INDICE
TITOLO VII: DELLO STATO DI FIGLIO
INTRODUZIONE 1. Famiglia e filiazione .............................. . 3
2. Verso il riconoscimento di un unico status filiationis .......... . 13
3. (Segue) Le tappe più significative di un accidentato percorso legislativo. 20
4. Il rinnovato equilibrio tra valore della verità e principio di certezza e
stabilità dello stato di figlio ......................... . 23
5. Verità , responsabilità e interesse del minore ............... . 30
5.1. (Segue). Procreazione assistita eterologa e status del nato ... . 37
5.2. (Segue) Verità biologica, coppie omogenitoriali, e interesse del
minore al riconoscimento del legame di filiazione con il genitore
“sociale†o “d’intenzione†...................... . 41
CAPO I: DELLA PRESUNZIONE DI PATERNITÀ
Art. 231 (Paternità del marito)
1. Matrimonio, filiazione e unicità dello status di figlio .......... . 61
2. La costituzione dello stato di figlio nel matrimonio ........... . 65
2.1. (Segue) La presunzione di paternità ................ . 70
3. L’accertamento della maternità ....................... . 75
3.1. (Segue) Il ruolo della donna nella costituzione dello status di
figlio ................................... . 79
3.2. (Segue) La posizione della donna coniugata ........... . 91
4. Il cognome del figlio nato nel matrimonio (cenni)............ . 104
Art. 232 (Presunzione di concepimento durante il matrimonio)
1. Il figlio concepito durante il matrimonio ................. . 113
1.1. (Segue) La condizione del figlio concepito nello stato di
separazione ............................... . 120
2. Decorrenza e computo dei termini ..................... . 125
3. Il c.d. conflitto di presunzioni ........................ . 127
Art. 233 (Abrogato)
Art. 234 (Nascita del figlio dopo i trecento giorni)
1. La condizione del figlio nato dopo i trecento giorni dagli eventi indicati
dalla norma ................................... . 135
2. (Segue) La prova del concepimento durante la convivenza ...... . 137
3. (Segue) Il figlio nato oltre il termine indicato dalla norma, ma iscritto
nell’atto di nascita come nato nel matrimonio .............. . 138
4. La condizione del nato a seguito di procreazione assistita post mortem. 139
5. La legittimazione degli eredi......................... . 148
6. Decorrenza dei termini ............................ . 149
Art. 235 (Abrogato)
CAPO II: DELLE PROVE DELLA FILIAZIONE
Art. 236 (Atto di nascita e possesso di stato)
1. Osservazioni introduttive........................... . 157
2. L’atto di nascita. Formazione ed efficacia probatoria .......... . 158
3. Atto di nascita e possesso di stato ..................... . 161
Art. 237 (Fatti costitutivi del possesso di stato)
1. I fatti costitutivi del possesso di stato ................... . 165
2. La prova del possesso di stato e gli effetti della sentenza ....... . 167
Art. 238 (Irreclamabilità di uno stato di figlio contrario a quello attribuito
dall’atto di nascita)
1. Osservazioni introduttive........................... . 171
2. Il principio di intangibilità dello stato ... e le eccezioni: la sostanziale
inutilità della norma.............................. . 172
Art. 239 (Reclamo dello stato di figlio)
1. L’azione di reclamo nel diritto previgente................. . 177
2. (Segue) ... e nel sistema riformato ..................... . 178
3. I presupposti di ammissibilità dell’azione ................. . 179
XXII INDICE
Art. 240 (Contestazione dello stato di figlio)
1. La contestazione dello stato nel diritto previgente... e nel sistema
riformato .................................... . 185
Art. 241 (Prova in giudizio)
1. La prova in giudizio.............................. . 191
2. La “liberalizzazione†dei mezzi di prova.................. . 191
Art. 242-243 (Abrogati)
CAPO III: DELL’AZIONE DI DISCONOSCIMENTO E DELLE AZIONI DI CONTESTAZIONE E DI
RECLAMO DELLO STATO DI FIGLIO
Art. 243-bis (Disconoscimento di paternità )
1. Osservazioni introduttive........................... . 199
2. Caratteri e presupposti dell’azione ..................... . 202
3. La prova della non paternità del marito. La decisiva rilevanza delle
prove genetiche ................................ . 204
4. La dichiarazione della madre ........................ . 207
5. I legittimati attivi all’esercizio dell’azione ................. . 208
6. Disconoscimento di paternità e procreazione assistita eterologa ... . 209
7. Gli effetti della sentenza di disconoscimento ............... . 211
8. Questioni di competenza e disciplina transitoria ............. . 214
Art. 244 (Termini dell’azione di disconoscimento)
1. Osservazioni introduttive........................... . 219
2. I termini per l’esercizio dell’azione. Natura e decorrenza........ . 221
3. Il termine di cinque anni dalla nascita del figlio ............. . 227
4. L’imprescrittibilità dell’azione riguardo al figlio ............. . 230
5. L’azione promossa dal curatore speciale. La rilevanza dell’interesse del
minore ...................................... . 231
Art. 245 (Sospensione del termine)
1. La sospensione del termine in caso di incapacità dei legittimati attivi . 241
2. Incapacità del figlio e nomina di un curatore speciale.......... . 243
Art. 246 (Trasmissibilità dell’azione)
1. I presupposti della trasmissibilità dell’azione in caso di morte dei titolari
originari ..................................... . 247
INDICE XXIII
Art. 247 (Legittimazione passiva)
1. I legittimati passivi all’azione di disconoscimento ............ . 253
2. (Segue) Minore età o incapacità di uno dei legittimati passivi..... . 254
3. Trasmissibilità dell’azione in caso di morte dei legittimati passivi . . . 255
Art. 248 (Legittimazione all’azione di contestazione dello stato di figlio. Imprescrittibilità )
1. Osservazioni introduttive........................... . 259
2. Legittimazione all’azione ........................... . 260
3. Minore età o incapacità e interesse a promuovere l’azione ....... . 262
4. Natura ed effetti della sentenza ....................... . 263
5. Questioni di competenza e disciplina transitoria ............. . 264
Art. 249 (Legittimazione all’azione di reclamo dello stato di figlio. Imprescrittibilità )
1. Osservazioni introduttive........................... . 269
2. Legittimazione attiva e passiva ....................... . 270
3. Natura ed effetti della sentenza ....................... . 272
4. Questioni di competenza e disciplina transitoria ............. . 273
INDICI
Indice degli autori .................................. . 277
Indice analitico.................................... . 281
XXIV INDICE
TITOLO VII
DELLO STATO DI FIGLIO
La rubrica del Titolo VII, in passato intitolato “Della filiazione†è stata
sostituita, in ossequio al principio di unicità della condizione di figlio, con la nuova
denominazione “Dello stato di figlio†(art. 7, 1° comma, del d.lgs. 28 dicembre
2013, n. 154, in vigore dal 7 febbraio 2014).
INTRODUZIONE
SOMMARIO: 1. Famiglia e filiazione. — 2. Verso il riconoscimento di un
unico status filiationis. — 3. (Segue) Le tappe più significative di un
accidentato percorso legislativo. — 4. Il rinnovato equilibrio valore della
verità e principio di certezza e stabilità dello stato. — 5. Verità , responsabilità e interesse del minore. — 5.1. (Segue) Procreazione assistita
eterologa e status del nato. — 5.2. (Segue) Verità biologica, coppie
omogenitoriali e interesse del minore al riconoscimento del legame di
filiazione con il genitore “sociale†o “d’intenzioneâ€.
1. Famiglia e filiazione.
L’osservazione della realtà sociale restituisce una immagine
della geografia delle relazioni familiari in cui la famiglia non trova
più il suo centro di gravità nell’istituto del matrimonio quale unico
modello di convivenza familiare, e insieme unica fonte di un rapporto di filiazione pienamente riconosciuto e tutelato dalle norme
dell’ordinamento (1).
(1) Sul tema v., di recente, le riflessioni consegnate al volume Il sistema del diritto
di famiglia dopo la stagione delle riforme, a cura di U. Salanitro, Pisa, 2019, che
raccoglie gli Atti del Convegno in onore di Tommaso Auletta, ivi, spec. 13 ss., 45
ss.; e, prima FERRANDO, Note introduttive, in Il diritto di famiglia, Trattato diretto da
Ferrando, III, Filiazione e adozione, Bologna, 2007, 21 ss.; ZATTI, Familia, familiaeDeclinazione di un’idea, II, Valori e figure della convivenza e della filiazione, in
Familia, 2002, I, 358 ss.; BUSNELLI, La famiglia e l’arcipelago familiare, in Riv. dir.
civ., 2002, I, 509 ss.; BUSNELLI e M.C. VITUCCI, Frantumi europei di famiglia, in Riv.
In un variegato e mobile “arcipelago familiare†(2), la famiglia
“fondata sul matrimonio†— destinataria della specifica garanzia
costituzionale (art. 29 Cost.) — è affiancata da realtà familiari
diverse, che, al pari della famiglia coniugale, trovano anch’esse
riconoscimento e tutela nella stessa Costituzione, quali formazioni
sociali ove si svolge la personalità dei singoli (art. 2 Cost.) (3): dalle
dir. civ., 2013, I, 767 ss., ora in Persona e famiglia, Pisa, 2017, 361 ss.; V. SCALISI, La “famiglia†e le famiglieâ€, in Categorie e istituti del diritto civile nella
transizione al postmoderno, Milano, 2005, 209 ss.; MESSINETTI, Diritti della
famiglia e identità della persona, in Riv. dir. civ., 2005, I, 137 ss.; BALESTRA, L’evoluzione del diritto di famiglia e le molteplici realtà affettive, in Tratt. Bessone, IV, I, Famiglia e matrimonio, a cura di T. Auletta, Torino, 2010, 1 ss.; nonché le
lucide riflessioni di SCHLESINGER, Quarant’anni di riforme del diritto di famiglia, in
Fam. dir., 2015, 969 ss.
(2) Con le parole di BUSNELLI, La famiglia e l’arcipelago familiare, cit., 509 ss.;
l’immagine dell’arcipelago familiare è ripresa, più di recente, nelle riflessioni di
PARADISO, Navigando nell’arcipelago familiare. Itaca non c’è, in Riv. dir. civ., 2016,
1310 ss.
(3) In tal senso v. già BESSONE, Rapporti etico-sociali, in Commentario della
Costituzione, a cura di Branca, Bologna-Roma, 1976, sub artt. 29, 30 ss.; RESCIGNO, I rapporti personali tra coniugi, in Il diritto di famiglia a vent’anni dalla riforma, a
cura di Belvedere e Granelli, Padova, 1996, 25 ss.; FERRANDO, Libertà , responsabilità e procreazione, cit., Padova, 1999, 123 e 159 s. E tuttavia, lungi dal profetizzare, con toni forse troppo pessimistici, come è avvenuto in altre esperienze
(COOPER, La morte della famiglia. Il nucleo familiare nella società capitalistica, trad. it., Torino, 1972), la “morte†della famiglia (coniugale) tradizionale, quest’ultima resta ancora, nel nostro sistema, il modello di riferimento ideale, in quanto
luogo privilegiato di formazione e svolgimento della personalità dei singoli (artt. 2
e 29 Cost.). Si tratta piuttosto di riconoscere e valutare un processo di frammentazione del concetto unitario ed esclusivo di “famiglia†nella direzione di un
pluralismo dei modelli familiari: a riguardo v. le considerazioni di ZATTI, Tradizione
e innovazione nel diritto di famiglia, in Tratt. dir. fam.2
, Famiglia e matrimonio, I/1, a cura di Ferrando, Fortino, Ruscello, Milano, 2011, 12 ss., 42 ss.; e già ID., Rapporto educativo e intervento del giudice, in L’autonomia dei minori tra famiglia
e società , a cura di De Cristofaro e Belvedere, Milano, 1980, 215: « ... se pure è
evidente che il legislatore ha attribuito alla famiglia fondata sul matrimonio
maggiore e primaria tutela, rimane vero che certi rapporti familiari sono considerati « beni » costituzionali fuori da quella esperienza »; sul punto cfr. le considerazioni
di P. PERLINGIERI, consegnate al contributo Sulla famiglia come formazione sociale
(1979), ora in La persona e i suoi diritti. Problemi di diritto civile, Esi, 2005, 422
ss. Nel dibattito più recente, CAMARDI, Diritti fondamentali e « status » della
persona, in Riv. crit. dir. priv., 2015 I, 7 ss., la quale intravede nell’emersione dei
diritti fondamentali, all’interno del dialogo tra Corti nazionali e sovranazionali, uno
dei fattori che hanno contribuito a « legittimare nuovi modelli di famiglia »;
4 INTRODUZIONE
famiglie monoparentali (4), alle famiglie “non fondate sul matrimonioâ€, ma “di modello coniugaleâ€, formate cioè dai genitori e dai figli
con essi conviventi (5); alle famiglie “ricostituite†o “ricomposte†in
indicano nel pluralismo dei modelli familiari uno dei principali tratti della fase
contemporanea del diritto di famiglia, MARELLA e MARINI, Di cosa parliamo quando
parliamo di famiglia, Roma-Bari, 2014, 41 ss.; PANE, Il nuovo diritto della filiazione
tra modernità e tradizione, in Il nuovo diritto di famiglia, a cura di Pane, Napoli,
2015, 26.
(4) Prima della recente riforma del 2012-13, che ha reso unico lo status di figlio,
si richiamava il nucleo formato dal genitore e dal proprio figlio naturale, ove l’idea
di “famiglia†appariva slegata non solo dal modello della famiglia “fondata sul
matrimonioâ€, ma altresì dal modello di genitorialità fondato sulla coppia (cfr.
CARRARO, Note introduttive agli artt. 100-112 Nov., in Commentario Carraro-OppoTrabucchi, I, 2, Cedam, 1977, 655: “Fra il genitore investito della potestà e il figlio
o i figli naturali che convivono con lui si può individuare anche qui una formazione
sociale, giuridicamente rilevante, qualificabile come famiglia naturaleâ€; e v. anche
l’osservazione di ZATTI, Rapporto educativo e intervento del giudice, cit., 208,
secondo cui la disciplina della filiazione naturale “esprime ... il principio che il
rapporto genitore-figlio debba avere connotati tendenzialmente uniformi, quale ne
sia la collocazione. Ciò suppone un apprezzamento in termini di valore del rapporto
tra genitore e figlio non vincolato all’inserimento di tale relazione nel modello della
famiglia coniugale; ed implica una caratterizzazione funzionale del rapporto egualmente non dipendente dal riferimento alla famiglia†(fondata sulla coppia). Questa
linea di pensiero è stata poi ribadita da Corte cost., 15 maggio 1998, n. 166, in Fam.
e dir., 1998, 205, come argomento per dichiarare non fondata la questione di
costituzionalità dell’art. 155, 4° comma, c.c., in riferimento agli artt. 3 e 30 Cost.,
nella parte in cui non prevede(va) la possibilità di assegnare in godimento la casa
familiare al genitore naturale affidatario di figli minori, o convivente con prole
maggiorenne non economicamente autosufficiente, anche se lo stesso genitore
affidatario non fosse titolare di diritti reali o di godimento sull’immobile.
E in proposito, merita di essere ricordata l’opinione che estendeva la nozione
di famiglia legittima e la tutela costituzionale ad essa riservata anche al gruppo formato dal singolo genitore e dai figli con lui conviventi, nelle ipotesi di separazione e
di divorzio, nonché di matrimonio putativo (CARRARO, Riflessioni sulla nozione costituzionale di famiglia, in Studi in memoria di Guicciardi, Cedam, 1975, 738 s.). Per
una “lettura†recente dell’idea di famiglia monoparentale, sia consentito il rinvio a
MANTOVANI, Le famiglie monoparentali, in La famiglia nella società contemporanea, a cura di Cordiano e Castellani, Aracne, Roma, 2016, 25 ss.
(5) E v. ancora l’osservazione di CARRARO, La vocazione legittima alla successione, Padova, 1979, 17 ss., ivi, 20: “In questa ipotesi emerge, dal disposto degli artt.
317-bis e 316 c.c., una tutela dell’unità e coesione familiare che non può non
riferirsi alla famiglia naturaleâ€; sulla famiglia naturale come “formazione socialeâ€
garantita dall’art. 2 Cost., v. anche BESSONE, Rapporti etico-sociali, cit., 35. Sulla
rilevanza costituzionale della “famiglia naturaleâ€, v., per tutti, MENGONI, La famiglia
in una società complessa, in Iustitia, 1990, 7.
FAMIGLIA E FILIAZIONE 5
seguito al fallimento di una precedente esperienza matrimoniale, e
in cui talora si sommano più figure genitoriali, biologiche e “socialiâ€
ad un tempo (6); alle convivenze senza matrimonio, siano esse
eterosessuali, come pure — a seguito della recente legge sulle unioni
civili (l. n. 76 del 2016) — formate da persone dello stesso sesso (7).
Insomma, la famiglia è ormai declinata al plurale (8).
(6) Tra i numerosi contributi sul tema, senza pretesa di completezza: RESCIGNO, Le
famiglie ricomposte: nuove prospettive giuridiche, in Familia, 2002, 1 ss.; S.
MAZZONI, Nuove costellazioni familiari: le famiglie ricomposte, Giuffrè, 2002; ID., Le famiglie ricomposte: dall’arrivo dei nuovi partners alla costellazione familiare
ricomposta, in Dir. fam. pers., 1999, 369 ss.; FERRANDO, Famiglie ricomposte e
nuovi genitori, in T. AULETTA (a cura di), Bilanci e prospettive del diritto di famiglia
a trent’anni dalla riforma, Giuffrè, 2007, 284 ss.; T. AULETTA, La famiglia rinnovata: problemi e prospettive, in Familia, 2005, 19 ss.; più di recente, M.G.
STANZIONE, Filiazione e genitorialità . Il problema del “terzo genitoreâ€, Torino, 2010;
ID., Rapporti di filiazione e “terzo genitoreâ€: le esperienze francese e italiana, in
Fam. e dir., 2012, 201 ss.; D’ANGELO, La famiglia nel XXI secolo: il fenomeno delle
famiglie ricomposte, in AMRAM, D’ANGELO, (a cura di), La famiglia e il diritto tra
diversità nazionali ed iniziative dell’Unione Europea, Padova, 2011, 13 ss.; BEL- LONI, La famiglia polinucleare: studio comparato sui profili personali, patrimoniali
e successori della famiglia fra prima e nuove unioni, Aracne, 2011; V. SCALISI, “Famiglia†e “famiglie†in Europa, in Riv. dir. civ., 2013, 7 ss.; BUSNELLI, in
BUSNELLI e M.C. VITUCCI, Frantumi europei di famiglia, cit., 776 s.; CORDIANO, Funzioni e ruoli genitoriali nelle famiglie allargate e ricomposte: una comparazione
fra modelli normativi e alcune riflessioni evolutive, in http://www.
comparazionedirittocivile.it/prova/files/cordiano_funzioni.pdf.; da ultimo, CINQUE, La continuità affettiva nella legge 184/1983 e la posizione dei “parenti socialiâ€, in
Nuova giur. civ. comm., 2016, I, 673 ss.; ID., Quale statuto per il “genitore
socialeâ€, in Riv. dir. civ., 2017, 1475 ss. Per un approccio che osserva il fenomeno
delle famiglie ricomposte con gli occhiali di più “saperiâ€, C.M. BIANCA, MALAGOLI
TOGLIATTI, MICCI (a cura di), Interventi di sostegno alla genitorialità nelle famiglie
ricomposte. Giuristi e psicologi a confronto, Franco Angeli, Milano, 2005; OLIVERIO FERRARIS, Il terzo genitore. Vivere con i figli dell’altro, Raffaello Cortina Editore,
1997. Per uno sguardo oltralpe: CADOLLE, Être parent, être beau-parent. La recomposition de la famille, Paris, 2000; MEULDERS-KLEIN e THÉRY, Quels repères pour les
familles recomposées, Paris, 1995; DAMON, Les familles recomposées, P.U.F., 2012.
(7) A ridosso dell’ultima riforma: F. ROMEO, (a cura di) Le relazioni affettive non
matrimoniali, Torino, 2014, specialmente i contributi di F. ROMEO, Famiglia
legittima e unioni non coniugali, 3 ss.; PALMERI, La famiglia omosessuale. Linee di
tendenza e prospettive, 45 ss.; VALVO, Nuovi modelli familiari e principio di non
discriminazione, 111 ss.; e v. inoltre FERRANDO, Il matrimonio2
, in Tratt. CicuMessineo-Mengoni, continuato da Schlesinger, Milano, 2015, 206 ss.; successivamente all’entrata in vigore della legge n. 76/2016, cit., v., senza pretesa di
completezza: Modelli familiari e nuovo diritto, Atti del Convegno di Padova 7-8
6 INTRODUZIONE
L’evoluzione dei modelli familiari, con il declino dell’immagine
tradizionale della famiglia, ha evidenti ricadute sul terreno della
filiazione.
Così, se il modello privilegiato resta ancora quello della filiazione che avviene nel matrimonio (arg. ex artt. 29 e 30, comma 3°,
Cost.), le soluzioni accolte già a partire dalla riforma del ’75 — in
attuazione del disegno costituzionale di tutela dei figli nati fuori del
matrimonio (art. 30, comma 1°) — hanno accresciuto rispetto al
passato le opzioni dirette alla costituzione dei legami di filiazione
fuori da quel modello. Basti il richiamo all’art. 250, 1° comma, c.c.,
là dove ha ammesso il riconoscimento dei figli da parte dei genitori,
“anche se già uniti in matrimonio con altra persona all’epoca del
ottobre 2016, in Nuova giur. civ. comm., 2016, II, 1663 ss.; nonché il fascicolo
monografico di Fam. e dir., 2016, n. 10, interamente dedicato alla legge; ed inoltre,
T. AULETTA, Disciplina delle unioni non fondate sul matrimonio: evoluzione o
morte della famiglia?, in Nuove leggi civ. comm., 2016, 367 ss.; BUSNELLI, Il diritto
della famiglia di fronte al problema della difficile integrazione delle fonti, in Riv.
dir. civ., 2016, 1447 ss., ivi, spec. 1457 ss.; M. GORGONI (a cura di) Unioni civili
e convivenze di fatto. l. 20 maggio 2016, n. 76, Rimini, 2016; DE FILIPPIS, Unioni
civili e contratti di convivenza, Padova, 2016; G. CASABURI, La disciplina delle
unioni civili tra persone dello stesso sesso, in AA.VV., Unioni civili e convivenze, Pacini, Pisa, 2016, 37 ss.; G. DE CRISTOFARO, Le unioni civili fra coppie del
medesimo sesso. Note critiche sulla disciplina contenuta nei commi 1°-34°dell’art.
1 della l. 20 maggio 2016, n. 76, integrata dal d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 5, in
Nuove leggi civ. comm., 2017, 101 ss.; ID., Nuovi modelli familiari, matrimonio
e unioni civili: fine della partita?, in Il sistema del diritto di famiglia dopo la
stagione delle riforme, a cura di U. Salanitro, Pisa, 2019, 127 ss., e ora in Familia, 2019, 301 ss.; da ultimo, LENTI, Diritto della famiglia, in Tratt. Iudica-Zatti, Milano, 2021, 10 ss.
(8) Osservano il fenomeno dal versante sociologico: SARACENO, Famiglie, una
vicenda plurale, in AA.VV., Memoria o futuro della famiglia, Milano, 2000, 121
ss.; DI NICOLA, Famiglia: sostantivo plurale. Amarsi, crescere e vivere nelle famiglie
del terzo millennio, 3ª ed., Franco Angeli, 2014. Con gli occhiali del giurista:
SCALISI, “Famiglia†e “famiglie†in Europa, cit., 7 ss.; ID., Le stagioni della famiglia
nel diritto dall’unità d’Italia a oggi, Parte II, “Pluralizzazione†e “riconoscimentoâ€
anche in prospettiva europea, in Riv. dir. civ., 2013, 1287 ss.; F. ROMEO, Famiglia:
sostantivo plurale?, in Dir. succ. e fam., 2015, 66 ss.; ID. (a cura di), Le relazioni
affettive non matrimoniali, Torino, 2014, spec. 3 ss.; PORCELLI, La famiglia al
plurale, in Dir. fam. e pers., 2014, 1248 ss.; e, prima, ZATTI, Familia, familiaeDeclinazioni di un’idea, II, Valori e figure della convivenza e della filiazione, cit.,
337 ss.; ID., Tradizione e innovazione nel diritto di famiglia, in Tratt. dir. fam.2
, I/1,
cit., 42 ss.; e v. già RESCIGNO, Le nuove famiglie, in Minori Giustizia, 2007, 71 ss.
FAMIGLIA E FILIAZIONE 7
concepimentoâ€; e all’art. 235, ult. comma (nel testo previgente) (9),
che ha esteso l’azione di disconoscimento di paternità anche alla
madre e al figlio; sia, infine, all’art. 269, 2° comma, che — in
attuazione dell’art. 30, 4° comma, Cost. — ha cancellato ogni limite
alla ricerca della paternità e maternità naturali (10). E la recente
riforma del 2012-13, portando a compimento il percorso verso
l’unificazione della condizione dei figli, ha contribuito ad accentuare
il solco tra matrimonio e filiazione (11).
Vi è poi un altro rilevante fattore che ha investito in pieno il
diritto della filiazione: ci si riferisce alla forte accelerazione delle
conoscenze medico-scientifiche nel campo delle tecnologie della
riproduzione, che ha aperto scenari fino a pochi decenni fa neppure
immaginabili, accrescendo la libertà di scelta circa i modi e i tempi
del divenire genitori (12).
(9) Come più oltre si dirà , la norma è stata abrogata a seguito della riforma del
2012-2013, e sostituita dal nuovo art. 243-bis. (10) E v. Corte cost., 28 novembre 2002, n. 494, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 278, comma 1°, c.c., “nella parte in cui esclude la
dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturali e le relative
indagini, nei casi in cui, a norma dell’art. 251 comma 1°, c.c., il riconoscimento dei
figli incestuosi è vietatoâ€: la decisione può leggersi in Guida al dir., 2002, fasc. 48,
49 ss., con nota di M. FINOCCHIARO; in Nuova giur. civ. comm., 2003, I, 543 ss., con
nota di Di Nardo; in Familia, 2003, 841 ss., con note di FERRANDO e LANDINI; in Famdir., 2003, 123 ss., con nota di DOGLIOTTI; in Studium iuris, 2003, 563 ss., con nota
di VILLANI. (11) Cfr. SESTA, voce Filiazione (dir. civ.), in Enc. dir., Annali VIII, Milano, 2015,
445 ss.; sottolinea come l’unicità della condizione di figlio contribuisca a ridefinire
i rapporti tra filiazione e matrimonio, portando ad emersione le molteplici relazioni
affettive in cui si realizza la personalità del minore, FERRANDO, Status unico di figlio
e varietà dei modelli familiari, in Fam. e dir., 2015, 952 ss.; e, ancora, PARADISO, Navigando nell’arcipelago familiare. Itaca non c’è, in Riv. dir. civ., 2016, 1306 ss.,
il quale individua nella filiazione “il nuovo perno del fenomeno familiare†(ivi, 1310); ID., Sussidiarietà e limiti all’autoregolazione dei rapporti familiari, in
Comunioni di vita e familiari tra libertà , sussidiarietà e inderiogabilità , Napoli,
2019, 124 ss.; da ultimo, QUADRI, Una riflessione sull’interesse del minore e la
dimensione familiare della sua tutela, in Nuova giur. civ. comm., 2020, II, 1330 ss.
(12) Cfr., per l’avvio del dibattito sul tema, RODOTÀ, Diritti della persona,
strumenti di controllo sociale e nuove tecnologie riproduttive, in La procreazione
artificiale tra etica e diritto, a cura di Ferrando, Padova, 1989, 138; ID., Tecnologie
e diritti, Il Mulino, Bologna 1995, 144, ove l’osservazione per cui “dove esistevano
necessità , oggi sono possibili scelte; dove si riteneva che vi fossero solo dati
naturali, oggettivamente immutabili, si scopre la possibilità del mutamentoâ€; v.
inoltre la riflessione di LOMBARDI VALLAURI, Filiazione artificiale e principio di
8 INTRODUZIONE
Con queste nuove realtà , e con un costume profondamente
mutato, il legislatore è da tempo chiamato a misurarsi. L’impianto
tradizionale del diritto della filiazione, anche dopo le più recenti
riforme, appare infatti inadeguato ad offrire risposte alle numerose
questioni che le nuove e sempre più affinate tecniche riproduttive
pongono all’attenzione del giurista.
Nel perimetro della riflessione che qui si conduce, è la stessa
idea di filiazione, e, segnatamente, i concetti di paternità e maternitÃ
che appaiono incrinati nei loro fondamenti tradizionali, al punto da
mettere a dura prova principi ormai consegnati ad antichi brocardi,
quali il principio “pater... is est quem nuptiae demonstrantâ€: si pensi
alla questione — che ha innescato un acceso dibattito anteriormente
alla l. n. 40/2004 — relativa all’ammissibilità del disconoscimento
di paternità del figlio nato a seguito di procreazione assistita eterologa con seme di donatore, cui il marito abbia previamente consentito (13); o alla procreazione omologa post mortem, realizzata
mediante utilizzo del seme crioconservato del marito (14).
famiglia, in Studi in onore di P. Rescigno, II, Milano, 1998, 443 ss., secondo cui
“non possiamo parlare di fecondazione artificiale come se la famiglia fosse ferma,
e non possiamo parlare dell’evoluzione della famiglia come se le tecniche di
filiazione fossero ferme: abbiamo di fronte due realtà in movimento, una specie di
doppio disgeloâ€; e v. altresì GORASSINI, voce Procreazione (dir. civ.), in Enc. dir., XXXVI, Milano, 1987, 968, il quale osserva come “la scienza e il tempo hanno
valorizzato la volontà . E domani la volontà sembra avviarsi a divenire padrona della
realtà procreativaâ€; FERRANDO, Libertà , responsabilità e procreazione, cit., 277; e
SHALEV, Nascere per contratto, trad. it., Milano, 1992, 89: “Il controllo scientifico
sulla procreazione ... consente nuove scelte e estende le potenzialità dell’autonomia
umana nella decisione delle condizioni che riguardano i rapporti procreativiâ€; DEL PRATO, La scelta come strumento tecnico di procreazione, in Familia, 2001, 1035
ss.; nel dibattito recente: le considerazioni di PARADISO, Au bon marché des droits.
Tra globalizzazione dei diritti e delocalizzaizone della procreazione, in Riv. dir. civ., 2018, 983 ss.
(13) Troppo nota, per doverla ripercorrere in tutti i passaggi del lungo iter
giurisprudenziale, la vicenda che si è conclusa nel senso di escludere l’ammissibilitÃ
dell’azione di disconoscimento della paternità proposta dal marito il quale aveva in
precedenza prestato il proprio consenso alla fecondazione della moglie con seme di
donatore (Cass., 16 marzo 1999, n. 2315, in Nuova giur. civ. comm., 1999, I, 517
ss., con nota di PALMERINI e in Giur. it., 2000, 275 ss., con note di SCISO e CAGGIA).
(14) Sul tema, da ultimo, Cass., 15 maggio 2019, n. 13000 (punto 5.3.1. della
motivazione), in Dir. fam. pers., 2019, 1117 ss., con nota di Zappatore; in
ilfamiliarista.it., 2019, con nota di FIGONE; in Foro it., 2019, 1951 ss., il commento
di G. CASABURI; e, prima, Trib. Bologna, 16 gennaio 2015, in Fam. dir., 2015, 488
FAMIGLIA E FILIAZIONE 9
Si pensi, ancora, all’altro principio, ben più saldo e pressoché
indiscutibile, “mater semper certa est...†e al problema dell’attribuzione della qualità giuridica di madre nell’ipotesi di c.d. “surrogazione di maternità †(in relazione ai ruoli e alla diversa misura che la
dissociazione tra più figure “materne†può in concreto assumere) (15). Si pensi, infine, alla “scomposizione del processo generativo†(16) che connota il panorama attuale della genitorialità , non
solo con riguardo alla coppia eterosessuale, ma anche alle esperienze
di filiazione che si realizzano all’interno della coppia omosessuale.
Anche in questo delicato settore del diritto dei privati la condivisione di principi e valori che costituiscono patrimonio comune
dei Paesi a noi vicini per cultura e tradizioni giuridiche, se da un lato
favorisce la circolazione dei modelli familiari, dall’altro rende semss., hanno affermato l’applicabilità dell’art. 8, l. n. 40/2004, là dove prevede
l’attribuzione dello status di figlio ai nati a seguito del ricorso alle tecniche di pma
da parte delle coppie che abbiano espresso il consenso all’utilizzo di tali tecniche ai
sensi dell’art. 6 l. cit.; anteriormente alla l. n. 40/2004, cfr. Trib. Palermo, ord. 8
gennaio 1999 (in Nuova giur.civ. comm., 1999, I, 225, con nota di PALMERINI), che
accogliendo il ricorso ex art. 700 c.p.c., ha autorizzato l’impianto di alcuni
embrioni ottenuti da una coppia di coniugi e crioconservati presso un centro di
medicina riproduttiva, nell’utero della moglie dopo la morte del marito. Sul punto
v. anche infra, sub art. 234 c.c.
(15) Com’è noto, sulla scia delle soluzioni accolte nei Paesi che hanno disciplinato
la procreazione assistita, anche il nostro legislatore ha escluso la liceità di ogni
pratica di surrogazione di maternità (art. 12, comma 6°): sul tema, senza pretesa di
completezza, si rinvia a ZATTI, Maternità e surrogazione, in Maschere del diritto e
volti della vita, Milano, 2009, 205 ss.; VILLANI, La procreazione assistita, in Tratt.
dir. fam.2
, diretto da Zatti, II, Filiazione, a cura di Collura, Lenti, Mantovani,
Milano, 2012, 699 ss.; ID., La “nuova†procreazione medicalmente assistita, in
Tratt. dir. fam. Le riforme, diretto da Zatti, II, Il nuovo diritto della filiazione, Milano, 2019, 281 ss.; CORTI, La maternità per sostituzione, in Tratt. Biodiritto, diretto da Rodotà e Zatti, Il Governo del corpo, II, Milano, 2011, 1479 ss.; nel
dibattito più recente, v. STEFANELLI, Accertamento della maternità nella gestazione
per altri, in Rivista di Biodiritto, 2016, n. 2, 7 ss.; si rinvia altresì alle riflessioni
consegnate al Focus dedicato a “Verità della nascita e GPA (Gravidanza per altri)â€,
a cura di Pezzini, in GenIUS, 2017/2, 5 ss.; nonché al Focus “L’interesse del minore
e le esigenze di ordine pubblico nella sentenza delle Sezioni unite n. 12193/19â€, in
GenIUS 2019/2, 6 ss.; e v. anche BRUNELLI, Nel dedalo della maternità surrogata:
universalismo dei diritti, ruolo della legge e autonomia femminile, in Maternità ,
filiazione, genitorialità . I nodi della maternità surrogata in una prospettiva costituzionale, a cura di Olivito e Niccolai, Napoli, 2017, 83 ss..
(16) Con le parole di Cass., 15 maggio 2019, n. 13000 (punto 5.3.1. della
motivazione), cit.
10 INTRODUZIONE
pre più avvertita l’esigenza di un diritto uniforme di matrice europea (17). Le riforme legislative che nell’arco di un trentennio hanno
riscritto il diritto della filiazione in Europa (18) — le più recenti in
Germania (19) e in Francia (20) — sono infatti espressione di
principi e linee di tendenza comuni: dal principio del best interest (o,
(17) V. in proposito la rilfessione di V. POCAR, Mutamenti sociali, relazione
coniugale e funzione genitoriale, in Separazione, divorzio, affidamento dei minori:
quale diritto per l’Europa?, Milano, 2000, 33: “... nonostante che le relazioni
familiari siano per loro natura al massimo grado connotate da un intreccio inestricabile tra regolazione giuridica e regolazione sociale e perciò indissolubilmente
legate alle caratteristiche storiche e culturali di ogni singola nazione e anzi di ogni
singolo ambito culturale, nell’Europa occidentale si possono identificare tendenze
evolutive relativamente univoche, che consentono d’identificare, almeno nei suoi
larghi tratti, un modello sostanzialmente unitario della famiglia europea contemporanea, tramite la convergenza su alcuni valori secondo i quali le pratiche familiari
dovrebbero orientarsi, valori frutto di un comune retaggio culturale europeoâ€; cfr.
PATTI, Il « principio famiglia » e il diritto europeo della famiglia, in Tratt. dir. fam.2 diretto da Zatti, Milano, 2011, I, 1, Famiglia e matrimonio, 71 ss.; CUBEDDU, La
dimensione europea del diritto di famiglia, ibidem, 83 ss.; ID., I principi di diritto
europeo della famiglia, ibidem, 105 ss.; e, prima, ALPA, Alcune osservazioni sul
diritto comunitario e sul diritto europeo della famiglia, in Familia, 2003, 439
ss.; LIPARI, Riflessioni su famiglia e sistema comunitario, in Familia, 2006, 1 ss.;
MELI, Il dialogo tra ordinamenti nazionali e ordinamento comunitario: gli sviluppi
più recenti in materia di diritto di famiglia, in Europa e diritto privato, 2007, 447
ss.; BOELE-WOELKI (ed.), Perspectives for the Unification and Harmonisation of
Family Law in Europe, Antwerp, Oxford, New York, Intersentia, 2003; BOELE- WOELKI e SVERDRUP, European Challenges in Contemporary Family Law, Portland,
Intersentia, 2008; URSO, Il diritto di famiglia nella prospettiva europea, in BRUNETTA
D’USSEAUX, Il diritto di famiglia nell’Unione Europea: formazione, vita e crisi della
coppia, Padova, 2005, 515 ss.; S.M. CARBONE e QUEIROLO (a cura di), Diritto di
famiglia e Unione Europea, Torino, 2008; MARELLA, L’armonizzazione del diritto di
famiglia in Europa. Metodo e obiettivi, in PANUZIO (a cura di), I diritti fondamentali
e le corti in Europa, Napoli, 2005, 513 ss.; QUEIROLO, Integrazione europea e diritto
di famiglia, in Parisi, Fumagalli Meraviglia, Santini, Rinoldi (a cura di), Scritti in
onore di Ugo Draetta, Napoli, 2011, 585 ss.; più di recente A. GORGONI, Famiglie
e matrimonio. Profili evolutivi nel diritto europeo, reperibile al link: http://
www.personaemercato.it/wp-content/uploads/2013/12/gorgoni.pdf; FULCHIRON, La
construction d’un droit “européen†de le famille: entre coordination, harmonisation et uniformisation, in Revue des affaires européennes, 2014, 309 ss.
(18) In Belgio, la l. 31 marzo 1987; in Olanda la l. 24 dicembre 1997, entrata in
vigore il 1° aprile 1998; in Svizzera, la legge federale 26 giugno 1998, entrata in
vigore il 1° gennaio 2000; in Spagna, la l. 13 maggio 1981, n. 11; in Portogallo, la
l. 25 novembre 1977, n. 496.
(19) Gesetz zur Reform des Kindschaftsrechts (KindRG) del 16 dicembre 1997
(BGbl. 1997.I.2942 s.) entrata in vigore il 1° luglio 1998, su cui v., tra gli altri,
FAMIGLIA E FILIAZIONE 11
secondo una accezione più corretta, dei best interests) (21) del
minore, a quello della completa equiparazione tra figli nati nel
matrimonio e fuori del matrimonio, nella direzione del riconoscimento di una identica condizione (22), a prescindere dalle circostanze della nascita e dalle modalità di accertamento della stessa.
E proprio la tendenza, da qualche tempo in atto, verso l’enucleazione di un common core europeo in materia di diritto della
famiglia e della filiazione — riflesso di una lenta ma costante
evoluzione della coscienza sociale — è stata uno dei fattori che,
complice il dialogo incessante tra giurisprudenza nazionale e sovranazionale, ha determinato il legislatore nostrano, a quasi quaSCHWAB-WAGENITZ, Einfu¨ hrung in das neue Kindschaftsrecht, in FamRz, 1997, 1377
ss.; BÜTTNER, Änderungen im Familienverfahrensrecht durch das Kindschaftsrechtsreformgesetz, ivi, 1998, 585 ss.; FRANK, Die neue Rolle des nichtehelichen Vaters nach
der Reform des Kindschaftsrechts in Deutschland, in Liber amicorum Marie Thérèse
Meulders-Klein, Droit comparé des personnes et de la famille, Bruxelles, 1998, 230
ss., spec. 237 ss.; HENRICH, La riforma del diritto di filiazione in Germania, in Annuario di diritto tedesco, a cura di PATTI, Giuffrè, 1998, 33 ss.; v. anche DIURNI, La
riforma del quarto libro del BGB: il nuovo diritto della filiazione, ivi, 47 ss.; RAUSCHER, Deutsch-italienisches Kindschaftsrecht nach der Reform, in Jahrbuch fu¨r italienisches Recht, C.F. Mu¨ller Verlag, 2000, 77 ss., ove un utile raffronto tra la disciplina
tedesca e il nostro diritto della filiazione, anche sotto il profilo del sistema di diritto
internazionale privato.
(20) Ordonnance n. 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation, entrata in vigore il 1° luglio 2006, su cui v., tra gli altri, HAUSER, La réform de la
filiation et les principes fondamentaux, in Dr. Famille, 1/2006, 1 ss.; GRANET- LAMBRECHTS e HAUSER, Le nouveau droit de la filiation, in Recueil Dalloz, 2006, 17
ss.; MASSIP, Le nouveau droit de la filiation, Paris, 2006.
(21) Così, LENTI, “Best interest of the child†o “best interests of the children� in
Nuova giur. civ. comm., 2010, II, 157 ss.; LAMARQUE, Prima i bambini. Il principio
dei best interests of the child nella prosepttiva costituzionale, Franco Angeli,
Milano, 2016.
(22) In questa direzione si è mosso il legisltore tedesco con la
Kindschaftsrechtsreformgesetz del 1998, modificando il Titolo II, Libro IV del
BGB, che da un lato disciplina in un unico titolo i sistemi di accertamento della
filiazione, dall’altro cancella dal codice le espressioni “eheliche Abstammung†e
“nichteheliche Abstammungâ€; e analoga soluzione era stata adottata dal legislatore
francese nella riforma del ’93 (art. 334 Code civil), poi ribadita dalla riforma del
2006 (art. 310); nella medesima linea il Codice civile spagnolo (art. 108, comma
2°), quello svizzero (artt. 252 ss.) e portoghese (artt. 1874 ss.). Significativa in
proposito la formulazione dell’art. 594 del codice civile dello stato del Quebec, il
quale recita che “Tous les enfants dont la filiation est établie ont les mêmes droits
et les mêmes obligations, quelles que soient les circonstances de leur naissanceâ€.
12 INTRODUZIONE
rant’anni dalla riforma “epocale†del ’75, ad una “Modernisierung†della disciplina della filiazione.
2. Verso il riconoscimento di un unico status filiationis. Così, dopo un lungo e travagliato iter legislativo ha finalmente
visto la luce l’attesa riforma del diritto della filiazione (23), la quale
solennemente proclama il principio dell’eguaglianza di tutti i figli a
prescindere dalle circostanze della nascita, all’interno o fuori del
matrimonio, in piena attuazione dei principi costituzionali (artt. 2,
3, 30 Cost.) (24). “Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridicoâ€:
questo il lapidario incipit del nuovo art. 315 c.c. (25), da leggersi in
(23) L. 10 dicembre 2012, n. 219 — Disposizioni in materia di riconoscimento
dei figli naturali, in G.U. 17 dicembre 2012, n. 293. Sulle tappe del percorso di
riforma v. SESTA, I disegni di legge in materia di filiazione: dalla diseguaglianza alla
unicità dello status, in Fam. e dir., 2012, 962 ss.
(24) Cfr. la Relazione introduttiva allo Schema di decreto legislativo recante
revisione delle disposizioni in materia di filiazione (agosto 2013), 1. “Proclamazione solenne†secondo MIR. BIANCA, L’uguaglianza dello stato giuridico dei figli
nella recente riforma della filiazione, in Studi in onore di G. Iudica, Milano, 2014,
196; e BELLELLI, I diritti e i doveri dei figli alla luce della riforma della filiazione, ivi, 152; “perentoria†secondo M. MORETTI, in DOSSETTI, M. MORETTI, C. MORETTI, La
riforma della filiazione. Aspetti personali, successori e processuali, Bologna, 2013,
51. Nella direzione di una sostanziale equiparazione tra figli v. già Corte cost., 15
maggio 1998, n. 166, in Fam. e dir., 1998, 205, che aveva dichiarato non fondata
la questione di costituzionalità dell’art. 155, 4° comma, c.c., in riferimento agli artt.
3 e 30 Cost., nella parte in cui non prevede(va) la possibilità di assegnare in
godimento la casa familiare al genitore naturale affidatario di figli minori, o
convivente con prole maggiorenne non economicamente autosufficiente, anche se
lo stesso genitore affidatario non fosse titolare di diritti reali o di godimento
sull’immobile.
(25) Con formula icastica: La legge italiana conosce solo figli, C.M. BIANCA ha
intitolato il saggio apparso nella Riv. dir. civ., 2013, I, 1 ss. L’espressione “stesso
stato†nella disposizione richiamata, insieme all’altra — di conio dottrinale —
“unificazione†o “unicità †dello stato di figlio, allude al “rapporto†di filiazione (e
cioè alla c.d. titolarità “sostanziale†e non alla titolarità “formale†dello stato di
figlio), secondo la distinzione operata da C.M. BIANCA, Diritto civile. La famiglia6
, Milano, 2017, 358 s.; cfr. CAGGIA, Il linguaggio del « nuovo » diritto di filiazione, in
Riv. crit. dir. priv., 2015, 235 ss., ivi, 248, il quale, riflettendo in generale sulla
evoluzione del concetto di status, e, in particolare, sul frequente utilizzo in sede di
riforma della filiazione, vi ravvisa un espediente stilistico « per caricare la formula
VERSO IL RICONOSCIMENTO DI STATUS FILIATIONIS 13
stretta connessione con la rinnovata nozione di parentela di cui
all’art. 74 c.c.
Si tratta di un principio di civiltà giuridica ormai patrimonio
dell’intero orizzonte europeo, che costituisce, nelle intenzioni del
legislatore, la pietra angolare dell’intera novella, e al quale la disciplina codicistica e quella speciale devono conformarsi: a partire da
una operazione di “ripulitura†del linguaggio, attraverso l’eliminazione dal tessuto normativo, ovunque esse ricorrano, delle espressioni “figli legittimi†e “figli naturaliâ€, sostituite dall’unico termine
“figli†(art. 1, 11° comma, l. n. 219 del 2012) (26).
di significati protettivi », mentre l’uso dell’aggettivo “unico†intende « comunicare
(...) il passaggio ad un modello di disciplina privo di trattamenti discriminatori in
ragione della nascita dei soggetti ». L’intervento riformatore ha infatti inteso
perseguire l’obiettivo della parità di trattamento di tutti i figli sotto il profilo del
“rapportoâ€, senza incidere sulle modalità di accertamento dello status di figlio (nato
nel o fuori del matrimonio), che sono rimaste sostanzialmente immutate: lo ricorda
DOSSETTI, La filiazione nel matrimonio, in Tratt. dir. fam., diretto da Bonilini, IV,
Filiazione e adozione, Torino, 2015, 3368 s., la quale nell’esprimere favore per la
scelta legislativa, afferma che « l’obiettivo della completa parità di trattamento tra
i figli, mediante una identica condizione personale, non solo non esige, ma non
dipende nemmeno dall’introduzione di regole uguali per la costituzione dello
status » (ivi, 3369, riferimenti di dottrina, favorevole e contraria, in nota 6); ma v.
tuttavia, in tono critico, BUSNELLI, Il diritto della famiglia di fronte al problema della
difficile integrazione delle fonti, cit., 1472, e qui l’osservazione secondo cui: « la
formula dell’art. 315 — “tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico†— è dunque,
nella sostanza, una formula mentitoria, o quanto meno riduttiva ». (26) Cancellando quella “terminologia della diversità †di cui discorre ZATTI, Tradizione e innovazione nel diritto di famiglia, in Tratt. dir. fam2
, diretto da Zatti,
I, Famiglia e matrimonio, a cura di Ferrando, Fortino, Ruscello, Milano, 2011, 51.
A riguardo, cfr. PARADISO, Unicità dello stato di filiazione e unificazione delle
denominazioni (art. 1, comma 11°, l. n. 219/12), in Nuove leggi civ. comm., 2013,
589 ss.; LENTI, La sedicente riforma della filiazione, in Nuova giur. civ. comm., 2013, II, 201 ss., ivi, 207; MIR. BIANCA, L’unicità dello stato di figlio, in La riforma
della filiazione, a cura di C.M. Bianca, Padova, 2015, 9 s.; e FERRANDO, La nuova
legge sulla filiazione. Profili sostanziali, in Corr. giur., 2013, 525; CAGGIA, Il
linguaggio del « nuovo » diritto di filiazione, cit., spec. 251 ss. L’art. 2, 1° comma,
lett. a) indicava, tuttavia, come criterio di delega « l’utilizzo della denominazione
“figli nati nel matrimonio†o “figli nati fuori del matrimonioâ€, quando si tratta di
disposizioni a essi specificamente relative ». L’esigenza di mantenere, ove ciò si
renda necessario, variazioni “lessicali†trova invero ragione nella permanenza
all’interno del sistema della filiazione, di differenti modalità di accertamento dello
status di figlio, a seconda che la filiazione avvenga all’interno del matrimonio o
fuori di esso (MIR. BIANCA, Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico, in Nuove leggi
civ. comm., 2013, 518 ss.; FERRANTI, in Filiazione. Commento al decreto attuativo.
14 INTRODUZIONE
Una riforma che cancellasse dall’ordinamento le residue discriminazioni tra “categorie†di figli, sul modello delle soluzioni accolte
nella gran parte dei Paesi europei, era da tempo avvertita nella
coscienza sociale, a lungo invocata da larga parte della società civile,
auspicata dagli operatori del diritto e sollecitata dagli interventi del
legislatore sovranazionale (27), e dalla giurisprudenza delle Corti
superiori (28).
Tuttavia, l’urgenza di dare risposta in tempi rapidi a simili
attese ci ha consegnato un testo normativo in qualche parte deludente, che rivela fin dall’intestazione — riduttiva e contraddittoria
— non poche ambiguità sotto il profilo contenutistico e appare assai
approssimativo quanto a tecnica redazionale; difetti che qualche
voce dottrinale non ha mancato di sottolineare già all’indomani
dell’entrata in vigore della legge di riforma (29).
Le novità introdotte dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a cura di Mir. Bianca,
Milano, 2014, 1 ss.; e v. anche PROSPERI, Unicità dello « status filiationis » e
rilevanza della famiglia non fondata sul matrimonio, in Riv. crit. dir. priv., 2013,
273 ss., 279).
(27) Valga, per tutti, il richiamo all’art. 21 della Carta dei Diritti fondamentali
UE, là dove pone il “divieto di ogni forma di discriminazione fondata, in particolare
... sulla nascitaâ€; e cfr. anche gli artt. 8 e 14 CEDU.
(28) C.M. BIANCA, La legge italiana conosce solo figli, in Riv. dir. civ., 2013, I, 1
ss.; MIR. BIANCA, Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico, cit., 507 ss.; PROSPERI, Unicità dello status filiationis e rilevanza della famiglia non fondata sul matrimonio, cit., 273.
(29) Assai critico LENTI, La sedicente riforma della filiazione, cit., 201 ss., che
parla — appunto — di « sedicente riforma » o di « riformicchia » (ivi, 217); e, con
toni più sfumati, cfr. ROMA, Prime, sommarie osservazioni sulla l. 10 dicembre
2012, n. 219, in Riv. AIAF, 2013, 29 ss.; rilievi critici sono stati mossi, pur a partire
da differenti prospettive, da SESTA, L’unicità dello stato di filiazione e i nuovi assetti
delle relazioni familiari, in Fam. dir., 2013, 231 ss.; ID., voce Filiazione (diritto
civile), Annali, VIII, Milano, 2015, 445 ss. Ma il giudizio degli interpreti è, nel
complesso, sostanzialmente positivo: così, tra i primi commentatori, e limitatamente ad alcuni riferimenti essenziali, FERRANDO, La nuova legge sulla filiazione. Profili
sostanziali, in Corr. giur., 2013, 525 ss.; DE FILIPPIS, La nuova legge sulla filiazione:
una prima lettura, in Fam. dir., 2013, 291 ss.; GRAZIOSI, Una buona novella di fine
legislatura: tutti i “figli†hanno eguali diritti, dinanzi al Tribunale ordinario, ivi, 263 ss.; RESCIGNO, La filiazione “riformataâ€: l’unicità dello status, in Giur. it., 2014,
1261 s.; SCHLESINGER, Il d.lgs. n. 154/2013 completa la riforma della filiazione, in
Fam. dir., 2014, 443 ss.; PALAZZO, La riforma dello status di filiazione, in Riv. dir.
civ., 2013, 245 ss.; ID., La filiazione, in Tratt. dir. civ. e comm.2
, diretto da
Cicu-Messineo-Mengoni, e continuato da Schlesinger, Milano, 2013; PANE, Il nuovo
diritto di filiazione tra modenità e tradizione, in Nuove frontiere della famiglia. La
VERSO IL RICONOSCIMENTO DI STATUS FILIATIONIS 15
Al di là di questi, pur non marginali rilievi, l’intervento legislativo era divenuto ormai improcrastinabile per restare al passo con le
soluzioni da tempo accolte nelle esperienze giuridiche dell’intero
orizzonte europeo; dal punto di vista della scelta di politica del
diritto la riforma merita dunque incondizionata approvazione, incontrando il favore — dato assai significativo — anche di chi ne ha
messo in luce gli aspetti fortemente critici.
Con riguardo alla struttura, la l. n. 219 del 2012 (entrata in
vigore il 1° gennaio 2013) conteneva una serie di disposizioni di
immediata applicazione, tra le quali vanno ricordate quelle contenute nell’art. 1, e, in particolare: a) la riformulazione dell’art. 74
c.c., con l’opportuna precisazione che il vincolo di parentela sussiste
tra le persone che discendono da un medesimo stipite, indipendentemente dalla circostanza che la filiazione sia avvenuta all’interno o
fuori del matrimonio o si tratti di filiazione adottiva (30); b) la
modifica dell’art. 250 c.c., che riduce da sedici a quattordici anni il
limite di età previsto per l’assenso al riconoscimento da parte del
riforma della filiazione, a cura di Pane, Napoli, 2014, 9 ss.; PROSPERI, Unicità dello
status filiationis e rilevanza della famiglia non fondata sul matrimonio, cit., 273 ss.;
U. SALANITRO, La riforma della disciplina della filiazione dopo l’esercizio della
delega, in Corr. giur., 2014, 540 ss. (Parte I), 675 ss. (Parte II); CICERO, Filiazione
(riforma della), in Digesto, disc. priv. (Aggionamento), Torino, 2016, 287 ss.; tra i
contributi a carattere monografico, SENIGAGLIA, Status filiationis e dimensione
relazionale dei rapporti di famiglia, Napoli, 2013; GORGONI, Filizione e responsabilità genitoriale, Padova, 2017.
(30) Per un primo commento: VELLETTI, La parentela a seguito della riforma, in La
riforma della filiazione, a cura di C.M. Bianca, cit., 167 ss., spec. 174 ss.; LENTI, La
sedicente riforma della filiazione, cit., 202 s.; FERRANDO, La nuova legge sulla
filiazione. Profili sostanziali, cit., 528; SESTA, L’unicità dello stato di filiazione e i
nuovi assetti delle relazioni familiari, in Fam. dir., 2013, 235; MOROZZO DELLA
ROCCA, Il nuovo status di figlio e le adozioni in casi particolari, in Fam. dir., 2013,
838 ss.; U. SALANITRO, La riforma della disciplina della filiazione dopo l’esercizio
della delega (I parte), in Corr. giur., 2014, 543 s.; SENIGAGLIA, Status filiationis e
dimensione relazionale dei rapporti di famiglia, Napoli, 2013, 52 s.; PROSPERI, Unicità dello status filiationis, cit., 277; ID., Parentela e famiglia nel prisma
dell’unicità dello stato di filiazione, in Il nuovo diritto di famiglia, a cura di Pane,
Napoli, 2015, 19 ss.; LA SPINA, Unicità dello status filiationis e adozioni, in Rass.
dir. civ., 2015, 803 ss., 806 s.; LUPO, La parentela e i suoi effetti, in Tratt. dir. fam.
diretto da BONILINI, IV, cit., 47 ss.; PARISI, Della parentela e dell’affinità (artt. 74-78
c.c.), in questo Commentario, Giuffrè, 2016, sub art. 74 c.c., 34 ss.; da ultimo, DI ROSA, Commento all’art. 74 c.c., in Comm. cod. civ., diretto da E. Gabrielli, Della
fam., I, a cura di Di Rosa, Milano, 2018, 5 ss.
16 INTRODUZIONE
figlio e per rendere necessario il consenso dell’altro genitore; e che
rende inoltre più agile e spedito il procedimento per superare
l’opposizione del genitore al riconoscimento da parte dell’altro (31);
c) l’integrale sostituzione dell’art. 251 c.c., che riscrive la disciplina
del riconoscimento dei figli nati da relazioni tra parenti o affini (c.d.
incestuosi) (32), in uno con la modifica dell’art. 252 c.c., sull’inserimento del figlio nato fuori del matrimonio nella famiglia del
genitore (33); d) la modifica dell’art. 258 c.c., al fine di rendere la
disposizione coerente con il nuovo testo dell’art. 74 c.c. (34); e) la
riformulazione dell’art. 276 c.c., che estende la cerchia dei legittimati passivi rispetto all’azione per la dichiarazione giudiziale di
paternità o maternità ; f) la sostituzione della rubrica del titolo IX,
“Della potestà dei genitoriâ€, con la nuova intitolazione “Della re-
(31) S. TROIANO, Le innovazioni alla disciplina del riconoscimento del figlio nato
fuori del matrimonio, in La riforma della filiazione, cit., 183 ss., spec. 195 ss.;
DOGLIOTTI, La filiazione fuori del matrimonio (artt. 250-290 c.c.), in questo
Commentario, Milano, 2015, sub art. 250 c.c., 217 ss.
(32) Per un primo commento: T. AULETTA, La filiazione derivante da incesto, in La
riforma della filiazione, cit., 231 ss.; nonché DOGLIOTTI, La filiazione fuori del
matrimonio (artt. 250-290 c.c.), cit., sub art. 251 c.c., 231 ss.; LISELLA, Riconoscimento di figlio nato da relazione incestuosa e autorizzazione del giudice, in Nuove
frontiere della famiglia, a cura di Pane, cit., 57 ss.; U. SALANITRO, La riforma della
disciplina della filiazione dopo l’esercizio della delega (Parte II), cit., 678 s.
(33) Disposizione sulla quale si sono immediatamente appuntate — sotto diversi
profili e con piena ragione — le critiche della dottrina, che ne ha segnalato il
contrasto con il principio di unicità dello stato di figlio, fino a prospettare dubbi di
legittimità costituzionale (così LENTI, La sedicente riforma, cit., 209; FERRANDO, La
nuova legge sulla filiazione, cit., 535; U. SALANITRO, La riforma della disciplina della
filiazione, cit., 541 ss.).
(34) Tra gli altri, CAREDDA, Spunti evolutivi sull’art. 258 c.c.: il riconoscimento, la
parentela, la famiglia, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2015, 383 ss.; FREZZA, Gli effetti
del riconoscimento, in La riforma della filiazione, a cura di C.M. Bianca, cit., 285
ss.; ravvisa nella modifica degli artt. 74 e 258 c.c. il « vero significato praticamente
innovativo dell’unificazione dello stato di figlio », che « riempie di valore pratico
l’affermazione contenuta nell’art. 315 c.c. », BASINI, Lo stato di figlio, in Tratt. dir.
fam., diretto da Bonilini, IV, cit., 3363 s., il quale condivide il rilievo critico
secondo cui attraverso le modifiche indicate « risulti radicalmente modificata la
nozione di famiglia legale, che ora non appare più fondata sul matrimonio,
considerato che i vincoli giuridici tra i suoi membri dichiaratamente prescindono da
esso », cui si accompagna l’interrogativo circa la « coerenza di tale nuovo assetto
rispetto a quanto enunciato dal primo comma dell’art. 29 Cost., che pone il
matrimonio quale elemento costitutivo della famiglia » (così SESTA, L’unicità dello
stato di filiazione e i nuovi assetti delle relazioni familiari, cit., 233; e, nel
medesimo senso, CICERO, Filiazione (riforma della), cit., 289).
VERSO IL RICONOSCIMENTO DI STATUS FILIATIONIS 17
sponsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio†(35); g)
l’integrale sostituzione dell’art. 315 c.c., divenuta testata d’angolo
dell’intero sistema della filiazione, là dove enuncia il principio
dell’unicità dello stato di figlio (36); h) la conseguente introduzione
dell’art. 315-bis c.c., che riconduce ad unità la disciplina dei diritti
e doveri tra genitori e figli, assorbendo in parte i precetti giÃ
contenuti nell’art. 147 c.c. (37); i) infine, l’introduzione della discussa previsione dell’art. 448-bis c.c.
L’affermazione del principio dell’unitaria condizione di figlio ha
poi comportato, quale logico corollario, l’abrogazione dell’istituto
della legittimazione, simbolo della pesante discriminazione a carico
dei figli nati fuori del matrimonio (38).
Sul fronte processuale, l’art. 3 della l. n. 219 ha inoltre modi-
(35) Tra i primi commenti: GORASSINI, La responsabilità genitoriale come contenuto della potestà , in Filiazione. Commento al decreto attuativo, cit., 91 ss.; E.
GIACOBBE, Il prevalente interesse del minore e la responsabilità genitoriale. Riflessioni sulla riforma “Biancaâ€, in Dir. fam. pers., 2014, 817; AL MUREDEN, La
responsabilità genitoriale tra condizione unica del figlio e pluralità dei modelli
familiari, in Fam. dir., 2014, 466 ss.; in senso critico RESCIGNO, La filiazione « riformata »: l’unicità dello status, cit., 1261; e v. anche SESTA, voce Filiazione, in
Enc. dir., Annali VIII, 2015, Milano, 451; si mostra assai critico non solo sulla
scelta della nuova denominazione bensì sulla disciplina della responsabilità genitoriale nel suo complesso, G. DE CRISTOFARO, Dalla potestà alla responsabilitÃ
genitoriale: profili problematici di una innovazione discutibile, in Nuove leggi civ.
comm., 2014, 782 ss.
(36) Per tutti, MIR. BIANCA, Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico, cit., 507 ss.;
IADECOLA, Il principio di unificazione dello stato di figlio, in Dir. fam. pers., 2014,
364 ss.; e v. anche supra, par. 2, testo e note 21 e 22.
(37) Sull’art. 147 c.c. riformato v. G. GIACOBBE, Il nuovo art. 147 c.c., in
Filiazione. Commento al decreto attuativo, cit., 109 ss. Sui contenuti del nuovo art.
315-bis, v. gli interventi apparsi nel volume Filiazione. Commento al decreto
attuativo, cit., rispettivamente di ACHILLE (L’obbligo di mantenimento nel rinnovato quadro sistematico dei diritti del figlio), ivi, 115 ss.; BALLARANI (L’ascolto nella
riforma della filiazione), ivi, 127 ss.; BALLARANI e SIRENA (Il diritto dei figli di crescere
in famiglia e di mantenere rapporti con i parenti nel quadro del superiore interesse
del minore), ivi, 141 ss.; SPAZIANI (Il diritto all’assistenza morale), ivi, 151 ss.;
CARRANO (Il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti),
ivi, 160 ss.; BELLELLI (Una rilettura dei doveri del figlionei confronti dei genitori), ivi, 167 ss.
(38) Per tutti, PARADISO, L’abrogazione delle disposizioni in materia di legittimazione di figli naturali, in Nuove leggi civ. comm., 2013, 586 ss.; ID., L’abrogazione
della legittimazione (artt. 280-290), in La riforma della filiazione, cit., 321 ss.
18 INTRODUZIONE
ficato l’art. 38 disp. att., ridisegnando il riparto di competenze fra
Tribunale ordinario e Tribunale per i minorenni (39).
La l. n. 219 cit., all’art. 2, dettava i principi e i criteri direttivi
di un’ampia delega al Governo ad adottare “uno o più decreti
legislativi di modifica delle disposizioni vigenti in materia di filiazione ... per eliminare ogni discriminazione tra i figliâ€. Al fine di dare
attuazione alla delega contenuta nella legge, il Governo ha predisposto (nel marzo 2013) uno schema di decreto legislativo recante
“Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, ai sensi
dell’art. 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219â€, il quale, dopo i
passaggi di rito (40), è stato definitivamente approvato con d.lgs. 28
dicembre 2013, n. 154 cit., entrato in vigore il 7 febbraio 2014.
(39) Cfr. PROTO PISANI, Note sul nuovo art. 38, disp. att. c.c. e sui problemi che
esso determina, in Foro it., 2013, V, 126 ss.; TOMMASEO, La nuova legge sulla
filiazione: i profili processuali, in Fam. dir., 2013, 251 ss.; ID., I profili processuali
della riforma della filiazione, in Fam. dir., 2014, 526 ss.; DANOVI, Nobili intenti e
tecniche approssimative nei nuovi procedimenti per i figli (non più) “naturaliâ€, in
Corr. giur., 2013, 537 ss.; G. FINOCCHIARO, Ridotte le competenze del tribunale per
i minorenni, in Guida al diritto, 2013, 5, 86 ss.; GRAZIOSI, Una buona novella di fine
legislatura: tutti i “figli†hanno eguali diritti, dinanzi al Tribunale ordinario, in
Fam. dir., 2013, 263 ss.; da ultimo VELLETTI, Le modifiche alla ripartizione di
competenza dei Tribunali (art. 38 disp. att. c.c. come modificato dall’art. 3 della l.
n. 219/2012), in La riforma della filiazione, cit., 953 ss.; B. DE FILIPPIS, Nuovo
riparto di competenze tra Tribunale ordinario e Tribunale per i minorenni, in
Modifiche al codice civile e alle leggi speciali in materia di filiazione, Napoli, 2014,
181 ss. In proposito, val la pena segnalare che il nuovo art. 38 disp. att. c.c. è stato
immediatamente investito da censure di incostituzionalità , proprio relativamente
alle competenze residue in capo al tribunale per i minorenni: così, Trib. Bologna,
ord. 5 maggio 2014 (in Fam dir., 2014, 807, con nota adesiva di ARCERI; e in Dir.
fam. pers., 2014, 1040, con nota di DANOVI), che ha sollevato la questione di
costituzionalità del 1° comma della norma, nella parte in cui attribuisce al tribunale
per i minorenni la competenza per i procedimenti di cui all’art. 317-bis c.c., relativi
al diritto degli ascendenti di mantenere rapporti significativi con i nipoti (sull’ordinanza di rimessione v. i rilievi critici, in parte condivisibili, di C.M. BIANCA, Note
introduttive, in La riforma della filiazione, Padova, 2015, XXX ss.): questione di
costituzionalità ritenuta tuttavia infondata da Corte cost., 24 settembre 2015,
n. 194; e analoghe censure di incostituzionalità hanno investito il medesimo
articolo nella parte in cui riserva al tribunale per i minorenni la competenza
relativamente ai provvedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale
di cui agli artt. 330 e 333 c.c. (Trib. Firenze, ord. 5 giugno 2014): questione
giudicata nella specie inammissibile da Corte cost., n. 134 del 2016.
(40) Lo schema di d.lgs. è stato approvato in prima battuta dal Consiglio dei
Ministri nella seduta del 12 luglio 2013; nel novembre 2013 ha ottenuto il parere
favorevole del Parlamento, sia pur con osservazioni (Commissione permanente
VERSO IL RICONOSCIMENTO DI STATUS FILIATIONIS 19
Le novità complessivamente introdotte dalla l. n. 219 del 2012
e dal successivo d.lgs. n. 154 del 2013, di attuazione della delega,
implicano modifiche sostanziali che ridisegnano la stessa architettura del codice civile, a partire dalla nuova intitolazione del Titolo
VII del Libro I, riorganizzato in modo significativo — anche se non
del tutto razionale né coerente con l’ambizioso obiettivo che animava i riformatori (41) — sia nei contenuti sia nella partizione interna,
oggi articolata in cinque capi con eliminazione di sezioni e paragrafi
(art. 7, 1° comma, d.lgs. n. 154 del 2013 cit.): di queste modifiche
si darà conto in sede di commento alle singole norme interessate
dalla riforma.
3. (Segue) Le tappe più significative di un accidentato percorso legislativo.
Com’è noto, il processo di riforma ha conosciuto accelerazioni
e battute d’arresto. La fine anticipata della XV legislatura sembrava
aver allontanato nel tempo il traguardo della completa equiparazione tra le due “categorie†di figli nel segno dell’unicità dello status, a
prescindere dalle circostanze della nascita e dalle modalità di costituzione del rapporto giuridico con il nato (42). Si era infatti bruII-Giustizia), ed è ritornato in Consiglio dei Ministri per la definitiva approvazione
(13 dicembre 2013).
(41) Cfr., a riguardo, condivisibili rilievi di DOSSETTI, La filiazione nel matrimonio, in Tratt. di dir. fam. diretto da Bonilini, IV, cit., 3370 s.; e v. anche LENTI, La
sedicente riforma, cit., 210 ss.; ROMA, Prime, sommarie osservazioni sulla l. 10
dicembre 2012, n. 219, cit., p. 29 ss.; nonché SESTA, L’accertamento dello stato di
figlio dopo il decreto legislativo n. 154/2013, in Fam. e dir., 2014, 457, che tende
a ridimensionare la portata dell’intervento riformatore ... alla vera, per certi versi
dirompente, novità rappresentata dall’art. 74 c.c.; quest’ultimo aspetto è sottolineato anche da U. SALANITRO, La riforma della disciplina della filiazione dopo
l’esercizio della delega (parte I), in Corr. giur., 2014, 541, ove il rilievo per cui: “è
soltanto in relazione agli effetti della filiazione, ed in particolare ai rapporti di
parentela, che si è pervenuti ad una sostanziale unificazione dello stato di figlio,
mentre è rimasto sostanzialmente fermo nella sua concezione binaria ... l’impianto
sistematico della disciplina sulla costituzione del rapporto filiale e sulle azioni di
statoâ€.
(42) È opportuno ricordare che l’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali UE —la quale, con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, ha acquistato lo stesso
20 INTRODUZIONE
scamente arrestato l’iter del disegno di legge n. 2514 (43), il quale,
pur con qualche timidezza, muoveva nella giusta direzione della
piena eguaglianza e della pari dignità di tutti i figli, senza discriminazione alcuna, così da attuare pienamente il precetto contenuto
nell’art. 30 Cost.
Il dibattito aveva ricevuto nuovo impulso con l’approvazione
del ddl. n. 2805 del 2011 (Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali) (44), il quale per la prima volta proclamava
l’unicità dello status di figlio: “tutti i figli hanno lo stesso stato
giuridico†(così il testo dell’art. 315 c.c., introdotto dall’art. 1, 6°
comma), cancellando dal codice civile le espressioni “figli legittimiâ€
e “figli naturaliâ€, da sostituire con l’unico termine “figli†(art. 1, 10°
comma), accogliendo un principio ormai divenuto patrimonio della
gran parte delle legislazioni europee (45) e ripetutamente invocato
dalla dottrina (46).
valore giuridico dei Trattati (art. 6) — là dove fa espresso divieto di “qualsiasi
forma di discriminazioneâ€, richiama anche quella fondata sulla “nascitaâ€.
(43) “Delega al Governo per la revisione della normativa in materia di filiazioneâ€, presentato alla Camera dei deputati il 12 aprile 2007. Per un commento a
prima lettura ddl. n. 2514 si rinvia a T. AULETTA, Prospettive di unificazione dello
status di filiazione, in Fam. dir., 2008, 1064 ss., e a RENDA, Equiparazione o
unificazione degli status filiationis? Proposte per una riforma del sistema di
accertamento della filiazione, in Riv. dir. civ., 2008, 103 ss.
(44) Approvato dalla Camera dei deputati il 30 giugno 2011 e trasmesso alla
Presidenza del Senato il 4 luglio 2011, ma la cui sorte è apparsa subito incerta, in
ragione delle tumultuose vicende politiche di quel periodo: sul ddl. cit. v. SESTA, I
disegni di legge in materia di filiazione: dalla diseguaglianza all’unicita` dello status,
in Fam. dir., 2012, 962 ss.
(45) Ultima, in ordine di tempo, la Francia, la cui riforma della filiazione
(Ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation, entrata
in vigore il 1°luglio 2006), non solo ha provveduto ad unificare la disciplina della
filiazione in un unico titolo (tit. VII De la filiation), dedicato allo stato di figlio
senza ulteriori aggettivazioni, ma ha addirittura cancellato dal linguaggio del codice
la stessa denominazione “figli legittimi†e “figli naturaliâ€. Così recita, infatti, l’art.
310 c.c. “Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont les mêmes
droits et les mêmes devoirs dans leurs rapports avec leur père et mère. Ils entrent
dans la famille de chacun d’euxâ€. Per una panoramica sull’evoluzione del diritto
della filiazione nei principali ordinamenti europei, v. DIURNI, La filiazione nel
quadro europeo, in Il nuovo diritto di famiglia, Trattato diretto da Ferrando, III,
Filiazione e adozione, Bologna, 2007, 41 ss.; BALESTRA e BOLONDI, La filiazione nel
contesto europeo, in Fam. dir., 2008, 309 ss.
(46) L’urgenza di cancellare la distinzione tra “categorie†di figli è stata tenacemente ribadita a più riprese, e in modo incisivo da C.M. BIANCA, La legge italiana
LE TAPPE DI UN PERCORSO LEGISLATIVO 21
E proprio il ddl. citato ha costituito un’ampia base di discussione in vista dell’approvazione della riforma, che ha poi trovato
definitivo compimento nella l. n. 219 del 2012 e nel successivo d.lgs.
n. 154 del 2013.
Né va peraltro sottaciuto che nel corso degli anni qualche
importante tassello si era via via aggiunto a completare il mosaico
ridisegnato dalla riforma del ’75 nel segno della completa parificazione tra tutti i figli: soprattutto per impulso della giurisprudenza,
ma significativi avanzamenti in quella direzione erano stati compiuti, in tempi recenti, anche dal legislatore.
Sul primo fronte, va ricordata la sentenza della Corte Cost.,
n. 494 del 2002 (47), che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’art. 278, comma 1°, nella parte in cui esclude la dichiarazione
giudiziale della paternità e della maternità naturali e le relative
indagini nei casi in cui il riconoscimento dei figli incestuosi è vietato.
Questa cauta apertura non incideva peraltro sul divieto di riconoscimento dei figli incestuosi nelle medesime ipotesi (art. 251, comma 1°), che permaneva invariato, con conseguente lesione, riguardo
a questa « categoria » di figli, del diritto alla propria identità personale.
Ancora, nella medesima prospettiva si colloca l’intervento della
Consulta che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 274
c.c., il quale — com’è noto — prevedeva il giudizio preliminare di
ammissibilità dell’azione per la dichiarazione giudiziale di paternitÃ
e maternità naturale (48).
Sul fronte legislativo, tappa non trascurabile di questo lento e
travagliato percorso verso la completa eguaglianza tre le “categorieâ€
di figli è certo rappresentata da due previsioni introdotte dalla l. 8
febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei
genitori e affidamento condiviso dei figli) e tra loro strettamente
correlate: da un lato l’art. 155 c.c. ha contribuito a preparare il
terreno al rilievo della parentela naturale là dove afferma il “dirittoâ€
conosce solo figli, in Riv. dir. civ., 2013, I, 1 ss.; ID., Diritto civile, II, La famiglia.
Le successioni, 4ª ed., Milano, 2005, 316 ss.; ID., La filiazione: bilanci e prospettive
a trent’anni dalla riforma del diritto di famiglia, in Dir. fam. pers., 2006, II, 207 ss.
(47) Corte cost., 28 novembre 2002, n. 494, cit. supra, nota 10.
(48) Corte cost., 10 febbraio 2006, n. 50, in Corr. giur., 2006, 497, con nota di
V. CARBONE; Fam. e dir., 2006, 237 ss., con nota di SESTA; in Giur. cost., 2006, I,
446, con nota di Gambini; in Nuove leggi civ. comm., 2006, 1367 ss., con nota di
ANDREA GENTILI; in Nuova giur. civ. comm., 2007, I, 172, con nota di A. ASTONE.
22 INTRODUZIONE
del minore a ... “conservare rapporti significativi con gli ascendenti
e con i parenti di ciascun ramo genitoriale†(art. 155 c.c., nel testo
modificato); dall’altro, l’art. 4, 2° comma, l. cit., là dove ha esteso
l’applicabilità degli artt. 155 ss. c.c., anche ai “procedimenti relativi
ai figli di genitori non coniugati†(49).
Si attendeva dunque che il legislatore portasse a compimento il
percorso avviato con la riforma del 1975, cancellando dall’ordinamento ogni traccia, anche lessicale, di discriminazione tra figli nati
nel matrimonio e figli nati fuori del matrimonio.
E proprio questo era l’ambizioso obiettivo avuto di mira dal ddl.
n. 2514, là dove, all’art. 2, affidava allo strumento della delega la
revisione e la sostanziale riscrittura dell’intero titolo VII del libro I
del codice civile nonché di parte del titolo IX, attraverso la soppressione delle stesse denominazioni “filiazione legittima†e “filiazione
naturaleâ€, nel segno dell’unicità della condizione di figlio, con ciò
rafforzando l’idea che individua nel rapporto di filiazione una “relazione tutelata dall’art. 30 Cost., come valore in sé, originale e non
dipendente†(50).
Il medesimo obiettivo, a ben vedere, poi perseguito dal successivo ddl. n. 2805 cit., che ha spianato il terreno all’ultima riforma.
4. Il rinnovato equilibrio tra valore della verità e principio di
certezza e stabilità dello stato di figlio.
È forse superfluo rimarcare come i mutamenti intervenuti nella
dinamica delle relazioni familiari con il declino dell’immagine della
(49) Sul punto, tra gli altri, C.M. BIANCA, La nuova disciplina in materia di
separazione dei genitori e affidamento condiviso: prime riflessioni, in Dir. fam.
pers. 2006, 676 ss.; PATTI e ROSSI CARLEO (a cura di), L’affidamento condiviso, Giuffrè, 2006; RUSCELLO, Crisi della famiglia e affidamenti familiari: il nuovo art.
155 c.c., in Dir. fam. e pers. 2007, 265 ss.; FERRANDO, La filiazione: problemi attuali
e prospettive di riforma, in Fam. e dir., 2008, 635 ss., ivi, 639; DOGLIOTTI (a cura di),
Affidamento condiviso e diritti dei minori (legge 8 febbraio 2006, n. 54), Torino,
2008; e sia consentito il rinvio a MANTOVANI, voce “Affidamento condivisoâ€, in Enc.
Giur. Treccani, XVII, Agg., Istituto della Enciclopedia italiana, Roma, 2009, 13 ss.
(50) Così la Relazione al ddl. n. 2514/2007, p. 3, che riprende — quasi testualmente — le parole di ZATTI, Rapporto educativo ed intervento del giudice, in
L’autonomia dei minori tra famiglia e società , a cura di M. De Cristofaro e A.
Belvedere, Milano, 1980, 189 ss., ivi, 208 e 212.
VALORE DELLA VERITÀ E PRINCIPIO DI CERTEZZA 23
famiglia tradizionale, a seguito della decisa incrinatura del nesso
esclusivo tra filiazione e matrimonio, si siano tradotti, già a partire
dalla riforma del ’75, in un’accentuazione del ruolo della verità nei
rapporti di filiazione (51) rispetto al valore della legittimità , fino ad
allora privilegiato (52).
L’assunto, certo condivisibile, richiede ancora oggi — e pur
nella rinnovata cornice normativa — di essere attentamente soppesato.
Così, non è dubbio che già nel sistema previgente la sostanziale
equiparazione, sul piano del rapporto con i genitori, tra figli nati nel
matrimonio e figli nati al di fuori di esso, avesse notevolmente
contribuito a ridimensionare il principio del c.d. favor legitimitatis, e ben più estesa rispetto al passato risultasse la possibilità di far
emergere la verità biologica della generazione (53).
L’opzione legislativa in tale direzione trovava diretta espressione in alcune significative disposizioni codicistiche, sia in materia di
filiazione matrimoniale sia nel contesto della filiazione c.d. naturale:
(51) Per tutti BESSONE, ALPA, D’ANGELO, FERRANDO, SPALLAROSSA, La famiglia nel
nuovo diritto, Bologna, 2002, 268 ss.
(52) Com’è noto, le ragioni della prevalenza del c.d. favor legitimitatis apparivano
strettamente legate al valore attribuito al matrimonio quale fonte della legittimitÃ
dei figli. Lo status privilegiato riservato ai figli legittimi trovava dunque ragione
nella tutela dell’integrità e della coesione della famiglia legittima (tra gli altri,
BUCCIANTE, voce « Filiazione, II, Filiazione legittima », in Enc. Giur., XIV, Roma,
1989, 1; CATTANEO, Della filiazione legittima, in Comm. c.c. Scialoja Branca, Bologna-Roma, 1988, 19, in relazione alla mancata operatività della presunzione di
concepimento (rectius: di paternità ) nell’ipotesi di separazione legale dei coniugi;
ID., Lo stato di figlio legittimo e le prove della filiazione, in Tratt. Rescigno2
, 4,
Torino, 1997, 11 ss.
(53) In proposito va senz’altro menzionata la sentenza della Corte costituzionale
che ha dichiarato la illegittimità dell’art. 278, 1° comma, c.c., « nella parte in cui
esclude la dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturali e le
relative indagini, nei casi in cui, a norma dell’art. 251, 1° comma, c.c., il riconoscimento dei figli incestuosi è vietato » (Corte Cost., 28 novembre 2002, n. 494, cit.
supra, nota 10). A seguito dell’intervento della Corte, al figlio spettava dunque la
scelta se agire per la dichiarazione giudiziale, conseguendo in tal modo lo status di
figlio naturale, oppure agire per ottenere il mantenimento, l’istruzione e l’educazione a norma dell’art. 279, 1° comma, c.c., senza conseguire tale status. Restava
invece preclusa la possibilità per i genitori di riconoscere il figlio incestuoso, salve
le eccezioni di cui all’art. 251, 1° comma, c.c. (sul punto (sul punto, T. AULETTA, La
filiazione derivante da incesto, in La riforma della filiazione, cit., 231 ss.; DOGLIOT- TI, La filiazione fuori del matrimonio (artt. 250-290 c.c.), in questo Commentario, Milano, 2015, sub art. 251 c.c., 234 s.).
24 INTRODUZIONE
sul primo fronte è sufficiente il richiamo alla previsione che escludeva l’operatività della presunzione di concepimento nell’ipotesi di
nascita del figlio decorsi trecento giorni dall’avvenuta separazione
tra i coniugi (art. 232, 2° comma, c.c.); così come alla formulazione
degli artt. 233 e 234 c.c.; all’ampliamento delle ipotesi in cui si
ammetteva il disconoscimento della paternità , insieme all’estensione
della cerchia dei soggetti legittimati all’azione (art. 235 c.c.); ancora,
al prolungamento dei termini per proporre l’azione (art. 244
c.c.) (54).
L’accentuazione della verità nei rapporti di filiazione affiorava
altresì dall’art. 244, 4° comma, c.c. come modificato dall’art. 81, l.
184/1983, ove si prevedeva che l’azione di disconoscimento potesse
promuoversi da un curatore speciale nominato dal giudice su istanza
del figlio minore “che abbia compiuto il sedicesimo anno di età o del
pubblico ministero, quando si tratti di minore di età inferiore†(55).
A completare il mosaico, si aggiungeva la possibilità , ormai
riconosciuta anche alla donna coniugata, di denunciare come proprio figlio naturale il figlio concepito durante il matrimonio ma
frutto di una relazione extraconiugale. In tal caso, l’accoglimento
della tesi che faceva dipendere l’acquisto dello stato di figlio legittimo non già dalla semplice nascita da donna coniugata, nel periodo
indicato dall’art. 232 c.c., bensì dalla formazione del corrispondente
titolo di stato, valeva a rendere inoperante la presunzione di paternità , facendo emergere la verità della filiazione (56).
(54) Sulla decorrenza dei termini rispetto ai casi di adulterio e di impotenza la
Corte costituzionale aveva ulteriormente prolungato il termine di prescrizione
annuale, con decorrenza non già dalla nascita del figlio bensì dalla scoperta
dell’adulterio e, nel caso di impotenza, dalla scoperta di tale condizione (Corte
Cost., 14 maggio 1999, n. 170, in Fam. e dir., 1999, 313, con nota di FIGONE; e v.,
già Corte Cost., 6 maggio 1985, n. 143, in Giur. it., 1985, I, 1, 1153). Su questi
aspetti v. meglio infra, il commento sub art. 243-bis. (55) Ritiene censurabile la norma, in quanto « lesiva dell’autonomia della famiglia », SESTA, Le azioni di stato legittimo, in Tratt. dir. priv.2 diretto da Bessone, IV, Il diritto di famiglia, IV, Filiazione, adozione, alimenti, a cura di T. Auletta, Torino,
2011, 192 s., il quale prospetta, a riguardo, un dubbio di legittimità costituzionale
per contrasto con l’art. 29 Cost.
(56) La tesi, prevalente in dottrina (v. fra gli altri, FERRANDO, voce « Filiazione
legittima e naturale », in Digesto/civ., VII, Torino, 1993, 307; SESTA, Le azioni di
disconoscimento, di contestazione e di reclamo della legittimità , in Tratt. Rescigno2
, 4, Torino, 1997, 68 s.; ID., Lo stato di figlio legittimo, in Tratt. dir. priv. diretto da Bessone, IV, Il diritto di famiglia, cit., 164; UDA, Presunzione di paternitÃ
VALORE DELLA VERITÀ E PRINCIPIO DI CERTEZZA 25
Sul terreno speculare della filiazione fuori del matrimonio, il
cammino verso l’equiparazione nel segno della verità della procreazione si arricchiva di nuove tappe: la caduta dei limiti all’ammissibilità del riconoscimento dei figli c.d. adulterini (art. 250 c.c. nel
testo previgente); il venir meno delle limitazioni frapposte alla
ricerca della paternità e maternità naturali (art. 269 c.c.); e, ancora,
la soppressione del giudizio preliminare di ammissibilità dell’azione
diretta all’accertamento della paternità o della maternità naturale
(art. 274 c.c.) (57). Disposizioni tutte dalle quali emergeva come giÃ
in allora il sistema della filiazione non riservasse al principio di
favore per la legittimità del figlio quel valore quasi assoluto, talora
anche contro l’evidenza di una diversa realtà biologica della procreazione, che vi attribuiva nel passato (58).
Da questo punto di vista, poi, la pressoché completa equiparazione, sul piano del rapporto genitoriale, tra figli nati nel o fuori dal
matrimonio — anche prima della recente riforma del 2012-2013 —non solo aveva contribuito in larga misura al declino del principio
del favor legitimitatis, ma ne aveva altresì modificato l’originaria
ratio. Se nel regime precedente la riforma del ’75 l’interesse del
figlio a conseguire lo status di legittimo, quale condizione privilegiata, si legava strettamente, fin quasi a sovrapporsi, all’interesse al
decoro e alla integrità della famiglia fondata sul matrimonio e, in
definitiva, alla tutela della istituzione matrimoniale, gli interessi
protetti dal principio di legittimità apparivano ormai sganciati dai
e prove della filiazione legittima, in Tratt. dir. fam.2
, diretto da Zatti, II, Filiazione, Milano, 2012, 110 ss.), è stata accolta dapprima nella giurisprudenza delle corti di
merito, e in seguito anche dalla Corte di cassazione: Trib. Genova, 1° marzo 1982,
in Giur. it., 1983, I, 2, 823; Trib. Milano, 12 dicembre 1984, ivi, 1986, I, 2, 818;
Cass., 2 aprile 1987, n. 3184, in Nuova giur. comm., 1987, I, 702, con nota di
BOCCACCIO; Cass., 10 ottobre 1992, n. 11073, in Dir. fam., 1993, 468.
(57) Corte Cost., 10 febbraio 2006, n. 50, in Fam. e dir., 2006, 237 ss., con nota
di Sesta; in Corr. giur., 2006, 497 ss., con nota di CARBONE; in Fam., pers. succ., 2006, 403 ss., con nota di BASINI. (58) Quasi superfluo richiamare il famoso caso deciso dalla Corte di appello di
Firenze, 12 aprile 1949, in Mon. trib., 1949, 293, in cui un’applicazione indiscriminata del favor legitimitatis, espressione « dell’interesse superiore alla tutela
dell’integrità familiare », ha condotto al risultato davvero paradossale di escludere
l’ammissibilità dell’azione di disconoscimento della paternità promossa dal marito
di razza bianca nei confronti del figlio di colore nato in costanza di matrimonio
dalla moglie, anch’essa di razza bianca (la motivazione della sentenza si può leggere
in BESSONE (a cura di), Giurisprudenza del diritto di famiglia. Casi e materiali, raccolti da Dogliotti e Ferrando, Milano, 2000, 5 s.).
26 INTRODUZIONE
valori tradizionali e più saldamente ancorati alla persona del figlio,
alla sua identità , declinata nell’aspetto della certezza e stabilità del
proprio status (59).
E alla luce del sistema riformato e delle letture giurisprudenziali
di principi e norme si era, con ragione, sottolineata la tendenza del
legislatore « a far coincidere realtà naturalistica dei rapporti e loro
qualificazione formale » (60).
L’indubbio favore per il principio di verità e, quindi, per la
tendenziale conformità dello status alla verità biologica della procreazione, non assumeva tuttavia una preminenza assoluta e incondizionata, sopportando anch’esso significative « eccezioni ».
La stessa scelta di mantenere invariato il tradizionale sistema di
accertamento della filiazione nel matrimonio, implicava che la legittimità del figlio rimanesse ancora affidata nel nostro sistema (61) ad
una norma che attribuiva (e ancora attribuisce: v. infra il commento
sub art. 231 c.c.) la qualità di padre al marito della madre in forza
di una presunzione — o, meglio, di una « attribuzione legale di
paternità » (62) — superabile solo attraverso l’azione di disconoscimento della paternità , che il legislatore — nonostante le caute
aperture appena ricordate — ancorava pur sempre ad ipotesi tassative, non ritenendola esperibile — come invece avveniva in altre
esperienze giuridiche a noi vicine (63) — sulla sola base di una
(59) Per tutti CATTANEO, Della filiazione legittima, cit., 18 s.; BUCCIANTE, voce « Filiazione, II, Filiazione legittima », in Enc. Giur., XIV, Roma, 1989, 1 s.
(60) FERRANDO, Libertà , responsabilità e procreazione, Padova, 1999, 138. La
tendenza a favorire la verità nell’attribuzione degli stati di filiazione si giustificava
anche alla luce della sostanziale equiparazione sul piano del trattamento giuridico
tra figli naturali e figli legittimi, che ha attenuato in certa misura l’interesse a
conseguire uno status ritenuto in passato maggiormente tutelato, accentuando per
contro « l’interesse a non subire l’imposizione di uno status difforme dalla realtà »
(CATTANEO, Della filiazione legittima, cit., 18).
(61) Come del resto negli ordinamenti della tradizione giuridica europea: così in
Francia (art. 312 Code civil), Spagna (art. 116 Código civil), Portogallo (art. 1796,
2° comma, Código civil), Austria (§ 144 ABGB), Svizzera (art. 255 c.c.), Germania
(§ 1592, n. 1, BGB), Olanda (art. 199), Belgio (art. 315 Code civil).
(62) Così CATTANEO, Della filiazione legittima, cit., 30, che riprende l’opinione di
DELITALA, Disconoscimento di paternità , atto di nascita e « titolo » dello stato, in
Riv. trim. dir. e proc. civ., 1971, 1047 ss., spec., 1074 e 1090 ss.; FERRANDO, voce « Filiazione legittima e naturale », cit., 295 ss.
(63) In questa direzione si è mosso ad es. il legislatore francese, dapprima con
l’ammettere il disconoscimento di paternità ove il marito dimostri di non essere il
padre [art. 312 Code civil, come modificato dalla Loi n. 72-3 del 1972 e, più di
VALORE DELLA VERITÀ E PRINCIPIO DI CERTEZZA 27
dubbia corrispondenza dello status del figlio alla verità biologica
della procreazione; e mantenendo altresì l’esercizio dell’azione entro
confini ben definiti, sia quanto alla limitata cerchia dei soggetti
legittimati, sia in ordine ai rigorosi termini di decadenza dell’azione
(art. 244 c.c.) (64).
Ancora, il favore per la filiazione nel matrimonio riaffiorava a
ben vedere da una lettura coordinata delle stesse disposizioni sopra
richiamate a sostegno del principio di verità , ancorché in presenza di
una inversione del rapporto regola-eccezione (rectius: legittimità verità ) rispetto al sistema pre-riforma del ’75. Così, se la mancata
operatività della presunzione di concepimento decorsi trecento giorni dall’annullamento, dallo scioglimento del matrimonio ovvero dal
recente, con l’art. 332, 2° comma, nel nuovo testo di cui all’Ordonnance n.
2005-759 del 2005, là dove ammette la contestazione della paternità sulla sola base
della prova « que le mari (...) n’est pas le père »]; analoga regola è accolta in Spagna
all’art. 127 Código civil, ove si dispone che « nei giudizi relativi alla filiazione sono
ammesse indagini sulla paternità e maternità , mediante ogni ordine di prova,
comprese le prove biologiche »; e in Portogallo (art. 1801 Código civil.: « Nelle
azioni relative alla filiazione sono ammessi come mezzi di prova gli esami del
sangue e ogni altro metodo scientificamente comprovato »).
(64) Si spiega così come il padre naturale non rientrasse nel novero dei soggetti
legittimati ad esercitare l’azione di disconoscimento né fosse ammesso all’esercizio
dell’azione di contestazione della legittimità ex art. 248 c.c., specificamente rivolta
a contestare gli elementi c.d. « certi » che concorrevano a determinare lo stato di
figlio legittimo (così Cass., 24 marzo 2000, n. 3529, in Mass. Foro. it., 2000). Una
sensibile attenuazione del rigore della regola poteva cogliersi nella disposizione
dell’art. 244, 4° comma, c.c.: così, nel caso in cui l’istanza del p.m. fosse sollecitata
dal padre naturale, quest’ultimo avrebbe potuto, a seguito dell’esito positivo del
giudizio di disconoscimento, procedere al riconoscimento del figlio. In proposito la
Corte costituzionale (27 novembre 1991, n. 429, in Giur. it., 1992, I, 1, 385 ss., con
nota di M. D’AMICO), nel dichiarare inammissibile la questione di costituzionalitÃ
dell’art. 244, 4° comma, ha tuttavia ritenuto applicabili, anche nella particolare
ipotesi dell’azione di disconoscimento promossa dal curatore speciale, i principi
espressi dalla sentenza n. 341/1990 circa la necessaria valutazione dell’interesse del
minore ai fini della dichiarazione giudiziale di paternità , con la conseguenza che il
giudice potrebbe decidere di non procedere alla nomina del curatore, ove ritenesse
contrario agli interessi del minore il disconoscimento della paternità , in ragione del
fatto che il disconoscimento « lo spoglierebbe dello stato di figlio legittimo senza
garantirgli l’acquisto dello stato di filiazione nei confronti del padre naturale »
(Corte Cost., 27 novembre 1991, n. 429, cit., in motivazione). Sul rapporto tra
azione di disconoscimento della paternità e azione di contestazione della legittimità ,
v., anteriormente alla riforma del 2012-2013, DI NARDO, L’azione di disconoscimento della paternità , in Tratt. dir. fam.2
, diretto da Zatti, II, Filiazione, cit., 143,
267 ss.
28 INTRODUZIONE
provvedimento di separazione (giudiziale o consensuale) tra coniugi, escludeva la legittimità del figlio (art. 232, 1° e 2° comma) (65),
un « recupero » di tale condizione privilegiata era pur sempre favorita attraverso le possibilità di prova offerte dall’art. 234 c.c. (66).
Da queste brevi riflessioni emerge come il legislatore già nel
sistema previgente si fosse orientato nella direzione della ricerca di
un ragionevole bilanciamento tra le esigenze espresse dai due valori
in apparente tensione, nel senso di accordare preminenza all’uno o
all’altro in ragione della diversa « consistenza » degli interessi in
gioco nella concreta fattispecie (67).
In prospettiva analoga si muoveva quella parte della dottrina, la
quale precisava come la ricerca della verità non rappresentasse un
valore in sé tutelato, ma fosse piuttosto da porre in relazione con il
principio di responsabilità per il fatto della procreazione, ricavabile
dall’art. 30, 1° comma, Cost., quale solida base per l’affermazione
della regola di condotta secondo cui « chi ha tenuto comportamenti
tali da portare alla nascita di un figlio, è poi responsabile della sua
(65) Ma sul punto v. meglio infra, il commento sub art. 232 c.c.
(66) Del resto, che il principio di verità non rappresenti neppure nel sistema
riformato un « valore di rilevanza costituzionale assoluta da affermarsi comunque »
(in tal senso v. già Cass., 30 gennaio 2001, n. 1264, in Mass. Giur. it., 2001), è
ribadito a più riprese dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, pur a partire
dalla discutibile premessa interpretativa che ravvisa nella disposizione costituzionale secondo cui « la legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità »
(art. 30, 4° comma, Cost.), la funzione di limite alla preminenza del principio di
verità biologica rispetto a quella legale, implicitamente ricavabile dal 1° comma
dell’art. 30. Spetta dunque al legislatore ordinario « il potere di privilegiare, nel
rispetto degli altri valori di rango costituzionale, la paternità legale rispetto a quella
naturale, nonché di fissare le condizioni e le modalità per far valere quest’ultima »,
ivi inclusa « la valutazione in via generale della soluzione più idonea per la
realizzazione dell’interesse del minore »; nel medesimo senso, a distanza di sedici
anni, Cass., 3 aprile 2017, n. 8617, in Foro it., 2017, I, 1532, con nota di G.
CASABURI; e in Fam. dir., 2017, 845 ss., ivi, 848 ss., il commento di BUGETTI; in
dottrina, di recente, PORCELLI, Accertamento della filiazione e interesse del minore, Napoli, 2016, passim. (67) Cfr. Cass., 6 aprile 1995, n. 4035, in Giust. civ., 1995, I, 2401 ss., ivi, 2404,
in motivazione. Pur nel mutato contesto di “progressiva e lenta affermazione (...)
del favor veritatisâ€, l’esigenza di un “attento bilanciamento degli interessi che
vengono in rilievo†alla luce della concreta situazione dei soggetti coinvolti, e, in
particolare, del minore, è riaffermata da Cass., 3 aprile 2017, n. 8617, cit.
VALORE DELLA VERITÀ E PRINCIPIO DI CERTEZZA 29
formazione come persona e come cittadino » (68). Con la conseguenza che il principio di verità è destinato a cedere di fronte a
situazioni in cui l’accertamento dello status « non sia espressione del
“valore†di responsabilità per la procreazione » (69).
5. Verità , responsabilità e interesse del minore.
Al binomio verità -responsabilità veniva poi accostato l’altro
elemento, che — per via di interpretazione giudiziale — aveva fatto
il suo ingresso nel « paradigma delle azioni di stato » (70), contribuendo a ridisegnare i confini del delicato equilibrio tra favor
veritatis e favor legitimitatis, e cioè l’interesse del minore (71), nel
suo ruolo di principio-guida anche in sede di accertamento della
filiazione.
E che il best interest (o, meglio, i best interests, secondo una più
corretta accezione) del minore coincida sempre con l’interesse alla
(68) Così già BESSONE, ALPA, D’ANGELO, FERRANDO, SPALLAROSSA, La famiglia nel
nuovo diritto, cit., 269.
(69) In tal senso FERRANDO, Libertà , responsabilità e procreazione, cit., 138, 364
(70) Cass., 23 febbraio 1996, n. 1444, in Nuova giur. comm., 1997, I, 78, con
nota di ZATTI, Interesse del minore e doppia figura genitoriale. (71) Pur con il carico di ambiguità e la “vaghezza†che circonda la formula: cfr.
LENTI, Note critiche in tema di interesse del minore, in Riv. dir. civ., 2016, I, 86 ss.;
ID., L’interesse del minore nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti
dell’uomo: espansione e trasformismo, in Nuova giur. civ. comm., 2016, II, 148 ss.;
PICCINNI, in MAZZONI e PICCINNI, La persona fisica, nel Trattato Iudica-Zatti, Milano,
2016, 415 ss.; critico anche BUSNELLI, Il diritto della famiglia di fronte al problema
della difficile integrazione delle fonti, in Riv. dir. civ., 2016, 1447 ss., spec. 1463
ss., ivi, 1467; e v. anche LAMARQUE, Prima i bambini. Il principio dei best interests
of the child nella prospettiva costituzionale, Franco Angeli, Milano, 2016, spec. 62
ss.; così pure SENIGAGLIA, Status filiationis e dimensione relazionale dei rapporti di
famiglia, Napoli, 2013, spec. 163 ss., ivi, 167; ID., Genitorialità tra biologia e
volontà . Tra fatto e diritto, essere e dover-essere, cit., 982 ss.; da ultimo, cfr. V.
SCALISI, Il superiore interesse del minore ovvero il fatto come diritto, in Riv. dir. civ., 2018, 405 ss., ivi, 411 ss.; e QUADRI, Una riflessione sull’interesse del minore e la
dimensione familiare della sua tutela, in Nuova giur. civ. comm., 2020, II, 1330 ss.,
ivi, 1331; da ultimo, per una più ampia riflessione, DI MASI, L’interesse del minore.
Il principio e la clausola generale, Napoli, 2020, passim, spec. 99 ss.; da ultimo,
ancora LENTI, Diritto della famiglia, in Tratt. dir. priv., diretto da Iudica e Zatti,
Milano, 2021, 73 ss.
30 INTRODUZIONE
veridicità del proprio status poteva (e può) talora apparire dubbio (72).
Con lo sguardo rivolto alla filiazione fuori del matrimonio, il
solo fondamento biologico della generazione (non era e) non è
sempre sufficiente a giustificare l’attribuzione dello stato di figlio,
ove la spontanea assunzione di responsabilità del genitore nei confronti del nato non risulti conforme al suo interesse (art. 250, 4°
comma, c.c., anche nella nuova formulazione) (73); dall’altro, può
ancora discutersi se — nonostante il venir meno del giudizio di
ammissibilità dell’azione ex art. 274 c.c. — il positivo accertamento
di un contrasto con l’interesse del minore, alla luce della concreta
fattispecie, possa condurre al rigetto dell’azione volta ad ottenere la
(72) Da ultimo, sottolinea l’assenza “di ogni automatismo nel cogliere l’interesse
del minore rispetto al principio di verità biologica della filiazioneâ€, Cass., 3 aprile
2017, n. 8617, cit.; per una riflessione ad ampio spettro sul tema, tesa a valorizzare
le esperienze di filiazione slegate dalla derivazione genetica e fondate sulla continuità affettiva anche con il genitore “socialeâ€, A. GORGONI, Filiazione e responsabilità genitoriale, cit., spec. 11 ss., 43 ss., 58 ss., 201 ss., 245 ss., 463 ss.; ID., La
rilevanza della filiazione non genetica, in Persona e mercato, 2017, 3, 153 ss.
(http://www.personaemercato.it/wp-content/uploads/2017/11/Gorgoni.pdf); più
di recente, nel delicato contesto dell’attribuzione della genitorialità nelle esperienze
di maternità per sostituzione, e, in particolare, sulle vicende relative alla trascrivibilità di atti di nascita legittimamente formati all’estero, V. SCALISI, MaternitÃ
surrogata: come “far cose con regoleâ€, in Riv. dir. civ., 2017, 1097 ss., ivi, spec.
1108 ss., il quale osserva conclusivamente: “Non si tratta di far prevalere il
momento volitivo dell’autodeterminazione procreativa sul dato biologico, quanto
piuttosto di non negare a priori una genitorialità che, sebbene non biologica, risulti
tuttavia idonea all’assunzione di una valida responsabilità genitoriale (...) nel che
soltanto risiede la sua essenza e funzione, che è poi la intrinseca ragione di essere
e legittimazione di ogni genitorialità ; e tutto ciò da valutarsi e determinarsi, nel
superiore interesse del minore, sulla base di un conforme status affectionis giÃ
instaurato e protraentesi per un tempo significativo o anche soltanto già avviato ma
già evidenziante i necessari presupposti intesi a garantire in prospettiva il pieno e
integrale sviluppo della personalità del minore stesso†(ivi, 1111); cfr, in diversa
prospettiva, le perplessità nei confronti del richiamo al best interest ai fini di una
“equiparazione automatica della significativa relazione al rapporto formale
genitore-figlioâ€, sollevate da SENIGAGLIA, Genitorialità tra biologia e volontà , cit.,
990 ss., spec. 997 ss., ivi, 1000.
(73) Da ultimo in tal senso FERRANDO, Ordine pubblico e interesse del minore nella
circolazione degli status filiationis, in Corr. giur., 2017, 181 ss.; e v. anche S.
TROIANO, Le innovazioni alla disciplina del riconoscimento del figlio nato fuori del
matrimonio, in La riforma della filiazione, cit., 199 ss.; ma v., con riguardo al
persistente rilievo dell’interesse del minore in sede di riconoscimento del figlio, le
osservazioni critiche di LENTI, La “sedicente†riforma, cit., 205.
VERITÀ, RESPONSABILITÀ E INTERESSE DEL MINORE 31
dichiarazione giudiziale di una paternità , quand’anche biologicamente fondata (74).
Pressoché univoco pareva invece l’indirizzo giurisprudenziale,
peraltro avvalorato da un intervento della Consulta, volto ad escludere che la valutazione dell’interesse del minore potesse rilevare in
sede di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità ex
art. 263 c.c., quale ragione di conflitto tra favor veritatis e favor
minoris (75).
La solidità dell’orientamento tradizionale è stata tuttavia incrinata dalle censure di incostituzionalità che hanno investito la norma
da ultimo citata — in riferimento agli artt. 2, 3, 30, 31 e 117, 1°
comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 della Convenzione Edu — proprio “nella parte in cui non prevede che l’impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità del figlio minorenne possa essere accolta solo quando sia ritenuta dal giudice rispondente all’interesse del minore stesso†(76); e quindi non consenta,
(74) Come sopra ricordato, l’art. 274 c.c. è stato dichiarato costituzionalmente
illegittimo dalla Corte Cost., 10 febbraio 2006, n. 50 (v. supra, nota 48), ma può
discutersi se la soppressione del giudizio preliminare di ammissibilità dell’azione
implichi il venir meno dell’esigenza di una valutazione dell’interesse del minore
all’accertamento giudiziale della paternità o maternità (già imposta da Corte Cost.,
n. 341/1990). Tale interesse — per espressa ammissione della Corte costituzionale — « potrà essere eventualmente delibato prima dell’accertamento della fondatezza
dell’azione di merito »; lo esclude, da ultimo, SESTA, L’incostituzionalità dell’art.
274 c.c.: è ancora possibile la delibazione dell’interesse del minore?, in Fam. e dir., 2006, 240 ss.; in proposito v. anche V. CARBONE, Paternità naturale: incostituzionale la fase preliminare del giudizio, in Corr. giur., 2006, 500 ss.; BASINI, La morte
del Minotauro: la Consulta dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 274 c.c.,
in Famiglia, Persone, Successioni, 2006, 403 ss.
(75) Corte Cost., 22 aprile 1997, n. 112, in Giur. cost., 1997, 1073 ss., con
osservazioni di Vincenzi Amato; e in Fam. dir., 1997, 411 ss., con nota di FIGONE, che ha ritenuto non fondata la questione di costituzionalità dell’art. 263 c.c. nella
parte in cui non prevede che l’impugnazione del riconoscimento per difetto di
veridicità possa essere accolta solo ove ritenuta dal giudice rispondente all’interesse
del minore; e cfr. Corte cost., ord. 12 gennaio 2012, n. 7, in Giur. cost., 2012, 1,
45 ss.; Cass., 15 aprile 2005, n. 7924, in DeJure, Giuffrè.
(76) App. Milano, ord. 25 luglio 2016, in Foro it., 2016, I, 3258 ss., con nota di
G. CASABURI. L’ordinanza è stata l’occasione per l’avvio di una discussione più
ampia sul tema della gravidanza per altri, in un dialogo a più voci che ha coinvolto
giuristi/e esperti di diritto di famiglia e di diritto costituzionale. Allo scambio di
opinioni è dedicato il Focus Verità della nascita e GPA (Gravidanza per altri), a
cura di B. Pezzini, pubblicato nella rivista GenIUS, 2012, 2, 5 ss. La vicenda
riguardava una coppia di conviventi di sesso diverso che aveva fatto ricorso ad una
32 INTRODUZIONE
nel caso di specie, di valutare in concreto l’interesse a conservare il
legame familiare con la madre “socialeâ€, legittimamente riconosciuto all’estero.
Pronta e sollecita la risposta della Consulta (77), la quale —
com’era forse prevedibile — ha escluso la fondatezza della questione
di legittimità costituzionale relativa alla norma denunciata, in virtù
madre surrogata in India, con impianto di un embrione formato da ovociti di
donatrice anonima e gameti dell’uomo appartenente alla coppia committente. Nel
certificato di nascita il bambino risultava “riconosciuto come figlio naturale†del
padre e della madre. In sede di richiesta della trascrizione del certificato di nascita
legittimamente formato all’estero, l’ufficiale di stato civile sospendeva il procedimento ed effettuava segnalazione alla Procura della Repubblica sul rilievo che
potesse ricorrere un’ipotesi di maternità surrogata. Su iniziativa del P.M. il Tribunale per i minorenni di Milano, avviava il procedimento per la dichiarazione dello
stato di adottabilità del minore, in pendenza del quale veniva riproposta, e questa
volta trovava accoglimento, la richiesta di trascrizione in Italia dell’atto di nascita
legittimamente formato all’estero. Il Tribunale per i minorenni, su richiesta del
P.M., essendo emerso dagli atti che il bambino era effettivamente frutto di gravidanza per altri, autorizzava, ai sensi dell’art. 264, 2° comma, c.c., l’impugnazione
del riconoscimento materno, nominando a tal fine un curatore speciale. L’azione
proposta dal curatore veniva accolta in primo grado e la sentenza veniva impugnata
in appello dalla madre “intenzionaleâ€. Data la già avvenuta trascrizione in Italia
dell’atto di nascita, i giudici della Corte d’appello precisano i confini della questione
loro sottoposta, che non è “quella di autorizzare la trascrizione di uno status
filiationis giuridicamente riconosciuto solo all’estero e di costituire uno stato
inesistente per l’Italia (...), bensì quella della rimozione, attraverso la proposta
azione, di uno stato già riconosciuto a causa della non veridicità di quel riconoscimento in Italia trascrittoâ€. Di là dagli interrogativi che affiorano circa la correttezza
del ricorso all’impugnazione del riconoscimento ex art. 263 c.c. per contestare la
maternità nell’ipotesi sopra descritta (v., a riguardo, i convincenti rilievi di FERRAN- DO, Gravidanza per altri, impugnativa del riconoscimento per difetto di veridicità e
interesse del minore. Molti dubbi, poche certezze, in GenIUS, 2017, cit., 13 ss.),
soprende l’affermazione della Corte circa l’esistenza di un “univoco indirizzo
interpretativo†da considerare “diritto vivente†secondo cui nella disciplina delle
azioni di stato la ricerca della verità costituisce principio assolutamente preminente
che non consente bilanciamenti con il diverso principio dell’interesse del minoreâ€.
Al contrario, l’esigenza del bilanciamento tra i due valori di pari rango è sempre
stata — ed è forse ancor più oggi, a seguito della riforma del 2012-13 — tenuta in
considerazione sia ai fini dell’attribuzione dello status sia ai fini della sua rimozione
(v. anche infra il commento sub art. 244 c.c.).
(77) Corte cost., 18 dicembre 2017, n. 272 (Relatore Giuliano Amato), in Nuova
giur. civ. comm., 2018, I, 540 ss., con commento di A. GORGONI, e ivi, parte II,
552 ss., l’Opinione di U. SALANITRO e in Corr. giur., 2018, 446 ss., con nota di
FERRANDO.
VERITÀ, RESPONSABILITÀ E INTERESSE DEL MINORE 33
dell’assorbente passaggio argomentativo secondo cui “l’affermazione della necessità di considerare il concreto interesse del minore in
tutte le decisioni che lo riguardano†sia fortemente radicata tanto
nell’ordinamento interno quanto in quello internazionale. La Corte
rivendica anzi il proprio ruolo nell’aver contribuito “sin da epoca
risalente†al suo radicamento. In tal modo si toglie dall’impaccio,
ritenendo superfluo riaffermare un principio che è immanente nel
tessuto normativo, nazionale e internazionale, la cui valutazione si
impone al giudice e che non può essere da questi disattesa (78). Eaggiunge: “non si vede conseguentemente perché, davanti all’azione
di cui all’art. 263 c.c., fatta salva quella proposta dallo stesso figlio,
il giudice non debba valutare: a) se l’interesse a far valere la veritÃ
di chi la solleva prevalga su quello del minore; b) se tale azione sia
davvero idonea a realizzarlo (come è nel caso dell’art. 264 c.c.); c)
se l’interesse alla verità abbia anche natura pubblica (come nel caso
di specie, perché relativa a pratiche vietate dalla legge, qual è la
maternità surrogata... (79)), ed imponga di tutelare l’interesse del
minore nei limiti consentiti da tale verità †(80).
Ad avviso della Consulta, il giudice — come del resto nella
parallela azione di disconoscimento della paternità — è dunque
chiamato a compiere una adeguata valutazione comparativa tra
interessi e valori coinvolti nella concreta situazione.
Così, pur in un sistema che ancora favorisce e “la tendenziale
corrispondenza tra certezza formale e verità naturaleâ€, la Corte
ribadisce — conformemente ai suoi precedenti — come l’accertamento della verità biologica non costituisca un valore di rilevanza
costituzionale assoluta, tale da sottrarsi a qualsiasi bilanciamento;
ma “fa parte della complessa valutazione rimessa al giudice, alla
stregua di tutti gli altri elementi che insieme ad esso concorrono a
definire la complessiva identità del minore e, fra questi, anche
(78) A ben vedere, non può sottacersi come la questione di costituzionalitÃ
avrebbe potuto evitarsi attraverso un più coraggioso ricorso dei giudici a quo ad
una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 263 c.c. (così anche U.
SALANITRO, Azioni di status e favor minoris, cit., 552).
(79) “... che offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel
profondo le relazioni umane ...†(punto 4.2. della motivazione). E la Corte ribadisce, in chiusura della motivazione, “l’elevato disvalore che il nostro ordinamento
riconnette alla surrogazione di maternità , vietata da apposita sanzione penaleâ€
(punto 4.3).
(80) Corte cost., 18 dicembre 2017, n. 272, cit., al punto 4.2. della motivazione.
34 INTRODUZIONE
quello, potenzialmente confliggente, alla conservazione dello status
già acquisito†(81).
Tuttavia, un corretto bilanciamento tra gli interessi rilevanti
nella concreta vicenda, implica che il giudice debba tener conto di
“variabili molto più complesse della rigida alternativa vero o falsoâ€.
E la Corte suggerisce le variabili da considerare ai fini del bilanciamento: anzitutto la “durata del rapporto instauratosi con il minoreâ€,
che consolida una condizione identitaria già acquisita; ma nella
valutazione comparativa — aggiunge la Corte — “non possono non
assumere oggi particolare rilevanza le modalità del concepimento e
della gestazioneâ€, come pure la “presenza di strumenti legali che
consentano la costituzione di un legame giuridico con il genitore
contestato, che, pur diverso da quello derivante dal riconoscimento,
quale è l’adozione in casi particolari, garantisca al minore una
adeguata tutela†(82).
(81) Corte cost., 18 dicembre 2017, n. 272, cit., al punto 4.1.6. della motivazione, nonché le considerazioni di U. SALANITRO, Azioni di status e favor minoris, cit.,
555 s.; in piena sintonia con i principi affermati dalla Corte costituzionale, Cass., 24
febbraio 2020, n. 4791, in De Jure; nonché la più recente Corte cost., 25 giugno
2020, n. 127 (in Giur. cost., 2020, 1414 ss.; in Fam. dir., 2020, 1001 ss., con nota
di BUGETTI; da ultimo, B. CHECCHINI, L’interesse del minore nell’impugnazione del
riconoscimento per difetto di veridicità , in Nuove leggi civ. comm., 2021, 217 ss.),
là dove — nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità dell’art. 263
c.c. nella parte in cui non esclude la legittimazione ad impugnare il riconoscimento
del figlio da parte di chi lo abbia effettuato nella consapevolezza della sua non
veridicità — riafferma l’esigenza di un bilanciamento tra il concreto interesse del
soggetto riconosciuto e il favore per la verità del rapporto di filiazione, che “non
può costituire il risultato di una valutazione astratta e predeterminata e non può
implicare ex se il sacrificio dell’uno in nome dell’altro, essendo imposto al giudice
di tenere conto di tutte le variabili del caso concretoâ€.
(82) E proprio il ricorso all’istituto dell’adozione in casi particolari, e, nella specie,
all’art. 44, 1° comma, lett. d), è la via indicata dalla recente Cass., sez. un., 8 maggio
2019, n. 12193, al fine di salvaguardare la relazione affettiva con il genitore “socialeâ€
o “d’intenzioneâ€, che non abbia alcun rapporto genetico con il minore (in tal senso
Cass., 3 aprile 2020, n. 7668, in Dir. fam. pers., 2020, 885 ss.; in www.questionegiustizia.it 12 maggio 2020, il commento di FERRANDO, I diritti dei bambini smarriti
tra formule e modelli). Non a caso la decisione delle Sez. un., nell’escludere la compatibilità con l’ordine pubblico (richiesta dagli artt. 64 ss., l. n. 218/1995), della
trascrizione di un atto di nascita legittimamente formato all’estero a seguito di gestazione per altri, prospettando la soluzione dell’adozione non legittimante di cui
all’art. 44, 1° comma, lett. d), fa testuale rinvio a Corte cost. n. 272/2017, cit. Da
ultimo — a segnalare un orientamento della Consulta, che appare in fase di consolidamento — la medesima soluzione è condivisa da Corte cost., 23 ottobre 2019, n.
VERITÀ, RESPONSABILITÀ E INTERESSE DEL MINORE 35
Con questa sorta di “linea guida†la Consulta rimette nelle mani
della Corte d’Appello la valutazione circa la sussistenza dell’interesse del minore, nella concreta vicenda che lo vede coinvolto, al
mantenimento dello status conseguito all’estero ancorché non conforme alla verità biologica della filiazione. E offre così al giudice di
merito l’occasione per fare spazio, ad esito di un adeguato bilanciamento tra valori e interessi potenzialmente in conflitto, alla rilevanza
della relazione affettiva consolidatasi nel tempo nei confronti del
genitore “sociale†quale indice di emersione di un rapporto di
filiazione che trova ormai fondamento — oltre che nella derivazione
genetica — nella spontanea assunzione dei compiti di cura e della
responsabilità nei confronti del nato.
Se ci si sposta sul versante della filiazione matrimoniale, il
medesimo richiamo all’interesse del minore — unito al rilievo dei
valori socio-affettivi, legati ad una spontanea assunzione di respon221, (in Nuova giur. civ. comm., 2020, I, 548 ss., con nota di BARONE, ivi, 664 ss.,
il commento di VENUTI, La genitorialità procreativa nella coppia omoaffettiva femminile. Riflessioni a margine di Corte cost., n. 221/2019; in Foro it., 2019, I, 3782
ss., con nota di G. CASABURI; e in Nuove leggi civ. comm., 2020, 206 ss., il commento
di U. SALANITRO, A Strange Loop. La procreazione assistita nel canone della Corte
costituzionale), che ha respinto le censure di illegittimità costituzionale relative agli
artt. 5 e 12, l. n. 40/04, nella parte in cui limitano l’accesso alle tecniche di p.m.a alle
coppie eterosessuali); nonché dalla recente Corte cost., 4 novembre 2020, n. 230 (in
Guida dir., 2020, fasc. 46, 32 ss.; e in Nuova giur. civ. comm., 2021, I, 362 ss., ivi, II, 417 ss., l’Opinione di FERRANDO, Di chi è figlio il bambino con due mamme?
Commento a prima lettura di Corte Cost. n. 230/2020), che ha deciso per l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 20°, l. 20
maggio 2016, n. 76 e dell’art. 29, comma 2°, d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396, (sollevata dal Tribunale di Venezia, ord. 3 aprile 2019, in Foro it., 2019, I, 1953, ivi, 2003,
la nota di G. Casaburi). La vicenda riguardava due donne unite civilmente, una delle
quali aveva concepito all’estero un figlio, poi nato in Italia, attraverso tecniche
di procreazione eterologa eseguite con il consenso della madre intenzionale, che si
erano viste negata la possibilità di indicare nell’atto di nascita anche il nome di quest’ultima oltre a quello della madre biologica. Si legge in motivazione (punto 7) che:
“Se ... il riconoscimento della omogenitorialità , all’interno di un rapporto tra due
donne unite civilmente, non è imposto dagli evocati precetti costituzionali, vero è
anche che tali parametri neppure sono chiusi a soluzioni di segno diverso, in base alle
valutazioni che il legislatore potrà dare alla fenomenologia considerata...â€. E più in
là (punto 9.1): “Una diversa tutela del miglior interesse del minore, in direzione di
più penetranti ed estesi contenuti giuridici del suo rapporto con la “madre intenzionaleâ€, che ne attenui il divario tra realtà fattuale e realtà legale, è ben possibile, ma
le forme per attuarla attengono, ancora una volta, al piano delle opzioni rimesse alla
discrezionalità del legislatoreâ€. Sul punto v. anche infra, par. 5.2.
36 INTRODUZIONE
sabilità — può condurre ad escludere la contestazione di una
paternità biologicamente dubbia, lasciando sussistere uno status
non veritiero: è ciò che potrebbe accadere, ad es., nell’ipotesi in cui
il giudice, alla luce della concreta fattispecie, ritenesse contraria
all’interesse del minore l’azione di disconoscimento della paternità ,
promossa dal curatore speciale nominato dal giudice su istanza del
p.m. (art. 244, 4° comma, c.c., come modificato dall’art. 81, l.
184/1983, e rimasto invariato anche a seguito delle riforme del
2012-2013) (83).
5.1. (Segue) Procreazione assistita eterologa e status del nato.
Il principio di verità è destinato a soccombere di fronte all’af-
(83) Così Cass., 3 aprile 2017, n. 8617, in Fam. e dir., 2017, 845 ss., con nota di
BUGETTI, Favor veritatis, favor stabilitatis, favor minoris: disorientamenti applicativi;
Trib. Genova, 6 ottobre 2015, in De Jure; ma v., contra, la più recente Trib. Genova,
25 luglio 2018, ivi; la centralità dell’interesse concreto del minore nell’azione di
disconoscimento della paternità è sottolineata anche da Cass., 22 dicembre 2016, n.
26767, in Nuova giur. civ. comm., 2017, I, 857 ss., ivi, 851 ss., il commento di SCIA, Disconoscimento della paternità tra favor veritatis e interesse del minore; in Foro it., 2017, I, 119, con nota di G. CASABURI; e v. anche Trib. Milano, 6 settembre 2016, in
De Jure; in tal senso già Corte Cost., 27 novembre 1991, n. 429; App. Bologna, 27
marzo 1993, in Fam. e dir., 1994, 173; in dottrina, per tutti, v. già FERRANDO, Libertà ,
responsabilità , procreazione, cit., 170 s., 395 s.; così anche DI NARDO, Le azioni di
stato, in Tratt. dir. fam.2
, diretto da Zatti, II, Filiazione, Milano, 2012, 192 ss. Si pone
in contrasto con l’indirizzo sopra segnalato Cass., 15 febbraio 2017, n. 4020, in Foro
it., 2017, I, 1237 ss. (con osservazioni di G. Casaburi), là dove da un lato — richiamando le parole della Corte cost. n. 112 del 1997 — non ravvisa alcun conflitto tra
favor veritatis e favor minoris (“poiché anzi la verità biologica della filiazione costituisce una componente essenziale dell’interesse del minoreâ€); dall’altro, afferma che
l’interesse del minore infraquattordicenne debba essere delibato esclusivamente nel
procedimento diretto alla nomina del curatore speciale, e non anche nel successivo
giudizio di merito da quest’ultimo introdotto ex art. 244 c.c. (in adesione al lontano
precedente di Cass., 5 gennaio 1994, n. 71, in Fam. dir., 1994, 293 ss., con nota di
TOMMASEO): nel medesimo senso, su quest’ultimo aspetto, SESTA, Le azioni di stato
legittimo, in Tratt. dir. priv.2
, diretto da Bessone, IV, Il diritto di famiglia, IV, Filiazione, adozione, alimenti, a cura di T. Auletta, Torino, 2011, 196, e, da ultimo,
pur nel contesto della impugnazione del riconoscimento ex art. 263 c.c., U. SALANITRO, Azioni di stato e favor minoris tra interessi pubblici e privati, in Nuova giur. civ.
comm., 2018, II, 552 ss.
VERITÀ, RESPONSABILITÀ E INTERESSE DEL MINORE 37
fermazione piena dei valori socio-affettivi e di responsabilità nei
confronti del nato a seguito del ricorso a tecniche di procreazione
assistita eterologa (84). In questo peculiare contesto, proprio l’interesse del minore è stato elevato a criterio decisivo per orientare
dapprima l’interprete (85), e più in là il legislatore verso la soluzione
della irrevocabilità del consenso del marito (o del convivente), e
della conseguente inammissibilità dell’azione di disconoscimento di
(84) Com’è noto, il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di
tipo eterologo era vietato dall’art. 4, 3° comma, l. n. 40/2004, ma il divieto è stato
rimosso a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma
(Corte Cost., 1° giugno 2014, n. 162, pubblicata tra gli altri luoghi, in Foro it., 2014, I, 2324, con nota di G. CASABURI; in Giur cost., 2014, 2563, con nota di
TRIPODINA, in Dir. fam. pers., 2014, I, 973, con nota di D’AVACK; ibidem, I, 1289, le
note di Cicero e Peluffo; in Nuova giur. civ. comm., 2014, II, 393 ss., l’Opinione di
FERRANDO, Autonomia delle persone e intervento pubblico nella riproduzione assistita. Illegittimo il divieto di fecondazione eterologa; in Europa e diritto privato, 2014, 1105 ss., il commento critico di CASTRONOVO, Fecondazione eterologa: il
passo (falso) della Corte Costituzionale. Ed è significativo come sia la stessa Corte
cost. a riconoscere, sia pur con riguardo all’istituto dell’adozione, che “il dato della
provenienza genetica non costituisce un imprescindibile requisito della famigliaâ€
(punto 6 della motivazione).
(85) Troppo nota, per doverla ripercorrere in tutti i passaggi del lungo iter
giurisprudenziale, fino ad investire la Corte costituzionale, che ha deciso per
l’inammissibilità della questione (Corte cost., 26 settembre 1998, n. 347, in Nuova
giur. civ. comm., 1999, I, 51, con nota di PALMERINI), è la vicenda che ha visto il suo
epilogo in Cass., 16 marzo 1999, n. 2315 (in Nuova giur. civ. comm., 1999, I, 517
ss., con nota di PALMERINI; in Corr. giur., 1999, 429, con nota di SCHLESINGER; in Fam.
dir., 1999, 233, con nota di Sesta), la quale, sulla scorta di una motivazione assai
articolata, ha stabilito con fermezza il principio per cui è da ritenersi preclusa al
marito, il quale abbia validamente espresso il proprio consenso alla fecondazione
assistita eterologa della moglie con seme di donatore, la possibilità di esercitare
l’azione di disconoscimento della paternità nei confronti del nato (per un supplemento di informazioni, sia consentito il rinvio a MANTOVANI, I fondamenti della
filiazione, in Tratt. dir. fam.2
, diretto da Zatti, II, Filiazione, cit., 34 ss.). Com’è
noto, l’importante arrêt ha rappresentato un decisivo input per l’intervento del
legislatore (l. n. 40/2004), che, in sintonia con le soluzioni accolte nella gran parte
dei Paesi europei, ha anzitutto affermato il principio secondo cui “I nati a seguito
dell’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo
stato di figli legittimi o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontÃ
di ricorrere alle tecniche medesime ...†(art. 8, l, n. 40 del 2004); e poi opportunamente precisato che “Qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente
assistita di tipo eterologo, in violazione del divieto di cui all’art. 4, comma 3°, il
coniuge (...) non può esercitare l’azione di disconoscimento della paternità nei casi
previsti dall’art. 235, comma 1°, nn. 1 e 2 c.c. (...)†(art. 9, comma 1°, l. n. 40).
38 INTRODUZIONE
paternità , che priverebbe il nato dello status di figlio (nato nel o
fuori del matrimonio) senza assicurargli l’acquisto del corrispondente status nei confronti del donatore anonimo, rispetto al quale
“alcuna relazione giuridica parentale†può essere costituita (86).
Pienamente condivisibile appare dunque la scelta legislativa di
precludere al coniuge (o al convivente) che abbia acconsentito al
ricorso da parte della moglie (o della compagna) a tecniche di
procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, rispettivamente l’esercizio dell’azione di disconoscimento della paternità ex
art. 243-bis c.c. (87) e l’impugnazione del riconoscimento di cui
all’art. 263 c.c. (art. 9, l. 40/2004) (88). E analoghe considerazioni,
a ben vedere, stanno a fondamento della preclusione nei confronti
della madre che abbia prestato il consenso all’impiego di tali tecniche, ad avvalersi della facoltà di rimanere anonima (89).
Anche in questo diverso e peculiare contesto, il principio di
verità arretra di fronte al preminente interesse del figlio — nei cui
confronti si sono spontaneamente assunte le responsabilità di genitore, pur nel consapevole contrasto con la realtà biologica della
(86) Art. 9, 3° comma, l. n. 40/2004.
(87) Questa è divenuta la norma di riferimento dopo la riforma della filiazione, e
alla stessa deve oggi intendersi riferito il richiamo ai “casi previsti dall’art. 235, 1°
comma, nn. 1 e 2, c.c.â€, contenuto nell’art. 9, l. n. 40/2004, dal momento che l’art.
235 c.c. è stato abrogato dall’art. 106, d.lgs. n. 154 del 2013. La disciplina del
disconoscimento della paternità è ora contenuta nel nuovo Capo III Dell’azione di
disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo dello stato di figlio, agli
artt. 243-bis-247 c.c. (artt. 17-19 d.lgs. n. 154 cit.). L’azione di disconoscimento
resta invece ammissibile ove il marito (o il convivente) ignorasse la circostanza che
la moglie (o compagna) avesse fatto ricorso a tecniche di procreazione assistita
eterologa, con decorrenza del termine di decadenza previsto dall’art. 244 c.c. dal
momento in cui sia acquisita certezza del ricorso a tali pratiche (da ultimo, Cass.,
28 marzo 2017, n. 7965, in Foro it., 2017, I, 1532 ss., con nota di G. CASABURI; cfr.
anche Cass., 11 luglio 2012, n. 11644, in Dir. fam. pers., 2013, 1295 ss.).
(88) In proposito, CHIAPPETTA, L’impugnazione del riconoscimento per difetto di
veridicità (artt. 263, 264 e 267), in La riforma della filiazione, cit., 517 ss.; BASINI, Il riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio, in Tratt. dir. fam. diretto da
Bonilini, IV, cit., 3600 ss.; DOGLIOTTI, La filiazione fuori del matrimonio (artt.
250-290 c.c.), in questo Commentario, Milano, 2015, sub art. 263 c.c., 352 ss.
(89) Art. 9, 2° comma, l. n. 40/2004; facoltà altrimenti accordata alla donna
dall’art. 30, 1° comma, Ord. St. civ. (d.p.r. n. 396/2000): cfr. U. SALANITRO, Commento agli artt. 8 e 9, l. 19.2.2004, n. 40, in Comm. cod. civ., diretto da E.
Gabrielli, Della famiglia, a cura di Balestra, IV, Torino, 2010, 575; e DOSSETTI, La
filiazione nel matrimonio, cit., 3382 s.
VERITÀ, RESPONSABILITÀ E INTERESSE DEL MINORE 39
procreazione — alla certezza e stabilità dello status acquisito, quale
segno della propria identità personale e familiare (90).
Infine, la centralità del principio dei best interests del minore ha
orientato il giudice, nella singolarissima vicenda — per certi versi
dilemmatica — dell’accidentale scambio di embrioni avvenuto nel
corso di una pratica di procreazione assistita omologa, ad optare per
la soluzione volta ad attribuire la qualità giuridica di madre alla
donna che aveva condotto a termine la gravidanza e partorito i due
gemelli, e la qualità di padre al di lei marito, pur se i nati non erano
geneticamente “figli†di quella coppia bensì di una diversa coppia di
coniugi, che avevano creato in vitro l’embrione con il proprio
patrimonio genetico (91).
(90) Per una riflessione recente sul punto, RECINTO, La genitorialità tra favor
legitimitatis, veritatis e affectionis, in Famiglie e successioni tra libertà e solidarietà , a cura di Pane, Napoli, 2017, 61 ss., 67; PORCELLI, Accertamento della filiazione e
interessi del minore, cit., 108 ss.; da ultimo, proprio la valorizzazione dei legami
affettivi, accompagnata dall’assunzione di responsabilità per la crescita del minore,
al di là e oltre la derivazione genetica, costituisce il filo conduttore dello studio
monografico di A. GORGONI, Filiazione e responsabilità genitoriale, Padova, 2017,
passim, spec. 11 ss., 43 ss., 58 ss., 201 ss., 245 ss., 463 ss.; ID., Nuove genitorialitÃ
e filiazione, in Nuova giur. civ. comm., 2019, II, 162 ss.; v. anche, con particolare
riferimento alla determinazione dello status del figlio nato da gestazione per altri
(anche in difetto di alcun apporto genetico da parte della coppia committente), V.
SCALISI, Maternità surrogata: come “far cose con regoleâ€, cit., 1097 ss., ivi, spec.
1105, 1111.
(91) L’iter giudiziario ha preso avvio da Trib. Roma, ord. 8 agosto 2014,
pronunciata ad esito di un procedimento ex art. 700 c.p.c. da parte della coppia di
coniugi che avevano contribuito con il proprio materiale genetico alla creazione in
vitro di un embrione, successivamente ed erroneamente impiantato nell’utero della
donna di un’altra coppia (la decisione è pubblicata, tra gli altri luoghi, in Nuova
giur. civ. comm., 2014, I, 1110, con nota di SCALERA, “Mater semper certa est?â€.
Considerazioni a margine dell’ordinanza sullo scambio di embrioni; in Fam. dir., 2014, 929 ss., con nota di BUGETTI, Scambio di embrioni e attribuzione della
genitorialità ; in Dir. fam. e pers., 2015, 186 ss., con nota di MIR. BIANCA, Il diritto
del minore ad avere due soli genitori: riflessioni a margine della decisione del
Tribunale di Roma sull’erroneo scambio di embrioni; in Dir. succ. e fam., 2015,
197 ss., con commento di RENDA, Lo scambio di embrioni e il dilemma della
maternità divisa; in Giur. it., 2015, 319 ss., con nota di MENDOLA). Le richieste della
coppia ricorrente, da un lato dirette ad ottenere l’affidamento dei gemelli venuti alla
luce nelle more del procedimento, dall’altro a che il giudice sollevasse la questione
di legittimità costituzionale dell’art. 269 c.c. e dell’art. 243-bis c.c., sono state
rigettate; la successiva decisione nel merito (Trib. Roma, 22 aprile 2015, in Giur.
it., 2015, 1847, con nota di MENDOLA), sempre di segno contrario alle istanze dei
40 INTRODUZIONE
5.2. (Segue) Verità biologica, coppie omogenitoriali, e interesse del minore al riconoscimento del legame di filiazione con
il genitore “sociale†o “d’intenzioneâ€.
Infine, in tutt’altro scenario, la prevalenza dell’interesse del
minore all’acquisizione dello status e alla conservazione dei legami
familiari e affettivi consolidati nel tempo rispetto al principio di
verità biologica della procreazione, è stata dapprima invocata per
dare ingresso nel nostro ordinamento ad atti di nascita legittimamente formati all’estero, relativi a bambini nati a seguito di pratiche
di pma (nella specie, di maternità per sostituzione) all’interno di
coppie del medesimo sesso; e, successivamente, con riguardo a
coppie omoaffettive di sesso femminile, al fine di ottenere che
nell’atto di nascita di bambini nati in Italia tramite il ricorso a pma
praticata all’estero sia indicata anche la madre “intenzionaleâ€.
Sul primo versante, a tracciare la via, successivamente imboccata da altri giudici di merito, è stata la decisione della Corte
d’Appello di Trento (92), che ha avuto larga risonanza negli organi
genitori genetici, viene confermata in sede di reclamo (Trib. Roma, 2 ottobre 2015,
ined.); in primo grado la vicenda si è conclusa con la pronuncia di Trib. Roma, 10
maggio 2016, che ha confermato le decisioni assunte nelle precedenti fasi dell’iter
giudiziario [per un commento: BUGETTI, Fecondazione accidentalmente eterologa e
tutela del minore, in Fam. dir., 2016, 677 ss.; ID., con più estese riflessioni,
L’unicità dello stato di filiazione (anche per i figli nati da p.m.a. erroneamente
praticata), in Riv. trim. dir. proc. civ., 2016, 1415 ss.; e, da ultimo, CAGGIANO, Lo
scambio di embrioni e le modalità di formazione dello status di figlio: il caso
emblematico dell’ospedale Pertini, in Europa e dir. priv., 2017, I, 299 ss.; CORDIANO, Alcune riflessioni a margine di un caso di surrogacy colposa. Il concetto di
genitorialità sociale e le regole vigenti, in Dir. fam. pers., 2017, 473 ss.). Sulla
vicenda è intervenuto anche il Comitato nazionale per la bioetica, con il parere
dell’11 luglio 2014, “Considerazioni bioetiche sullo scambio involontario di embrioniâ€, reperibile al link http://presidenza.governo.it/bioetica/pdf/Conside
razioni_scambio_involontario.pdf. (92) App. Trento, ord. 23 febbraio 2017, in Corr. giur., 2017, 935 ss., con nota
di FERRANDO, Riconoscimento dello status di figlio: ordine pubblico e interesse del
minore; in Foro it., 2017, I, 1035 ss., con nota di G. CASABURI; in Nuova giur. civ.
comm., 2017, I, 986 ss., con commento di CALDERAI, Modi di costituzione del
rapporto di filiazione e ordine pubblico internazionale; in Fam. e dir., 2017, 669
ss., con commento parzialmente critico di BARUFFI, Co-genitorialità , same sex e
minori nati con maternità surrogata. Per una fattispecie analoga a quella decisa da
App. Trento, v. Trib. Livorno, decr. 12 dicembre 2017, reperibile al link https://
aiaf-avvocati.it/files/2018/02/6.-due-papà -per-due-bambini.pdf.; e v. anche Trib.
VERITÀ, RESPONSABILITÀ E INTERESSE DEL MINORE 41
di informazione, poiché per la prima volta — a quanto consta —si è riconosciuta la sussistenza di un rapporto giuridico di filiazione,
e la conseguente qualità di genitore “socialeâ€, nei confronti del
partner della coppia che non può esibire alcun legame genetico con
il nato.
La vicenda ha riguardato una coppia omosessuale maschile che,
per realizzare il comune progetto di genitorialità , aveva fatto ricorso
alla maternità per surrogazione — pratica ammessa nel Paese in cui
la coppia aveva contratto matrimonio — chiedendo che fosse successivamente riconosciuta efficacia nel nostro ordinamento al provvedimento giudiziario straniero che attribuiva la paternità di due
gemelli anche al partner del padre biologico (93).
Perugia, 9 febbraio 2018, reperibile al link http://www.articolo29.it/wp-content/
uploads/2018/03/20180328190754.pdf.; poi confermata da App. Perugia, decr.
22 agosto 2018, in www.articolo29.it; Trib. Bologna, decr. 6 luglio 2018; App.
Venezia, ord. 16 luglio 2018, in De Jure. Diverso è invece il caso deciso da App.
Milano, decr. 28 dicembre 2016, in Foro it., 2017, I, 722, in cui si chiedeva la
trascrizione degli atti di nascita, legittimamente formati all’estero, relativi a due
bambini nati da parto gemellare dalla stessa donna a seguito del ricorso alla
maternità per sostituzione e legati geneticamente alla medesima donatrice di due
distinti ovuli, rimasta anonima — diversa dalla gestante — e a due padri, che
avevano contribuito, ciascuno con il proprio seme, alla fecondazione degli ovuli. Da
tali atti di nascita, infatti, ciascuno dei bambini risultava figlio del proprio padre
genetico (analogamente Trib. Milano, 15 novembre 2018, in De Jure).
(93) Al di là della diversa fattispecie sottoposta a giudizio (in quel caso non si
trattava di maternità per sostituzione), la decisione dell’App. Trento, cit., riprende
testualmente ampi stralci della motivazione di Cass., 30 settembre 2016, n. 19599
(in Nuova giur. civ. comm., 2017, I, 362 ss., con Commento di PALMERI; e in Corr.
giur., 2017, 181 ss., ivi, 190 ss. il Commento di FERRANDO, Ordine pubblico e
interesse del minore nella circolazione degli status filiationis), relativa ad un caso in
cui si chiedeva la trascrizione in Italia dell’atto di nascita del figlio di due donne,
una spagnola e l’altra italiana, che avevano contratto matrimonio in Spagna e qui
avevano fatto ricorso alla pma: la donna italiana aveva fornito l’ovocita fecondato
con i gameti di un donatore, mentre la compagna spagnola aveva condotto a
termine la gravidanza. Com’è noto, la recente legge sulle unioni civili e le convivenze (l. 20 maggio 2016, n. 76), ha scelto di non regolare i rapporti di filiazione
e di adozione all’interno della coppia legata da unione civile. Ma — com’era
prevedibile — le questioni lasciate irrisolte dal legislatore, ben presto si sono
prepotentemente affacciate all’attenzione dei giudici: da ultimo, sulla scia di Cass.,
n. 19599 del 2016, v. Cass., 15 giugno 2017, n. 14878 (in Nuova giur. civ. comm., 2017, I, 1708 ss., con commento di PALMERI) che, sempre alla luce del concreto
interesse del minore alla propria identità personale e al mantenimento dello status
di figlio nei confronti di entrambi i partners della coppia, ha escluso il contrasto con
42 INTRODUZIONE
Dell’ampia e articolata motivazione del provvedimento, possono essere qui richiamati, in estrema sintesi, alcuni passaggi che
appaiono rilevanti per la pregnanza dei principi affermati, anche ai
fini del discorso che qui si conduce.
Nel valutare la compatibilità con l’ordine pubblico del provvedimento straniero che riconosce la relazione di genitorialità anche
con il partner del padre genetico, il Giudice si affida al passe-partout
del preminente interesse del minore, qui declinato nell’aspetto del
diritto dei nati a conservare nei confronti di entrambi lo status di
figli, loro riconosciuto nello Stato estero per effetto del provvedimento giudiziario validamente emesso in quello Stato. « Il mancato
riconoscimento dello status filiationis determinerebbe, infatti, un
evidente pregiudizio per i minori, i quali non vedrebbero riconosciuti in Italia nei confronti del (partner del padre genetico) ... tutti
i diritti che a tale status conseguono ». I minori sarebbero poi
pregiudicati anche « sotto il profilo della perdita dell’identità familiare, legittimamente acquisita nello Stato estero », non trovando
alcun rilievo giuridico nel nostro ordinamento i legami familiari
instaurati e consolidati nel tempo anche con il partner del padre
genetico. Né, infine — conclude la Corte d’Appello — costituisce
ostacolo al riconoscimento del rapporto di filiazione « la incontroversa insussistenza del legame genetico tra i due minori e il partner
l’ordine pubblico internazionale della trascrizione dell’atto di nascita formato
all’estero e relativo a un bambino nato all’interno di una coppia omosessuale, a
seguito di fecondazione eterologa di una delle due partner con seme di donatore.
Esprime perplessità rispetto a talune “avanguardie†giurisprudenziali, con argomentazioni non prive di fondamento, e anzi coerenti con una concezione saldamente ancorata all’“architettura costituzionale†della famiglia come scolpita negli
art. 29-31 Cost., BUSNELLI, Il diritto della famiglia di fronte al problema della
difficile integrazione delle fonti, in Riv. dir. civ., 2016, 1447 ss., spec., 1463 ss.; e
v. anche SENIGAGLIA, Genitorialità tra bilogia e volontà . Tra fatto e diritto, essere e
dover-essere, in Europa e dir. priv., 2017, 953 ss., spec. 966 ss., 971, 997 ss. Più in
generale, sulle questioni emergenti in tema di filiazione all’interno della coppia
omosessuale v., tra gli altri, e senza pretesa di completezza, BELLELLI, La filiazione
nella coppia omosessuale, in Giur. it., 2016, 1819 ss.; LENTI, Unione civile,
convivenza omosessuale e filiazione, Relazione al Convegno “Modelli familiari e
nuovo diritto†(Padova, 7-8 ottobre 2016), in Nuova giur. civ. comm., 2016, II,
1707 ss.; VENUTI, Coppie sterili e coppie same-sex. La genitorialità negata come
problema giuridico, in Riv. crit. dir. priv., 2015, 259 ss., spec. 283 ss.; nonché A.
GORGONI, Filiazione e responsabilità genitoriale, cit., 245 ss.; ID., La rilevanza della
filiazione non genetica, in Persona e mercato, 2017, 3, 153 ss., spec 161 ss.; ID., Nuove genitorialità e filiazione, cit., 162 ss.
VERITÀ, RESPONSABILITÀ E INTERESSE DEL MINORE 43
del padre genetico, dovendosi escludere che nel nostro ordinamento
vi sia un modello di genitorialità esclusivamente fondato sul legame
biologico fra il genitore e il nato »; mentre assume rilievo il concetto
di responsabilità genitoriale, « che si manifesta nella consapevole
decisione di allevare e accudire il nato » (94).
Sulla vicenda trentina è successivamente intervenuta la Corte di
cassazione, che, sollecitata dal ricorso del P.G. avverso l’ordinanza
della Corte d’Appello di Trento, ha rimesso la questione alle Sezioni
unite (95), le quali — sulle orme di Corte cost. n. 272/2017 (96) —(94) Le argomentazioni della Corte si inseriscono in un filone giurisprudenziale,
nazionale e sovranazionale, sempre più teso a valorizzare, al di là e oltre la derivazione
genetica, la relazione di fatto che si instaura tra il minore e il c.d. “genitore socialeâ€
o “d’intenzioneâ€, che abbia assunto i doveri genitoriali nelle diverse modalità di essere
“famigliaâ€. In questa linea di pensiero si iscrive la riflessione di A. GORGONI, Filiazione
e responsabilità genitoriale, Padova, 2017, passim, là dove intravvede un nuovo
fondamento della filiazione anche « nel legame di fatto caratterizzato dalla significatività e durata della relazione e dall’assunzione dei doveri genitoriali ». I medesimi
elementi a ben vedere che sorreggono l’impianto delle decisioni delle Corti di merito
che hanno ammesso il riconoscimento del provvedimento straniero di adozione del
figlio a favore del genitore non biologico all’interno della coppia omosessuale, in
ragione della sussistenza di un concreto interesse del minore alla conservazione del
legame genitoriale di fatto instauratosi con il partner del genitore. Ultime in ordine
di tempo, ad arricchire un panorama giurisprudenziale in fase di consolidamento, e
avallato da Cass., 26 maggio 2016, n. 12962 (in Nuova giur. civ. comm., 2016, I, 1135
ss., ivi, II, 1213 ss., l’Opinione di FERRANDO, Il problema dell’adozione del figlio del
partner; e in Corr. giur., 2016, 1203 ss., con commenti di P. Morozzo della Rocca e
di Attademo); nonché da Cass., 31 maggio 2018, n. 14007 (in Foro it., 2018, I, 2717,
con nota di G. CASABURI, relativa ad un caso di adozione c.d. “incrociataâ€), v. Trib.
Cagliari, 28 aprile 2020, in De Jure; App. Bologna, 12 settembre 2018, ivi; Trib. min.
Venezia, 8 giugno 2018, ivi; Trib. min. Bologna, 19 dicembre 2017, reperibile al link
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/18850.pdf; App. Genova, ord. 1°
settembre 2017, reperibile al link http://www.articolo29.it/wp-content/uploads/2
017/12/CdA-GE-ord.-cro.-1319-del-1.9.2017-tras-ad.-piena-brasiliana-oscurata.
pdf.; Trib. min. Firenze, decr. 8 marzo 2017, in Fam. dir., 2017, 559 ss., con nota
di PERRINO. (95) Cass., ord. 22 febbraio 2018, n. 4382, in Foro it., 2018, I, 782, con nota di
G. CASABURI; in Fam. e dir., 2018, 837 ss., con nota di DOGLIOTTI, I “due padri†e
l’ordine pubblico ... tra sezioni semplici e sezioni unite; e v. altresì il Focus “La
trascrizione dei certificati di nascita fra sindaci, giudici e Sezioni unite: dieci brevi
contributi per un dibattito attualeâ€, a firma di V. Barba, G. Cardaci, M. Dogliotti,
A. Sassi, S. Stefanelli, S. Izzo, S. Tonolo, G. Casaburi, M. C. Venuti, apparso nel
2018 su articolo29.it. (96) Cit. supra, nota 77. A riguardo, è appena il caso di rimarcare come il caso
scrutinato dalle Sez. Un. della Supr. Corte è diverso da quello deciso dalla
44 INTRODUZIONE
da un lato hanno ribadito la contrarietà all’ordine pubblico internazionale della trascrizione di un atto di nascita redatto legittimamente
all’estero, in seguito a gestazione per altri, che attribuisca la genitorialità anche al genitore non legato biologicamente al nato; dall’altro hanno ritenuto — con un percorso argomentativo non sempre
lineare e in alcuni snodi non pienamente condivisibile — che il
legame con il genitore “sociale†o “d’intenzione†possa comunque
essere assicurato attraverso il ricorso allo strumento dell’adozione in
casi particolari ex art. 44, comma 1°, lett. d), l. n. 184/1983 (97).
La soluzione escogitata dalla Supr. Corte lascia un forte senso
di insoddisfazione, in quanto finisce per appannare il rilievo dell’interesse concreto del bambino a consolidare, anche nei confronti del
genitore d’intenzione, lo status legittimamente acquisito all’estero.
Il ricorso all’adozione in casi particolari — sulla scia di Corte cost.,
n. 272/2017 — nel caso di specie ha il sapore di un estremo
“rimedio†messo in campo al fine di assicurare la continuità della
relazione affettiva con il partner del genitore biologico. Com’è noto,
l’istituto ha tutt’altra funzione ed effetti rispetto a quelli propri di
pronuncia n. 272/2017, dal momento che, per stessa ammissione del Giudice delle
Leggi, “risulta parimenti estraneo alla odierna questione di legittimità costituzionale il tema dei limiti alla trascrivibilità in Italia di atti di nascita formati all’esteroâ€.
(97) Cass., sez. un., 8 maggio 2019, n. 12193, pubblicata, tra gli altri luoghi, in
Fam. e dir., 2019, 653 ss., con note di DOGLIOTTI, Le Sezioni Unite condannano i
due padri e assolvono le due madri (ivi, 667 ss., e di FERRANDO, Maternità per
sostituzione all’estero: le Sezioni Unite dichiarano inammissibile la trascrizione
dell’atto di nascita. Un primo commento (ivi, 677 ss.); in Familia, 2019, 345 ss.,
con nota di M. BIANCA, La tanto attesa decisione delle Sezioni Unite. Ordine
pubblico versus superiore interesse del minore?; in Nuova giur. civ. comm., 2019,
I, 737 ss., con Commento di U. SALANITRO; A. GORGONI, Vita familiare e conservazione dello stato di figlio: a proprosito delle Sezioni unite sulla (non) trascrivibilitÃ
dell’atto di nascita da surroga di maternità all’estero, in Persona e mercato, 2019,
fasc. 4, 141 ss., spec. 153 ss.; ID., Relazioni affettive e interesse del minore: il
(discutibile) diniego delle Sezioni Unite della trascrivibilità dell’atto di nascita da
maternità surrogata, in Dir. succ. fam., 2020,539 ss., spec. 555ss.; nonché l’Editoriale di G. PERLINGIERI, Ordine pubblico e identità culturale. Le Sezioni unite in
tema di c.d. maternità surrogata, ivi, 2019, 337 ss.; RECINTO, La decisione delle
Sezioni unite in materia di c.d. maternità surrogata: non tutto può e deve essere
filiazione, ivi, 347 ss.; v. inoltre il Focus “L’interesse del minore e le esigenze di
ordine pubblico nella sentenza delle Sezioni unite n. 12193/2019â€, con i contributi
di M.C. Venuti, V. Barba, M. Dogliotti, S. Izzo, S. Tonolo, in GenIUS, 2019, n. 2,
7 ss.; da ultimo, LUCCIOLI, Qualche riflessione sulla sentenza delle Sezioni Unite n.
12193 del 2019 in materia di maternità surrogata, in GenIUS, 2020, n. 1, 1 ss.
VERITÀ, RESPONSABILITÀ E INTERESSE DEL MINORE 45
un’adozione piena, e — al di là dell’esito, non sempre scontato, di un
percorso lungo e irto di ostacoli — non consente al bambino di
acquisire la pienezza dello status di figlio nei confronti di entrambi
i componenti della coppia, bensì una genitorialità , per così dire,
“dimidiataâ€.
In questo mobile scenario può apparire sorprendente come, a
distanza di meno di un anno dalla decisione a Sezioni unite n.
12193, sia proprio la Prima Sezione della medesima Corte ad
investire direttamente la Consulta — in una vicenda pressoché
identica a quella decisa dalle Sezioni unite — della questione di
costituzionalità degli art. 12, 6° comma, l. n. 40/2004, 64, 1°
comma, lett. g), l. n. 218/1995 e 18 d.p.r. n. 396/2000, in quanto
contrastanti con gli artt. 2, 3, 30, 31 Cost. e 117, 1° comma, Cost.,
“se interpretati, secondo l’attuale conformazione del diritto vivente,
come impeditivi, in via generale e senza valutazione concreta dell’interesse superiore del minore, della trascrizione dell’atto di nascita legalmente costituito all’estero di un bambino nato mediante
gestazione per altri nella parte in cui esso attesta la filiazione dal
genitore intenzionale non biologico, specie se coniugato con il
genitore intenzionale biologico†(98).
Non altrettanto sorprendente — almeno quanto al risultato,
forse prevedibile (99) — la decisione della Consulta (100), là dove
(98) Cass., ord. 29 aprile 2020, n. 8325, in Nuova giur. civ. comm., 2020, I, 1116
ss., ivi, 1109 ss., il commento di CALDERAI, La tela strappata di Ercole. A proposito
dello stato dei nati da maternità surrogata; in Fam. dir., 2020, con note di
FERRANDO, I diritti dei bambini con due papà . La questione va alla Corte costituzionale, ivi, 685 ss. e di RECINTO, Un inatteso “revirementâ€, della Suprema Corte in
tema di maternità surrogata, ivi, 690 ss.; in Corr. giur., 2020, 902 ss., ivi, 910 ss.,
la nota di U. SALANITRO, L’ordine pubblico dopo le Sezioni Unite: la Prima Sezione
si smarca... e apre alla maternità surrogata; in Familia, 2020, 767 ss., la nota di
AZZARRI, L’inviolabilità dello status e la filiazione dei nati all’estero da gestazione
per altri. (99) Anticipato dal Comunicato stampa del 28 gennaio 2021.
(100) Corte cost., 9 marzo 2021, n. 33, in Nuova giur. civ. comm., 2021, I, 616
ss., con commento di B. CHECCHINI, L’“omogenitorialità †ancora al vaglio della
Corte costituzionale (ivi, 609 ss.); e v. anche CORDIANO, Ultimi approdi della Corte
costituzionale in tema di gestazione per altri (ovvero, cosa accade se il diritto
tradisce il fatto), in BioLaw Journal-Rivista di BioDiritto, 2021, n. 3, 13 ss.; sulle
decisioni n. 32 e 33/2021 v. inoltre, con diverse accentuazioni, i contributi alla
Discussione di BILOTTI, La tutela dei nati a seguito di violazione dei divieti previsti
dalla l. n.40/2004. Il compito del legislatore dopo il giudizio della Corte costituzionale; GIACOMO D’AMICO, La Corte e il “non dettoâ€. Riflessioni a partire dalle
46 INTRODUZIONE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale delle
norme sopra citate.
Eppure, una certa sorpresa desta quella sorta di “scartoâ€, di
squilibrio tra la ricchezza e coerenza del percorso argomentativo —
nell’ordinata scansione dei passaggi motivazionali (101), che semsentenze n. 32 e n. 33 del 2021; FERRANDO, Diritti dei bambini e genitori dello stesso
sesso. Il cambio di passo della Consulta; U. SALANITRO, L’adozione e i suoi confini.
Per una disciplina della filiazione da procreazione assistita illecita; e VENUTI, Diritti
dei figli vs. genitorialità same-sex: antitesi o composizione? Il dialogo (muto?) tra
la Corte costituzionale e il legislatore italiano, in Nuova giur. civ. comm., II, 2021,
919 ss.; nonché, con la lente del costituzionalista, RUGGERI, La PMA alla Consulta
e l’uso discrezionale della discrezionalità del legislatore (nota minima a Corte cost.
nn. 32 e 33 del 2021), in Consultaonline, 1/2021 (11 marzo); D’AMICO, La Corte
e il “non dettoâ€. Riflessioni a partire dalle sentenze n. 32 e n. 33 del 2021, in Nuova
giur. civ. comm., cit., 930 ss.
(101) Cfr. ACIERNO, La Corte costituzionale “minaccia†un cambio di passo
sull’omogenitorialità ?, in www.questionegiustizia.it 7 aprile 2021. Si riportano di
seguito, in sintesi, i passaggi più significativi dell’iter argomentativo. La Corte cost.
muove dalla qualificazione del divieto penalmente sanzionato della surrogazione di
maternità (art. 12, 6° comma, l. n. 40/2004) come “principio di ordine pubblico, in
quanto posto a tutela di valori fondamentali†(Cass, sez. un., n. 12193/2019), tra
cui segnatamente la dignità della gestante, richiamando il suo precedente (sentenza
n. 272/2017), in cui stigmatizzava la pratica della maternità surrogata in quanto
“offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le
relazioni umaneâ€(5.1.). Riconosce, tuttavia, che le questioni sottoposte alla Corte
“sono però focalizzate sugli interessi del bambino nato mediante maternità surrogata nei suoi rapporti con la coppia che ha sin dall’inizio condiviso il percorso che
ha condotto al suo concepimento e alla sua nascita nel territorio di uno Stato dove
la maternità surrogata non è contraria alla legge; e che ha quindi portato in Italia
il bambino, per poi qui prendersene quotidianamente cura†(5.2.). Dopo aver
rammentato che il principio (più volte richiamato nei suoi precedenti nonché dalle
fonti sovranazionali) secondo cui “in tutte le decisioni relative ai minori di competenza delle pubbliche autorità , compresi i tribunali, deve essere riconosciuto
rilievo primario alla salvaguardia dei migliori interessi del minore (best interests),
è stato declinato dalla stessa Corte come « ricerca della soluzione ottimale “in
concreto†per l’interesse del minore » (5.3.), la Consulta afferma con decisione che
“l’interesse di un bambino accudito sin dalla nascita (...) da una coppia che ha
condiviso la decisione di farlo venire al mondo è quello di ottenere un riconoscimento anche giuridico dei legami che, nella realtà fattuale, già lo uniscono a
entrambi i componenti della coppia (...)â€. E ciò anzitutto poiché tali legami “sono
parte integrante della stessa identità del bambino, (...) che vive e cresce in una
determinata famiglia, o comunque — per ciò che concerne le unioni civili —
nell’ambito di una determinata comunità di affetti (...)†(5.4.). In linea con le sue
più recenti decisioni (in particolare la sentenza n. 272/2017), e in perfetta sintonia
VERITÀ, RESPONSABILITÀ E INTERESSE DEL MINORE 47
brerebbero preludere a tutt’altro esito — e la stringata, laconica
chiusa finale, secondo cui: “Il compito di adeguare il diritto vigente
alle esigenze di tutela degli interessi dei bambini nati da maternitÃ
surrogata — nel contesto del difficile bilanciamento tra la legittima
finalità di disincentivare il ricorso a questa pratica, e l’imprescindibile necessità di assicurare il rispetto dei diritti dei minori (...) —non può che spettare, in prima battuta, al legislatore, al quale “deve
essere riconosciuto un significativo margine di manovra nell’individuare la soluzione che si faccia carico di tutti i diritti e principi in
gioco†(102).
In breve, “di fronte al ventaglio delle opzioni possibili (...) tutte
implicanti interventi su materie di grande complessità sistematicaâ€,
la Consulta — alla luce dell’interpretazione attuale del diritto vivencon la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, la Consulta riafferma tuttavia
l’esigenza di un bilanciamento, “alla luce del criterio di proporzionalità †tra gli
interessi del minore e “lo scopo legittimo perseguito dall’ordinamento di disincentivare il ricorso alla surrogazione di maternità , penalmente sanzionato dal legislatore†(5.5.). A questo punto la Consulta richiama i precedenti della Corte EDU sul
tema, dai quali si evince che, ferma la necessità di « garantire la conceta possibilitÃ
del riconoscimento giuridico dei legami tra il bambino e il genitore “d’intenzione†»,
rientra nei margini di apprezzamento di ciascuno Stato “la scelta dei mezzi con cui
pervenire a tale risultato, tra i quali si annovera anche il ricorso all’adozione del
minoreâ€; sempreché — con le parole della Corte EDU, in linea con l’Avis consultatif
del 10 aprile 2019 — tale soluzione « sia in grado di costituire un legame di vera e
propria “filiazione†tra adottante e adottato, e “a condizione che le modalitÃ
previste dal diritto interno garantiscano l’effettività e la celerità della sua messa in
opera, conformemente all’interesse superiore del bambino†» (5.6.). La Consulta
condivide “il punto di equilibrio raggiunto dalla Corte EDUâ€, e lo ritiene corrispondente ai principi costituzionali: i quali, « per un verso non ostano alla soluzione
(...) della non trascrivibilità del provvedimento giudiziario straniero, e a fortiori
dell’originario atto di nascita, che indichino quale genitore del bambino il “padre
d’intenzioneâ€; ma per altro verso impongono che, in tal caso, sia comunque
assicurata tutela all’interesse del minore al riconoscimento giuridico del suo rapporto con entrambi i componenti della coppia (...). E tale tutela “dovrà (...) essere
assicurata attraverso un procedimento di adozione effettivo e celere che riconosca
la pienezza del legame di filiazione tra adottante e adottato, allorché ne sia accertata
in concreto la corrispondenza agli interessi del bambino » (5.7.). A riguardo, la
Consulta condivide il rilievo dell’ordinanza di rimessione là dove sottolinea come
“il possibile ricorso all’adozione in casi particolari†— soluzione suggerita da Cass.,
sez. un., n. 12193/2019 — “costituisca una forma di tutela degli interessi del
minore certo significativa, ma ancora non del tutto adeguata al metro dei principi
costituzionali e sovranazionali rammentatiâ€.
(102) Punto 5.9. della motivazione.
48 INTRODUZIONE
te (103) — non ravvisa i presupposti per adottare una lettura
costituzionalmente e convenzionalmente orientata, ritenendo “doveroso†cedere il passo alla discrezionalità del legislatore. Al quale
addita la direzione verso cui orientare il proprio intervento: quello di
una riforma della disciplina dell’adozione in casi particolari che
adegui l’istituto “alle peculiarità della situazione in esame (...) assai
distante da quelle che il legislatore ha inteso regolare con l’art. 44,
comma1°, lett. d) della legge n. 184 del 1983†(104).
Ancor più controversa è subito apparsa la questione sull’altro
versante, quello relativo alla formazione di un atto di nascita di
bambini, nati in Italia attraverso il ricorso a pma praticata all’estero
da due donne, che riporti l’indicazione anche della madre intenzionale, non legata biologicamente al nato, e che abbia tuttavia prestato
il consenso alla fecondazione eterologa della propria compagna al
fine di realizzare un comune progetto di genitorialità .
A riguardo, il panorama giurisprudenziale sul punto non appare
univoco: ad una posizione assai intransigente della Corte di cassazione — che trova un appiglio argomentativo nell’espresso divieto di
accesso alla p.m.a da parte di coppie omosessuali (artt. 5 e 12, 2°
comma, l. n. 40/2004) (105) — si contrappone il prevalente indi-
(103) Rappresentato da Cass., sez. un., n. 12193/2019, cit. supra. (104) Punto 5.8. della motivazione. Per l’inadeguatezza dell’istituto dell’adozione
in casi particolari (ex art. 44, comma 1° lett. d) quale strumento alternativo alla
costituzione dello status di figlio e comunque in grado di assicurare al minore la
continuità affettiva con il genitore d’intenzione, si era espressa l’ordinanza di
rimessione che aveva sollecitato la decisione della Corte cost., n. 33/2021 (Cass.,
ord. n. 8325/2020, cit. supra); nella stessa linea, in dottrina, FERRANDO, Diritti dei
bambini e genitori dello stesso sesso. Il cambio di passo della Consulta, in Nuova
giur. civ. comm., 2021, II, 937 ss., ivi, 94 s.; U. SALANITRO, L’adozione e i suoi
confini. Per una disciplina della filiazione da procreazione assistita illecita, ivi, II,
944 ss., che segnala tuttavia i limiti di una riforma dell’istituto; CORDIANO, Ultimi
approdi della Corte costituzionale in tema di gestazione per altri, cit., 21 ss.
(105) Cass., 3 aprile 2020, n. 7668 (in Dir. fam. pers., 2020, I, 885, con nota
adesiva di BARONE, ivi, 925 ss.; in Fam. dir., 2020, 537 ss., con nota critica di
Scalera; in Corr. giur., 2020, 1041 ss., con nota di GRASSO), che ha ritenuto
legittimo il rifiuto dell’Ufficiale di stato civile di integrare l’atto di nascita con
l’inserimento, accanto al nominativo della madre biologica, anche di quello della
madre “intenzionaleâ€; Cass., 22 aprile 2020, n. 8029, in ilfamiliarista, 3 agosto
2020, con nota di FIGONE; per un commento critico ad entrambe le decisioni, v.
FERRANDO, I diritti dei bambini smarriti tra formule e modelli, cit. L’orientamento
della Supr. Corte ha trovato una sponda nelle decisioni della Corte costituzionale:
dapprima nella pronuncia n. 221/2019 (cit. supra, par. 5, nota 82), che ha ritenuto
VERITÀ, RESPONSABILITÀ E INTERESSE DEL MINORE 49
rizzo delle Corti di merito di sostanziale apertura alla possibilitÃ
dell’indicazione della doppia maternità , fondato su una interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 6, 8 e 9 della medesima legge (106), là dove intende assicurare al nato la pienezza dello
status di figlio nei confronti di coloro che ne hanno voluto il
concepimento e la nascita, prestando il consenso all’applicazione
delle tecniche di pma.
In un clima di incertezza intorno alla condizione dei nati
all’interno di coppie omoaffettive, e pure con riguardo a questa
diversa vicenda che coinvolge “due mammeâ€, viene sollecitato l’intervento della Corte costituzionale (107), che ancora una volta —legittimo il divieto di accesso alla pma eterologa per le coppie di donne; ma
soprattutto da Corte cost., n. 230/2020 (cit. supra, nota 82), che a sua volta ha
ritenuto inammissibile la questione di costituzionalità del combinato disposto degli
artt. 29, comma 2°, d.p.r. n. 396/2000 e del comma 20° dell’articolo unico della l.
n.76/2016, là dove non consentono la formazione di un atto di nascita con
indicazione della doppia maternità ; e cfr. anche Corte cost., 15 novembre 2019, n.
237, che ha giudicato inammissibile, per incompleta individuazione dell’oggetto, la
questione di costituzionalità della norma “che si desume†dagli artt. 449 c.c., 29,
comma 2° e 44, comma 1° del d.p.r n. 396/2000, 250 c.c., 5 e 8 l. n. 40/2004,
“nella parte in cui non consente di formare in Italia un atto di nascita in cui vengano
riconosciute come genitori di un cittadino di nazionalità straniera due persone dello
stesso sesso, quando la filiazione sia stabilita sulla base della legge applicabile in
base all’art. 33, l. n. 218/1995†(in Fam. dir., 2020, 325 ss., con nota di SESTA, L’atto di nascita del cittadino straniero nato in Italia non può recare il riconoscimento di due madri; in Foro it., 2020, I, 31 ss., con nota di G. CASABURI).
(106) In questo senso, Trib. Bologna, decr. 6 luglio 2018; Trib. Pistoia, decr. 5
luglio 2018, reperibili nel sito www.articolo29.it; App. Perugia, decr. 18 novembre
2019, in Foro it., 2020, I, 32; App. Trento, decr. 16 gennaio 2020; Trib. Rimini,
decr. 25 gennaio 2020; Trib. Trento, decr. 17 marzo 2020; Trib. Bergamo, decr.
20 aprile 2020; App. Roma, decr. 23 aprile 2020; Trib. Cagliari, decr. 28 aprile
2020; Trib. Brescia, decr. 11 novembre 2020; Trib. Genova, decr. 4 novembre
2020, tutte reperibili nel sito www.articolo29.it; da ultimo, App. Cagliari, decr. 29
aprile 2021, che conferma Trib. Cagliari, cit. e Trib. Roma, decr. 18 aprile 2021,
entrambe successive alla decisione della Corte cost. n. 32/2021, e reperibili nel
medesimo sito.
(107) Corte cost., 9 marzo 2021, n. 32, in Nuova giur. civ. comm., 2021, I, 616
ss., con commento di B. CHECCHINI, L’“omogenitorialità †ancora al vaglio della
Corte costituzionale (ivi, 609 ss.); e v. anche BILOTTI, La Corte costituzionale e la
doppia maternità , in Nuove leggi civ. comm., 2021, 664 ss.; GRASSO, Oltre l’adozione in casi particolari, dopo il monito al legislatore. Quali regole per i nati da
pma omosex e surrogazione?, ivi, 700 ss. La questione di legittimità costituzionale
viene sollevata da Trib. Padova, ord. 9 dicembre 2019, in riferimento agli artt. 8 e
50 INTRODUZIONE
anche qui con esito altrettanto prevedibile (108) — respinge le
censure di incostituzionalità , dichiarando inammissibile la questione, con argomentazioni di fondo non troppo dissimili — pur nella
diversità delle norme censurate — da quelle poste a base della
decisione n. 33/2021.
La peculiarità della vicenda da ultimo scrutinata dalla Corte,
che origina dalla rottura della relazione di coppia tra due “mammeâ€, dopo alcuni anni di convivenza e di condivisione nella cura
delle bambine nate in Italia, cui viene preclusa la continuità della
relazione affettiva con la mamma d’intenzione — e senza strumenti
che possano assicurare a quest’ultima l’esercizio delle funzioni
genitoriali, superando il dissenso della madre biologica (109) —
rende ancor più urgente la ricerca di soluzioni che consentano di
9, l. n. 40 e 250 c.c. In breve la vicenda: a seguito della rottura della relazione di
coppia, la madre intenzionale di due gemelle, nate in Italia in virtù del ricorso a
tecniche di pma eterologa, cui si era sottoposta all’estero la ex compagna al fine di
realizzare un comune progetto di genitorialità , chiede di essere autorizzata a
dichiarare all’ufficiale di stato civile il proprio stato di genitore ai sensi dell’art. 8,
l. n. 40/2004, o di essere dichiarata tale per aver prestato il consenso alla pma ai
sensi dell’art. 6 della medesima legge. Sopraggiunta la crisi della relazione di
coppia, la madre biologica si oppone sia al riconoscimento sia all’adozione in casi
particolari ai sensi dell’art. 44, comma 1°, lett. d) l. n. 184/1983, rifiutando il
consenso richiesto dall’art. 46 l. cit.; vieta altresì ogni rapporto tra la madre
intenzionale e le bambine, nei confronti delle quali viene interrotta la continuitÃ
della relazione affettiva insieme all’esercizio di fatto delle funzioni genitoriali. Il
Tribunale di Padova ritiene che gli artt. 8 e 9 della l. n. 40 non possano essere
interpretati se non nel senso di escludere il riconoscimento dello stato di figlio ai
nati tramite ricorso alla pma da parte di coppie dello stesso sesso in violazione
dell’art. 5 l. cit., né ravvisa gli estremi per una lettura dell’art. 250, comma 4°, c.c.
tale da consentire l’autorizzazione al riconoscimento da parte della madre intenzionale, superando il dissenso della madre biologica. Di qui il vuoto di tutela nel
garantire l’interesse delle minori, che sollecita il Tribunale a sollevare l’incidente di
costituzionalità delle norme denunciate là dove “sistematicamente interpretate non
consentono al nato nell’ambito di un progetto di pma eterologa, praticata da una
coppia di donne, l’attribuzione dello status di figlio riconosciuto anche della donna
che, insieme alla madre biologica, abbia prestato il consenso alla pratica fecondativa, ove non vi siano le condizioni per procedere all’adozione in casi particolari e
sia accertato giudizialmente l’interesse del minoreâ€.
(108) Puntualmente anticipato dal Comunicato stampa del 28 gennaio 2021.
(109) L’adozione in casi particolari ex art. 44, comma 1°, lett. d), l. n. 184/1983,
è infatti risultata impraticabile dal momento che la madre biologica aveva negato il
consenso richiesto dall’art. 46 l. cit.; allo stesso modo era stato negato il consenso
al riconoscimento ex art. 250 c.c., comma 4°, c.c.
VERITÀ, RESPONSABILITÀ E INTERESSE DEL MINORE 51
colmare il vuoto di tutela dell’interesse dei nati tramite il ricorso a
tecniche di pma vietate, attraverso un riconoscimento giuridico dei
legami affettivi consolidati nel tempo con il genitore d’intenzione,
una volta accertata giudizialmente la sussistenza in concreto di tale
interesse.
Ed è la stessa Corte che — anche qui — suggerisce le possibili
linee di un futuro intervento del legislatore diretto a colmare “il
denunciato vuoto di tutela a fronte di incomprimibili diritti dei
minoriâ€, auspicando una disciplina “che in maniera organica individui le modalità più congrue di riconoscimento dei legami affettivi
stabili del minore, nato da pma praticata da coppie dello stesso
sesso, nei confronti anche della madre intenzionaleâ€: in via esemplificativa, una “riscrittura delle previsioni in materia di riconoscimentoâ€, oppure l’introduzione di una “nuova tipologia di adozione,
che attribuisca, con una procedura tempestiva ed efficace, la pienezza dei diritti connessi alla filiazione†(110).
Come sottolineato dai primi commentatori, la caratteristica
peculiare delle due pronunce coeve risiede in ciò: al tradizionale
dispositivo di inammissibilità per rispetto della discrezionalità del
legislatore, si accompagna — secondo un modello decisorio proprio
allo strumentario della Corte — un monito rivolto al legislatore (111), dai toni assai perentori nella decisione n. 32/2021, più
sfumati nella decisione n. 33/2021 (112).
Resta ora da chiedersi quali potrebbero essere i possibili scenari
futuri di fronte ad una prolungata, colpevole inerzia legislativa.
(110) Corte cost., n. 32 cit., punto 2.4.1.4. della motivazione.
(111) Lo schema decisorio adottato dalla Corte richiama quello della sentenza
c.d. Cappato (Corte cost., 16 novembre 2018 n. 207), in cui il dispositivo di
inammissibilità era accompagnato da eguale monito al legislatore, ma con assegnazione di un termine per intervenire. In quel caso, come si ricorderà , il mancato
rispetto della scadenza temporale imposta al legislatore ha determinato un nuovo
intervento della Consulta, questa volta nel senso dell’incostituzionalità dell’art. 580
cod. pen.: cfr. RUGGERI, La PMA alla Consulta e l’uso discrezionale della discrezionalità del legislatore (nota minima a Corte cost. nn. 32 e 33 del 2021), in
Consultaonline.it., 1/2021 (11 marzo), 221 s. dell’estratto; v. anche FERRANDO, Diritti dei bambini e genitori dello stesso sesso, cit., 942.
(112) Lo sottolinea D’AMICO, La Corte e il “non dettoâ€. Riflessioni a partire dalle
sentenze n. 32 e n. 33 del 2021, in Nuova giur. civ. comm., 2021, II, 931; e v. anche
FERRARI, L’interesse del minore tra Protocollo 16 e discrezionalità del legislatore
(passando per l’ufficiale di stato civile). Riflessioni a margine di C. cost., n. 33 del
2021, in BioLaw Journal-Rivista di BioDiritto, 2021, n. 3, 127 ss., ivi, 128.
52 INTRODUZIONE
La Corte — con una sorta di velata minaccia — lascia infatti
intendere che ove il legislatore non si attivi prontamente, non è da
escludere un suo futuro intervento che si preannuncia questa volta ben
più incisivo e financo nella direzione di una pronuncia di accoglimento
delle questioni di costituzionalità prospettate, ma non dichiarate (113).
Nelle more di un auspicabile — quanto improbabile intervento
legislativo, in grado di rispondere con la necessaria tempestività ed
efficacia al pressante invito del Giudice delle leggi — il compito di
comporre il delicato mosaico degli interessi in gioco, nella ricerca di
“un ragionevole punto di equilibrio tra i diversi beni costituzionali
coinvoltiâ€, resta affidato, ancora una volta, alla sensibilità giudiziale,
nel ruolo di supplenza rispetto ad un legislatore inerte, al fine di
colmare in via interpretativa il segnalato “vuoto di tutela†nel quale
possono venirsi a trovare i nati tramite il ricorso a tecniche di pma
vietate (114).
(113) Con le parole della Consulta: “Al riscontrato vuoto di tutela dell’interesse
del minore, che ha pieno riscontro nei richiamati principi costituzionali, questa
Corte ritiene di non poter ora porre rimedio (...) (sent. n. 32, punto 2.4.1.4. della
motivazione); e ancora: “Il compito di adeguare il diritto vigente alle esigenze di
tutela degli interessi dei bambini nati da maternità surrogata (...) non può che
spettare, in prima battuta, al legislatore (...)â€, e, più in là , che “questa Corte non
può, allo stato, che arrestarsi, e cedere doverosamente il passo alla discrezionalitÃ
del legislatore†(sent. n. 33, punto 5.9.): sottolinea questo fraseggio per avvalorare
la tesi di una sorta di “dominio†da parte della Corte “del limite costituito dal
rispetto della discrezionalità del legislatoreâ€, RUGGERI, La PMA alla Consulta e l’uso
discrezionale della discrezionalità del legislatore, cit.; e cfr. D’AMICO, La Corte e il
“non dettoâ€, cit., 932.
(114) Cfr. FERRANDO, Diritti dei bambini e genitori dello stesso sesso, cit., 943, la
quale ricorda opportunamente il precedente di Corte cost., n. 347/1998, che nel
dichiarare inammissibile la questione di costituzionalità relativa all’art. 235, comma 1°, n. 2 c.c. sollevata dal giudice remittente in un caso in cui il marito aveva
esercitato l’azione di disconoscimento del figlio nato durante il matrimonio avendo
acconsentito alla pma eterologa della moglie con seme di donatore estraneo alla
coppia, ha affermato che “L’individuazione di un ragionevole punto di equilibrio
tra i diversi beni costituzionali coinvolti, nel rispetto della dignità della persona
umana, appartiene primariamente alla valutazione del legislatore. Tuttavia, nell’attuale situazione di carenza legislativa, spetta al giudice ricercare nel complessivo
sistema normativo l’interpretazione idonea ad assicurare la protezione degli anzidetti beni costituzionaliâ€; dopo le decisioni di Corte cost. nn. 32 e 33, hanno
ammesso la formazione dell’atto di nascita con l’indicazione della doppia maternità ,
App. Cagliari, decr. 29 aprile 2021, che conferma Trib. Cagliari, 28 aprile 2020, cit.
supra; e Trib. Roma, decr. 18 aprile 2021, reperibili in Articolo29.it.
VERITÀ, RESPONSABILITÀ E INTERESSE DEL MINORE 53
Per rendere davvero effettivo il principio di unicità della condizione di tutti i figli, a prescindere dalle modalità e circostanze della
nascita, il monito rivolto dalla Corte costituzionale al legislatore
dovrà dunque tradursi in un intervento in grado di assicurare anche
ai bambini nati all’interno di coppie omogenitoriali, che ne hanno
voluto la nascita e li hanno accolti e cresciuti sulla base di un
progetto condiviso di genitorialità — esercitando di fatto la responsabilità genitoriale e instaurando con il minore una stabile relazione
affettiva — la medesima tutela in ordine al riconoscimento giuridico
del legame di filiazione nei confronti di entrambi i componenti della
coppia, poiché — con le parole della Corte costituzionale n. 33/
2021 — è ormai indifferibile individuare “soluzioni in grado di porre
rimedio all’attuale situazione di insufficiente tutela degli interessi
del minore†(115); e con toni ancor più perentori nella decisione n.
32/2021, ove si legge che “non sarebbe più tollerabile il protrarsi
dell’inerzia legislativa, tanto è grave il vuoto di tutela del preminente
interesse del minore†(116).
Anche in questi contesti, diversi dalla procreazione “naturaleâ€,
il principio di verità biologica — che, secondo un orientamento
ormai consolidato, “non costituisce un valore di rilevanza costituzionale assoluta†(117), essendo suscettibile di bilanciamento con
altri valori e interessi di pari rango, compresa la finalità di disincentivare il ricorso a pratiche di pma vietate — dovrebbe arretrare
di fronte al valore dell’accoglienza e all’assunzione di responsabilitÃ
nei confronti del nato, il cui interesse — l’interesse di ogni bambino, al di là delle circostanze e modalità in cui è venuto al mondo
— è quello di conseguire uno status pieno e certo fin dalla
nascita (118).
Limitando il campo di osservazione all’attuale disciplina delle
azioni di stato (119), il legislatore della recente riforma ha cercato
— con esiti talora discutibili sul piano della coerenza sistematica —(115) Corte cost., 9 marzo 2021, n. 33, cit., punto 5.9.
(116) Corte cost., 9 marzo 2021, n. 32, punto 2.4.1.4.
(117) Tra le tante, Cass., 3 aprile 2017, n. 8617, in Foro it., 2017, I, 1532, con
nota di G. CASABURI; e v. anche supra, nota 67.
(118) Cfr. FERRANDO, I diritti dei bambini smarriti tra formule e modelli, in
www.questionegiustizia.it, cit.
(119) Infra, sub artt. 238 ss.
54 INTRODUZIONE
di realizzare un ragionevole equilibrio tra i due valori in apparente
conflitto: verità biologica della procreazione da un lato, e certezza e
stabilità dello status conseguito dal figlio, anche sotto il profilo della
conservazione dei legami familiari e affettivi consolidati nel tempo,
dall’altro.
VERITÀ, RESPONSABILITÀ E INTERESSE DEL MINORE 55