INDICE SOMMARIO
Introduzione ...................................... . 1
CAPITOLO I
LE PROCEDURE DA SOVRAINDEBITAMENTO:
BREVI CENNI INTRODUTTIVI
1. Le procedure da sovraindebitamento nella l. n. 3/2012 .......... . 9
1.1. La procedura di accordo........................ . 10
1.2. Il piano del consumatore ....................... . 13
1.3. La procedura liquidatoria ....................... . 15
1.4. L’esdebitazione dell’incapiente .................... . 18
2. Le procedure da sovraindebitamento nel Codice della Crisi ....... . 20
2.1. Il concordato minore .......................... . 22
2.2. La ristrutturazione dei debiti del consumatore ........... . 25
2.3. La liquidazione controllata del sovraindebitato ........... . 26
2.4. L’esdebitazione del sovraindebitato incapiente ........... . 29
CAPITOLO II
LA PROCEDURA DI ESDEBITAZIONE DEL SOVRAINDEBITATO INCAPIENTE:
I SOGGETTI LEGITTIMATI
1. Presupposto soggettivo per l’accesso alla procedura ............ . 31
2. Presupposto oggettivo ............................. . 43
CAPITOLO III
LA MERITEVOLEZZA DEL DEBITORE
NELLA PROCEDURA DI ESDEBITAZIONE DELL’INCAPIENTE
1. La meritevolezza del consumatore nella l. n. 3/2012: cenni ........ . 53
2. La meritevolezza del consumatore nel Codice della Crisi ......... . 55
3. La meritevolezza nella procedura di esdebitazione dell’incapiente .... . 62
4. La meritevolezza del soggetto finanziatore.................. . 71
V
CAPITOLO IV
L’INCAPIENZA
1. L’incapienza in generale ............................ . 772. Il reddito dell’incapiente............................ . 782.1. Il reddito di riferimento per l’accesso alla procedura ....... . 782.2. La conservazione dello status di incapiente ............. . 832.3. Differenze tra incapienza iniziale e incapienza successiva al decreto
esdebitatorio............................... . 853. Il patrimonio dell’incapiente ......................... . 863.1. Al momento in cui accede alla procedura .............. . 863.2. Il patrimonio sopravvenuto ...................... . 914. La valutazione dell’OCC............................ . 92CAPITOLO V
ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
1. Organismo di composizione della crisi in generale ............. . 972. Funzioni ..................................... . 1012.1. Funzioni di consulente del debitore, funzioni di artefice della
proposta e del piano che la sorregge ................. . 1022.2. Funzioni di organo di controllo.................... . 1052.2.1. Controllo sulla veridicità dei dati e dei documenti che
stanno alla base del piano ed allegati alla domanda .... . 1052.2.2. Funzione attestatoria...................... . 1072.2.3. Analisi della condotta del debitore e sulla assenza delle
condizioni di inammissibilità ................. . 1082.3. Funzioni di avvocato del debitore .................. . 1122.4. Funzioni di tramite ........................... . 1142.5. Funzioni di organo della procedura ................. . 1152.5.1. Nel concordato minore .................... . 1152.5.2. Nella procedura riservata al consumatore.......... . 1152.5.3. Nella procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato .......................... . 1162.5.4. Nell’esdebitazione del sovraindebitato incapiente ..... . 1162.5.5. Funzioni di vigilanza nella fase esecutiva .......... . 1172.5.6. Funzioni liquidatorie ..................... . 1183. Regolamento di iscrizione; requisiti ed obblighi dell’Organismo di composizione della crisi ................................ . 1184. Il compenso dell’Organismo di composizione della crisi ......... . 1255. I regolamenti interni .............................. . 131INDICE SOMMARIO
VI
CAPITOLO VI
LA FASE PRODROMICA NELLE
PROCEDURE DA SOVRAINDEBITAMENTO
1. La fase prodromica in generale ........................ . 137
2. La nomina dell’OCC .............................. . 141
2.1. Richiesta di assegnazione del gestore................. . 141
2.2. Conferimento incarico ......................... . 143
3. Funzioni dell’OCC nella fase prodromica in tutte le procedure da
sovraindebitamento ............................... . 146
3.1. Consulenza ............................... . 147
3.2. Attività di controllo contabile e patrimoniale ............ . 148
3.3. Controllo sulla sussistenza di condizioni di inammissibilità .... . 150
3.4. Attestazioni e relazioni ......................... . 153
3.5. Attività di assistenza .......................... . 154
3.6. Difesa tecnica .............................. . 156
4. La sostituzione del gestore .......................... . 157
5. Compenso dell’OCC .............................. . 159
6. Le funzioni specifiche dell’OCC nella procedura di esdebitazione
dell’incapiente .................................. . 160
CAPITOLO VII
LE RELAZIONI DELL’OCC IN GENERALE
E NELLA PROCEDURA DI ESDEBITAZIONE
1. Le attestazioni e le relazioni dell’OCC in generale e nella loro evoluzione
normativa .................................... . 163
2. Le relazioni nella procedura di esdebitazione del sovraindebitato
incapiente .................................... . 166
2.1. La relazione afferente il debitore ................... . 167
2.2. La relazione sulla valutazione del merito creditizio da parte del
soggetto finanziatore .......................... . 175
3. Le relazioni negative dell’OCC ........................ . 178
CAPITOLO VIII
IL PROCESSO
1. Competenza per territorio ........................... . 181
2. Atto introduttivo e difesa tecnica ....................... . 186
3. Patrocinio a spese dello Stato ......................... . 193
4. Documentazione da allegare al ricorso.................... . 196
4.1. In osservanza al disposto di cui all’art. 283, comma 3, CCI ... . 197
4.2. Ulteriore documentazione da produrre ............... . 203
4.3. La relazione particolareggiata redatta dall’OCC .......... . 204
INDICE SOMMARIO
VII
5. Il giudizio di ammissibilità ........................... . 2055.1. Questioni preliminari.......................... . 2055.2. Condizioni personali di inammissibilità ............... . 2075.3. Esame della domanda ......................... . 2096. Il decreto di ammissione all’esdebitazione o di rigetto........... . 2106.1. Il decreto di ammissione all’esdebitazione.............. . 2106.2. Declaratoria di inammissibilità .................... . 2127. La opposizione al decreto esdebitatorio ................... . 2138. Le impugnazioni ................................ . 2158.1. Il reclamo alla Corte d’Appello .................... . 2158.2. Il ricorso in Cassazione ........................ . 2179. Effetti derivanti dal deposito del ricorso e dal decreto esdebitatorio . . . 21910. La revoca del decreto esdebitatorio ..................... . 22010.1. La revoca del decreto esdebitatorio « provvisorio » ........ . 22110.2. La revoca del decreto esdebitatorio definitivo per mancata presentazione della dichiarazione annuale.................. . 22210.3. La procedura di revoca del decreto definitivo ........... . 22310.4. Il compenso dell’OCC ......................... . 225CAPITOLO IX
ESDEBITAZIONE DELL’INCAPIENTE COME
DOMANDA RICONVENZIONALE NELLA LIQUIDAZIONE
CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO
1. Eccezione di incapienza nella liquidazione controllata del sovraindebitato. 2272. Domanda riconvenzionale di esdebitazione dell’incapiente ........ . 230CAPITOLO X
IL MONITORAGGIO QUADRIENNALE
1. La fase di monitoraggio quadriennale in generale ............. . 2371.1. Il superamento della soglia dell’incapienza ............. . 2381.1.1. Il calcolo delle annualità ................... . 2381.1.2. La base di calcolo ....................... . 2401.2. La dichiarazione annuale del debitore: contenuti.......... . 2411.3. I compiti dell’OCC........................... . 2452. La fine ed i limiti del monitoraggio ..................... . 249CAPITOLO XI
CESSAZIONE DEGLI EFFETTI DELL’ESDEBITAZIONE E
LIQUIDAZIONE DELLE UTILITÀ SOPRAVVENUTE
1. Il decreto che fa venir meno gli effetti protettivi del decreto esdebitatorio. 2532. La liquidazione delle utilità sopravvenute .................. . 258INDICE SOMMARIO
VIII
3. Beni esclusi dalla liquidazione......................... . 265
4. Le azioni revocatorie e recuperatorie..................... . 267
5. L’attività dell’OCC liquidatore nella fase liquidatoria interna....... . 269
6. L’accertamento del passivo nella fase liquidatoria interna ......... . 272
CAPITOLO XII
SANZIONI PENALI
1. Reati commessi dal debitore in tutte le procedure da sovraindebitamento in
generale ..................................... . 277
1.1. Reati commessi dal debitore nelle procedure di concordato minore,
ristrutturazione dei debiti del consumatore e liquidazione controllata del sovraindebitato ........................ . 281
1.1.1. Reati commessi al fine di ottenere l’accesso alla procedura. 281
1.1.2. Reati commessi nel corso delle procedure concordato minore e ristrutturazione dei debiti del consumatore .... . 285
2. Reati commessi dal debitore nella esdebitazione del debitore incapiente . 286
3. Reati commessi dall’Organismo di composizione della crisi........ . 288
3.1. I reati di falso .............................. . 288
3.2. I reati di omissione in corso di procedura.............. . 291
4. Effetti sulla procedura ............................. . 293
Indice analitico .................................... . 297
INDICE SOMMARIO
IX
INTRODUZIONE
La legge 27 gennaio 2012, n. 3, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
del 30 gennaio 2012, n. 24 entrata in vigore il 29 febbraio 2012, ha
introdotto, nella iniziale stesura — per la prima volta — nel nostro
ordinamento giuridico (1), una disciplina finalizzata alla composizione
della crisi da sovraindebitamento che ha come destinatari tutti quei
soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, che non potendo essere
dichiarati falliti, non possono beneficiare delle procedure di definizione
della crisi, previste dalla legge fallimentare, quali il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione di cui all’art. 182-bis l. fall.
L’assenza di una norma idonea a consentire la ristrutturazione
dell’indebitamento del debitore civile o dell’imprenditore non fallibile,
ha determinato — nel corso degli anni — effetti pregiudizievoli, sia per
il debitore (che può essere sempre destinatario di azioni esecutive
(
1) L’assenza di una normativa che vede come destinatario il debitore civile ha
collocato l’Italia nell’“area più integralista dei paesi conservatori†(L. GIRONE, Il
tentativo del legislatore italiano di allinearsi agli ordinamenti internazionali con un
provvedimento in materia di “sovraindebitamento†dei soggetti non fallibili, nonché
interventi in materia di usura ed estorsione, (disegno di legge l. n. 2364), in Dir. Fall.,
2009, I, 818) con riferimento alla possibilità di cancellare il debito del consumatore
andandosi a contrapporre in Europa a Paesi più “moderatiâ€, quali la Germania la
Francia e la Spagna i quali accordano il beneficio della cancellazione dei debiti, nel caso
in cui l’autorità giudiziaria ritenga che il soggetto richiedente abbia i requisiti previsti
dalla legge, e Paesi più progressisti quali gli Stati Uniti i quali concedono in alcuni casi
addirittura la cancellazione per automatismo (Per un’analisi di diritto comparato v. A.
CASTAGNOLA, La liberazione del debitore (discharge) nel diritto fallimentare statunitense, Milano, 1993; M. MARUCCI, L’insolvenza del debitore civile negli U.S.A., in Age, 2004,
363 ss.; G. FALCONE, La riforma concorsuale spagnola, Milano, 2006; M. OBERMULLER, Esperienza di riforma in Germania, in La legislazione concorsuale in Europa, a cura di S.
BONFATTI e G. FALCONE, Milano, 2006; J. ARMOUR-R.J. MOKAL, La disciplina concorsuale
inglese, in La Legislazione, cit.; A. IORIO, La riforma delle leggi francesi sull’insolvenza:
un modello da imitareâ€, in Giur. comm., 1995, I, 705).
1
individuali da parte dei suoi creditori — potendo solo “sperare†nellaprescrizione del credito altrui, per potersi liberare dalle obbligazioni
assunte e non assolte), sia per i creditori (costretti a farsi carico di
procedure esecutive individuali destinate, nella maggioranza dei casi, arisultati mai sufficientemente soddisfacenti).
Tale situazione è stata considerata produttiva di effetti negativi,
non solo per il singolo debitore interessato, ma anche per l’interacollettività , dal momento che gravano sulla amministrazione dellaGiustizia, una moltitudine di azioni esecutive individuali, le quali
distolgono tempo ai Giudici, che potrebbe invece essere impiegato nel
compimento di attività giudiziarie di maggiore rilevanza, senza considerare — inoltre — la presenza di una moltitudine di soggetti, economicamente “instabiliâ€, che trovano difficoltà a collocarsi nel mondoeconomico.
Tali soggetti, per la situazione personale in cui versano, non sonoin condizione di poter fornire una garanzia di generale solvibilità ,
idonea a tutelare l’affidamento dei terzi e si trovano — seppur dotati di
“maturità imprenditoriale†— nell’impossibilità di fornire un validocontributo all’economia generale, laddove non siano “liberi†dalleconseguenze di un pregresso indebitamento.
Il percorso, per giungere alla promulgazione della legge l. n.
3/2012, è stato travagliato e il problema dell’eccessivo indebitamento,
dei consumatori, è stato frutto di attenti studi (2), anche nell’ottica dellanecessità che il credito, offerto alle imprese ed ai privati, sia adeguatoe non sproporzionato alle esigenze del cliente (3).
Dopo vari tentativi di riforma non portate a compimento (4), conil d.l. n. 5/2006 il successivo d.l. n. 169/2007 (decreto correttivo), fuattuata una riforma organica del fallimento, senza tuttavia prevederealcuna procedura per l’indebitamento del debitore civile (la leggedelega, peraltro, aveva previsto che si dovesse ridurre l’accesso alleprocedure fallimentari, circostanza questa del tutto incompatibile con(
2) V. G. FALCONE, Prestito responsabile e sovraindebitamento del consumatore, inDir. Fall., 2010, I, 642.
(
3) L. STANGHELLINI, Il credito “irresponsabile†alle imprese ed ai privati: profili
generali e tecniche di tutela in società , in Società , 2007, 402.
(
4) Commissione Trevisanato nominata con d.m. 28 novembre 2001 e Trevisanato-bis nominata con d.m. 27 febbraio 2004.
INTRODUZIONE
2
la nascita di una nuova procedura quale quella di definizione della crisi
del debitore civile).
Dopo la riforma alla legge fallimentare si assiste alla presentazione
di un primo progetto di legge (412 del 3 maggio 2006 dal titolo
“Disposizioni per il superamento della situazione da sovraindebitamento delle famiglie mediante l’istituzione della procedura di concordato delle persone fisiche insolventi con i creditoriâ€), su iniziativa
dell’On. D’Agro, che non ha mai concluso l’iter parlamentare, ed una
successiva proposta di legge, l. n. 307/b approvata dal Senato in data 2
aprile 2009 (dal titolo “Disposizione in materia di usura e di estorsione
nonché di Composizione della crisi da sovraindebitamentoâ€) su iniziativa dell’On. Centaro. Quest’ultima, ha concluso, positivamente, il suo
iter parlamentare, trasformandosi nella l. 27 gennaio 2012, n. 3, entrata
in vigore il 29 febbraio 2012.
Nelle more dell’iter parlamentare del progetto Centaro — tuttavia
— venne pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 dicembre 2011 n.
297, il d.l. n. 212/2011 (intitolato “Disposizioni urgenti in materia di
composizione della crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civileâ€), entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Con la Legge di conversione (con modifiche) del 17 febbraio 2012
n. 212 (5), che ha convertito il d.l. n. 212/2011, è venuta meno la
sovrapposizione di due normative che finivano per regolare la stessa
materia in modo diverso, venendo soppressi gli artt. Da 1 a 12 del d.l.
n. 212/2011 (i quali disciplinavano, per l’appunto, la Crisi da sovraindebitamento) (6).
La differenza, fondamentale, tra d.l. n. 212/2011 e l. n. 3/2012 è
che il primo, pone particolare attenzione alla figura del consumatore,
(
5) Pubblicata su Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2012.
(
6) Si assiste ad una situazione anomala: la stessa materia è stata, contemporaneamente regolamentata per legge e per decreto legge. La l. 27 gennaio 2012 n. 3 entra
in vigore il 29 febbraio 2012 mentre il d.l. 22 dicembre 2011 n. 212 entrata in vigore
in data 23 dicembre 2012. Alla data della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
legge n. 3/2012 n. 3 la Composizione della crisi da sovraindebitamento era giÃ
disciplinata dal d.l. n. 212/2011 (tra l’altro in modo significativamente diverso) che non
ha perso vigenza sin tanto che in data 20 febbraio 2012 è stata pubblicata la legge di
conversione 27 febbraio 2012, n. 212 nella quale sono stati soppressi gli articoli relativi
alla Composizione della crisi da sovraindebitamento.
INTRODUZIONE
3
differenziandolo dal semplice debitore civile, e riservando ad esso untrattamento più favorevole rispetto a tutti gli altri soggetti legittimati adaccedere alla procedura, mentre la seconda non prende in considerazione il consumatore, non inserendolo in una categoria autonoma,
bensì facendolo rientrare nella più ampia categoria del debitore civile.
Le lacune e le contraddizioni strutturali che caratterizzavano la l. n.
3/2012, furono talmente evidenti che, a distanza di pochi giorni dallasua entrata in vigore, il Consiglio dei Ministri, in data 9 marzo 2012,
approvò un disegno di legge di modifica della l. 27 gennaio 2012, n. 3,
che gettava le basi di una procedura — o meglio, di tre procedure —del tutto diverse tra loro e variamente articolate a seconda che riguardassero il consumatore, ovvero altri soggetti “non fallibiliâ€; tale disegnodi legge va a sfociare nel d.l. n. 179/2012 convertito, con modificazioni,
nella l. n. 221/2012.
Il testo normativo, così come riformato dal predetto decretolegislativo, se ha il pregio di affrontare, in modo più organico, tutte lequestioni relative alle situazioni da sovra indebitamento, non ha raggiunto il risultato che il legislatore si era prefigurato; infatti sia a causadi una struttura normativa lacunosa, sia di un non adeguato approfondimento, da parte degli operatori del diritto, ed un approccio critico,
da parte della magistratura, non ha trovato soddisfacente applicazione.
Nulla è valso, per far comprendere che la strada da percorrere nonè quella della disapplicazione, ma quella opposta, di tentare il piùpossibile di consentire ai debitori di poterne fare ricorso, è statol’avvertimento — da inserirsi in ogni atto di precetto — che il debitorepuò, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di unprofessionista nominato dal Giudice, porre rimedio alla situazione di
sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.
Le procedure aperte sono state poche e, per di più, a macchia di
leopardo, con significativa disomogeneità da Tribunale e Tribunale.
Il d.lgs. n. 14/2019, ossia il Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza ha effettuato, profonde, modifiche alle procedure di sovraindebitamento in funzione di una maggiore deformalizzazione ed unaccesso più agevole alla esdebitazione e viene prevista una nuovaprocedura, l’esdebitazione dell’incapiente, finalizzata a consentireINTRODUZIONE
4
l’esdebitazione della persona fisica meritevole che non è in grado di
corrispondere ai creditori alcuna utilità .
Tralasciando di affrontare il lungo e travagliato percorso che ha
portato alla novella legislativa, giova solo ricordare che, con il d.lgs. n.
14/2019, in attuazione della legge delega 19 ottobre 2017, n. 155
pubblicata in G.U. 30 ottobre 2017 n. 254, viene introdotto nel nostro
ordinamento, un sistema di norme che regola, tutte le situazioni di
insolvenza e di crisi, che riguarda, indifferentemente, imprenditori
commerciali o privati cittadini (con unica eccezione delle grandi imprese in stato di insolvenza e di quelle soggette a liquidazione coatta
amministrativa speciale).
L’obiettivo principale è consentire il risanamento dell’impresa e, se
non è più possibile, di evitare la dispersione di quanto ancora di
positivo possa esserci e che va sempre perduto nelle procedure meramente liquidatorie.
Non è poi da trascurare la circostanza che è stata recepita anche la
necessità di concedere, al debitore, una seconda possibilità attraverso
una nuova disciplina sulla esdebitazione andando, di conseguenza, a
valorizzare il frutto delle esperienze che ha maturato nel corso di quella
attività che è sfociata in una situazione di crisi o di insolvenza.
Nell’ottica della, miglior, ottimizzazione delle risorse, viene imposto all’imprenditore di modificare gli assetti organizzativi dell’impresa
(affinché possano emergere, per tempo, i segnali di crisi), vengono
creati gli strumenti di allerta e le procedure di allerta, vengono effettuate profonde modifiche oltre che al fallimento (ora liquidazione
giudiziale) anche alle altre procedure concorsuali vengono integralmente riscritte, in funzione di una maggiore de formalizzazione, le
procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento disciplinate della l. n. 3/2012.
Onde risolvere situazioni limite, che riguardano persone fisiche
sovraindebitate, prive di ogni possibilità di risolvere le loro problematiche, e neppure in grado di accedere alle tradizionali procedure di
composizione della crisi, in quanto non in grado di effettuare riparti a
favore dei creditori, è stata creata una nuova procedura, l’esdebitazione
dell’incapiente, che consente, a chi non è in grado di proporre ai
creditori alcuna utilità , di poter essere comunque esdebitato, sempre
che sia meritevole e si impegni a mettere a disposizione del ceto
INTRODUZIONE
5
creditorio eventuali utilità rilevanti che possano pervenirgli nel quadriennio successivo.
In considerazione della complessità del nuovo sistema normativo èstata prevista una vacatio legis, di diciotto mesi, per la maggior partedelle norme ivi contenute (eccezione fatta per quelle che riguardano lamodifica degli assetti organizzativi societari e poche altre che comunque non riguardano le procedure oggetto del presente lavoro).
Il testo normativo si è presentato lacunoso e, in alcuni punti,
contraddittorio; per consentire interventi migliorativi, è stato approvato il testo di una Legge delega per “l’adozione di disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi in attuazione della delegaper la riforma delle discipline della crisi d’impresa e dell’insolvenzaâ€consentendosi al Governo entro due anni dall’entrata in vigore (del
Codice della crisi) di adottare disposizioni integrative e correttive dei
decreti legislativi nel rispetto dei criteri direttivi della legge delega.
Il rinvio dell’entrata in vigore del Codice della crisi, posticipato alladata del 1° settembre 2021, a causa delle conseguenze della pandemiaCovid-19 e per consentire l’emissione di altro decreto correttivo, inrecepimento della Direttiva (UE) 2019/1013 del Parlamento europeo edel Consiglio del 20 giugno 2019 (7), da effettuarsi entro il 17 luglio2021 (8), ha determinato l’anticipazione della entrata in vigore di alcunenorme, in materia di sovraindebitamento, tra cui spicca l’esdebitazionedell’incapiente.
A seguito dell’emendamento Pesco al d.l. n. 28 ottobre 2020 n. 137(
7) Direttiva (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019n. 1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione,
insolvenza ed esdebitazione e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla
ristrutturazione e sull’insolvenza).
(
8) È previsto l’obbligo di recepimento entro date diverse, a seconda degli
interventi da effettuarsi. La data del 17 luglio 2021 è quella prevista per la maggior
percentuale degli interventi. Slitta al 17 luglio 2024 per le insinuazioni al passivo,
presentazione di piani di ristrutturazione o di rimborso e notifiche ai creditori e 17luglio 2026 per le contestazioni ed impugnazioni (art. 34 comma 1).
“Gli Stati membri che incontrano particolare difficoltà nell’attuazione della
presente direttiva hanno la possibilità di beneficiare di una proroga di massimo un annodel periodo di attuazione di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri notificano alla
Commissione la necessità di avvalersi dell’opzione di prorogare il periodo di attuazione
entro il gennaio 2021†(art. 24 comma 2).
INTRODUZIONE
6
(ristori quater) è stata introdotta, nella Legge di conversione 18 dicembre 2020 n. 176, una serie di norme che vanno a modificare ed integrare
la disciplina di cui alla l. n. 3/2012.
Anziché prevedere l’entrata in vigore, anticipata, di quel sistema,
organico, che regola le procedure da sovraindebitamento, nel Codice
della crisi (9), si è effettuata una operazione di “maquillage†della l. n.
3/2012 che si è vista modificare la struttura di alcune procedure (prima
tra tutte il piano del consumatore), ed introdurre la procedura di
esdebitazione dell’incapiente, nel nuovo art. 14 quaterdecies, che è la
fedele trasposizione dell’art. 283 del Codice della crisi.
Le modifiche effettuate alla l. n. 3/2012, pur apportando un,
significativo, miglioramento rispetto alla normativa precedente, non ha
determinato, tuttavia, il superamento di tutte le problematiche che
avevano impedito il decollo delle procedure da sovraindebitamento,
che hanno visto non pochi contrasti giurisprudenziali ed una loro
applicazione a macchia di leopardo.
Nella trasmigrazione, dal Codice della crisi alla l. n. 3/2012, di
alcune norme in materia di sovraindebitamento è mancata una visione,
organica, delle problematiche sorte in precedenza (che avrebbero
imposto un più decisivo intervento legislativo) e non si è intervenuti, se
non in dettagli trascurabili, a migliorare la procedura liquidatoria dato
che, in essa, non è stato introdotto il nuovo sistema esdebitatorio,
previsto dal Codice della crisi, che avrebbe incentivato un suo, più
ampio, utilizzo.
È solo a seguito del d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83 (secondo decreto
correttivo) che integra il d.lgs. n. 14/2019 che il Codice della crisi trova
una sua, definitiva, regolamentazione e la sua entrata in vigore, alla data
del 15 luglio 2022, rappresenta una svolta nel gestire la crisi d’impresa
e il sovraindebitamento.
Affrontando, nello specifico, la procedura di esdebitazione del
(
9) Le ragioni che hanno impedito l’entrata in vigore, anticipata, delle nuove
procedure da sovraindebitamento, è dovuta al fatto che in essa vi sono richiami ad altre
norme, collocate nel titolo III capo IV sez. I e sez. II CCI, che detta regole comuni, a
tutte le procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza, che per la loro portata
generale (ad esempio il sistema dei reclami e delle impugnazioni ex artt. 50, 51, 52
C.C.I.) possono trovare applicazione solo ed esclusivamente in una integrale operativitÃ
del Codice della crisi.
INTRODUZIONE
7
sovraindebitato incapiente, essa rappresenta un fatto nuovo, un diversomodo di veder disciplinati i rapporti tra debitore e creditori; è unaprocedura con spiccate finalità sociali e mirante a consentire, al sovraindebitato, una seconda possibilità .
È destinata a grande diffusione (stante il numero elevatissimo di
incapienti) sempre che interpretazioni, più o meno restrittive, del
concetto di incapienza non ne determinino, ancora una volta, unadiffusione a macchia di leopardo.
È un mezzo per consentire, alla persona fisica, che non ha lapossibilità di pagare i propri debiti, di ottenere, comunque, unaimmediata esdebitazione, senza nulla corrispondere ai propri creditori,
ma a condizione che ne sia meritevole e non abbia posto in esserecondotte affette da frode, dolo o colpa grave. Il testo normativo si
presenta incompleto ed impone sforzi interpretativi.
Detta un concetto di incapienza iniziale (in funzione dell’accessoalla procedura) diverso da quello rilevabile in un momento, successivo,
alla dichiarata esdebitazione.
Prevede un decreto esdebitatorio, pronunciato dal Tribunale, sullabase degli atti (ricorso del debitore con documentazione allegata)
passibile di opposizione e successivo reclamo da parte dei creditori edel debitore, senza indicare, con la dovuta completezza, l’iter processuale da seguire e i contenuti del decreto stesso.
Subordina l’efficacia piena dell’esdebitazione al fatto che il debitore, nei quattro anni successivi al decreto esdebitatorio, non abbiaottenuto beni / redditi rilevanti disponendo che, qualora si verificasserosopravvenienze rilevanti (e sono tali quando consentono il pagamentodi percentuale non inferiore al 10% dei crediti), esse debbano andarea beneficio dei creditori senza prevedere le modalità da seguire per laloro liquidazione e successiva ripartizione.
Stabilisce, a carico, sia del debitore, sia dell’OCC, nel predettoperiodo, doveri in modo troppo generico e come tale idonei a determinare problematiche, di non poco conto.
Il presente lavoro intende superare le incertezze interpretativeonde consentire, sia al debitore, sia il gestore della crisi, di avvicinarsi
alla procedura con soluzioni concrete, in sintonia con una lettura,
costituzionalmente corretta, della scarna normativa vigente.