dal codice sardo del 1854 (172), nonché il procedimento formale del codice italiano del
1865 (173). Si può anche ricordare la trattazione preliminare della causa basata sul libero
scambio fuori udienza di comparse, proposta nel progetto Acampora-Gonella (174). Ma è
stato osservato (175) che, a parte qualche differenza non secondaria rispetto ai citati precedenti, “le esigenze di ieri non sono quelle di oggi†e, quindi, gli insuccessi dei modelli del
passato non possono essere considerati tout court dirimenti.
Comunque, il modello Vaccarella è stato sostanzialmente recepito nel nuovo processo
societario (176), a suo tempo presentato quale “banco di prova†ai fini della sua eventuale
adozione nel processo ordinario. Ma vivaci reazioni critiche — a volte dal punto di vista
ideologico, altre volte da quello tecnico-professionale, e le conseguenti polemiche (177) —
hanno probabilmente contribuito a lasciare inalterata la fase preliminare del processo di
cognizione. Anzi, come si vedrà , da ultimo il legislatore ha addirittura abrogato lo stesso
processo societario, eccezione fatta per lo speciale arbitrato previsto per le controversie
societarie.
Le riforme proposte dalla Commissione Vaccarella non si limitano, però, al citato § 17. Altre
62 problematiche sono state motivatamente sollevate, diverse delle quali hanno ispirato le
ultime riforme legislative (178) o i nuovi indirizzi giurisprudenziali (179). 11. La riforma degli anni 2005-2006: il processo civile competitivo. Una volta
accantonati i due disegni di legge delega e rinunciato ai lavori per un nuovo codice, il
legislatore, in un mutato quadro politico, ha ripreso — in modo frenetico, ma anche
farraginoso — la via delle riforme urgenti e settoriali, utilizzando un nuovo slogan, quello
(
171) Commissione Vaccarella, Relazione cit., 5.
(
172) Artt. 159 ss. Codice di procedura civile del Regno di Sardegna 1854 cit., procedura già segnalata da CHIARLONI, Introduzione. Il presente come storia: dai codici di procedura civile sardi alle recentissime riforme e proposte di riforme, op. cit.,
XXII ss.
(
173) Artt. 162 ss. del Codice del 1865 e su di esso MONTELEONE, Introduzione. Il codice di procedura civile italiano
del 1865, op. cit., XVII ss. e G.F. RICCI, Il processo civile fra ideologie e quotidianità , in “Studi Tarziaâ€, vol. I, Milano 2005,
243 ss.
(
174) Cfr., retro, § 7.
(
175) G.F. RICCI, Il processo civile fra ideologia e quotidianità , op. cit., 253.
(
176) Artt. 2 ss. d.lg. 17 gennaio 2003 n. 5.
(
177) A parte i numerosi contributi sul processo societario, cfr., per tutti, in senso critico CHIARLONI, Prime note
sulla fase introduttiva del processo di cognizione secondo il disegno di legge delega per la riforma del processo civile, D&G 2003 n.
39, 8 ss. e CARRATTA, Il ruolo del giudice e delle parti nella fase preparatoria e le prospettive di riforma del processo civile, in “Studi
Tarziaâ€, op. cit., III, 2581 ss.; in senso adesivo, CIPRIANI, I problemi del processo di cognizione, op. cit., 65-66 e G.F. RICCI, Il processo civile fra ideologie e quotidianità , op. cit., 247 ss.
(
178) Basti qui ricordare, quanto al giudizio di cassazione (§ 33), l’obbligo che il motivo di ricorso si chiuda, a
pena di inammissibilità , con la chiara enunciazione di un quesito di diritto; l’estensione del sindacato diretto della
Corte sull’interpretazione e applicazione dei contratti collettivi nazionali di diritto comune ed il vincolo delle sezioni
semplici al precedente delle sezioni unite, privilegiando così la funzione nomofilattica della Cassazione. Si aggiunga
la previsione della revocazione e dell’opposizione di terzo contro la sentenza della Cassazione (§ 34); di un procedimento sommario non cautelare che conduce ad un provvedimento esecutivo privo dell’efficacia del giudicato, idoneo,
eventualmente, a definire il processo (§ 51); ed, inoltre, della generalizzazione della C.T.U. ante causam (§ 52).
(
179) Ci si riferisce alla proposta — già formulata dalla Commissione Tarzia — di introdurre, anche nei
rapporti fra le varie giurisdizioni, il meccanismo della translatio judicii, che fino ad allora era previsto per le sole
questioni di competenza (§ 1). Cfr. anche, retro, n. 159. Si ricordi, del resto, che il Prof. Vaccarella è l’estensore della
citata sentenza della CCost n. 77/2007.
PREFAZIONE ALLA QUINTA EDIZIONE
LII
del processo civile competitivo. Nel quadro della globalizzazione si è, in effetti, avvertita
l’esistenza di un “mercato†dei servizi giudiziari, che ha indotto il legislatore ad intervenire
per tentare di rendere il nostro processo civile “competitivoâ€, in grado cioè di attrarre una
serie di controversie, soprattutto commerciali, che portino risorse non solo alla classe
forense, ma anche al paese (180). In particolare, la l. 14 maggio 2005, n. 80 ha convertito, con modificazioni, il d.l. 14 marzo
2005 n. 35, recante disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo
economico sociale e territoriale (c.d. decretone competitività ), che ha apportato modifiche
anche al codice di rito.
Successivamente il legislatore ha nuovamente modificato ed integrato queste riforme con l.
28 dicembre 2005 n. 263, che ha introdotto interventi correttivi alle ultime modifiche; con
d.lg. 2 febbraio 2006 n. 40, che ha attuato la delega al Governo della riforma del processo
di cassazione e dell’arbitrato; con l. 8 febbraio 2006 n. 54, che ha disciplinato il c.d.
affidamento condiviso della prole; con l. 24 febbraio 2006 n. 52, che ha riformato le
esecuzioni mobiliari e, da ultimo, con l. 21 febbraio 2006, n. 102, recante disposizioni di
natura sostanziale e processuale relative alle conseguenze derivanti dagli incidenti stradali.
12. Le riforme processuali degli anni 2009 e 2010. Ancora più rilevanti (181)
appaiono le riforme introdotte nel 2009 (182). Con la legge 18 giugno 2009 n. 69 (183) il
legislatore, a volte, si limita a consolidare orientamenti ormai largamente condivisi. Si pensi,
ad esempio, alla più volte ricordata translatio iudicii (art. 59 della predetta legge). Altre volte,
le scelte sono, invece, sintomo e cagione di disorientamento, in quanto si pongono in
contraddizione con normative introdotte negli anni immediatamente precedenti. Si pensi,
ad esempio, alla abolizione del rito speciale per le controversie in materia societaria (184). Ben maggiore interesse suscitano, peraltro, le normative introdotte per tentare di portare
a soluzione problemi di rilevante impatto.
Innanzitutto, è stato disegnato il procedimento sommario di cognizione (artt. 702-bis, 702-ter e 702-quater), un nuovo tipo di procedimento destinato, nelle intenzioni del legislatore, a diventare il modello da utilizzare in tutte le cause meno complesse, nell’obiettivo di
ridurre i tempi di risoluzione delle controversie.
La predetta legge del 2009 ha, poi, previsto la possibilità di rendere la testimonianza per
iscritto (art. 257-bis), istituto mutuato da altri ordinamenti. La testimonianza scritta nel
diritto italiano è stata, però, subordinata a tutta una serie di formalità e, comunque,
presuppone il previo accordo delle parti, non facilmente realizzabile. Le difficoltà applica-
(
180) DE CRISTOFARO, Il nuovo processo civile “competitivo†secondo la l. n. 80 del 2005, RTDPC, 2006, 171 ss.
(
181) Il d.d.l. recante “Disposizioni per la razionalizzazione e l’accelerazione del processo civile†(c.d. progetto
Mastella, dal nome del Guardasigilli allora in carica), approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 marzo 2007, non ha
invece, avuto seguito. Per le relative valutazioni critiche cfr. PROTO PISANI, Contro l’inutile sommarizzazione del processo
civile, FI, 2007, V, 44; CAPPONI, Trattazione della causa, ruolo del giudice, cultura del contraddittorio nel d.d.l. Mastella sulle
disposizioni per la razionalizzazione e l’accelerazione del processo civile, in www.judicium.it 28.2.2007 e FC e GM (Franco
CIPRIANI e Girolamo MONTELEONE), Un nuovo progetto di riforma del processo civile, GPC, 2007, 3 ss.
(
182) Pur se per il momento, non ha ancora avuto ripercussioni in sede legislativa, va ricordato un nuovo,
impegnativo progetto organico pubblicato nel 2009 ad opera di un gruppo di studiosi fiorentini cfr. PROTO PISANI, Per
un nuovo codice di procedura civile, FI, 2009, V, pp. 1 ss. dell’estratto.
(
183) Legge omnibus, recante il titolo Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività , nonché
in materia di processo civile. (
184) A. BRIGUGLIO, Le novità sul processo ordinario di cognizione nell’ultima, ennesima riforma in materia di giustizia
civile, GC, 2009, § 6, il quale rileva che la circostanza secondo cui « il pentimento (del legislatore) provenga dalla stessa
maggioranza che aveva varato con la fanfara il processo societario pertiene solo al folklore politico italiano di questi
ultimi anni ». LIII
PREFAZIONE ALLA QUINTA EDIZIONE
tive hanno, pertanto, indotto ad ipotizzare che la nuova previsione si risolverebbe in
un’operazione di puro marketing legislativo (185). Per porre rimedio all’eccessivo numero di ricorsi in cassazione, la legge in esame ha, inoltre,
introdotto un « filtro » di ammissibilità , affidato ad una apposita sezione della Corte (186). Oltre alle ipotesi già previste, l’art. 360-bis ha introdotto due ulteriori casi di inammissibilitÃ
del ricorso. In primo luogo, l’ipotesi in cui il provvedimento impugnato ha deciso le
questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi
non offra elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa; in secondo luogo,
il caso in cui è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi
regolatori del giusto processo.
Modifiche di rilievo sono state apportate anche nel 2010, a volte inserite in normative
omnibus. Da ultimo basti richiamare il d.lg. 4 marzo 2010 n. 28, sulla mediazione nelle
controversie civili e commerciali (187), ed il d.lg. 20 marzo 2010 n. 53 sull’arbitrato in tema
di opere pubbliche.
13. Conclusioni. Le vicende che si sono susseguite negli ultimi duecento anni
dimostrano che il codice di rito è ormai ridotto ad un mosaico di sopravvivenze. Ma, a voler
approfondire, si finirà per riconoscere che la disciplina processuale risulta oggi frammentata in una pluralità di testi normativi di diversa origine e di differente autorità , che si sono
andati progressivamente stratificando. Siamo in presenza della c.d. inflazione legislativa (188) , che non consiste solo nella moltiplicazione delle leggi, ma, anche e soprattutto, nella
svalutazione della stessa nozione di legge. Moltiplicazione di normative, sia quantitativa che
qualitativa. Si pensi alla pluralità dei centri di produzione normativa, tanto nazionali che
europei. Si aggiunga il diverso rango (internazionale, europeo, costituzionale, legislativo,
regolamentare) delle varie fonti. La pluralità delle normative e la possibilità di contrasti
finiscono per provocarne un calo di effettività : esse sono, nello stesso tempo, meno conosciute e più difficilmente applicabili.
Ne risulta esaltata l’opera del giurista che ha il compito di ricondurre a coerenza la pluralitÃ
e la eterogeneità delle fonti. Poiché l’attività giuridica si risolve in un’ars combinatoria di leibniziana memoria, più regole vi sono, più si verificano possibilità di contrasti e di lacune, cui,
allo stato, possono porre rimedio solo la giurisprudenza teorica e quella pratica, in una continua interazione di operatori che condividono preparazione e mentalità . Giudici ed avvocati,
in particolare, oggi non possono limitarsi ad operare con gli strumenti tradizionali: devono
tener conto non solo del nostro codice e delle relative leggi speciali, il diritto dello Stato; ma
anche delle regole di origine europea ed internazionale, dei principi giurisprudenziali, delle
prassi, della deontologia, in altri termini, del diritto che vige nello Stato (189) . (Omissis).
Nel dare alla stampa questi volumi, ricordiamo, con profondo rammarico, la recentissima
scomparsa di due prestigiosi collaboratori: Raffaele Iannotta e Giovanni Prestipino, entrambi magistrati e docenti universitari.
(
185) BRIGUGLIO, Le novità sul processo ordinario di cognizione nell’ultima, ennesima riforma in materia di giustizia, op.
cit., § 7.
(
186) BRIGUGLIO, Ecco il filtro! (l’ultima riforma del giudizio di cassazione), in « Scritti in onore di M. ACONE » (in corso
di pubblicazione).
(
187) SASSANI e SANTAGADA (a cura), Mediazione e conciliazione nel nuovo processo civile, Roma 2010.
(
188) CARBONIER, L’inflation des lois, in « Essai sur les lois », 1979, 272 ss.
(
189) PICARDI, Manuale del processo civile, 2a ed., Milano 2010, §§ 3 e 4.
PREFAZIONE ALLA QUINTA EDIZIONE
LIV
Nota è l’opera di Raffaele Iannotta, sia il suo contributo all’evoluzione della giurisprudenza,
da ultimo nell’alto ufficio di Presidente di sezione del Consiglio di Stato, sia alla scienza del
diritto amministrativo (basti ricordare la ormai classica monografia su Il controllo preventivo
di legittimità delle fonti primarie governative del 1972), sia al diritto processuale, testimoniata,
fra l’altro, dal volume su La giurisdizione del giudice amministrativo del 1985, nonché dall’esemplare, ampio commento all’art. 1 del codice di procedura civile, nelle cinque edizioni
di questo tomo, sempre da lui aggiornato. Probabilmente, il commento che qui viene
pubblicato è l’ultimo lavoro scientifico di Raffaele Iannotta.
Anche di Giovanni Prestipino non può non ricordarsi il suo apporto, sia al progresso della
giurisprudenza, da ultimo nell’alto ufficio di Presidente di sezione della Corte Suprema di
Cassazione, sia allo studio del diritto civile (attestato, fra l’altro, dal volume sulle Successioni
del 1981 e, in collaborazione con Annunziata e Vitucci, sulla Proprietà del 2005) e del
processo civile, al quale ha dedicato, soprattutto, il saggio sul Nuovo ruolo delle Sezioni Unite
nel volume sul Nuovo giudizio di cassazione, a cura di Ianniruberto e Morcavallo, del 2007,
nonché i commenti, da un lato, ai regolamenti di giurisdizione e di competenza, dall’altro,
alle impugnazioni ed all’appello, nelle prime due edizioni di questo commentario.
Resta a noi l’amarezza di un dialogo interrotto con due amici e colleghi, ma anche l’autorevole testimonianza della funzione del giurista, quale elemento di collegamento fra teoria
e pratica.
Roma, 27 settembre 2010
NICOLA PICARDI
LV
PREFAZIONE ALLA QUINTA EDIZIONE
ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI
I. ABBREVIAZIONI CORRENTI AA.VV. autori vari
abr. abrogato
agg. aggiornamento
all. allegato
app. appendice
art. - artt. articolo - articoli co. comma, commi can. canone, canoni
cap. capitolo, capitoli c. ass. codice delle assicurazioni private (d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209) c.c. codice civile
c. comm. codice di commercio
c. cons. codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206)
c.c.p. codice dei contratti pubblici (d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163)
c.d. cosiddetto, cosiddetti
c.d.s. nuovo codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285)
CDFUE Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Cedu Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertÃ
fondamentali
cfr. confronta
c.i.c. codex iuris canonici
cit. citato
c. nav. codice della navigazione
Coll. arb. Collegio arbitrale
conf. conforme
conv. Convenzione
Cost. Costituzione della Repubblica italiana
c.p. codice penale
c.p.a. codice del processo amministrativo (d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104)
c.p.c. codice procedura civile
c.p.i. codice della proprietà industriale (d.lgs. 10 febbraio 2005 n. 30)
c.p. mil. g. codice penale militare di guerra
c.p. mil. p. codice penale militare di pace
c.p.p. codice procedura penale
cpv. capoverso
c.t.p. consulente tecnico di parte
c.t.u. consulente tecnico d’ufficio
d.C.G. decreto del Capo del Governo
d.C.p.S. decreto del Capo provvisorio dello Stato
d.d.l. disegno di legge
LVII
diff. difforme
d. interm. decreto interministeriale
disp. att. disposizioni di attuazione e transitorie
disp. coord. disposizioni di coordinamento e transitorie
disp. prel. disposizioni sulla legge in generale (preliminari al codice civile)
disp. trans. disposizioni transitorie e finali della Costituzione italiana
d.l. decreto-legge
d.lgs. decreto legislativo
d.lgs. C.p.S. decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
d.lgs. lgt. decreto legislativo luogotenenziale
d.lgs. P.C. decreto legislativo emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri con
poteri di Capo provvisorio dello Stato
d.lgs. P.R. decreto legislativo del Presidente della Repubblica
d.lgt. decreto luogotenenziale
d.l. lgt. decreto-legge luogotenenziale
d.m. decreto ministeriale
doc. documento
d.P.C.M. decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
d.P.R. decreto del Presidente della Repubblica
ed. edizione
fasc. fascicolo
G.U. Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
G.U.C.E. Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee
G.U.U.E. Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (dal 1° febbraio 2003)
IVASS Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
l. legge
l. ad. diritto del minore ad una famiglia (l. 4 maggio 1983 n. 184)
l. ass. banc. disposizioni sull’assegno bancario, sull’assegno circolare e su alcuni titoli
speciali dell’Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia
(r.d. 21 dicembre 1933 n. 1736)
l. aut. protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (l. 22
aprile 1941 n. 633)
lb. libro
l. camb. modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario (r.d. 14 dicembre 1933 n. 1669)
l. cont. St. norme sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello
Stato (r.d. 18 novembre 1923 n. 2440)
l. cost. legge costituzionale
l. div. disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (l. 1° dicembre 1970 n. 898)
lett. lettera, lettere
l. fall. disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa (r.d. 16 marzo 1942 n.
267)
l. prov. legge provinciale
l. rg. legge regionale
l. Tar istituzione dei tribunali amministrativi regionali (l. 6 dicembre 1971 n. 1034) n. numero, numeri
nt. nota, note
ord. ordinanza, ordinanze
ord. giud. ordinamento giudiziario (r.d. 30 gennaio 1941 n. 12)
ord. giud. mil. ordinamento giudiziario militare (r.d. 9 settembre 1941 n. 1022)
ord. penit. norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (l. 26 luglio 1975 n. 354)
ord. st. civ. regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello
stato civile (d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396)
ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI
LVIII
p.a. pubblica amministrazione
p.m. pubblico ministero
prot. protocollo
pt. parte
pt. g. parte generale
pt. s. parte speciale
q.l.c. questione di legittimità costituzionale
r.d. regio decreto
r.d.l. regio decreto-legge
r.d. lgs. regio decreto legislativo
reg. regolamento
reg. cont. regolamento per l’esecuzione della legge sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato (r.d. 23 maggio 1924 n. 827)
reg. esec. regolamento di esecuzione
reg. p.s. regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
(r.d. 6 maggio 1940 n. 635) s. - ss. seguente - seguenti sez. sezione
s.m. solo massima
s.m.i. successive modifiche e integrazioni
St. lav. statuto dei lavoratori (l. 20 maggio 1970 n. 300)
suppl. supplemento
t. tomo, tomi
tab. tabella, tabelle
tar. tariffa
TFUE Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
tr. trattato
t.u. testo unico
t.u. avv. St. testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa
in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato (r.d. 30
ottobre 1933 n. 1611)
t.u.b. testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d. lgs. 1° settembre
1993 n. 385)
t.u. C. conti testo unico delle leggi sulla Corte dei conti (r.d. 12 luglio 1934 n. 1214)
t.u. Cons. St. testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato (r.d. 26 giugno 1924 n. 1054)
t.u.d.a. testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
TUE Trattato sull’Unione europea
t.u.f. testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai
sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996 n. 52 (d. lgs. 24 febbraio
1998 n. 58)
t.u.i.r. testo unico delle imposte sui redditi (d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917)
t.u.p.s. testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (r.d. 18 giugno 1931 n. 773)
ult. ultimo
v. vedi
vol. - voll. volume - volumi
§ paragrafo, paragrafi
II. AUTORITÀ GIURISDIZIONALI
A Corte di appello
A mil. Corte di appello militare
AP Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato
Ass. Corte di assise
LIX
ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI
Ass. app. Corte di assise di appello
CC Corte di cassazione, sezioni civili
C. conti Corte dei conti
C. cost. Corte costituzionale
CEDU Corte europea dei diritti dell’uomo
CGAS Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana
CGCE/UE Corte di giustizia CE/UE
CP Corte di cassazione, sezioni penali
CS Consiglio di Stato
CTC Commissione tributaria centrale
CTP Commissione tributaria provinciale
CTR Commissione tributaria regionale
GC Giudice conciliatore
GE Giudice dell’esecuzione
GI Giudice istruttore
GIP Giudice per le indagini preliminari
GP Giudice di pace
GS Giudice di sorveglianza
GT Giudice tutelare
GUP Giudice dell’udienza preliminare
P Pretura
SU Sezioni unite della Corte di cassazione
T Tribunale
T 1° CE/UE Tribunale di primo grado CE/UE
TAR Tribunale amministrativo regionale
TM Tribunale per i minorenni
T MIL Tribunale militare territoriale
TRAP Tribunale regionale delle acque pubbliche
TRGA Tribunale regionale di giustizia amministrativa
TS Tribunale di sorveglianza
TSAP Tribunale superiore delle acque pubbliche
TS MIL Tribunale supremo militare
III. OPERE ENCICLOPEDICHE E COLLETTIVE COM. Allorio Commentario del Codice di procedura civile diretto da ALLORIO COM. BRA. Commentario della Costituzione fondato da BRANCA e continuato da PIZZORUSSO COM. C. Commentario al codice civile a cura di CENDON COM. D’A.F. Commentario del codice civile diretto da D’AMELIO e FINZI COM. DIF Commentario al diritto italiano della famiglia a cura di CIAN, OPPO e TRABUCCHI COM. G. Commentario del codice civile diretto da E. GABRIELLI. COM. RDF Commentario alla riforma del diritto della famiglia a cura di CARRARO, OPPO e TRABUCCHI COM. S. Il Codice Civile. Commentario diretto da SCHLESINGER, continuato da BUSNELLI COM. S.B. Commentario del codice civile a cura di SCIALOJA e BRANCA, continuato da GALGANO COM. UTET Commentario del Codice civile, UTET D. CIV. Digesto delle discipline privatistiche, sezione civile
D. COM. Digesto delle discipline privatistiche, sezione commerciale
DI Digesto italiano diretto da SAREDO e LUCCHINI Dir. civ. L.R. Diritto civile diretto da LIPARI e RESCIGNO Diz. IRTI Dizionari del diritto privato a cura di IRTI D. PEN. Digesto delle discipline penalistiche
D. PUBBL. Digesto delle discipline pubblicistiche
EdD Enciclopedia del diritto (1958-1993)
ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI
LX
EdD, Agg. Enciclopedia del diritto, Aggiornamento (1997-2002).
EdD, Annali Enciclopedia del diritto, Annali (dal 2007)
EF Enciclopedia forense (1958-1962)
EGI Enciclopedia giuridica italiana diretta da MANCINI EGT Enciclopedia giuridica, Treccani
GS BIG. Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale fondata da BIGIAVI GS B.Z. Giurisprudenza sistematica di diritto penale diretta da BRICOLA e V. ZAGREBELSKY NDI Nuovo digesto italiano a cura di D’AMELIO e AZARA NNDI Novissimo digesto italiano diretto da AZARA ed EULA (1957-1975)
NNDI, App. Novissimo digesto italiano, Appendice (1980-1987)
Tr. A. Trattato di diritto civile diretto da ALPA Tr. A.B. Trattato di diritto privato dell’Unione europea diretto da AJANI e BENACCHIO Tr. A.S. Il diritto di famiglia nella dottrina e nella giurisprudenza. Trattato teorico-pratico
diretto da G. AUTORINO STANZIONE Tr. B. Trattato di diritto delle successioni e donazioni diretto da BONILINI Tr. B.C. Il diritto di famiglia. Trattato diretto da BONILINI e CATTANEO, continuato da
BONILINI Tr. BES. Trattato di diritto privato diretto da BESSONE Tr. BU. Trattato di diritto commerciale fondato da BUONOCORE e diretto da COSTI Tr. C.C.P. Trattato di diritto penale diretto da CADOPPI, CANESTRARI e PAPA Tr. CEN. Trattato della responsabilità civile e penale in famiglia diretto da CENDON Tr. C.M. Trattato di diritto civile e commerciale diretto da CICU e MESSINEO, continuato da
MENGONI e SCHLESINGER Tr. CO. Trattato di diritto commerciale diretto da COTTINO Tr. contratti RO. Trattato dei contratti diretto da ROPPO Tr. contratto RO. Trattato del contratto diretto da ROPPO Tr. C.P. Trattato delle società per azioni diretto da COLOMBO e PORTALE Tr. C.R.M. Le procedure concorsuali. Trattato diretto da RAGUSA MAGGIORE e COSTA Tr. FER. Il nuovo diritto di famiglia. Trattato diretto da FERRANDO Tr. FRA. Trattato della responsabilità civile diretto da FRANZONI Tr. GAL. Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia diretto da GALGANO Tr. G.S.-P. Trattato di diritto civile diretto da G. GROSSO e F. SANTORO-PASSARELLI Tr. I.Z. Trattato di diritto privato diretto da IUDICA e ZATTI Tr. L. Trattato di diritto privato europeo a cura di N. LIPARI Tr. NOT Trattato di diritto civile del Consiglio nazionale del notariato diretto da PERLIN- GIERI Tr. RES. Trattato di diritto privato diretto da P. RESCIGNO Tr. R.G. Trattato dei contratti diretto da P. RESCIGNO e E. GABRIELLI Tr. S. Trattato di diritto civile diretto da SACCO Tr. VAS. Trattato di diritto civile italiano diretto da F. VASSALLI Tr. ZAT. Trattato di diritto di famiglia diretto da ZATTI V. RIVISTE E PUBBLICAZIONI PERIODICHE AC Archivio civile (dal 1975; già Archivio della responsabilità civile: 1958-1974)
ADC Annuario di diritto comparato e di studi legislativi
ADI Annuario di diritto internazionale
ADL Argomenti di diritto del lavoro
ADP Archivio di diritto pubblico
ADPP Annali di diritto e procedura penale
AG Archivio giuridico «Filippo Serafini» (dal 1897; già Archivio giuridico: 1868-
1896)
AGC Archivio giuridico della circolazione e dei sinistri stradali
AGOP Archivio giuridico delle opere pubbliche
LXI
ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI
AIDA Annali italiani del diritto d’autore, della cultura e dello spettacolo
ALC Archivio delle locazioni e del condominio
AMLA Archivio di medicina legale e delle assicurazioni
AMM Amministrare
AMM IT L’amministrazione italiana
ANPP Archivio della nuova procedura penale
AP Archivio penale
AR Agenti e rappresentanti
ARC Archivio della responsabilità civile (1958-1974; dal 1975: Archivio civile)
ARG Archivio di ricerche giuridiche
AS Ambiente e sviluppo
ASGS Archivio storico e giuridico sardo di Sassari
A SOC L’assistenza sociale
ASS Assicurazioni
AUE Appalti, urbanistica, edilizia
AUT Le autonomie
B AIMMF Bollettino dell’Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la
famiglia
BBTC Banca, borsa e titoli di credito
BIS Banca, impresa, societÃ
C I contratti
CAL GIUD La Calabria giudiziaria
CBLP Le Corti di Bari, Lecce e Potenza
CBTV Le Corti di Brescia, Trieste e Venezia
C CAT La civiltà cattolica
CD Critica del diritto
CDM Consumatori, diritti e mercato
CE La cittadinanza europea
CG Il corriere giuridico
C GIUD Critica giudiziaria
C IMPR Contratto e impresa
C IMPR/E Contratto e impresa/Europa
C INT La Comunità internazionale
C IT Comuni d’Italia
Civ. Il civilista
CM Il corriere del merito
C MERC Concorrenza e mercato
CO Confronti
CO CR Cooperazione di credito
CP Cassazione penale
CR P Critica penale
CS Il Consiglio di Stato
CSEP I contratti dello Stato e degli enti pubblici
CT Il corriere tributario
CTC La commissione tributaria centrale
D AMM Diritto amministrativo
D AUT Il diritto di autore
DB Il diritto bancario
DBM Diritto della banca e del mercato finanziario
DCI Diritto del commercio internazionale
D COM INT Diritto comunitario e degli scambi internazionali
DCS Disciplina del commercio e dei servizi (dal 2002; già Disciplina del commercio: 1981-2001)
DD Democrazia e diritto
DDG Dialoghi tra dottrina e giurisprudenza. Quaderni del lavoro
ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI
LXII
DDT Dialoghi di diritto tributario (2003-2007; dal 2008, Dialoghi tributari)
DE Il diritto ecclesiastico (1923-1929; 1943-1970 e dal 1990; già Rivista di diritto
ecclesiastico: 1890-1907; Il diritto ecclesiastico italiano: 1908-1921; Rivista di
diritto ecclesiastico: 1922; Il diritto ecclesiastico e rassegna di diritto matrimoniale: 1929-1942 e 1971-1989)
D EC Diritto ed economia
D EC ASS Diritto ed economia dell’assicurazione (1959-2011; dal 2012: Diritto e fiscalità dell’assicurazione)
D ECON Il diritto dell’economia
D FALL Il diritto fallimentare e delle società commerciali
D FAM Il diritto di famiglia e delle persone (dal 1972; già Rivista del diritto matrimoniale e dello stato delle persone: 1958-1968)
D FORM Diritto e formazione
DG Diritto e giustizia
DGA Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell’ambiente (dal 2006; giÃ
Giurisprudenza agraria italiana: 1954-1991; Diritto e giurisprudenza agraria: 1992; Diritto e giurisprudenza agraria e dell’ambiente: 1993-2005)
D GIUR Diritto e giurisprudenza
D GIUS Documenti giustizia (1988-2000; già Quaderni della giustizia: 1981-1987)
DGM Diritto e giustizia minorile
DIC Diritto, immigrazione e cittadinanza
DIF PEN La difesa penale
D IND Il diritto industriale
D INF Il diritto dell’informazione e dell’informatica
D INT Diritto internazionale
D Internet Diritto dell’Internet
DIR PUBBL Diritto pubblico
DL Il diritto del lavoro
DLM Diritto e lavoro nelle Marche
DM Il diritto marittimo
DML Diritto del mercato del lavoro
DP Dei delitti e delle pene (1983-2003; già La questione criminale: 1975-1981;
dal 2006: Studi sulla questione criminale)
DPA Diritto e processo amministrativo
DP AMM Diritto e pratica amministrativa
DP ASS Diritto e pratica nell’assicurazione
DPC Diritto penale contemporaneo
DPCE Diritto pubblico comparato ed europeo
DP LAV Diritto e pratica del lavoro
DPP Diritto penale e processo
D PRIV Diritto privato
D PROC AMM Diritto processuale amministrativo
DP SOC Diritto e pratica delle societÃ
DP TR Diritto e pratica tributaria
DP TRI Diritto e pratica tributaria internazionale
DR Danno e responsabilitÃ
D REG Il diritto della regione
DRI Diritto delle relazioni industriali
DRT Il diritto delle radiodiffusioni e delle telecomunicazioni
DSF Diritto delle successioni e della famiglia
D SOC Diritto e societÃ
DT Dialoghi tributari (dal 2008; già Dialoghi di diritto tributario: 2003-2007)
D TRASP Diritto dei trasporti
D TUR Diritto del turismo
DUDI Diritti umani e diritto internazionale
LXIII
ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI
DUE Il diritto dell’Unione europea
ECON Il diritto dell’economia
EGM Esperienze di giustizia minorile
EL Economia e lavoro
EP Economia pubblica
E PUBBL Enti pubblici (1978-2006)
ES L’esattore
ET Edilizia e territorio (dal 1996)
EUR DIR Europa e diritto
EUR DIR PRIV Europa e diritto privato
F Familia
FA Il Foro amministrativo
FA-CS Il Foro amministrativo-Consiglio di Stato
FA-TAR Il Foro amministrativo-Tribunali amministrativi regionali
FALL Il fallimento e le altre procedure concorsuali
F AMBR Il Foro ambrosiano
FC Il Foro cosentino
FD Famiglia e diritto
FF Finanza & Fisco
FI Il Foro italiano
FIN L La finanza locale
Fisco Il fisco
FL Il Foro della Lombardia
FM Famiglia e minori
FN Il Foro napoletano
FP Il Foro padano
F PEN Il Foro penale
FPS Famiglia, persone e successioni
FR Il Foro romagnolo
FS Il Foro siciliano
F SA Il Foro sardo
FT Il Foro toscano. Toscana giurisprudenza
FU Il Foro umbro
GA Giustizia amministrativa
GADI Giurisprudenza annotata di diritto industriale
GAI Giurisprudenza agraria italiana (1954-1991)
GAS Giurisprudenza amministrativa siciliana
GBLT La giurisprudenza del bollettino di legislazione tecnica
GC Giustizia civile
GCCC Giurisprudenza completa della Corte suprema di cassazione - sezioni civili
GCCP Giurisprudenza completa della Corte suprema di Cassazione - sezioni penali
G COMM Giurisprudenza commerciale
G COST Giurisprudenza costituzionale
GD Guida al diritto
GDA Giornale di diritto amministrativo
GDI Giurisprudenza annotata di diritto industriale
GDLRI Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali
GF Gazzetta forense
GG Gazzetta giuridica
GI Giurisprudenza italiana
G IMP Giurisprudenza delle imposte
Gius Gius. Rassegna di giurisprudenza civile annotata
GIUST COST Giustizia e Costituzione
GL Guida al lavoro
ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI
LXIV
G LAV Giurisprudenza del lavoro (dal 1999; già Giurisprudenza del lavoro nel
Lazio: 1993-1998)
G LAV L Giurisprudenza del lavoro nel Lazio (1993-1998; dal 1999: Giurisprudenza
del lavoro)
GM Giurisprudenza di merito
G MIL Giurisprudenza milanese
G NAP Giurisprudenza napoletana
GOP Giurisprudenza delle opere pubbliche
GP Il giusto processo
G PA Il giudice di pace. Rivista di legislazione e orientamenti giurisprudenziali
GPC Il giusto processo civile
G PEN La giustizia penale
G PIEM Giurisprudenza piemontese
G ROM Giurisprudenza romana
G SIC Giurisprudenza siciliana
GT La giustizia tributaria e le imposte dirette (1928-1992; già Le imposte dirette:
pubblicazione periodica di dottrina, legislazione e giurisprudenza finanziaria: 1878-1927; La giustizia tributaria: dottrina, giurisprudenza, legislazione:
1924-1927)
G TOR Giurisprudenza torinese
G TOSC Giurisprudenza toscana
IAPA Impresa, ambiente e pubblica amministrazione
IC Ius canonicum
ID Informatica e diritto
IE Ius Ecclesiae
IF Le istituzioni del federalismo
IMM D Immobili e diritto (2005-2011)
IMM P Immobili & ProprietÃ
IMPR L’impresa. Rivista italiana di management
I PEN L’indice penale
I PREV Informazione previdenziale
ISL Igiene & sicurezza del lavoro
Jus Jus. Rivista di scienze giuridiche
LD Lavoro e diritto
LDF Lessico di diritto di famiglia
LG Il lavoro nella giurisprudenza
L GIUST Legalità e giustizia
L 80 Lavoro 80. Rivista di diritto del lavoro pubblico e privato (1981-1991; dal
1992: Rivista critica di diritto del lavoro)
LPA Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni
L PEN La legislazione penale
LPO Lavoro e previdenza oggi
LSS Lavoro e sicurezza sociale
M La magistratura
MB Mondo bancario
MD Medicina e diritto
MER Il merito
MG Minori giustizia
M GIUD Il mondo giudiziario
MSCG Materiali per una storia della cultura giuridica
MT Monitore dei tribunali
NA Nuove autonomie
ND Il nuovo diritto
NDA Nuovo diritto agrario
ND AMM Il nuovo diritto amministrativo
LXV
ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI
NDS Il nuovo diritto delle societÃ
NGCC La nuova giurisprudenza civile commentata
NGL Notiziario di giurisprudenza del lavoro
NLCC Le nuove leggi civili commentate
NNG Nuovo notiziario giuridico
Nomos Nomos. Le attualità nel diritto
NOT Notariato
NPC La nuova procedura civile
NR Nuova rassegna
OC Obbligazioni e contratti
OGL Orientamenti della giurisprudenza del lavoro
PD Politica del diritto
PF La previdenza forense
PFS Persona, famiglia e successioni
PG Psicologia e giustizia
PMT Porti, mare, territorio
PPG Processo penale e giustizia
PQM PQM. Rivista quadrimestrale abruzzese di giurisprudenza e vita forense
PS Previdenza sociale
PSS Prospettive sociali e sanitarie
QA Quaderni amministrativi
QC Quaderni costituzionali
QCS Quaderni del Consiglio di Stato
QCSM Quaderni del Consiglio superiore della magistratura
QD EC ASS Diritto ed economia dell’assicurazione. Quaderni
QD FAM Quaderni di diritto di famiglia e delle persone
QDLRI Quaderni di diritto del lavoro e delle relazioni industriali
QDPE Quaderni di diritto privato europeo
QDP ECCL. Quaderni di diritto e politica ecclesiastica
QEL Quaderni di economia del lavoro
QF Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno
QG Questione giustizia
QGC Quaderni di giurisprudenza commerciale
Q GIUST Quale giustizia
QR Quaderni regionali
QUAD Quadrimestre. Rivista di diritto privato
QUOT G Il quotidiano giuridico
R Repronews
RA Rivista ambiente (2000-2004; dal 2004: Rivista ambiente e lavoro)
RA AC Rassegna dell’arma dei carabinieri
RA ARB Rassegna dell’arbitrato
RA AS Rassegna amministrativa della sanitÃ
Raccolta Raccolta di giurisprudenza della Corte e del Tribunale di primo grado
CEE/CE/UE
RA DC Rassegna di diritto civile
RA DE Rassegna di diritto ecclesiastico (1908-1913)
RA DF Rassegna di diritto farmaceutico (1970-2013; dal 2014: Rassegna di diritto
farmaceutico e della salute
RA DFS Rassegna di diritto farmaceutico e della salute (dal 2014; già Rassegna di
diritto farmaceutico: 1970-2013)
RA DP Rassegna di diritto pubblico
RA DPE Rassegna di diritto pubblico europeo
RA DS Rassegna di diritto sanitario (1955-1962; poi Rassegna giuridica, tecnica e
sanitaria: 1963)
RA DTA Rassegna di diritto e tecnica dell’alimentazione
ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI
LXVI
RA DTD Rassegna di diritto e tecnica doganale e delle imposte di fabbricazione
RA EC Rassegna dell’equo canone. Locazioni e condominio
RA F Rassegna forense
RA GEE Rassegna giuridica dell’energia elettrica (1984-2006 e dal 2011; già Rassegna
giuridica-ENEL: 1965-1971; Rassegna giuridica dell’ENEL: 1972-1983)
RA G ENEL Rassegna giuridica dell’ENEL (1972-1983; già Rassegna giuridica-ENEL: 1965-
1971; poi Rassegna giuridica dell’energia elettrica: 1984-2006 e dal 2011)
Ragiufarm Ragiufarm. Rassegna giuridica farmaceutica
Ragiusan Ragiusan. Rassegna giuridica della sanitÃ
RA G MIL Rassegna della giustizia militare
RA G SA Rassegna giuridica sarda
RA GU Rassegna giuridica umbra
RA IC Rassegna italiana di criminologia (dal 1990; già Rassegna di criminologia:
1970-1989)
RAL Rivista ambiente e lavoro (dal 2004; già Rivista ambiente: 2000-2004)
RA LAV Rassegna del lavoro (1955-1969)
RA LC Rassegna delle locazioni e del condominio
RA LP Rassegna dei lavori pubblici
R AMM Rivista amministrativa
R AMM A Rivista amministrativa degli appalti
R AMM RI Rivista amministrativa della Repubblica italiana
R AMM T Rivista amministrativa della regione Toscana
RA PARL Rassegna parlamentare
RA PC Rassegna penitenziaria e criminologica (dal 1979; già Quaderni di criminologia clinica: 1959-1978; e Rassegna di studi penitenziari: 1951-1978)
R ARB Rivista dell’arbitrato
RASE La responsabilità amministrativa delle società e degli enti
RA SP Rassegna di studi penitenziari (1951-1978; dal 1979: Rassegna penitenziaria
e criminologica)
RA ST Rassegna dell’Avvocatura dello Stato (fin al 1959: Rassegna mensile dell’Avvocatura dello Stato)
RA T Rassegna tributaria
RB Rivista bancaria
RC La responsabilità civile
R CANC Rivista delle cancellerie (dal 1986; già Rivista del cancelliere: 1968-1985)
RCC Rivista della Corte dei conti
RCI Responsabilità , comunicazione, impresa
RCDL Rivista critica del diritto del lavoro (dal 1992; già Lavoro 80. Rivista di diritto
del lavoro pubblico e privato: 1981-1991)
RCDP Rivista critica del diritto privato
RCGI Rivista della cooperazione giuridica internazionale
R COA M Ordine degli avvocati di Milano. La Rivista del Consiglio
R COOP Rivista della cooperazione
RCP Responsabilità civile e previdenza
RCVS Rivista di criminologia, vittimologia e sicurezza
RDA Rivista di diritto agrario
RD AL Rivista di diritto alimentare
RDB Rivista di diritto bancario
RDC Rivista di diritto civile
RD COMM Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni (dal
1910; già Rivista di diritto commerciale industriale e marittimo: 1903-1909)
RD COST Rivista di diritto costituzionale
RDE Rivista di diritto europeo
RDETA Rivista del diritto dell’economia, dei trasporti e dell’ambiente
RDF Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze
LXVII
ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI
RD IMPR Rivista di diritto dell’impresa
RD IND Rivista di diritto industriale
RD INT Rivista di diritto internazionale
RD IP Rivista di diritto ipotecario e legislazione immobiliare
RDIPP Rivista di diritto internazionale privato e processuale
RDL Rivista di diritto del lavoro (dal 1982: Rivista italiana del diritto del lavoro)
RDM Rivista di diritto minorile
RDMP Rivista del diritto matrimoniale e dello stato delle persone (1958-1968; dal
1972: Diritto di famiglia e delle persone)
RDN Rivista del diritto della navigazione
R DOTT COMM Rivista dei dottori commercialisti
RDP Rivista di diritto privato
RDPC Rivista di diritto processuale civile (1924-1943; dal 1946: Rivista di diritto
processuale)
RD PENIT Rivista di diritto penitenziario (1930-1943)
RDPP Rivista di diritto processuale penale (1954-1957; già Rivista italiana di diritto
processuale penale: 1954; poi Rivista italiana di diritto e procedura penale:
dal 1958)
RD PROC Rivista di diritto processuale (dal 1946; già Rivista del diritto processuale
civile: 1924-1943)
RD PUBBL Rivista di diritto pubblico
RDS Rivista di diritto societario
RDSS Rivista del diritto della sicurezza sociale
RD SP Rivista di diritto sportivo (1949-2001 e dal 2012; già Il diritto sportivo.
Rassegna bimestrale di dottrina e giurisprudenza: 1940-1942)
RDT Rivista di diritto tributario
RDTI Rivista di diritto tributario internazionale
RD TRASP Rivista di diritto dei trasporti
REF Rivista dell’esecuzione forzata
REG Le regioni
RESP CIV La responsabilità civile
RGA Rivista giuridica dell’ambiente
RGAA Rivista giuridica dell’Alto Adige
RGCT Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti
RGLDLG Rivista giuridica del lavoro: dottrina, legislazione e giurisprudenza: 1949-
1953; dal 1954: Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale)
RGEA Rivista di giurisprudenza ed economia d’azienda (dal 2007; già Rivista veronese di giurisprudenza e di economia di impresa: 1998-2006)
RG ED Rivista giuridica dell’edilizia
RGF Rivista della guardia di finanza
RGL Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale (fino al 1953: Rivista
giuridica del lavoro: dottrina, legislazione e giurisprudenza)
RGM Rivista giuridica del Mezzogiorno
RGPL Rivista giuridica di polizia locale
RG SA Rivista giuridica sarda
RG SC Rivista giuridica della scuola
RGT Rivista di giurisprudenza tributaria
RGU Rivista giuridica di urbanistica
RIDL Rivista italiana di diritto del lavoro (fino al 1981: Rivista di diritto del lavoro)
RIDP Rivista italiana di diritto penale
RIDPC Rivista italiana di diritto pubblico comunitario
RIDPP Rivista italiana di diritto e procedura penale (dal 1958; già Rivista di diritto
processuale penale: 1954-1957; Rivista italiana di diritto processuale penale:
1954)
RIDT Rivista italiana di diritto del turismo
ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI
LXVIII
RIDU Rivista internazionale dei diritti dell’uomo
RIFD Rivista internazionale di filosofia del diritto
R INF Rivista degli infortuni e delle malattie professionali
RIL Rivista italiana del leasing e dell’intermediazione finanziaria
RIML Rivista italiana di medicina legale
RIPP Rivista italiana di politiche pubbliche
RIPS La rivista italiana di previdenza sociale
RISG Rivista italiana per le scienze giuridiche
RISP Il risparmio
RLF Rivista di legislazione fiscale
R NOT Rivista del notariato
RPE Rivista di politica economica
RPEL Rivista del personale dell’ente locale
R PEN Rivista penale
R PEN EC Rivista penale dell’economia
R POL Rivista di polizia
RPP Rivista processuale penale (1960-1961)
RPPP Rivista della previdenza pubblica e privata
RPS Rivista delle politiche sociali
RQDA Rivista quadrimestrale di diritto dell’ambiente
RR Responsabilità e risarcimento
R SOC Rivista delle societÃ
RSP Rivista di studi politici
RSPI Rivista di studi politici internazionali
RT Rivista tributaria (1931-1974)
RTA Rivista trimestrale degli appalti
RTDP Rivista trimestrale di diritto pubblico
RTDPC Rivista trimestrale di diritto e procedura civile
RTDPE Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia
RTL Rivista dei tributi locali
RTSA Rivista trimestrale di scienza dell’amministrazione
RTDT Rivista trimestrale di diritto tributario
SC IT Lo stato civile italiano
SC P La scuola positiva
SD Sociologia del diritto
S&D Società & Diritto
SI Studium iuris
SL Sociologia del lavoro
SM CNN Studi e materiali. Consiglio nazionale del notariato
SO Studium oeconomiae
SOC Le società .
SP Sanità pubblica
SP APP Servizi pubblici e appalti
S PARM Studi parmensi
S PIAC Studi piacentini
SPPC Studi parlamentari e di politica costituzionale
SQC Studi sulla questione criminale (dal 2006; già La questione criminale: 1975-
1981; Dei delitti e delle pene (1983-2003)
S SEN Studi senesi
STRAN Gli stranieri. Rassegna di studi, giurisprudenza e legislazione in materia di
stranieri
S URB Studi urbinati (1927-1948)
T Temi
TAF Trusts e attività fiduciarie
TAR I tribunali amministrativi regionali LXIX
ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI
TG Toscana giurisprudenza
T GEN Temi genovese
TL Temi lombarda (1908-1943)
TLG Toscana lavoro giurisprudenza
T NAP Temi napoletana
TR Tributi
TRASP Trasporti
TR GIUD Trani giudiziaria
T ROM Temi romana
T SIC Temi siciliana
UA Urbanistica e appalti
V NOT Vita notarile
Zacchia Zacchia. Archivio di medicina legale, sociale e criminologica
VI. BANCHE DATI, PORTALI E RIVISTE TELEMATICHE DG online Diritto e Giustizia - dirittoegiustizia.it
DeJure DeJure - Banche Dati editoriali GFL - dejure.it
PC online ilProcessocivile Portale tematico GFL - ilprocessocivile.it
ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI
LXX
BIBLIOGRAFIA GENERALE (*)
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ANDRIOLI, Diritto processuale civile, I, Napoli, 1979; ANDRIOLI, Lezioni di diritto processuale civile, I, Napoli, 1973; ANDRIOLI, Commento al codice di procedura civile, 3a ed., I-IV, Napoli, 1957/
1964; ANDRIOLI, Appunti di diritto processuale civile: processi di cognizione e di esecuzione forzata, Napoli, 1962; ARIETA-DE SANTIS-MONTESANO, Corso base di diritto processuale civile, 7a ed., a cura
di Arieta-De Santis, Padova, 2019; ATTARDI, Diritto processuale civile, 3a ed., Padova, 1999;
BALENA, Istituzioni di diritto processuale civile, I-III, 5ª ed., Bari, 2019; BALENA, Elementi di diritto
processuale civile, I-III, 4a ed., Bari, 2007; BETTI, Diritto processuale civile italiano, 2a ed., Roma,
1936; BIAVATI, Diritto processuale dell’Unione europea, 5
a ed., Milano 2015; BIAVATI, Argomenti di
diritto processuale civile, Bologna, 2018; BOVE, Lineamenti di diritto processuale civile, 6a ed.,
Torino, 2020; CALAMANDREI, Istituzioni di diritto processuale civile secondo il nuovo codice, 2a ed.,
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nuovo processo civile italiano, I-III, Roma, 1956; CARNELUTTI, Sistema del diritto processuale civile, I-III, Padova, 1936-39; CARNELUTTI, Lezioni di diritto processuale civile, I-IV, Padova, 1921;
CARPI-TARUFFO (a cura di), Commentario breve al Codice di procedura civile, Padova 2020;
CHIARLONI (diretto da), Commentario al codice di procedura civile, Bologna 2011-2019; CHIO- VENDA, Istituzioni di diritto processuale civile, I-II, Napoli, rist. 1953-1934; CHIOVENDA, Principii
di diritto processuale civile, Napoli, rist. 1980; CIPRIANI e BALENA (a cura di), Codice di procedura
civile annotato, Napoli, 1999; COMOGLIO-CONSOLO-SASSANI-VACCARELLA, Commentario al codice di
procedura civile, Torino, 2014; COMOGLIO-FERRI-TARUFFO, Lezioni sul processo civile, 5a ed.,
Bologna, 2011; CONSOLO, Spiegazioni di diritto processuale civile, I-II, 12a ed., Torino, 2019;
CONSOLO-LUISO-SASSANI, Commentario alla riforma del processo civile, Milano, 1996; COSTA, Manuale di diritto processuale civile, 5a ed., Torino, 1980; DITTRICH (diretto da), Diritto processuale
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Torino, 1957; EVANGELISTA-IANNELLI, Manuale di procedura civile, Torino, 1996; FAZZALARI, Istituzioni di diritto processuale civile, 8a ed., Padova, 1996; FAZZALARI, Il processo ordinario di
cognizione, I Primo grado; II Impugnazioni, Torino, 1989-90; FAZZALARI, Lezioni di diritto processuale civile, I-II, Padova, 1985-1986; GIANNOZZI, Appunti per un corso di diritto processuale civile, Milano, 1980; LA CHINA, Manuale di diritto processuale civile: I, Milano, 2003; LEVONI, Le
disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, Commento aggiornato con le riforme, Milano,
1992; LIEBMAN, Manuale di diritto processuale civile, Principi, a cura di Colesanti, Merlin, 8a ed.,
(*) Vengono qui riportati solo i manuali ed i commentari. Le opere monografiche saranno elencate successivamente nei rispettivi capi. LXXI
Milano, 2012; LIEBMAN, Manuale di diritto processuale civile, 4a ed., I-II, Milano, 1984; LUGO, Manuale di diritto processuale civile, 18a ed., Milano, 2012; LUISO, Diritto processuale civile, 10a ed., I-V, Milano, 2019; LUISO, Istituzioni di diritto processuale civile, 5a ed., Torino 2018;
MANDRIOLI-CARRATTA, Diritto processuale civile, 27a ed., I-IV, Torino 2019; MANDRIOLI- CARRATTA, Corso di diritto processuale civile, 17a ed., I-III, Torino 2020; MERLIN, Elementi di
diritto processuale civile, Pisa 2017; MICHELI, Corso di diritto processuale civile, I-II, Milano, 1959;
MONTELEONE, Manuale di diritto processuale civile, 8a ed., Padova, 2018; MONTESANO, La tutela
giurisdizionale dei diritti, in Trattato di diritto civile italiano, diretto da F. Vassalli, XIV, 4,
Torino, 1985; MONTESANO, Le disposizioni generali del codice di procedura civile, Roma, 1984;
MONTESANO-ARIETA, Trattato di diritto processuale civile, 3 voll., 6 tomi, Padova, 2001-2007;
MONTESANO-ARIETA, Diritto processuale civile, I-III, 3a ed., Torino, 1999-2000; MORTARA, Commentario al codice di procedura civile, I-V, Milano, 1923; NASI, Lezioni di diritto processuale civile, I-II, Pescara, 2000; NICOLETTI, Lineamenti della nuova procedura civile, I-II, Roma, 1992-1993;
PAJARDI, Procedura civile - Istituzioni e lineamenti generali, Milano, 1989; PICARDI, Manuale del
processo civile, 4a ed., Milano, 2019; PROTO PISANI, Lezioni di diritto processuale civile, 5a ed.,
Napoli, 2006; PUNZI, Il processo civile. Sistema e problematiche, 4 voll., 2a ed., Torino, 2010;
REDENTI, Diritto processuale civile, I-III a cura di Vellani, 4a ed., Milano, 1995-1997; REDENTI, Diritto processuale civile, 2a ed., I-III, Milano, 1957; RICCA BARBERIS, Preliminari e commento al
codice di procedura civile, I-II, Torino 1944; G.F. RICCI, Diritto processuale civile, 3 voll., 6a ed.,
Torino, 2017; ROCCO, Trattato di diritto processuale civile, I-VII, Torino, 1966-1967; SASSANI, Lineamenti del processo civile italiano. Tutela giurisdizionale, procedimenti di cognizione, cautele, esecuzione, 7a ed., Milano, 2019; SATTA, Diritto processuale civile, 9a
, Padova, 1973; SATTA, Commentario al codice di procedura civile, I-VI, Milano, 1959/71; SATTA-PUNZI, Diritto processuale
civile, 13a ed., Padova, 2000; TARZIA-DANOVI, Lineamenti del nuovo processo civile di cognizione, 5a ed., Milano, 2014; TISCINI, Le categorie del processo civile, Bologna 2017; TOMMASEO, Lezioni di
diritto processuale civile, I, 2a ed., Padova, 2005; VACCARELLA, Lezioni sul processo civile di
cognizione, Bologna, 2006; VACCARELLA-VERDE, Codice di procedura civile commentato, I-IV,
Torino, 1997, Aggiornamento, I-II, Torino, 2001; VERDE, Diritto processuale civile, I-IV, 5a ed., Bologna, 2017; VERDE, Profili del processo civile, 6a ed., I-III (in coll. CAPPONI), Napoli,
2006; 7a ed., I- IV, Napoli, 2008; VERDE, Le modifiche al codice di procedura civile, Napoli, 2006;
VERDE-DI NANNI, Codice di procedura civile - Legge 26 nov. 1990, n. 353, Torino, 2a ed., 1993;
ZANZUCCHI (a cura di VOCINO), Diritto processuale civile, 6a ed., I-III, Milano, 1964.
BIBLIOGRAFIA GENERALE
LXXII