INDICE
Introduzione ............................................ . 1
CAPITOLO I
LA COLPA GRAVE QUALE LIMITE ALL’IMPUTAZIONE PER COLPA:
UNO SGUARDO AL PASSATO
1.1. La ragione di uno “sguardo al passato†sulla colpa grave .............. . 11
1.2. Trapassato remoto..................................... . 12
1.2.1. Diritto penale romano.............................. . 13
1.2.2. Diritto penale barbarico............................. . 18
1.2.3. Diritto comune .................................. . 20
1.3. Passato remoto: i codici preunitari ........................... . 23
1.3.1. I testi di legge .................................. . 23
1.3.2. Le opinioni dottrinali e la giurisprudenza .................. . 29
1.4. Passato prossimo: il codice Zanardelli del 1889 .................... . 39
1.4.1. L’art. 371 c.p. e la relazione ministeriale ................... . 39
1.4.2. La posizione della dottrina ........................... . 40
1.4.3. Gli orientamenti giurisprudenziali ....................... . 44
1.5. L’eredità della plurisecolare elaborazione in tema di colpa grave agli albori del
codice Rocco ........................................ . 47
1.6. Conclusioni interlocutorie e prospettive di ulteriore indagine ............ . 51
CAPITOLO II
IL GRADO DELLA COLPA E IN PARTICOLARE IL SUO GRADO
PIÙ ELEVATO (COLPA GRAVE) NELL’ORDINAMENTO PENALE ITALIANO
A)
Premesse
2.1. Obiettivi dell’indagine .................................. . 58
2.1.1. Una premessa concettuale. La colpa (grave) nella sistematica del reato. . . 59
2.2. L’attuale rilevanza della colpa grave nell’ordinamento penale italiano ....... . 66
2.3. La gravità della colpa come criterio commisurativo della sanzione penale ..... . 66
2.3.1. In particolare, gli orientamenti della giurisprudenza ............ . 72
B)
La rilevanza della colpa grave in ambito di c.d. colpa medica
2.4. Ippocrate tradito? Il settore della responsabilità medica come utile banco di prova
per uno studio sulla colpa grave quale limite della responsabilità penale ..... . 76
2.4.1. La punizione dell’attività del medico a titolo di colpa: l’applicazione in
ambito penale dell’articolo 2236 del codice civile .............. . 77
2.4.2. L’intervento della Corte costituzionale: la sentenza n. 166 del 18 novembre
1973 ........................................ . 81
2.4.3. L’orientamento della giurisprudenza immediatamente successiva alla sentenza della Corte costituzionale ........................ . 84
2.4.4. L’“evoluzione†giurisprudenziale dalla fine degli anni ’70 ai giorni nostri . 85
2.4.5. Una nuova norma sulla responsabilità colposa dei medici: l’art. 3 comma 1
del d.l. n. 158 del 2012 ............................. . 93
2.4.6. Un primo problema interpretativo della norma: le linee guida e le buone
pratiche accreditate dalla comunità scientifica ................ . 98
2.4.7. Un secondo problema interpretativo: la mancata definizione di colpa lieve. 106
2.4.8. L’ordinanza di rimessione del 21 marzo 2013 del Tribunale di Milano e
quella di manifesta inammissibilità della Consulta: la legittimità costituzionale di una norma “ad professionem†..................... . 109
2.4.8.1. L’astratta legittimità di un intervento della Corte costituzionale . 116
2.4.9. La giurisprudenza di legittimità sotto la vigenza del d.l. Balduzzi ..... . 125
2.4.9.1. Conclusioni interlocutorie ...................... . 143
2.4.10. La legge “Gelli-Bianco†e le norme rilevanti in ambito penale ...... . 145
2.4.10.1. Le criticità della legge “Gelli-Bianco†............... . 147
2.4.11. La giurisprudenza di legittimità sotto la vigenza della legge “Gelli-Biancoâ€
tra disorientamenti interpretativi e “resurrezione†della colpa grave quale
limite alla responsabilità penale del sanitario per imperizia......... . 153
2.4.11.1. Conclusioni interlocutorie ...................... . 162
2.4.12. L’art. 3-bis del d.l. 44/2021: una nuova ipotesi di colpa grave a tutela dei
sanitari impegnati nella lotta alla pandemia.................. . 164
2.4.13. Le recenti riforme segnano il definitivo tramonto dell’applicazione in ambito penale dell’articolo 2236 c.c. in campo sanitario? ........... . 166
C)
La rilevanza della colpa grave in altri ambiti penalistici
2.5. La responsabilità per colpa grave ai sensi delle disposizioni della legge fallimentare. 170
2.5.1. Una premessa necessaria: la natura giuridica del fallimento nei reati di
bancarotta prefallimentare ........................... . 174
2.5.2. Prima ipotesi rilevante: l’art. 217 comma 1 n. 2 l. fall. ........... . 179
2.5.2.1. La giurisprudenza di legittimità sull’art. 217 comma 1 n. 2 l. fall.. 181
2.5.3. Seconda ipotesi rilevante: l’art. 217 comma 1 n. 3 l. fall. .......... . 185
2.5.3.1. La giurisprudenza di legittimità sull’art. 217 comma 1 n. 3 l. fall.. 187
2.5.4. Terza ipotesi rilevante: l’art. 217 comma 1 n. 4 l. fall. ........... . 188
2.5.4.1. La giurisprudenza di legittimità sull’art. 217 comma 1 n. 4 l. fall.. 190
2.5.5. Un’ulteriore ipotesi rilevante? L’art. 217 comma 1 n. 1 l. fall. ....... . 192
2.5.6. Conclusioni interlocutorie............................ . 196
2.6. La previsione di cui all’articolo 64 del codice di procedura civile ......... . 197
2.7. L’applicazione dell’art. 2236 c.c. in campo penale a prestatori d’opera differenti dai
medici............................................ . 202
2.8. Un’ipotesi (ormai abrogata) di utilizzo della colpa grave nel diritto penale dell’ambiente: l’art. 59 comma 6 del d.lgs. 152 del 1999 ................... . 205
2.9. La colpa grave negli articoli 589-bis e 590-bis c.p. .................. . 207
2.10. La colpa grave quale causa che fa venir meno la scriminante per taluni reati
commessi in ambito sportivo............................... . 211
VIII INDICE
2.11. Il (basso) grado della colpa quale parametro di valutazione per il riconoscimento del
fatto di particolare tenuità ai sensi degli artt. 131-bis c.p. e 34 d.lgs. 274/2000, e del
fatto irrilevante ai sensi dell’art. 27 d.p.r. 448/1988 ................. . 218
2.11.1. L’irrilevanza del fatto nel procedimento penale minorile .......... . 220
2.11.2. Il fatto di particolare tenuità nel processo avanti al giudice di pace.... . 223
2.11.3. La particolare tenuità nell’art. 131-bis c.p. .................. . 227
D)
La rilevanza della colpa grave in ambiti extrapenali
2.12. Premessa .......................................... . 229
2.13. Una prima significativa ipotesi di utilizzo extrapenale della colpa grave: il suo
impiego in funzione di limite alla responsabilità disciplinare dei magistrati .... . 232
2.13.1. In particolare: la prossimità delle sanzioni disciplinari previste per i magistrati ad una sanzione di carattere “sostanzialmente penale†secondo la
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo .......... . 237
2.13.2. La giurisprudenza della Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della
Magistratura ................................... . 240
2.13.3. Le ulteriori limitazioni nella responsabilità civile dei magistrati ...... . 251
2.13.4. La ratio delle descritte limitazioni alla responsabilità disciplinare dei magistrati potrebbe essere posta alla base di un’eventuale limitazione alla responsabilità di altri soggetti in altri rami dell’ordinamento? ........ . 254
2.14. Una seconda significativa ipotesi di utilizzo extrapenale del grado della colpa: la
colpa grave quale limite all’irrogazione delle sanzioni tributarie previste dal d.lgs.
472 del 1997 ........................................ . 256
2.15. Una terza significativa ipotesi di utilizzo extrapenale del grado della colpa: la colpa
grave quale limite alla responsabilità per danno erariale ai sensi della Legge n. 20 del
14 gennaio 1994 ...................................... . 258
2.16. Una quarta significativa ipotesi di utilizzo extrapenale del grado della colpa: la colpa
grave quale limite al riconoscimento dell’indennizzo per la riparazione per ingiusta
detenzione, ai sensi degli articoli 314 e 315 c.p.p. .................. . 259
2.16.1. Il valore del contributo del richiedente in ordine al riconoscimento dell’indennizzo previsto per l’ingiusta detenzione .................. . 261
2.16.2. Casistica in materia di riparazione per ingiusta detenzione ......... . 266
2.17. Una quinta significativa ipotesi di utilizzo extrapenale del grado della colpa: la
riparazione per l’errore giudiziario ........................... . 272
2.18. Conclusioni interlocutorie ................................ . 275
CAPITOLO III
UNO SGUARDO OLTRECONFINE SUI GRADI DELLA COLPA
3.0. Premessa .......................................... . 277
Sezione I
La colpa e i suoi gradi in Spagna
3.1.1. L’imputazione per colpa nel nuovo codice penale spagnolo: considerazioni
introduttive .................................... . 279
3.1.2. La colpa nel Código penal del 1995...................... . 283
3.1.2.1. L’assenza di una definizione legislativa di imprudencia grave e di
imprudencia leve e la relativa elaborazione giurisprudenziale . . . 285
INDICE IX
3.1.3. La riforma del 30 marzo 2015 ......................... . 291
3.1.4. La imprudencia profesional ........................... . 296
3.1.5. L’incriminazione, come autonomi reati di pericolo, di contegni manifestamente contrastanti con le regole cautelari .................. . 298
3.1.6. Note conclusive sulle scelte di fondo del Código penal in tema di reati
colposi ....................................... . 303
Sezione II
La colpa e i suoi gradi in Francia
3.2.1. Il sistema penale francese. Premessa...................... . 305
3.2.2. La riforma del 1996: tra intentio legis restrittiva e applicazioni giurisprudenziali estensive ................................. . 308
3.2.3. La riforma del 2000: la distinzione tra fatti “a causalità diretta†e fatti “a
causalità indiretta†................................ . 314
3.2.3.1. La faute caractérisée .......................... . 317
3.2.3.2. La mise en danger délibérée de la personne d’autrui........ . 323
3.2.3.2.1. Le differenti funzioni della faute délibérée: criterio di
responsabilità (alternativo alla faute caractérisée) per i
fatti a causalità indiretta ................. . 327
3.2.3.2.2. (segue): fattore di aggravamento della pena ...... . 328
3.2.3.2.3. (segue): elemento costitutivo di un autonomo reato di
pericolo ........................... . 330
3.2.4. Postilla: il dol éventuel.............................. . 334
3.2.5. La faute contravventionnelle .......................... . 335
3.2.6. La responsabilità delle persone giuridiche .................. . 337
3.2.7. Riflessioni conclusive sul ruolo del grado della colpa nel sistema penale
francese ...................................... . 338
Sezione III
La colpa e i suoi gradi in Inghilterra e Galles
3.3.1. Il diritto penale “anglogallese†......................... . 340
3.3.2. La sistematica del reato nel diritto penale anglogallese ........... . 342
3.3.3. Mens rea, negligence, strict liability ...................... . 343
3.3.4. In particolare, la negligence ........................... . 345
3.3.4.1. Le singole ipotesi di rilevanza della negligence .......... . 349
3.3.5. La recklessness .................................. . 361
3.3.6. Un corollario dell’impostazione del sistema penale anglogallese: la responsabilità per fatto proprio (strict liability ed absolute liability)........ . 370
3.3.7. Brevi note conclusive sul ruolo della colpa grave nel sistema penale
anglogallese .................................... . 374
Sezione IV
L’utilizzo della colpa grave nelle fonti eurounitarie
3.4.1. La colpa grave in alcuni atti, concernenti il diritto penale, emanati dall’Unione europea ................................. . 377
3.4.2. La Direttiva 2009/123/CE ........................... . 378
3.4.3. La Direttiva 2008/99/CE ............................ . 379
3.4.4. Il regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 3 aprile 2014 ................................. . 380
3.4.5. La Risoluzione del Parlamento europeo del 22 maggio 2012........ . 381
3.4.6. Riflessioni conclusive .............................. . 383
X INDICE
CAPITOLO IV
RIFLESSIONI DE LEGE LATA E PROSPETTIVE DE LEGE FERENDA
SULL’UTILIZZO DELLA COLPA GRAVE IN DIRITTO PENALE
Sezione I
De lege lata
4.1.1. La ritrosia della giurisprudenza ad impiegare la colpa grave quale canone
per escludere la responsabilità penale ..................... . 386
4.1.1.1. La colpa grave quale indice probatorio del dolo eventuale ... . 387
4.1.2. Alla ricerca di una definizione della colpa grave ............... . 390
4.1.2.1. La definizione di colpa cosciente e di colpa con previsione ... . 390
4.1.2.2. Una possibile nozione di colpa grave ................ . 396
4.1.2.2.1. La significativa divergenza tra la condotta tenuta dall’agente concreto e quella conforme alla regola
cautelare.......................... . 396
4.1.2.2.2. L’esigibilità della condotta doverosa quale ulteriore
criterio per la determinazione di gravità della colpa:
esposizione e critica ................... . 397
4.1.2.2.3. La prevedibilità dell’evento quale secondo criterio per
la determinazione della gravità della colpa ...... . 399
4.1.2.2.4. Sintesi ........................... . 402
4.1.2.2.5. La regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio come
guida per la soluzione dei casi controversi ...... . 405
4.1.3. Un autorevole tentativo di definizione legislativa della colpa grave: la
previsione contenuta nel Progetto Pisapia per la riforma del codice penale. 408
4.1.4. La definizione di colpa grave adottata da alcune pronunce della giurisprudenza di legittimità ................................ . 412
4.1.5. Una possibile definizione legislativa di colpa grave ............. . 414
Sezione II
De lege ferenda
4.2.1. Prima prospettiva de lege ferenda: la sanzionabilità penale per sola colpa
grave dei comportamenti colposi (in subordine: aumento dei reati colposi a
colpa grave).................................... . 414
4.2.1.1. La generalizzata esclusione della rilevanza penale della colpa lieve. 416
4.2.1.1.1. La possibile frizione della responsabilità penale per
colpa lieve con i principi di ultima ratio (o sussidiarietà )
e proporzione dell’intervento penale .......... . 417
4.2.1.1.2. Il possibile contrasto con il principio di colpevolezza . 426
4.2.1.1.3. Ulteriori argomenti a sostegno dell’introduzione di una
generalizzata irresponsabilità per colpa lieve ...... . 430
4.2.1.2. In subordine: la selezione di reati colposi puniti per sola colpa
grave .................................. . 432
4.2.1.3. Conclusioni interlocutorie ...................... . 436
4.2.1.4. Un primo corollario: l’inserimento di fattispecie dolose di pericolo
(concreto) che incriminino la messa in pericolo di terzi in conseguenza della violazione dolosa della regola cautelare ....... . 438
4.2.1.5. Un secondo corollario: la valorizzazione della colpa lieve nella
responsabilità da reato delle persone giuridiche ex d.lgs. 231/2001. 441
INDICE XI
4.2.2. Seconda prospettiva de lege ferenda: la previsione della colpa grave quale
fattore di aggravamento della pena ...................... . 444
4.2.3. Terza prospettiva de lege ferenda: la maggiore valorizzazione del grado della
colpa all’interno dell’istituto della non punibilità per tenuità del fatto . . . 447
4.2.4. Quarta (poco convincente) prospettiva de lege ferenda: una modifica qualitativa della colpa grave? ............................ . 453
4.2.5. Il “problema†della vittima: l’efficacia delle norme della CEDU e della
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo sull’ordinamento
interno....................................... . 461
4.2.5.1. Una riforma che escludesse, in via generale o in casi selezionati, la
sanzionabilità penale di condotte lesive commesse con colpa lieve,
sarebbe conforme ai precetti della CEDU? ............ . 462
4.3. Conclusioni......................................... . 469
Bibliografia ............................................. . 471
XII INDICE
INTRODUZIONE
1. Che ruolo assume la colpa grave in diritto penale? E, prim’ancora: che
cosa intendiamo per colpa grave? Come possiamo definirla?
L’idea di una monografia focalizzata sul tema della colpa grave prende le
mosse da un dato di fondo. La colpa, un tempo cenerentola del diritto
penale (1), ha progressivamente assunto un ruolo sempre maggiore, sino a
diventare vero e proprio cardine del diritto penale della modernità .
La colpa, dalle poche ipotesi in cui un tempo veniva impiegata, nelle quali
costituiva l’elemento soggettivo in base al quale si sanzionavano le condotte
incautamente poste in essere dai cittadini di un’Italia ancora non industrializzata, è arrivata oggi ad assumere un ruolo fondamentale, capace di incidere
profondamente nello svolgimento delle attività più importanti (2). Dalla responsabilità medica alla circolazione stradale, passando per il rischio tecnologico —
solo per citare alcuni degli esempi maggiormente eclatanti e che più provocano
nell’opinione pubblica il reclamo della sanzione penale ogni qual volta l’essere
umano non sia in grado di evitare circostanze avverse — la colpa è sempre più
il requisito soggettivo minimo richiesto ai fini della responsabilità penale.
Attraverso la responsabilità penale per colpa, tuttavia, attualmente, come
noto, si sanzionano indiscriminatamente sia condotte tenute con colpa lievissima che contegni realizzati con colpa estremamente grave, giacché il grado di
tale elemento soggettivo, di regola, non assume rilievo ai fini dell’integrazione
del reato, ma solo, tutt’al più, nel momento del giudizio sulla commisurazione
della pena formulato ai sensi dell’articolo 133 del codice penale.
Il deflagrare dell’applicazione del reato colposo nella giurisprudenza, cui
pare aver contribuito in maniera decisiva il legislatore ponendo sino a questo
momento argini estremamente fragili alla responsabilità per colpa, ha visto
applicazioni talvolta eccentriche, in cui la mera violazione della regola cautelare
(1) L’espressione è di M. DONINI-R. ORLANDI, La parabola della colpa — Documento
introduttivo, in M. DONINI-R. ORLANDI, Reato colposo e modelli di responsabilità , Bologna, Bononia
University Press, 2013, p. 12.
(2) In tema si veda G. MARINUCCI, La colpa per inosservanza di leggi, Milano, Giuffrè, 1965,
ora in G. MARINUCCI, La Colpa. Studi, Milano, Giuffrè, 2013, pp. 3 e ss. Più di recente cfr. anche
S. CANESTRARI-L. CORNACCHIA-G. DE SIMONE, Manuale di diritto penale. Parte generale, II ed.,
Bologna, Il mulino, 2017, pp. 459 e ss.
troppo spesso è risultata elemento da solo determinante per l’attribuzione della
responsabilità penale. Allo stato attuale, quindi, non solo nel nostro sistema si
sanzionano penalmente condotte commesse con colpa indipendentemente dalla
gravità della medesima, ma il suo accertamento appare effettuato senza troppo
rigore, il che contribuisce a quell’espansione del diritto penale, contraria al
ruolo di extrema ratio che esso dovrebbe avere (3).
Ma tra i compiti dello studioso del diritto penale rientra indubbiamente
anche quello di cercare di ricondurre il legislatore e il giudice ‘alla ragione’. Non
è un caso che alcuni Autori abbiano auspicato un aumento dei reati puniti a
titolo di colpa grave (4) quando non, addirittura, l’eliminazione, a certe
condizioni, del reato colposo (5).
Nonostante tali rilievi, fatta salva un’unica opera la quale, peraltro, ha
ricevuto solo una minima diffusione (6), il tema ha fatto fatica ad essere
analizzato da un punto di vista organico, complice probabilmente anche la
scarsa rilevanza pratica della questione, essendo pochissime, perlomeno sino a
poco tempo fa, le ipotesi di colpa grave previste a livello legislativo ed applicate
(3) Sul tema cfr. G. P. DEMURO, Ultima ratio: alla ricerca di limiti all’espansione del diritto
penale, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2013, pp. 1654 e ss.
(4) Così M. DONINI, La sintassi del rapporto fatto autore nel “Progetto Grossoâ€, in Critica del
diritto, 2001, pp. 279 e ss. e, più di recente, M. DONINI, L’elemento soggettivo della colpa. Garanzie
e sistematica, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2013, pp. 124 e ss. in cui l’Autore
propone di introdurre la colpa grave quale criterio ordinario di imputazione dei reati colposi.
Sembrano auspicare un aumento dei reati puniti a titolo di sola colpa grave anche G. MARINUCCI
- E. DOLCINI-G. L. GATTA, Manuale di diritto penale, Parte generale, IX ed., Milano, Giuffrè, 2020,
p. 333; G. FORTI, Nuove prospettive sull’imputazione penale “per colpaâ€: una ricognizione interdisciplinare, in M. DONINI-R. ORLANDI (a cura di), Reato colposo e modelli di responsabilità , cit., pp.
117 e ss. Nello stesso senso si veda tra gli altri anche L. CORNACCHIA, Concorso di colpe e principio
di responsabilità penale per fatto proprio, Torino, Giappichelli, 2004, pp. 560 e ss. Si interroga
sull’opportunità di continuare a sanzionare penalmente i reati caratterizzati da colpa lieve (o non
grave) pure N. MAZZACUVA, L’apparente prossimità della colpa penale a garantismo e ultima ratio,
in M. DONINI-R. ORLANDI (a cura di), Reato colposo e modelli di responsabilità , cit., p. 44. Evidenzia
l’importanza della colpa grave quale strumento per una possibile ridefinizione dei ruoli della
giustizia civile e di quella penale nella tutela dei diritti della persona F. VIGANÒ, In questo numero, in Diritto penale contemporaneo — Rivista trimestrale, n. 4/2013, p. 3. In senso conforme, si veda
anche la posizione di A. MANNA, Causalità e colpa in ambito medico tra diritto scritto e diritto
vivente, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2014, p. 1206, il quale propende per porre
la colpa grave quale criterio generale di imputazione non solo per i delitti colposi ma anche per
le contravvenzioni, dovendo tale grado dell’elemento soggettivo assumere la funzione di spartiacque tra diritto penale e diritto civile.
(5) Cfr. a tal proposito F. GIUNTA, Il trattamento differenziato dei reati colposi: spunti per
una riforma, in Studi senesi, 1994, pp. 22 e ss.; M. C. DEL RE, Per un riesame della responsabilitÃ
colposa, in L’indice penale, 1985, pp. 31 e ss.
(6) Il riferimento è all’opera di S. DELSIGNORE, La colpa grave. Un’indagine sui limiti di
incriminazione dei fatti colposi, 2004, una copia della quale, stampata in proprio dall’Autore, è
reperibile presso la Biblioteca Palatina di Parma.
2 LA COLPA GRAVE
dalla giurisprudenza, aventi un impatto di qualche rilievo nelle aule di giustizia.
Va notato peraltro che, come si avrà modo di osservare nel corso della
trattazione, anche nelle rare ipotesi in cui una norma, da un punto di vista
lessicale, conferisca un qualche rilievo alla gravità della colpa nel senso di
escludere la responsabilità penale, essa tende a subire una sostanziale disapplicazione da parte della giurisprudenza, sia di merito che di legittimità . L’impiego
della colpa grave quale strumento per limitare la responsabilità penale è stato in
effetti, almeno sino a questo momento, piuttosto scarso all’interno del nostro
sistema.
Questa è quindi la prospettiva in cui si verificherà il ruolo attribuibile (o
effettivamente attribuito, nelle legislazioni passate) alla colpa grave: la possibilità che essa costituisca un limite di incriminazione per i fatti colposi.
Sullo sfondo dell’indagine rimarrà il tema del rapporto tra incriminazione
delle condotte per colpa lieve ed opinione pubblica con cui, indubbiamente,
qualsiasi riforma limitativa dell’intervento penale nei reati colposi dovrebbe
necessariamente confrontarsi. La società contemporanea, è stato osservato (7),
appare oggi infatti scarsamente capace di accettare le disgrazie e reclama a gran
voce la sanzione penale, necessitando, sempre e comunque, dell’individuazione
di un responsabile, perché nell’affermazione che, di fronte ad un evento
avverso, qualcuno avrebbe potuto evitarlo, essa trova la propria sicurezza.
Fulgido esempio di quanto appena riscontrato appare l’attività medico chirurgica, con riferimento alla quale si è rilevato che la società , probabilmente
stimolata da un’informazione (8) sovente poco attenta ai problemi del diritto
penale (9), sembra nutrire al giorno d’oggi aspettative quasi miracolistiche (10),
(7) Sulla tendenza dell’attuale società a trasformare le disgrazie in ingiustizie cfr. F.
CENTONZE, La normalità dei disastri tecnologici. Il problema del congedo dal diritto penale, Milano,
Giuffrè, 2004, pp. 35 e ss.; per un approfondimento sul tema si veda altresì M. DOUGLAS, Rischio
e colpa (traduzione italiana a cura di G. Bettini), Bologna, Il Mulino, 1996.
(8) Sull’influenza dei media nella percezione sociale del diritto penale si veda ampiamente
C. E. PALIERO, La maschera e il volto (percezione sociale del crimine ed “effetti penali dei mediaâ€), in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2006, pp. 467 e ss. Sul medesimo tema cfr. anche
R. BIANCHETTI, Mass media, insicurezza sociale e recenti orientamenti di politica penale. Un’analisi
criminologica sull’interazione tra sistemi comunicativi e processi di reazione sociale, Milano,
Edizioni Unicopli, 2012, pp. 3 e ss. nonché, più di recente, R. BIANCHETTI, La paura del crimine.
Un’indagine criminologica in tema di mass media e politica criminale ai tempi dell’insicurezza, Milano, Giuffrè, 2018.
(9) Su questo tema particolarmente corretto pare essere il paragone del diritto penale con
il calcio, altro tema sul quale l’opinione pubblica è sovente incline ad assumere atteggimenti critici
a dispetto di una scarsa conoscenza della materia, proposto da W. HASSEMER, Perché punire è
necessario, traduzione italiana a cura di D. Siciliano, Bologna, Il Mulino, 2012, p. 19.
(10) Così L. RISICATO, Le linee guida e i nuovi confini della responsabilità medico-chirurgica:
un problema irrisolto, in Diritto penale e processo, 2013, p. 191.
INTRODUZIONE 3
pretendendo che essa consenta la previsione e la risoluzione di qualsiasi
situazione critica, anche la più imprevedibile e inevitabile.
La possibilità che la situazione prospettata conduca ad effetti distopici, non
appare remota. Se infatti la norma penale è espressione della società e della sua
cultura (11) — in quanto il legislatore cristallizza in norme giuridiche le istanze
sociali di punizione, forse anche con l’aspirazione di conquistare o mantenere
consenso — e la società pare sempre più orientata da media interessati al
positivo riscontro da parte del pubblico, il rischio può essere quello di un diritto
penale che col passare del tempo divenga contrario ai suoi principi fondamentali.
Già Stella (12), ormai quasi vent’anni fa, aveva riscontrato una tendenza che
“vuol fare prevalere un modello penalistico nel quale, a fondare la rilevanza penale del fatto,
non è più l’autorità della legge, ma una qualche pretesa verità sostanziale sulla dannosità sociale,
sulla immoralità o sul carattere negligente di certi comportamentiâ€
affermando poi
“è precisamente a questa visione del processo penale, fondata sull’arbitrio e solidale con una
concezione autoritaria dello Stato, che si sono ispirate le numerose pronunzie giurisprudenziali
[...] in tema di rischi e danni creati nell’attività produttiva, ed in tema di eventi lesivi che si
verificano negli ambienti di lavoro o che sono legati a pratiche sociali come l’attività medicochirurgica: poiché ciò che conta non è la verità delle premesse giuridiche, ma la verità materiale,
costituita da comportamenti negligenti o gravemente negligenti dell’imprenditore o del medico,
il giudice spesso non esita a rivestire i panni del legislatore ed emana delle sentenze di condanna
che manipolano e stravolgono i requisiti di fattispecie, fino al punto di dar vita a requisiti
interamente inventatiâ€.
2. Si effettuerà quindi, in primo luogo, uno sguardo retrospettivo, in cui si
cercherà di dare conto del ruolo assunto dalla colpa grave prima dell’emanazione del codice penale vigente, al fine di verificare se la situazione odierna sia
conforme alle nostre radici giuridiche e culturali. Si esaminerà , quindi, l’applicazione della sanzione penale per colpa dal diritto romano sino al codice
Zanardelli, passando per il diritto barbarico, comune e per i codici preunitari.
Siffatta analisi consentirà di comprendere, in particolare, se la colpa lieve sia
stata sempre oggetto di sanzione penale, ovvero se la sua punizione costituisca
un avvenimento piuttosto recente nella nostra storia plurisecolare.
Terminata tale ricostruzione, si guarderà al nostro sistema penale contemporaneo per verificare gli spazi di un possibile impiego della nozione di colpa
grave.
(11) Sul rapporto tra diritto penale e cultura della società si veda F. BASILE, Immigrazione
e reati culturalmente motivati, Milano, Giuffrè, 2010, pp. 89 e ss.
(12) F. STELLA, Giustizia e modernità . La protezione dell’innocente e la tutela delle vittime, Milano, Giuffrè, 2003, p. 17.
4 LA COLPA GRAVE
Prima di addentrarci in tale operazione, si effettuerà una premessa concettuale allo scopo di inquadrare la figura all’interno della sistematica del reato, per
poi dare conto del principale campo in cui la colpa grave attualmente viene, o
per lo meno dovrebbe essere, impiegata: quello della commisurazione della
pena (13), prevedendo come noto l’art. 133 c.p. che il giudice valuti, tra l’altro,
“il grado della colpa†al fine di stabilire la pena da applicare in concreto al reo.
Si cercherà pertanto, posta la ormai quasi secolare vigenza dell’art. 133 c.p.,
di osservare quali siano le principali teorie per la commisurazione della pena in
relazione al grado della colpa e di verificare il loro effettivo utilizzo in ambito
giurisprudenziale alla ricerca, tra l’altro, di una definizione del concetto di colpa
grave che possa essere di ausilio all’odierno interprete sia per la corretta esegesi
del citato parametro di cui all’art. 133 c.p., sia per l’eventuale impiego del più
alto grado di colpa nella funzione di limite all’incriminazione dei fatti colposi
sopra delineata. Quest’ultimo profilo è divenuto particolarmente attuale, soprattutto a seguito di alcune recenti novelle legislative in materia di responsabilità penale del sanitario, che hanno stimolato, finalmente, una più vasta
riflessione sul tema della colpa grave: i) l’articolo 3 comma 1 del d.l. 158 del
2012, c.d. decreto Balduzzi dal nome dell’allora Ministro della salute, che, in
presenza di determinati requisiti, escludeva l’incriminazione nei casi di colpa
lieve; ii) l’art. 6 della l. 24 del 2017, c.d. legge Gelli - Bianco che, nel riformare
la norma precedente, ha introdotto nel codice penale l’art. 590-sexies rubricato
“Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitarioâ€, la cui
esegesi da parte delle Sezioni Unite della Corte di cassazione ha riconosciuto
mantenere, a dispetto del suo tenore letterale, una rilevanza al grado della colpa;
iii) da ultimo, l’art. 3-bis del d.l. 44 del 2021 rubricato “Responsabilità penale per
morte o lesioni in ambito sanitario durante lo stato di emergenza epidemiologica
da Covid-19†che ha limitato a tale grado di colpa la responsabilità dei sanitari
per i reati di omicidio e lesioni colposi connessi allo stato di emergenza
pandemica.
Nell’effettuare l’esposizione e la valutazione di tali novelle normative, si
tenterà di dare ampiamente conto delle ragioni della loro adozione, tra le quali
spicca il dubbio che, in questo ambito, la punizione penale per colpa lieve rischi
di creare proprio ciò che si vuole evitare, ossia condotte contrarie alla salute dei
(13) Fondamentale, sulla tematica della commisurazione della pena, resta tuttora l’opera di
E. DOLCINI, La commisurazione della pena. La pena detentiva, Padova, CEDAM, 1979; del
medesimo Autore, v., più di recente, E. DOLCINI, La commisurazione della pena tra teoria e prassi, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 1991, pp. 55 e ss.
INTRODUZIONE 5
pazienti, estrinsecantesi nella c.d. “medicina difensiva†(14). Si darà altresì
conto della concreta applicazione giurisprudenziale delle norme da parte delle
Corti di merito e della Corte di Cassazione per lo più tesa a limitarne la portata
applicativa.
Nel ricostruire la materia della colpa medica, ci si soffermerà altresì sulla
limitazione della responsabilità penale per le prestazioni tecniche di speciale
difficoltà , prevista dall’articolo 2236 del codice civile, norma il cui impiego nel
settore penale è da sempre dibattuto e che è stato largamente utilizzato in
passato per limitare la sanzione penale nei confronti dei medici, cercando di
verificare la sua effettiva applicazione anche al di fuori dell’attività sanitaria (15).
Oltre al “decreto Balduzziâ€, che attualmente costituisce di sicuro il più
importante banco di prova per la figura oggetto del presente elaborato, si
prenderanno in esame altre ipotesi legislative di impiego della colpa grave quale
criterio di selezione della responsabilità penale: l’articolo 64 del codice di
procedura civile sulla responsabilità penale del consulente tecnico e l’art. 217
della legge fallimentare, che sembra conferire rilievo a forme qualificate di colpa
ai fini della punibilità di alcune ipotesi di bancarotta (ma si avrà modo di
riscontrare che anche in quest’ambito la giurisprudenza ha prodotto un’elaborazione assolutamente scarna intorno al concetto di colpa grave, nonostante
dalla dottrina fossero pervenute in proposito autorevoli e stimolanti considerazioni) (16).
Di recente, il legislatore sembrerebbe aver fornito ulteriori spunti alla
riflessione sulla colpa grave, con l’introduzione dei nuovi reati di omicidio e
lesioni stradali (artt. 589-bis e 590-bis c.p.): in essi, pur non comparendo la
locuzione “colpa graveâ€, il livello di gravità della colpa pare assumere un ruolo
fondamentale ai fini della individuazione della pena irrogabile.
3. Dopo aver concluso il “censimento†delle ipotesi legislative di colpa
grave presenti nel nostro diritto penale, un’ulteriore analisi — che si ritiene utile
in quanto mostra il volto poliedrico della figura, anche in relazione all’attuale
assenza di una sua compiuta disciplina — concernerà il tema delle lesioni
cagionate nell’ambito dell’attività sportiva, in cui la giurisprudenza pare dare
rilievo, al fine di ammettere la responsabilità penale degli atleti, a contegni
sostanzialmente connotati da colpa grave.
(14) Si veda a tal proposito, tra i tanti, L. EUSEBI, Medicina difensiva e diritto penale
“criminogenoâ€, in Rivista italiana di medicina legale, 2011, pp. 1085 e ss.
(15) Il tema è stato affrontato a suo tempo nello storico contributo di A. CRESPI, La “colpa
grave†nell’esercizio dell’attività medico-chirurgica, nota a Cass. pen., sez. IV, 21.10.1970, in Rivista
italiana di diritto e procedura penale, 1973, pp. 255 e ss. In tempi più recenti si vedano le riflessioni
di R. BLAIOTTA, La colpa medica: nuove prospettive per la colpa, in M. DONINI-R. ORLANDI (a cura
di), Reato colposo e modelli di responsabilità , cit., pp. 313 e ss.
(16) Il riferimento è a Cesare Pedrazzi e alle sue varie opere sul tema.
6 LA COLPA GRAVE
L’impiego della colpa grave quale criterio di tipo sostanzialmente probatorio, impiegato in seno alla giurisprudenza, verrà ulteriormente declinato con
riferimento al suo utilizzo quale indice probatorio del dolo eventuale.
Si cercherà altresì di dare conto di quale ruolo assuma il grado della colpa
ai fini del giudizio di irrilevanza ovvero di tenuità del fatto ai sensi degli artt. 27
d.p.r. 448/1988 e 34 d.lgs. 274/2000 (17). L’indagine sarà poi ulteriormente
sviluppata con riguardo all’introduzione ex art. 131-bis c.p., della tenuità del
fatto quale causa di esclusione della punibilità applicabile a tutti i processi per
reati la cui sanzione ricada all’interno di una determinata cornice edittale.
Verrà effettuata anche una comparazione di ordine sistematico, con alcune
ipotesi extrapenali di impiego della colpa grave.
A questo fine si analizzerà , anzitutto, la valorizzazione dell’istituto nell’ambito della responsabilità civile e disciplinare dei magistrati, onde studiare i
motivi che hanno condotto il legislatore a prevedere la limitazione di responsabilità in conseguenza delle loro condotte solamente per colpa grave, per
comprendere se le medesime ragioni non possano essere estese, nel differente e
più afflittivo ambito del sistema sanzionatorio penale, ad altre categorie di
soggetti. Per completare il quadro, si darà anche atto, sul finire del primo
capitolo, dell’impiego della colpa grave nell’ambito del sistema sanzionatorio
tributario, della responsabilità degli individui per danno erariale nonché nella
riparazione del danno derivante da ingiusta detenzione ed errore giudiziario.
4. Terminato l’esame delle ipotesi previste dall’ordinamento interno, la
ricerca sull’utilizzo della colpa grave, in particolare quale limite all’incriminazione dei fatti commessi con colpa, si sposterà oltreconfine, allo scopo di
analizzare se gli strettissimi ambiti in cui essa è applicata in terra italiana siano
comuni alle legislazioni e alle prassi giuridiche di altri ordinamenti, ovvero se
essi costituiscano una peculiarità tutta nostrana.
Questa ricerca verrà impostata a partire da alcuni Paesi di civil law, i cui
sistemi risultano essere più affini al nostro. Si analizzeranno, quindi, l’imprudencia grave e la temeridad manifesta dell’ordinamento spagnolo, per poi
esaminare la faute caractérisée e la mise en danger délibérée de la vie d’autrui
proprie dell’ordinamento francese.
5. Successivamente, si amplierà l’indagine di diritto sovrannazionale passando ad un sistema di common law: quello di Inghilterra e Galles.
In via preliminare, verrà effettuata una breve introduzione sul concetto di
mens rea, determinante per comprendere il motivo delle scelte operate in tale
(17) Sul ruolo del grado della colpa nella valutazione di esiguità del reato si veda già C. E.
PALIERO, Minima non curat praetor. Ipertrofia del diritto penale e decriminalizzazione dei reati
bagatellari, Padova, CEDAM, 1985, pp. 693 e ss.
INTRODUZIONE 7
sistema sul piano dell’elemento soggettivo. L’importanza della nozione in
questione in chiave comparatistica deriva dall’esistenza di alcune similitudini,
sul piano letterale, tra questo istituto e la disposizione prevista dall’articolo 42
comma 1 del nostro attuale codice penale, ed in precedenza da analoga
disposizione contenuta nel codice Zanardelli, secondo la quale “nessuno può
essere punito per un’azione od omissione preveduta dalla legge se non l’ha
commessa con coscienza e volontà â€. Particolarmente interessante sarà quindi
osservare, a fronte di un simile tenore letterale delle due norme, le differenze
applicative esistenti.
Non solo, in questi sistemi si tratterà anche, da un lato, del rapporto di
necessaria compresenza, che pare sussistere nella maggioranza dei casi, tra
sanzione penale e coscienza della colpa e, dall’altro lato, dell’eventuale sanzionabilità in via residuale di condotte in cui l’agente non abbia alcuna consapevolezza (18) circa la violazione di regole cautelari. All’esito di questo viaggio,
quindi, si vedrà se utili indicazioni potranno essere tratte dal penalista italiano
al fine di una eventuale rimodulazione delle categorie nostrane.
Nell’effettuare questo excursus sovrannazionale, ci si propone di fare cenno
all’influenza che in alcuni di questi sistemi hanno avuto alcune moderne teorie
sorte nel campo della psicologia (19), fiorite soprattutto nei Paesi di common
law, che sembrano essere alla base del riconoscimento della inopportunità di
sanzionare condotte connotate da colpa incosciente. Esse vedono nell’errore
dell’uomo un accadimento inevitabile in quanto scaturente dalle stesse modalitÃ
del suo agire — connotato anche dall’incoscienza e dall’automatismo, che
consente di gestire in contemporanea innumerevoli situazioni anche di elevata
complessità (20) — motivo per cui, specialmente in contesti complessi, la
punizione indiscriminata di qualsiasi forma di colpa apparirebbe improponibile
in quanto sanzionante una condotta in realtà non rimproverabile all’agente.
L’indagine al di fuori dei confini nazionali terminerà con una panoramica
dei provvedimenti assunti in chiave europea per verificare se ed in che misura
(18) Sul punto si veda diffusamente A. CADOPPI, voce Mens Rea, in Digesto delle discipline
penalistiche, Vol. VII, Torino, 1995, p. 629.
(19) Si veda ad esempio l’opera di J. REASON, Human Error, Cambridge, Cambridge
University Press, 1990.
(20) Questo tema si trova già trattato in G. MARINUCCI, La colpa per inosservanza di leggi, cit., p. 73, in cui l’Autore tra l’altro osserva che “l’azione colposa, colta nelle sue più frequenti
manifestazioni concrete, si svolge tutta nell’incosciente: è tutta automatismo e involontarietà . Solo
sporadicamente ormai essa fa vedere ancora la presenza di reali fatti psichici, ma nell’insieme la
nota dominante è l’involontarietà â€.
8 LA COLPA GRAVE
la Piccola Europa (21) abbia attribuito un ruolo alla colpa grave nell’ambito dei
propri provvedimenti.
6. Il percorso in questione cercherà poi di intraprendere una nuova, e forse
maggiormente impervia, strada, ossia quella di verificare la logica sottostante
alla limitazione della responsabilità penale per colpa grave. A tal fine ci si
propone di:
i) de lege lata, fornire una definizione del concetto che possa essere utile per
l’interprete nelle (poche) ipotesi legislative in cui essa è oggi già prevista;
ii) de lege ferenda, identificare i campi in cui essa potrebbe essere introdotta
ed in base a quali principi.
Ragionando sulla colpa grave quale criterio di commisurazione della sanzione penale, ci si domanderà altresì se essa possa eventualmente essere adottata
dal legislatore, in determinati reati, quale criterio in base al quale costituire
un’autonoma cornice edittale di pena utile ad evitare, a fronte di condotte ad
alto disvalore sociale (22), l’ormai sempre più frequente ricorso della giurisprudenza alla figura del dolo eventuale (23) per soddisfare le istanze punitive
provenienti dall’opinione pubblica, insoddisfatta sia dai — sensibilmente più
bassi — limiti edittali del reato colposo rispetto al reato doloso (24), sia dalla
percezione negativa che essa ha dell’attribuzione di certi fatti dalle gravi
conseguenze a titolo di colpa. Tale occasione sarà utile anche al fine di delineare
la distinzione tra l’istituto della colpa grave e quello della colpa con previsione,
contemplato dagli artt. 43 alinea 2 e 61 n. 3 c.p., e di riflettere sulla sufficienza
di quest’ultimo a soddisfare le esigenze appena menzionate.
7. L’analisi non mancherà di tenere conto del contenuto di alcuni progetti
di riforma del codice penale susseguitisi nel corso degli anni, per verificare il
ruolo da essi attribuito alla figura oggetto di trattazione. Questa indagine
consentirà di avere uno strumento in più al fine di comprendere se l’indiscriminata punizione dei reati colposi a titolo di colpa semplice sia stato un tema sul
(21) Sulla nozione di “Piccola Europa†(riferita alla sfera d’azione dell’Unione europea),
contrapposta a “Grande Europa†(ove il riferimento va, invece, alla sfera d’azione del Consiglio
d’Europa), v. F. VIGANÒ, Il diritto penale sostanziale, in F. VIGANÒ-O. MAZZA (a cura di), Europa
e diritto penale, numero speciale di Diritto penale e processo, 2011, pp. 22 e ss.
(22) Si veda a tal proposito, ad esempio, il noto caso Thyssenkrupp ed i problemi che tale
fatto ha generato in sede processuale, per un’analisi dei quali cfr. R. BARTOLI, Ancora sulla
problematica distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente nel caso Thyssenkrupp, in Diritto
penale contemporaneo, 17 giugno 2013.
(23) In proposito è assolutamente interessante il contributo del Procuratore generale della
Corte di Cassazione reperibile in F. IACOVIELLO, Processo di parti e prova del dolo, in Criminalia, 2010, pp. 464 e ss.
(24) Basti considerare che la pena massima per l’omicidio colposo è di cinque anni di
reclusione, mentre la pena minima per l’omicidio doloso è di ventuno anni.
INTRODUZIONE 9
quale le varie Commissioni che hanno cercato, purtroppo senza successo, di
riformare il nostro codice si sono interrogate circa l’opportunità di un intervento di riforma.
8. Il percorso che ci proponiamo di compiere terrà altresì doverosamente
conto della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo al fine di
verificare, in generale, se limitazioni alla responsabilità penale per colpa grave
possano contrastare con le disposizioni della Convenzione europea e, in particolare, con gli obblighi positivi di tutela da essa posti in capo agli Stati membri
al fine di proteggere determinati diritti e di tutelare le vittime di determinati
reati, ovvero se in questi casi tale ruolo di tutela della vittima, come è stato
autorevolmente sostenuto in dottrina (25), possa essere assunto da altri settori
del diritto senza incorrere nella violazione dei principi convenzionali.
(25) Si veda a questo proposito F. STELLA, Giustizia e modernità . La protezione dell’innocente e la tutela delle vittime, cit., pp. 221 e ss.
10 LA COLPA GRAVE