Ricordo di Guido Rossi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXXIII
Premessa alla seconda edizione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXXIX
Premessa alla prima edizione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XLVII
Parte Prima
PROBLEMI GENERALI
I
I REATI SOCIETARI:
UNA NORMATIVA TORMENTATA E MALTRATTATA
1. L’allocazione topografica dei reati societari: i problemi posti da una tecnica legislativa talora approssimativa e l’irrinunciabile
esigenza del più intransigente rispetto del principio di stretta legalità e del divieto dell’interpretazione analogica . . . . . . . . . . . . . 4
2. Gli inconvenienti provocati da affrettate sostituzioni di talune disposizioni con la tecnica novellistica e le preoccupanti
esperienze delle loro prime applicazioni in sede giudiziaria: l’acquisto di azioni proprie e i poco credibili “aggiustamenti
di tiro†proposti dal giudice di legittimità per imporre la « lettura » del nuovo testo come se fosse la « reincarnazione
» di quello vecchio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3. Il “silenzio†dei repertori di giurisprudenza in ordine alla maggior parte
delle norme incriminatrici in materia di società : in evidenza per un
trentennio, prima della loro depenalizzazione, i reati “bagatellariâ€.
L’imposizione del « diritto vivente » a spese di quello vigente . . . . . 14
4. La « sostituzione » giudiziaria della lettera congiuntiva e con quella, di
valore disgiuntivo, o: la emblematica vicenda della norma incriminatrice
delle assunzioni di partecipazioni in altre imprese comportanti
modificazione sostanziale dell’oggetto sociale . . . . . . . . . . . . . . . 18
5. Una pretesa ipotesi di conflitto di interessi a carico di chi sia amministratore
tanto della società controllante quanto della società controllata,
totalitariamente posseduta dalla prima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
6. Una « cultura del sospetto » alla radice delle stravaganti applicazioni di
talune norme penali societarie; conseguente opportunità di porre rime-
dio alla parziale inadeguatezza del sistema repressivo vigente con nuovi
modelli di incriminazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
II
LA GIUSTIZIA PENALE NEI CONFRONTI
DEI MEMBRI DEGLI ORGANI COLLEGIALI
1. I poteri del singolo amministratore e la regola della collegialità nell’attivitÃ
del consiglio di amministrazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
2. Gli orientamenti della giurisdizione penale: l’inquietante caso del Banco
Ambrosiano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
3. La « soluzione » offerta dai giudici di primo grado . . . . . . . . . . . . 37
4. La presenza di « indicatori di crisi » quale prova del dolo nella inerzia
degli amministratori secondo i giudici di appello . . . . . . . . . . . . . 40
5. L’accertamento del dolo sulla base di un criterio statistico nella sentenza
del giudice di legittimità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
6. Doveri e compiti del collegio sindacale nell’insegnamento della corte
regolatrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
7. L’aberrante equiparazione della colpa al dolo: la prova di un fatto
surrogata dalla prova della possibilità di quel fatto . . . . . . . . . . . . 49
III
GESTIONE D’IMPRESA E RESPONSABILITÀ PENALE:
CURIOSITÀ E STRAVAGANZE DELL’ACCERTAMENTO GIUDIZIALE
1. Il rapporto del giudice civile al giudice penale a norma dell’art. 3 c.p.p.
e il rischio di una strumentalizzazione indebita dell’Ufficio del pubblico
ministero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
2. L’assunzione di partecipazioni e la sostanziale modificazione dell’oggetto
sociale: a) la prima applicazione giurisprudenziale dell’art. 2630,
secondo comma, n. 3, c.c. e le sue affermazioni “di principioâ€: il
parametro della “misura†della partecipazione quale criterio sufficiente
per l’accertamento dell’elemento oggettivo della fattispecie criminosa;
l’acquisto di una partecipazione di controllo quale criterio a sua volta
sufficiente per decidere della violazione, o meno, del parametro della
“misuraâ€; l’equiparazione delle forme indirette di mutamento dell’oggetto
sociale a quelle dirette, e conseguente irrilevanza dell’eventuale
interposizione di società controllate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
3. b) L’eterodossia degli enunciati formulati in occasione del primo intervento
giudiziario: l’implicita soppressione del principio dell’autonomia
patrimoniale di soggetti giuridici distinti; l’arbitraria identificazione del
concetto di utilità sociale con quello di inerenza all’oggetto sociale: la
“correzione†apportata al testo normativo attraverso l’affermata scindibilitÃ
dei due criteri, di misura e di oggetto, ai fini della constatazione di
una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale . . . . . . . . . . . . 64
4. c) Il ripristino del rispetto degli elementi costitutivi della fattispecie
delittuosa di assunzione di partecipazioni non consentite nella riforma
della sentenza operata dai giudici di appello . . . . . . . . . . . . . . . . 66
5. La responsabilità penale dell’azionista (per disastro colposo e omicidio
colposo plurimo) in una, ovviamente “impegnataâ€, concezione della
« società [commerciale] globalmente intesa » . . . . . . . . . . . . . . . 70
IV
REATO PLURISOGGETTIVO E AMMINISTRAZIONE
PLURIPERSONALE
DELLA SOCIETÀ PER AZIONI
1. L’art. 2392 c.c. e la sua concreta rilevanza ai fini dell’affermazione della
responsabilità penale per la commissione di fatti pregiudizievoli (costituenti
naturalmente reato) agli interessi societari . . . . . . . . . . . . . 75
2. Le deliberazioni pregiudizievoli del consiglio di amministrazione e la
posizione dell’amministratore dissenziente: il requisito della immunitÃ
da colpa e il dovere di impugnativa della deliberazione consiliare . . . 78
3. Inammissibilità di un inquadramento della responsabilità degli amministratori
di società per reati societari nell’ambito della categoria del
reato plurisoggettivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
4. Il c.d. reato collegiale quale mero travestimento verbale per indicare
con diverse parole ipotesi di applicazione delle norme che disciplinano
il concorso di persone nel reato: conseguente inaccettabilità della correlazione
fra collegialità e responsabilità solidale dei membri di un
consiglio di amministrazione sancita dalla legge civile . . . . . . . . . . 87
5. L’obbligo di vigilare sul generale andamento della gestione e di fare
quanto possibile per impedire il compimento di atti dannosi e la
legittimazione individuale all’esercizio dell’impugnativa da parte dell’amministratore
pienamente consapevole dell’illiceità della delibera
consiliare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
6. L’art. 2392, secondo comma, c.c. e l’obbligo giuridico di impedire
l’evento costituito dal pregiudizio alla società : l’art. 40 cpv. c.p. e sua
applicabilità alle società di capitali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
7. La prova del legittimo impedimento (o di altra valida giustificazione)
dell’amministratore che, pur consapevole dell’illiceità della delibera,
abbia omesso di adoperarsi concretamente per impedire il verificarsi
dell’evento dannoso (o per attenuarne le conseguenze) al fine di eliminare
l’apparenza di un comportamento doloso anche nei casi dove può
esservi stata semplicemente una condotta colposa . . . . . . . . . . . . 102
V
NOTE MINIME SULLA POSIZIONE DI GARANZIA
DELL’AMMINISTRATORE DELEGANTE NELLA RIFORMA
INTRODOTTA DAL D.LGS. N. 6/2003
pag.
1. Il preteso ridimensionamento delle responsabilità degli amministratori
non esecutivi: l’art. 2392, comma 1, c.c., vecchio testo, sostituito dal
nuovo testo dell’art. 2381, comma 3, c.c., che specificando diritti e
doveri degli amministratori nulla toglie né aggiunge a quelli che sono
sempre stati considerati gli obblighi di ogni corretto amministratore. Un
significativo intervento della Corte regolatrice e l’erronea (e devastante)
interpretazione degli obblighi imposti agli amministratori quale fattore
causale delle modifiche apportate dalla riforma . . . . . . . . . . . . . . 107
2. La pregiudiziale conoscenza del fatto pregiudizievole quale identico
elemento comune per l’accertamento della responsabilità dell’amministratore
tanto secondo le vecchie norme quanto secondo quelle novellate.
I « segnali di allarme » e l’assurda equazione voto favorevole =
informazione esauriente in una importante pronunzia del giudice di
legittimità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
3. Un inesistente problema di successione di leggi ex art. 2 c.p. e l’affievolimento
della posizione di garanzia sotto il profilo dei poteri di
intervento ex art. 40, cpv., c.p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
VI
LA SOLIDARIETÀ PASSIVA
NEL RISARCIMENTO DEL DANNO DA REATO
1. Le ultime espressioni giurisprudenziali del diritto « vivente »: l’asserita
inutilità , ai fini della condanna solidale, dell’accertamento di una attivitÃ
di compartecipazione criminosa, essendo sufficiente che le diverse
condotte delittuose produttive del danno, ancorché autonome e indipendenti
fra loro, siano caratterizzate dalla identità del nomen juris . 125
2. L’art. 187, cpv., c.p. e l’ovvia necessità , per la solidarietà nella condanna,
che la molteplicità delle condotte delittuose sia espressione di un
concorso di persone nel reato ex art. 110 ss. c.p . . . . . . . . . . . . . 129
3. Conseguente inammissibilità di una solidarietà passiva fra condannato
per ricettazione od incauto acquisto e condannato per delitto c.d.
produttore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
4. La solidarietà passiva prevista dall’art. 2055 c.c. e sua inapplicabilità al
di fuori dello stesso presupposto della condanna solidale ex art. 187,
cpv., c.p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
5. Il vincolo di solidarietà nelle spese processuali nella previsione dell’art.
488 c.p.p. abrogato e dell’art. 535 c.p.p. vigente . . . . . . . . . . . . . 136
VII
LA REGOLA PROCEDAT JUDEX EX OFFICIO
NELLA INNOVATIVA GIURISPRUDENZA AMBROSIANA
pag.
1. L’odissea giudiziaria di un ex amministratore e l’annullamento senza
rinvio, in sede di legittimità , delle sentenze di condanna emesse dai
giudici di merito autoritenutisi legittimati all’esercizio di una azione
penale mai esercitata dal pubblico ministero . . . . . . . . . . . . . . . . 139
2. L’ineccepibile epilogo di una procedura disinvoltamente imbastita al di
là di ogni immaginazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
VIII
LE ANTICHE REGOLE DEL VIVERE CIVILE
IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
1. Arthur Schopenhauer e il « tratto principale del carattere nazionale
italiano » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
2. La dichiarazione di insolvenza di un istituto di credito e il contenuto
insolentemente minatorio dell’atto interruttivo della prescrizione notificato
dal liquidatore ai fini del recupero di quanto asserito essere
dovuto alla curatela fallimentare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
3. La replica del preteso debitore e la denunzia per oltraggio inoltrata dal
commissario liquidatore leso nella propria maestà di pubblico ufficiale . 149
4. L’arbitrarietà della condotta del liquidatore (così come del curatore
fallimentare) quante volte l’atto espressione dell’adempimento di un
dovere d’ufficio siasi tradotto in termini e con modalità inutilmente e
ingiustificatamente lesive dell’altrui decoro e reputazione, in spregio
alle regole più elementari della buona creanza . . . . . . . . . . . . . . 150
IX
DIRITTO COMUNITARIO
E NUOVO DIRITTO PENALE SOCIETARIO
1. La nuova disciplina sanzionatoria dei reati societari introdotta col d.lgs.
n. 61 del 2002 e il problema della sua compatibilità con i principi fissati
dal Trattato della Comunità europea e da specifiche direttive comunitarie:
a) il parere della Commissione europea . . . . . . . . . . . . . . . 155
2. b) Le « conclusioni » dell’Avvocato Generale presso la Corte di Giustizia
delle Comunità Europee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
3. La sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee: a) inidoneitÃ
della direttiva comunitaria a determinare o aggravare la responsabilitÃ
penale degli imputati in difetto di una legge interna dello Stato
membro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
4. b) La disapplicazione di una norma dello Stato membro per contrasto
con la direttiva comunitaria e la conseguente creazione di un vuoto
normativo: la giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale . . 162
5. c) I precedenti « in termini » della Corte di Giustizia CE . . . . . . . . 164
X
I CINQUANT’ANNI DELLA RIVISTA
DELLE SOCIETÀ
(Il dovere della memoria)
1. Il progetto di una nuova rivista nel pensiero del suo fondatore Tullio
Ascarelli e l’opportunità di dare rilievo alla ricostruzione storica degli
istituti societari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
2. L’istituzione di un organo pubblico di controllo delle società quotate e
lo spregiudicato avvio in sede giudiziaria all’accertamento di eventuali
responsabilità degli amministratori per reati societari . . . . . . . . . . 169
3. La disciplina delle « informazioni privilegiate » e la pericolosa suggestione
esercitata da ritrovati normativi stranieri . . . . . . . . . . . . . . 172
4. L’attivismo più o meno responsabile del legislatore nella attuata riforma
dei reati societari e nella istituzione di una responsabilità , ideologicamente
ritenuta « penale », a carico degli enti per i reati commessi nel
loro interesse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
XI
SENTENZE OPACHE E LEGALITÀ “FORMALISTICAâ€
(I sessant’anni della Rivista delle società )
1. Prologo: la riforma delle false comunicazioni sociali e una sorprendente
sortita del giudice di legittimità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
2. La “giustizia resa solo a metà †da parte di una sentenza della Corte
Europea dei Diritti dell’Uomo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
3. L’operato della Consob e le ulteriori censure mosse nella dissenting
opinion di due giudici di detta Corte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
4. Il “giusto processo†e la mancata sua ricaduta sulle decisioni e sulle
procedure non giurisdizionali: la legalità “formalistica†. . . . . . . . . 191
5. L’intervento del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale: l’entità della
sanzione pecuniaria di Consob sotto la lente del magistrato . . . . . . 193
6. La sentenza del Consiglio di Stato: Feux follets . . . . . . . . . . . . . . 194
7. La pena accessoria del codice penale travestita da “sanzione amministrativa
accessoria†. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
Parte Seconda
I SINGOLI REATI SOCIETARI
SEZIONE PRIMA
CAPITALE SOCIALE, COMUNICAZIONI SOCIALI
E OBBLIGHI DEGLI AMMINISTRATORI
(I-XVII)
I
L’ILLEGALE RIPARTIZIONE DI UTILI
1.
Utile fittizio e utile non distribuibile
pag.
1. L’art. 2621 n. 2 c.c. e il principio della conservazione ed utilizzazione
dei beni societari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
2. Il concetto di utile fittizio e i problemi connessi alla sua determinazione. 207
3. Utile di esercizio e utile di bilancio: rilevanza della distinzione ai fini
della determinazione dell’utile ripartibile . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
4. Il concetto di « utile realmente conseguito »; utili fittizi e utili non
distribuibili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
5. Utili fittizi e non distribuibili e fattispecie dubbie o controverse: a) il
premio nell’emissione di azioni sopra la pari . . . . . . . . . . . . . . . 220
6. b) Rivalutazione economica di beni iscritti in bilancio in base al criterio
del valore legale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
7. c) Rivalutazione economica dei beni iscritti in bilancio in base al
criterio del valore effettivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
8. d) Utile realmente conseguito e valutazione dei crediti da contratti ad
esecuzione differita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
9. e) La formazione della riserva legale mediante sopraprezzo delle azioni. 227
10. Utile netto e partecipazione dell’amministratore agli utili . . . . . . . . 229
2.
La struttura oggettiva della fattispecie
1. Il bilancio nella struttura oggettiva della fattispecie: il pagamento del
dividendo in base a bilancio in corso di esercizio e sua illiceità . . . . 232
2. L’irregolare approvazione del bilancio e la sua irrilevanza ai fini della
ripartizione dell’utile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
3. La mancanza di approvazione del bilancio o la mancata redazione di
esso e la sua irrilevanza per la integrazione dell’elemento oggettivo del
reato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
4. La difformità dal bilancio approvato: necessità della oggettiva inesistenza
degli utili ripartiti per la incriminabilità della ripartizione . . . 240
5. Bilancio falso ed utili fittizi o non distribuibili: i criteri di valutazione
stabiliti dal codice civile e la possibilità di sottovalutazione di cespiti . 241
6. La conseguente legittimità della costituzione di riserve occulte mediante
sottovalutazione di attività e i principi della chiarezza e della precisione
nella redazione del bilancio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
7. L’iscrizione delle merci nell’inventario e nel bilancio e la ripartizione di
utili fittizi o di utili non distribuibili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
8. Il principio dell’intangibilità del capitale sociale e della riserva legale e
le ipotesi di disponibilità di quest’ultima . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
9. Utile fittizio o non distribuibile e riserve apparenti: l’orientamento della
dottrina e della giurisprudenza francesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
10. La pretesa illiceità della distribuzione di riserve apparenti sotto forma di
ripartizione di utili: l’assoluta irrilevanza del fatto sia sul piano penalistico
che su quello civilistico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
11. Utile fittizio o non distribuibile e riserve occulte: a) distribuzione di
riserve occulte sotto forma di ripartizione di utili e requisiti per la sua
liceità : del plusvalore su valori mobiliari, in particolare . . . . . . . . . 266
12. b) Del plusvalore risultante da svalutazione monetaria: di taluni orientamenti
dottrinali e giurisprudenziali, in particolare . . . . . . . . . . . 269
13. L’epoca di costituzione delle riserve occulte e sua irrilevanza ai fini della
distribuzione delle riserve in oggetto sotto forma di ripartizione di utili. 271
14. Il momento consumativo del reato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
15. False comunicazioni sociali e illegale ripartizione di utili: l’autonomia
delle due fattispecie criminose e la ipotizzabilità del concorso materiale
dei reati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
16. Illegale ripartizione di utili e indebita restituzione ai soci degli apporti
al capitale sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
17. Illegale ripartizione di utili e appropriazione indebita . . . . . . . . . . 282
3.
La distribuzione degli acconti sul dividendo
1. Il problema della liceità degli acconti-dividendo e le origini della
disputa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
2. La pretesa illiceità penale della distribuzione di acconti sul dividendo e
l’asserita coincidenza delle fattispecie degli artt. 2433 e 2621 n. 2 c.c.. 285
3. I presupposti della liceità penale nel fatto della distribuzione degli
acconti sul dividendo; la tutela dei terzi e la distribuzione dei poteri tra
amministratori ed assemblea nel sistema della legge . . . . . . . . . . . 289
4. L’asserita diversità di presupposti e di effetti giuridici della distribuzione
di acconti sul dividendo rispetto alla corresponsione dei
dividendi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
5. L’inammissibilità della limitazione della responsabilità civile degli amministratori
alla sola ipotesi di insuccesso nella ripetizione delle somme
distribuite a titolo di acconto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297
6. La legge 7 giugno 1974, n. 216, e il riconoscimento della liceità della
prassi della distribuzione ai soci di anticipi sull’utile futuro . . . . . . 302
7. L’inversione di tendenza rappresentata dall’art. 2621 n. 3 c.c. introdotto
con l’art. 19 del d.P.R. 10 febbraio 1986, n. 30 . . . . . . . . . . 304
4.
L’elemento soggettivo
1. False comunicazioni sociali e illegale ripartizione di utili: la diversa
finalità delle due norme e suo riflesso sul piano dell’elemento
soggettivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
2. Il dolo del delitto di illegale ripartizione di utili . . . . . . . . . . . . . . 311
3. La responsabilità dei terzi per concorso nel reato proprio degli amministratori
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313
4. La responsabilità dei sindaci: dell’elemento soggettivo, in particolare,
del delitto di cui all’art. 2632 n. 1 c.c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314
5. Dolo eventuale e distribuzione degli acconti-dividendo prima della
riforma introdotta con la legge 10 febbraio 1986, n. 30 . . . . . . . . . 316
6. L’art. 2621 n. 3 c.c. e i suoi riflessi sull’elemento psicologico del reato. 321
II
FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI
E BILANCIO CONSOLIDATO
1. Il bilancio consolidato quale comunicazione sociale a tutti gli effetti: le
contrastanti posizioni dottrinali e l’orientamento della giurisprudenza
di merito e di legittimità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324
2. Le falsità astrattamente configurabili nella redazione del bilancio consolidato.
Le falsità originarie: a) la nozione di società controllata
nell’art. 2359 c.c. e negli artt. 26 e 28 del d.lgs. n. 127 del 1991 e i casi
di esclusione facoltativa della società controllata dall’area di consolidamento
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327
3. b) I criteri di redazione del bilancio consolidato: l’ampio margine di
discrezionalità riconosciuto agli amministratori della capogruppo e la
configurabilità di una falsità penalmente rilevante allorquando dello
scostamento dalle regole di consolidamento non sia stata data alcuna
informativa nella nota integrativa, oppure l’informativa fornita sia
risultata decettiva o comunque inattendibile . . . . . . . . . . . . . . . . 332
4. Le falsità derivate: inammissibilità di rettifiche di poste nei bilanci da
consolidare e ammissibilità delle rettifiche dei criteri di valutazione ai
fini della loro omogeneizzazione. La conoscenza di falsità nei bilanci
della controllata da parte degli amministratori della capogruppo e il
ruolo svolto dalla nota integrativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338
III
LA COMUNICAZIONE SOCIETARIA
CON UNICO DESTINATARIO
pag.
1. Il carattere plurioffensivo del reato di false comunicazioni sociali in una
sentenza (inedita) della giurisprudenza di merito e la conseguente
asserita « ampiezza di spettro dei destinatari » di dette comunicazioni:
irrilevanza, ai fini penali, dell’invio della comunicazione societaria ad
un solo soggetto (persona fisica o giuridica) . . . . . . . . . . . . . . . . 347
2. I precedenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità a proposito
del mendacio bancario, considerato quale falsa comunicazione sociale:
l’indirizzo critico della dottrina e la tutela penale dei soci e dei creditori
sociali quali « categorie aperte » e non uti singuli . . . . . . . . . . . . . 351
3. Il richiamo all’art. 10 legge 23 marzo 1983, n. 77 e all’art. 4 legge 17
aprile 1986, n. 114 operato dalla giurisprudenza a conferma della
propria interpretazione « onnicomprensiva » dell’art. 2621, n. 1, c.c. e
l’efficacia effettivamente spiegata sul piano esegetico dalle invocate
disposizioni legislative in senso nettamente contrario rispetto alla tesi
giurisprudenziale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355
4. L’allargamento della tutela penale alle istituzioni pubbliche di controllo
e la distinzione delle false informazioni agli organi di controllo da quelle
rese al pubblico. Estraneità del c.d. « bilancio-tipo » all’area di operativitÃ
dell’art. 2621 c.c. e conseguente conferma della inammissibilità di
ricomprendere nelle comunicazioni propriamente sociali le comunicazioni
societarie rivolte ad un unico e predeterminato destinatario . . . 358
IV
FALSA COMUNICAZIONE SOCIALE
E ANNUNCIO DI PROGETTO INDUSTRIALE
NON VERITIERO
1. Il problema: la proposta di aumento di capitale al dichiarato scopo,
ritenuto falso, di procedere all’acquisizione di nuovi asset. Irrilevanza
ex artt. 2621 e 2622 c.c. di siffatto mendacio non potendo essere
ricompresa nel « fatto non rispondente al vero » ogni comunicazione
inveritiera, ma unicamente quelle in grado di rappresentare della situazione
economica della società un quadro falso. I criteri di individuazione
dei fatti « economicamente » rilevanti . . . . . . . . . . . . . . . . 363
2. L’uniforme orientamento della dottrina e della giurisprudenza circa
l’estraneità delle falsità nelle indicazioni della causale alla sfera concettuale
delle surrichiamate norme incriminatrici. Identità di disciplina,
nell’ottica del reato di false comunicazioni sociali, fra società quotate e
società non quotate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368
3. L’indirizzo unanime della dottrina, tanto alla stregua della normativa
abrogata quanto di quella introdotta col d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, nel
negare che possano essere considerati « fatti non rispondenti al vero » le
semplici manifestazioni di volontà o le enunciazioni di propositi: la
significativa inesistenza, al riguardo, di responsi giudiziari di segno
difforme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371
4. Epilogo: qualche piccolo ma inquietante interrogativo . . . . . . . . . . 372
Postilla breve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376
V
L’OMESSA INDICAZIONE IN BILANCIO
DI DEBITI CONTESTATI
1. Gli orientamenti della dottrina e della giurisprudenza e la confusione di
ruoli fra disciplina civilistica del bilancio, da un lato, e integrazione degli
elementi costitutivi del reato, dall’altro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379
2. La svolta segnata dalla sentenza della Corte regolatrice in data 8
gennaio 1997: necessità che l’omissione si traduca in una comunicazione
infedele, e non semplicemente silente. Irrilevanza delle finalità ,
ancorché illecite, che possono aver propiziato la condotta omissiva . . 381
3. Informazione falsa e informazione omessa: punibilità dell’informazione
reticente, non potendo il silenzio incriminato (e incriminabile) « andare
oltre la verità parziale » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383
4. L’auspicabile tramonto del ricorso alle « formule di stile », agli « slogan
» e « stilemi » ai fini dell’accertamento della responsabilità penale . 386
VI
LA PRETESA « POSIZIONE DI GARANZIA »
DEL REVISORE CONTABILE
1. Il problema e le sue origini giudiziarie: il supposto obbligo del revisore
contabile di impedire fatti illeciti ai danni della società prevenendo la
loro commissione da parte degli amministratori . . . . . . . . . . . . . . 389
2. Il contenuto dell’incarico di revisione contabile alla stregua del Testo
Unico sulla intermediazione finanziaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392
3. L’informativa « senza indugio » alla Consob dei fatti ritenuti censurabili
riscontrati nell’esercizio del controllo quale unico obbligo imposto al
revisore: l’attività di revisione contabile quale attività ancillare rispetto
alle funzioni della Consob . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393
4. L’art. 40 cpv. c.p. implicitamente evocato nei provvedimenti istruttori
dell’autorità giudiziaria quale diretta conseguenza della mancata, fondamentale
distinzione fra l’obbligo giuridico di agire previsto a carico di
chi sia rivestito di determinate funzioni affinché vengano evitati eventi
dannosi a terzi, da una parte, e, dall’altra, l’obbligo giuridico di impedire
un determinato evento costituente reato . . . . . . . . . . . . . . . 397
5. Un modello di oligofrenia legislativa: l’estensione — attuata con l’art.
9.89, comma 1, del d.lgs. n. 6/2003, come modificato dall’art. 3.1 del
d.lgs. n. 37/2004 — ai revisori contabili della responsabilità solidale
con gli amministratori originariamente prevista unicamente per i sindaci
dall’art. 2407, comma 2, c.c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
VII
FALSITÀ NELLA RELAZIONE DELLA SOCIETÀ
DI REVISIONE E DELITTO DI AGGIOTAGGIO
1. Il problema della ipotizzabilità , o meno, del concorso formale, ex art.
81, comma 1, c.p., del reato di aggiotaggio ex art. 2637 c.c. col reato di
falsità nelle relazioni della società di revisione ex art. 2624 c.c.: necessitÃ
di considerare le condotte tipiche del delitto di aggiotaggio e del
delitto di falsità da parte del revisore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403
2. Ammissibilità del concorso materiale, ex art. 81, cpv., c.p., del reato
previsto dall’art. 2624 c.c. con quello previsto dall’art. 2637 c.c.
Inammissibilità di un loro concorso formale . . . . . . . . . . . . . . . . 408
VIII
ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE
E « BILANCIO REGOLARMENTE APPROVATO »
EX ART. 2357 C.C.
1. Il regolare accertamento degli utili netti richiesto dal testo originario
dell’art. 2357 c.c. e la risultanza di essi da un « bilancio regolarmente
approvato » secondo il nuovo testo introdotto dall’art. 8 d.P.R. 10
febbraio 1986, n. 30: la discutibile contrapposizione fra opzione « formale
» e opzione « sostanziale » e la scelta operata dalla giurisprudenza
di merito nella prima decisione in tema di acquisto di azioni proprie
registrata dopo la riforma legislativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414
2. Le reazioni critiche dei primi commentatori alla pronunzia dei giudici di
merito: il suggerimento di una « rilettura integrativa » del nuovo testo
dell’art. 2357 c.c. onde evitare il risultato « paradossale » di una attenuazione
della tutela penale dell’integrità del capitale sociale e delle
riserve indisponibili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416
3. L’intervento del giudice di legittimità : l’esigenza della regolare approvazione
del bilancio proiettata, anche ai fini della responsabilità penale
ex art. 2630, primo comma, c.c., nell’ottica di un bilancio ratificato
nelle forme prescritte e che non sia falso nelle voci concernenti gli utili
e le riserve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419
4. Necessità di tenere distinti il profilo della responsabilità civile e quello
della responsabilità penale; l’inconsistenza del richiamo alla norma
dettata dall’art. 2621, n. 2, c.c., ai fini della rivalutazione dell’interesse
protetto dalla norma incriminatrice posta dall’art. 2630, primo comma,
n. 2, c.c. e la nozione di « bilancio regolarmente approvato » nel
pensiero dei cultori del diritto societario . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422
5. Il singolare tentativo giudiziario di escludere gli Istituti di credito
dall’applicabilità della nuova normativa nel timore, peraltro più che
ragionevole, che anche in sede di legittimità venisse confermata la c.d.
opzione « formale » prescelta dalla giurisprudenza di merito . . . . . . 427
6. L’art. 2621, n. 3, lett. a) e c), c.c. quale probante attestazione della
preferenza accordata dal d.P.R. n. 30 del 1986 alle fattispecie criminose
formalisticamente strutturate: la maldestra formulazione degli artt.
2357, primo comma, e 2359-bis, primo comma, c.c. quale « incidente di
percorso » rispetto alle intenzioni del legislatore . . . . . . . . . . . . . 429
7. La non punibilità — per il divieto di analogia in materia penale —
dell’acquisto di azioni proprie allorquando gli utili, effettivamente
esistenti al momento della regolare approvazione del bilancio, dovessero
rivelarsi poi insussistenti al momento dell’esecuzione della delibera
assembleare a causa di perdite verificatesi nel corso dell’esercizio . . . 432
IX
DELIBERAZIONE DI NOMINA
DEGLI AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ
E MANCATO ADEMPIMENTO
DEGLI OBBLIGHI PUBBLICITARI
1. Necessità , ai fini dell’applicabilità della sanzione penale per mancato
adempimento degli obblighi pubblicitari ex art. 2626 c.c., della previa
accettazione (espressa o tacita) della carica di amministratore e completa
realizzazione dell’iter formativo della nomina con la semplice notificazione
della relativa deliberazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437
2. Inammissibilità di una presunzione di consenso da parte del nominato
e del conseguente onere di comunicazione del rifiuto della nomina . . 439
3. Inaccettabilità del collegamento di obblighi e sanzioni alla semplice
notizia della nomina: necessità , in difetto di accettazione, di assunzione
delle funzioni o del compimento di atti che univocamente implichino la
volontà di accettare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442
4. Inammissibilità di una interpretazione restrittiva dell’art. 2383 c.c., alla
stregua della quale il termine per procedere alla iscrizione della nomina
dovrebbe decorrere dalla accettazione di essa qualora questa fosse
avvenuta decorso il termine previsto per l’iscrizione della nomina
stessa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445
5. Decorrenza, in ogni caso, del termine per l’iscrizione dalla notizia della
nomina e conseguente onere di accettazione della nomina entro detto
termine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447
6. La disputa sull’applicabilità delle norme: quella dell’art. 2626 c.c.
ovvero quella posta dall’art. 2194 stesso codice; il carattere sussidiario
di quest’ultima disposizione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449
L’INOSSERVANZA DELLE DECISIONI
DEL PRESIDENTE DI ASSEMBLEA: PROFILI PENALI
pag.
1. Il problema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453
2. Gli aspetti privatistici: la efficacia vincolante definitiva della decisione
del presidente di togliere la parola al socio non appena emersi, a carico
di quest’ultimo, gli elementi dell’abuso nel concreto esercizio del diritto
di discussione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455
3. Le conseguenze nella prospettiva penalistica: applicabilità dell’art. 610
c.p. nell’ipotesi di inottemperanza alla disposizione impartita dal presidente
dell’assemblea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459
4. La exceptio doli generalis e il significativo orientamento, in materia
societaria, della più recente giurisprudenza tedesca . . . . . . . . . . . 460
XI
SULLA IRREGOLARITÀ DEI TITOLI OBBLIGAZIONARI
PER MANCATA SOTTOSCRIZIONE
DEGLI AMMINISTRATORI
1. Contenuto delle azioni e contenuto delle obbligazioni: la differente
formulazione delle rispettive prescrizioni della legge civile e i suoi
riflessi nell’interpretazione della norma incriminatrice dell’irregolaritÃ
dei titoli azionari od obbligazionari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467
2. Il silenzio della norma civile sul requisito della necessità della sottoscrizione
delle obbligazioni: orientamenti dottrinali . . . . . . . . . . . . . . 469
3. Il divieto del procedimento analogico e la tesi della non punibilitÃ
dell’omessa sottoscrizione; la sottoscrizione e l’esigenza dell’autenticitÃ
del titolo obbligazionario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470
4. L’interesse dell’obbligazionista alla giuridica esistenza o, quanto meno,
alla validità della dichiarazione cartolare e conseguente necessità della
sottoscrizione dell’obbligazione da parte del rappresentante legale della
società emittente: irrilevanza del richiamo al divieto di analogia in
materia penale e conseguente punibilità della mancata sottoscrizione
dell’obbligazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471
XII
SULLA RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ
PER L’OMESSA REDAZIONE DEL BILANCIO
1. Omessa denunzia, comunicazione o deposito, penalmente sanzionati
dall’art. 2626 c.c., e omessa redazione del progetto di bilancio da parte
degli amministratori o mancata approvazione dello stesso da parte
dell’assemblea dei soci: posizione del problema . . . . . . . . . . . . . . 475
2. Contrasti giurisprudenziali. L’indirizzo assunto dalle sezioni unite della
Corte regolatrice: incondizionata obbligatorietà di provvedere agli
adempimenti previsti dalla legge fin tanto che la società sia in vita;
conseguente irrilevanza della mancanza di attività sociale o della mancata
convocazione dell’assemblea o della mancata approvazione del
progetto di bilancio da parte di quest’ultima . . . . . . . . . . . . . . . 476
3. L’opposto orientamento scaturito da una precedente decisione della
Corte Suprema: impossibilità di determinare il momento nel quale la
condotta omissiva degli amministratori assume rilevanza penale quante
volte faccia difetto il presupposto dell’approvazione . . . . . . . . . . . 480
4. Inammissibilità dell’equiparazione dell’omessa partecipazione degli amministratori
al procedimento formativo del bilancio all’omesso deposito
da parte degli stessi del bilancio divenuto già perfetto con l’approvazione
assembleare; conseguente tutela degli interessi dei soci in sede
esclusivamente civile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482
XIII
OMESSA CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
E RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI
1. La funzione prevalentemente sanzionatoria delle disposizioni penali in
materia di società e di consorzi e la violazione di obblighi incombenti
agli amministratori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487
2. L’omessa convocazione dell’assemblea nelle ipotesi previste dalla legge:
il difetto di coordinazione, per mancanza di predeterminazione di un
termine, fra la norma penale e le norme civili in quella richiamate . . 490
3. La difficoltà di accertamento dei limiti oggettivi della fattispecie criminosa
in esame . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492
4. Il « ritardo » quale ipotesi di condotta omissiva e l’esigenza della
fissazione di un termine di scadenza ai fini dell’utile compimento
dell’attività comandata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495
5. Un parallelo istruttivo: l’ipotesi del « ritardo » nel delitto di omissione di
atti di ufficio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496
6. ... e nei delitti di omissione di referto e di omessa denunzia di reato da
parte del cittadino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499
7. II rifiuto di convocazione, esplicito od implicito, immotivato (o illegittimamente
motivato) quale sola ipotesi, concretamente configurabile, di
punibilità degli amministratori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501
XIV
SULLA OMESSA CONVERSIONE IN TITOLI NOMINATIVI
DI AZIONI AL PORTATORE SMARRITE
1. Nominatività dei titoli azionari e momento consumativo dei reati omissivi
propri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503
2. La struttura tipicamente permanente del reato previsto dall’art. 13 r.d.l.
25 ottobre 1941, n. 1148 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 506
3. La denunzia di sottrazione o di smarrimento di titoli azionari al portatore
anteriormente all’entrata in vigore della legge che ha disposto la
nominatività obbligatoria e il problema del coordinamento con l’art.
2006, primo comma, c.c. che esclude la procedura di ammortamento
per i titoli al portatore: il pericolo di una duplice circolazione del
medesimo titolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507
4. La mancata presentazione, per la conversione, del titolo quale presupposto
per la dichiarazione di decadenza del titolo azionario al portatore
e conseguente provvisoria intestazione del titolo nuovo emesso in sua
sostituzione alla Cassa depositi e prestiti. Insussistenza di una responsabilitÃ
penale ex art. 8 r.d.l. 25 ottobre 1941, n. 1148 . . . . . . . . . 509
5. La sostituzione delle azioni al portatore denunziate come sottratte o
smarrite con altrettante azioni nominative quale messa in circolazione
di azioni in numero superiore a quelle rappresentanti un capitale
rimasto assolutamente invariato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510
6. La concreta irrilevanza, al fine di evitare il pericolo della duplice
circolazione del titolo, della identificazione delle azioni sottratte o
smarrite qualora la richiesta di conversione alla società emittente fosse
fatta dal terzo possessore di buona fede . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514
7. Punibilità a norma dell’art. 2630 n. 1 c.c., degli amministratori della
società emittente che dovessero procedere alla conversione delle azioni
al portatore sottratte o smarrite in altrettanti titoli nominativi
sostitutivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 516
XV
BREVI NOTE SULL’AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE
MEDIANTE ESAGERATA VALUTAZIONE
DEI CONFERIMENTI IN NATURA
1. L’art. 2629, secondo comma, c.c. e la previsione normativa di una
fraudolenta esagerazione nella valutazione dei conferimenti in natura da
parte degli amministratori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519
2. Curiosità e lacune nella disciplina penalistica . . . . . . . . . . . . . . . 521
3. Omesso adempimento dell’obbligo di controllo delle valutazioni operate
dall’esperto: inapplicabilità , agli amministratori, del disposto dell’art.
40, cpv., c.p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 522
4. La fraudolenta esagerazione, compiuta dagli amministratori nelle relazioni
o nei progetti di bilancio, delle stime esattamente effettuate
dall’esperto: punibilità del fatto alla stregua dell’art. 2621, n. 1, c.c . 525
5. La normale irrilevanza penale delle valutazioni mendaci compiute dall’esperto
e sue conseguenze per quanto riguarda gli amministratori
consapevoli della condotta fraudolenta dell’esperto . . . . . . . . . . . 526
XVI
AUMENTO DEL CAPITALE ED ANTICIPAZIONE,
DA PARTE DELLA SOCIETÀ,
DEL VERSAMENTO DELL’IMPORTO
CORRISPONDENTE ALLA QUOTA DEL DIPENDENTE SOCIO
pag.
1. Un duplice quesito: acquisto di azioni della società da parte dei dipendenti
con pagamento rateale effettuato mediante trattenuta di mensilitÃ
e successivi eventuali aumenti di capitale mediante anticipazione, da
parte della società stessa, del versamento degli importi corrispondenti
alle quote dei dipendenti-soci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529
2. Lo scopo della norma incriminatrice posta dall’art. 2630, primo
comma, c.c. e l’irrilevanza penale della semplice agevolazione nelle
modalità di pagamento nella prima delle ipotesi prospettate . . . . . . 530
3. Il diverso caso degli aumenti di capitale con effettivo anticipato versamento
dei relativi importi da parte della società : fatto conforme al tipo
ma inoffensivo dell’interesse protetto?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532
4. Il principio di lesività del fatto e la considerazione del « motivo » del
prestito nella dottrina privatistica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533
5. La carenza dell’elemento soggettivo doloso inteso quale coscienza e
volontà di tutti gli elementi del fatto tipico . . . . . . . . . . . . . . . . 535
XVII
GLI « ALTRI MEZZI ILLECITI »
PER INFLUIRE SULLA FORMAZIONE
DELLA MAGGIORANZA ASSEMBLEARE
1. Azioni di responsabilità , decadenza del consiglio di amministrazione e
invito a partecipare all’assemblea con diritto di voto esteso anche ai non
soci purché comunque « intervenuti » in quanto membri del consiglio o
del collegio sindacale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 539
2. L’art. 2630, 1° comma, n. 3, c.c. e l’illiceità del ricorso a comportamenti
finalisticamente orientati a perseguire il risultato vietato dalla norma
incriminatrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 541
3. La sostituzione dell’inganno con la sopraffazione e sua valenza ai fini
della configurabilità del reato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 542
SEZIONE SECONDA
INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA: I REATI
DI INSIDER TRADING E DI AGGIOTAGGIO INFORMATIVO
(XVIII-XXIV)
XVIII
BREVI NOTE SUI NUOVI PROFILI PENALI
DELL’INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA
pag.
1. L’emissione di titoli di credito rappresentativi delle quote unitarie di
partecipazione al fondo comune quale caratteristica tipica ed essenziale
dei fondi comuni di investimento mobiliare disciplinati dalla legge 23
marzo 1983, n. 77. Applicabilità , comunque, dell’art. 47 c.p. (non
punibilità per errore su legge diversa dalla legge penale) per l’ipotesi
che, in sede giudiziaria, quella emissione non venisse ritenuta elemento
essenziale dell’attività di intermediazione finanziaria contemplata dalla
legge in esame . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 545
2. Il controllo sulla stabilità e liquidità degli intermediari finanziari e le
informazioni alla Banca d’Italia: repressione del falso anche colposo?. 548
3. La trasparenza del mercato mobiliare e la tutela penale del controllo
operato dalla Commissione nazionale per le società e la borsa: passi
avanti, rispetto alla legge n. 216 del 1974, e occasioni perdute . . . . 552
4. Le false comunicazioni punibili a norma dell’art. 2621 n. 1 c.c. e le false
informazioni alla Banca d’Italia: analogie e incongruenze della disciplina
dei fondi comuni di investimento mobiliare con la disciplina del
mercato mobiliare attuata con la legge n. 216 del 1974. Opportunità ,
nel concreto contesto dei metodi di accertamento di eventuali responsabilitÃ
penali, del richiamo all’art. 10 della legge bancaria . . . . . . . 558
XIX
INSIDER TRADING E FRODE SUL MERCATO
DEI VALORI MOBILIARI
1. L’art. 5 della legge 17 maggio 1991, n. 157 e i propositi di tutela della
par condicio di quanti intendano accedere al mercato dei valori mobiliari
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 563
2. Il dubbio accostamento di una norma incriminatrice della frode sul
mercato dei valori mobiliari accanto alle condotte descrittive di insider
trading: la sostanziale superfluità della norma incriminatrice in esame a
fronte delle vigenti disposizioni in tema di aggiotaggio c.d. comune (art.
501 c.p.), bancario (art. 98 legge 7 marzo 1938, n. 141) e societario
(art. 2628 c.c.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 566
3. La « idoneità » della condotta fraudolenta ad « influenzare sensibilmente
» il prezzo di valori mobiliari e la problematicità del relativo
accertamento: conseguente opportunità di una previsione espressa di
norme incriminatrici che esprimano in modo evidente il disvalore di
singole azioni tipiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 572
4. La preferibilità dell’adozione di misure di carattere preventivo e la
mancata considerazione, da parte del legislatore, dei suggerimenti di
ordine tecnico prospettati dagli esperti dei mercati finanziari: la concreta
utilizzabilità di quei suggerimenti anche sotto il profilo della
surriferita esigenza di individuare, per una più efficace repressione delle
frodi, gli interventi manipolativi dei corsi dei valori azionari . . . . . . 575
5. La diffusione a mezzo stampa di notizie false, esagerate o tendenziose
e i contrastanti interessi del rigoroso controllo delle fonti di informazione,
da un lato, e, dall’altro, della tempestività dell’informazione
stessa anche ai fini di un efficiente orientamento del mercato borsistico:
il controllo approssimativo della fonte della notizia e la conseguente
accettazione del rischio di favorire la diffusione di dati fraudolentemente
manipolati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 578
XX
MERCATI FINANZIARI, MAGISTRATI INVESTITORI
E FILOLOGIA FUORI LUOGO
1. Il « risparmio gestito » e il coinvolgimento dei giudici quali persone
offese dal reato commesso dal gestore: a) l’inapplicabilità dell’art. 11
del codice di procedura penale in una ordinanza (inedita) del G.u.p. del
Tribunale di Milano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 583
2. b) L’identità di destino riservata all’art. 11 c.p.p. da una sentenza
(inedita) del G.u.p. del Tribunale di Brescia: insufficienza della qualitÃ
di danneggiato dal reato ai fini del trasferimento del procedimento ad
altro distretto di Corte d’Appello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 586
3. c) La nozione di persona offesa dal reato agli effetti dell’art. 11 c.p.p.
secondo il giudice bresciano: non è tale il magistrato che si limiti a
rivestire quella qualità ; lo è invece il magistrato che provveda ad
assumerla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 589
XXI
AGGIOTAGGIO INFORMATIVO, GIURISDIZIONI
« ESCLUSIVE » E ALTRE CURIOSITÀ
1. Il problema: un rapporto Consob, nei confronti delle stesse persone e
per gli stessi fatti, inviato a due distinte procure della Repubblica . . 595
2. L’individuazione della competenza territoriale del giudice e la sua
soluzione da parte della giurisprudenza di merito in base al duplice,
concorrente riferimento a) al luogo della diffusione del comunicato del
soggetto emittente: critica testuale alla stregua del Regolamento Consob
(e del Regolamento di Borsa Italiana SpA) . . . . . . . . . . . . . . . . . 596
3. ... e b) al luogo dell’accertamento della concreta pericolosità della
condotta da identificarsi ove ha sede la Borsa Valori: il dubbio fondamento
di una artificiosa competenza « esclusiva » curiosamente ancorata
alla presenza di una materiale contiguità degli uffici giudiziari con
l’edificio della Borsa Valori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 601
4. L’intervento, con decreto motivato, del Procuratore Generale presso la
Corte di Cassazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 604
XXII
GLI « ALTRI ARTIFICI E RAGGIRI » NELL’AGGIOTAGGIO
EX ART. 2637 C.C. E LA DUBBIA LICEITÀ
DEL RICHIAMO AL « CONTESTO » DELL’AZIONE
1. La « oggettiva valenza ingannatoria » della condotta incriminata . . . 609
2. Il richiamo al « contesto in cui si svolge l’azione » e l’assurda pretesa di
ricostruire l’elemento materiale del reato attraverso l’indagine sulle
finalità avute di mira dall’agente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 612
3. Irrilevanza penale, in caso di acquisto speculativo, dell’attività di trend
rialzista o ribassista; analoga irrilevanza penale nell’ipotesi di eventuale
inosservanza di norme regolamentari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 614
XXIII
MANIPOLAZIONE DEL MERCATO E MANIPOLAZIONE
DI NORME INCRIMINATRICI
1. La sorprendente capacità di un reticente comunicato al mercato di
trasformare il mendacio in una ipotesi di aggiotaggio informativo
simultaneamente rilevante tanto come illecito penale quanto come
illecito amministrativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 617
2. L’espediente della contestazione dell’illecito amministrativo di manipolazione
del mercato: essenzialità dell’accertamento dell’elemento soggettivo
doloso in capo all’amministratore della società che abbia ritenuto
di negare, nel comunicato imposto da CONSOB, informazioni che,
provocando (pure ad avviso della stessa CONSOB) una inevitabile
flessione del titolo, avrebbero assurdamente favorito esclusivamente gli
speculatori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 621
3. L’ordine di rendere pubbliche le informazioni ex art. 114.5 T.U.F.:
dubbi e perplessità di fondo sugli insindacabili poteri attribuiti al
riguardo alla CONSOB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 626
4. La contestazione della manipolazione del mercato penalmente rilevante
e la « delimitazione ragionevole dell’aggiotaggio punibile » nell’insegnamento
della dottrina più autorevole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 629
5. I « nuovi » profili della manipolazione informativa: a) la non facile
percettibilità di un ipotetico concorso della sanzione penale con quella
amministrativa per l’ovvia impossibilità della convivenza, in un’unica
condotta, del fatto punibile ex art. 185 T.U.F. e di quello sanzionabile
ex art. 187-ter, entrambi divergenti nei loro elementi costitutivi, sia
oggettivo che soggettivo; b) la pratica irrilevanza, ai fini dell’integrazione
dell’illecito penale, della « sensibile alterazione del prezzo »; c) il
mito della « contendibilità » del titolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 635
6. La « notizia » ex art. 185 T.U.F. e i requisiti di tassatività e determinatezza
propri della norma penale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 642
7. Due parole di congedo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 647
XXIV
LE DIFFICILI INTESE
SULL’AGGIOTAGGIO INFORMATIVO
1. Una storia di due pesi e due misure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 651
2. Consob e terzietà del giudice: un requiem tutto italiano . . . . . . . . . 654
3. La bugia all’Authority dei mercati finanziari e il miraggio di una
responsabilità meramente amministrativa . . . . . . . . . . . . . . . . . 656
SEZIONE TERZA
ATTIVITÀ DI VIGILANZA BANCARIA E CREDITIZIA
(XXV-XXVII)
XXV
LA TUTELA DELL’ATTIVITÀ DI VIGILANZA
BANCARIA E CREDITIZIA
1. L’art. 134 T.U. e i suoi precedenti normativi . . . . . . . . . . . . . . . 659
2. I soggetti attivi del reato e la loro individuazione in base al criterio
funzionale oggettivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 662
3. Il contenuto precettivo del comma 1: conferma della non riferibilitÃ
all’art. 2621, n. 1, c.c. delle falsità contenute in comunicazioni istituzionalmente
destinate ad un unico destinatario . . . . . . . . . . . . . . 665
4. La fattispecie residuale, di natura contravvenzionale, del comma 2:
incriminabilità del comportamento anche semplicemente colposo . . . 668
XXVI
I NUOVI ORIZZONTI « POSTUMI » DELL’ART. 38
DELL’ABROGATA LEGGE BANCARIA
(Variations sérieuses sulle obbligazioni « indirette »)
1. I dissesti bancari degli anni settanta e l’orientamento della giurisprudenza,
di merito e di legittimità : è obbligazione « indiretta » anche
quella stipulata con la società nella quale l’amministratore della banca
avesse avuto una partecipazione azionaria o risultasse essere comunque
« interessato » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 671
2. La ferma presa di posizione assunta dalla dottrina privatistica e penalistica:
non è obbligazione « indiretta » quella assunta in eventuale
posizione di conflitto di interessi, punibile, in costanza di ogni altro
elemento costitutivo, alla stregua dell’art. 2631 c.c., che sanziona il
perseguimento dell’interesse extrasociale anche per conto di terzi, ma
non ex art. 38 l.b., che per definizione contempla esclusivamente le
operazioni compiute per conto proprio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 673
3. Il diritto (civile e penale) giurisprudenziale in una recentissima sentenza
civile del giudice di legittimità : è obbligazione « indiretta » anche quella
compiuta dall’amministratore della banca con una società controllata
dall’azienda di credito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 676
4. Il fuorviante richiamo dei giudici civili della Corte regolatrice ad un
preteso « precedente » in sede penale della stessa C.S., che aveva
viceversa ribadito la necessità che nell’operazione compiuta, direttamente
o per interposta persona, dal proprio amministratore la banca
avesse assunto la posizione di controparte . . . . . . . . . . . . . . . . . 679
5. La banale valorizzazione della « sostanza economica » dell’operazione e
la persistente demonizzazione delle « categorie formali » . . . . . . . . 682
6. L’art. 136.2 del nuovo T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia
e lo strano, imbarazzante silenzio dei giudici civili del Supremo collegio. 683
XXVII
CORRUZIONE PRIVATA E MODELLI ORGANIZZATIVI
1. Compliance programs e rischi d’impresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 687
2. Modelli organizzativi e financial suasion . . . . . . . . . . . . . . . . . . 689
SEZIONE QUARTA
FALSE COMUNICAZIONI ALLA CONSOB
(XXVIII-XXX)
XXVIII
LA NORMATIVA PENALE NELLA LEGGE ISTITUTIVA
DELLA CONSOB E IL RUOLO DELLA GIURISPRUDENZA
FRA DECISIONI SBAGLIATE, INDIRIZZI COSTRUTTIVI
E PRONUNZIE MANCATE
1. Legislazione speciale e interpretazioni “creativeâ€: la prima applicazione
degli artt. 5 e 17 l. 216/1974 offerta dalla giurisprudenza “periferica†. 691
2. I successivi orientamenti costruttivi della giurisprudenza romana: la
nozione di offerta al pubblico e il dibattito dottrinale . . . . . . . . . . 695
3. La comunicazione “standardizzata†e la considerazione dei destinatari
in quanto appartenenti ad un gruppo quali connotati caratteristici
dell’offerta pubblica; conseguente irrilevanza dell’offerta rivolta ai soli
azionisti della società , anche quando l’offerta riguardi titoli emessi da
una società controllata, e non configurabilità della stessa quale collocamento
privato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 699
4. L’oggettiva opinabilità della disputa nei suoi termini privatistici e
conseguente esclusione della punibilità per errore su una legge diversa
dalla legge penale quando abbia cagionato un errore sul fatto che
costituisce il reato (art. 47, 2° cpv., c.p.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 701
5. Le cronache economico-finanziarie e una singolare ipotesi di offerta
pubblica di acquisto: le ripetute violazioni della legge penale pubblicizzate
col mezzo della stampa e le possibili motivazioni all’origine di una
pronunzia mancata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 703
6. Riflessioni conclusive: necessità di una revisione del sistema sanzionatorio
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 705
XXIX
LE FALSITÀ NEL PROSPETTO INFORMATIVO
INVIATO ALLA CONSOB EX ART. 18 LEGGE 7 GIUGNO 1974, N. 216
1. Le notizie false contenute nel prospetto informativo inviato alla Consob
a norma dell’art. 18 della legge 7 giugno 1974, n. 216 ritenute punibili,
da una sentenza (inedita) del Tribunale di Milano, alla stregua dell’art.
2621, n. 1, c.c. quali pretese false comunicazioni sociali . . . . . . . . 709
2. Comunicazioni al pubblico e comunicazioni agli organi di vigilanza:
l’autonomia della disciplina sanzionatoria prevista per queste ultime e
conseguente inammissibilità dell’asserita identità fra informativa relativa
all’offerta di un determinato prodotto e pubblicità relativa alla
gestione della raccolta (già effettuata) di pubblico risparmio . . . . . . 714
3. Inapplicabilità dell’art. 2621, n. 1, c.c. quale norma estranea al disvalore
tipico delle false informazioni agli organi di controllo, rappresentato
dall’ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza; il regime del
segreto d’ufficio per talune informazioni inviate all’organo di controllo
quale ulteriore dimostrazione dell’assenza del requisito della destinazione
al pubblico relativamente ai dati e alle notizie forniti esclusivamente
all’organo di vigilanza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 719
XXX
LE ARGOMENTAZIONI « EN FORME DE POIRE »
E I NUOVI ITINERARI DELLA PECUNIA DOLORIS
1. La Consob parte civile nel processo penale per i delitti di abuso di
informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato: una situa-
zione monstre di conflitto di interessi. I primi responsi della giurisprudenza
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 725
2. I reati in discorso quale pretesa causa di « frustrazione dei fini istituzionali
» dell’ente di controllo e della compromissione della sua effi-
cienza operativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 729
3. I problemi della valutazione in via equitativa del danno: a) le ovvie
difficoltà di un accertamento serio della poco seria « frustrazione » dei
fini di Consob; b) l’insussistenza della pretesa risarcitoria anche del solo
danno non patrimoniale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 731
4. Il tesoretto di Consob e l’assai dubbia legittimità di un suo uso (e
consumo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 736
Parte Terza
LA RIFORMA
DEL DIRITTO PENALE SOCIETARIO
I
MAUVAISES PENSÉES ET AUTRES
SULLE DISPOSIZIONI PENALI DEL PROGETTO
PER LA RIFORMA DELLE SOCIETÀ
1. Tecnica sanzionatoria e progetto di riforma: inutilità di una lezione . . 741
2. Gli artt. 88, 89 e 94 e la indeterminatezza dei destinatari del precetto
penale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 743
3. Curiosità e lacune nel tentativo di repressione (art. 94) della violazione
delle norme relative all’esercizio della vigilanza . . . . . . . . . . . . . . 746
4. Indovinelli e incongruenze varie a proposito, ancora, dell’art. 94 e degli
artt. 92, 93 e 95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 747
5. L’entità delle sanzioni per le infrazioni contemplate nel progetto e
mancanza di un loro coordinamento con le pene previste, per analoghe
ipotesi di reati societari, dalla legislazione vigente . . . . . . . . . . . . 750
II
VARIAZIONI « IN CANONE » SULLE DISPOSIZIONI PENALI
DEL NUOVO PROGETTO DI RIFORMA DELLA DISCIPLINA
DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI
1. Prologo: il primo progetto (1966) di riforma della disciplina delle
società commerciali e il suo epilogo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 755
2. Il nuovo schema di disegno di legge: permanenza del carattere meramente
sanzionatorio delle norme incriminatrici . . . . . . . . . . . . . . 756
3. La scarsa efficacia del progettato sistema repressivo per la persistente
previsione di condotte punibili con la sola pena dell’ammenda . . . . . 758
4. La violazione degli obblighi relativi all’intervento in assemblea, al
verbale dell’assemblea e all’informazione dei soci e la mancata eliminazione
delle assurde difficoltà di individuazione dei destinatari dell’obbligo
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 759
5. La violazione degli obblighi relativi alla convocazione dell’assemblea e
la perdurante incertezza sul contenuto dell’obbligo che si pretende
violato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 762
6. Fine delle variazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 765
III
LE FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI:
UNA RIFORMA FACETA
1. Lo Schema di disegno di legge delega per la riforma del diritto societario
e le modifiche apportate al testo originario in occasione della sua
presentazione al Parlamento per l’approvazione: la previsione di tre
distinte ipotesi di reato secondo che la falsa rappresentazione o informazione
sulle condizioni economico-finanziarie della società abbia, o
meno, arrecato danno, e secondo che si tratti di società quotata alla
borsa valori, oppure no . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 768
2. Insussistenza del reato qualora il mendacio non alteri « sensibilmente »
i dati sulle condizioni economico-patrimoniali della società . L’indicazione
di « soglie quantitative » entro le quali l’inveritiera rappresentazione
della situazione economico-finanziaria della società non costituisce
mendacio penalmente rilevante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 770
3. Gli assurdi parametri del fatturato, dell’utile lordo o dell’utile netto,
prospettati in dottrina per stabilire la concreta rilevanza penale della
falsa rappresentazione della situazione societaria . . . . . . . . . . . . . 774
4. La falsità nella enunciazione della causale di determinate poste di
bilancio e sua irrilevanza quante volte non incida sulla rappresentazione
del conto economico e quindi sulla situazione economico-patrimoniale
della società . Non è pertanto falsità nella causale, ed è quindi informazione
penalmente rilevante, dichiarare mendacemente il reddito della
gestione derivato da proventi ordinari anziché da proventi straordinari. 777
5. I nuovi profili sanzionatori delle varie ipotesi di false comunicazioni
sociali caratterizzati da una singolare « indulgenza plenaria » non altrimenti
spiegabile se non nell’unico intento di propiziare al meglio
l’avvento gioioso della prescrizione del reato. La responsabilità della
magistratura nel concedere, come nel negare, le circostanze attenuanti
generiche: due casi esemplari — rectius: scandalosi — di pessimo uso
della discrezionalità nella commisurazione della pena . . . . . . . . . . 782
6. La nuova normativa sotto il profilo dei contenuti: l’esigenza di un danno
concretamente verificatosi e i suoi immaginari fondamenti: a) nella
pretesa tutela, attraverso l’incriminazione delle false comunicazioni
sociali, di interessi esclusivamente privati; e b) nella analogia col delitto
di truffa: la vocazione all’imbroglio il solo punto in comune ad entrambi
i reati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 786
7. La perseguibilità a querela (da parte del solo socio) delle false comunicazioni
sociali « non dannose » in società non quotata: gli aspetti
curiosi dell’innovazione introdotta dalla riforma e il suo « passo indietro
» nella concezione della società per azioni . . . . . . . . . . . . . . . 789
8. L’ingenua limitazione della rilevanza penale dell’omessa informativa
sulle condizioni economico-patrimoniali della società alle sole comunicazioni
« imposte dalla legge »: un pastrocchio per cercare di liquidare
in fretta ogni velleità di trasparenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 791
IV
IL FALSO IN BILANCIO E IL PENDOLARISMO
DELLE COSCIENZE
1. Una inaccettabile impostazione metodologica nel richiamo agli errori
della giurisprudenza per giustificare lo stravolgimento della pregressa
disciplina delle false comunicazioni sociali . . . . . . . . . . . . . . . . . 795
2. L’art. 2423 c.c. e l’astratta possibilità di un conteggio fatto anche alla
presenza dell’oste (compiacente) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 799
3. Qualche dato concreto per una consapevole valutazione della oggettiva
immoralità della c.d. « soglia quantitativa » . . . . . . . . . . . . . . . . 802
4. L’integrale (oggettiva) falsità del conclamato avallo della « Securities
Exchange Commission » sulla pretesa rilevanza della c.d. significativitÃ
del falso ai fini della sua punibilità : un legislatore « stupido o in mala
fede »? La lezione di Cicerone sulle leggi « ad hominem » . . . . . . . 805
V
LA SAPIENZA GRECA
E LE « ARGOMENTAZIONI SCADENTI »
1. Il suggerimento di Aristotele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 809
2. La totale assenza di attenzione per i problemi veri e la estraneità della
riforma alla tutela dell’interesse generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . 814
3. Il « contributo » di certa giurisprudenza all’avvento della normativa
penale societaria di nuovo conio e la maggiore coerenza ed apprezzabile
sincerità di una uniforme reductio di tutti i delitti in reati contravvenzionali
punibili con la sola pena dell’ammenda . . . . . . . . . . . . . . 817
VI
RILIEVI PRELIMINARI
INTORNO A UN DISEGNO DI LEGGE
SULLA REPRESSIONE PENALE DELL’ATTIVITÀ
DI INSIDER TRADING
pag.
1. L’art. 5 dello schema di testo legislativo elaborato dal Comitato ristretto
della VI Commissione permanente Finanza della Camera dei Deputati
in data 25 gennaio 1989 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 821
2. La prevista « collaborazione della Guardia di Finanza » su richiesta
della Consob per eventuali « ulteriori indagini »: l’ambiguità della formula
del progettato disegno di legge e le ripercussioni largamente
negative di un intervento « collaborativo » di un organo di polizia
giudiziaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 822
3. Il contrasto dell’art. 5 del progetto in questione con l’art. 2 della legge
7 giugno 1974, n. 216 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 824
4. L’inutilità , in ogni caso, della prospettata « collaborazione » di organi
esterni e privi della specifica professionalità a fronte del « Regolamento
concernente l’organizzazione e il funzionamento della Commissione » . 824
5. Una proposta di modifica dell’art. 5 nel solco dell’art. 10 della legge
bancaria: obbligo, tuttavia, del presidente della Commissione di fare
rapporto all’autorità giudiziaria allorquando sia ravvisabile « il fondato
sospetto di violazione di norme penali » . . . . . . . . . . . . . . . . . . 825
VII
AZIENDE DI CREDITO E REPRESSIONE
DEL RICICLAGGIO DEI PROVENTI ILLECITI
(Appunti intorno a recenti disegni di legge)
1. La segnalazione, prevista da un primo disegno di legge, delle operazioni
compiute dalla banca quali che siano la movimentazione di denaro, i
mezzi di pagamento e la cifra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 827
2. La descrizione della condotta criminosa, in un secondo disegno di legge,
in termini che per la loro genericità non consentirebbero l’individuzione,
con sufficiente precisione, del comportamento penalmente sanzionato
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 830
3. La previsione, in un terzo disegno di legge, dell’illecito contravvenzionale
e la pericolosa legittimazione dell’accertamento di una condotta
anche semplicemente colposa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 831
4. La sentenza di condanna anche « non definitiva » per qualsiasi reato
societario e fallimentare quale presupposto per la sospensione dalle
cariche di amministratore, sindaco e direttore generale di un istituto di
credito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 833