Parte I
ACCERTAMENTO PENALE E REATI SOCIETARI
Sezione I
LE LINEE ORIGINALI DEL PROCESSO
PER GLI ILLECITI SOCIETARI
CAPITOLO 1
I CRITERI DI COMPETENZA
di Giovanni Garbagnati
SOMMARIO: 1. La competenza per materia. — 2. La competenza per territorio: profili generali.
— 2.1. I reati di falso in bilancio. — 2.2. Il falso in prospetto (art. 173-bis d.lgs. n.
58/1998). — 2.3. La « falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della
revisione legale ». — 2.4. L’impedito controllo. — 2.5. Le fattispecie poste a tutela del
capitale sociale e delle riserve obbligatorie. — 2.6. Le ipotesi di infedeltà patrimoniale.
— 2.7. L’illecita influenza sull’assemblea. — 2.8. L’aggiotaggio. — 2.9. L’abuso di
informazioni privilegiate. — 3. La competenza per connessione.
1. La competenza per materia.
I processi aventi ad oggetto i reati societari sono attribuiti alla cognizione
del tribunale in composizione collegiale, secondo quanto dispone l’art. 33-bis
comma 1 lett. d), c.p.p., come modificato dall’art. 6 d.lgs. n. 61/2002. Il
legislatore della novella ha infatti innovato il regime introdotto con la legge
sul giudice unico (d.lgs. n. 51/1998), che assegnava la materia in esame
all’organo giurisdizionale monocratico, ad eccezione delle fattispecie previste
dagli artt. 2621, 2628, 2629 e 2637 c.c., espressamente riservate al giudice
collegiale (1).
L’attribuzione al collegio comprende pertanto ora tutti i reati di cui al
titolo XI del libro V del codice civile, nonché le fattispecie previste dalle
(
1) Per quanto la legge delega prevedesse (art. 1, lett. c), n. 2, d.lgs. n. 254/97)
l’attribuzione al giudice collegiale delle sole false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c., « false
comunicazioni ed illegale ripartizione di utili o di acconti su dividendi »), il legislatore
delegato aveva infatti esteso l’applicazione dell’istituto ai reati previsti dagli artt. 2628
(« manovre fraudolente sui titoli della società »), 2629 (« valutazione esagerata dei conferimenti e degli acquisti della società ») e 2637 c.c. (« interesse privato dell’amministratore
giudiziario e del commissario governativo »), considerati di « rilevante difficoltà di accertamento ». L’attuale art. 33-bis comma 1 lett. d) c.p.p. dispone invece: « Sono attribuiti al
tribunale in composizione collegiale i seguenti reati, consumati o tentati: [...] d) reati previsti
dal titolo XI del libro V del codice civile, nonché dalle disposizioni che ne estendono
l’applicazione a soggetti diversi da quelli in essi indicati ». 5
disposizioni che estendono l’applicazione di tali norme a soggetti diversi da
quelli in esse indicati. Tra questi ultimi si possono in via esemplificativa
ricordare: — coloro che svolgono « funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche, anche se non costituite in forma societaria » (art. 135
T.U.B.); — gli amministratori ed i liquidatori del Geie (Gruppo europeo di
interesse economico), in relazione alle fattispecie di cui agli artt. 2621 comma
1, 2622, 2624 e 2625 c.c. (art. 13 d.lgs. 240/1991);— le persone che hannola direzione dei consorzi con attività esterna, con riguardo alle false comunicazioni sociali ex art. 2621 c.c. ed alla indebita restituzione dei conferimenti
(v. art. 2615-bis comma 2 c.c.) (2).
2. La competenza per territorio: profili generali.
A differenza di quanto stabilito in punto di competenza (rectius:
attribuzione) ratione materiae, il codice di rito non prevede alcuna disposizione ad hoc per la determinazione del giudice competente per territorio.
In materia di illeciti penali societari trovano quindi applicazione i criteri
generali contenuti negli artt. 8 ss. c.p.p.: ciò significa che la suddivisione
ratione loci delle funzioni giurisdizionali si determina in prima battuta inragione del luogo in cui il reato è stato consumato (art. 8 comma 1) o, nelle
ipotesi in cui la condotta si fermi allo stadio del mero tentativo punibile, del
luogo « in cui è stato compiuto l’ultimo atto diretto a commettere il delitto »
(art. 8 comma 2). In via sussidiaria, ove cioè la competenza non possa essere
determinata ricorrendo ai criteri ora illustrati, soccorrono le regole suppletive previste dall’art. 9, per cui sarà — nell’ordine — competente il giudice
dell’ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell’azione o dell’omissione
(comma 1), quello della residenza, della dimora o del domicilio dell’imputato(comma 2) o, in estremo subordine, l’autorità giudiziaria del luogo in cui ha
sede l’ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere
la notizia di reato nel registro previsto dall’art. 335 c.p.p. (comma 3).
Le regole di cui agli artt. 8 e 9, ora descritte, trovano applicazione — ai
sensi dell’art. 10, comma 3, c.p.p. — altresì nel caso in cui il reato sia
commesso in parte all’estero; qualora invece la condotta sia posta in essere
interamente al di fuori dei confini nazionali, la competenza viene determinata
gradatamente sulla base della residenza, della dimora, del domicilio, dell’ar-
(
2) Per una diffusa analisi delle « gravi perplessità » che il regime suscita sul piano
interpretativo, v. G. VARRASO, La competenza per i nuovi reati societari, in AA.VV., I nuovi reati
societari: diritto e processo, a cura di A. Giarda-S. Seminara, Cedam, Padova, 2002, p. 707 s.
ACCERTAMENTO PENALE E REATI SOCIETARI
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resto o della consegna dell’imputato (3) ovvero, nell’impossibilità di ricorrere
a quest’ultimo criterio, in relazione al luogo in cui ha sede l’ufficio del
pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato
nel registro ex art. 335 c.p.p. (art. 10, comma 1 e 2).
È agevole intuire come nei processi aventi ad oggetto la criminalitÃ
economica ampio spazio abbiano le regole suppletive da ultimo illustrate,
vuoi ad esempio per le difficoltà di individuare il luogo in cui si è verificato
l’evento, vuoi in considerazione della non infrequente collocazione all’estero
della sede principale della società per la quale opera l’imputato (4). Così
come — lo si vedrà meglio più avanti — sono ricorrenti le ipotesi in relazione
alle quali la competenza è determinata ricorrendo ai diversi ed autonomi
criteri di connessione. In ogni caso, anche in materia de societate l’accertamento sulla competenza territoriale è effettuato dal giudice allo stato degli
atti in quel momento disponibili, tenendo conto anche « degli elementi
informativi che consentono di ricostruire, con sufficiente determinazione
spazio-temporale, alcuni frammenti della condotta, se pure nell’imputazione
questi siano genericamente descritti per mezzo di espressioni imprecise
quanto all’indicazione del tempo e del luogo di loro commissione » (5).
Ciò premesso in linea generale, può ora essere utile tracciare, sia pure
senza pretesa di completezza, una sintetica “mappa†in ordine al momento
ed al luogo di perfezionamento di alcune fattispecie criminose appartenenti
al genus della criminalità di impresa, onde meglio evidenziare i concreti
parametri per l’individuazione del giudice competente ratione loci.
(
3) Con riferimento ai reati societari appare invero di remota applicabilità il criterio di
attribuzione di competenza per territorio di cui al novello comma 1 bis della norma in
commento, introdotto dall’art. 6 comma 3, lett. a), d.l. 16 maggio 2016, n. 67, conv. con
modificazioni nella l. 14 luglio 2016, n. 131, secondo cui, quando non sia possibile determinare
la competenza secondo i criteri di cui al primo comma e la vittima sia un cittadino italiano, essa
viene attribuita al Tribunale o alla Corte di assise di Roma, sempre che non sussistano ipotesi
di connessione (art. 12) o collegamento (art. 371 comma 2, lett. b) c.p.p.).
(
4) Si è anzi paventato in dottrina come la società possa — al momento di fissare la
propria sede sociale — determinare il giudice territorialmente competente, quanto meno con
riguardo alle numerose fattispecie che « ruotano attorno a questo luogo di commissione del
fatto », con il rischio « di trasmigrazioni alla ricerca del circondario del tribunale meno
efficiente, anche, se non soprattutto, per evitare di incorrere nella eventuale ben più gravosa
responsabilità amministrativa di cui all’art. 25-ter d.lgs. n. 231 del 2001 ». E come, per altro
verso, il frequente ricorso del criterio indicato dagli artt. 9 comma 3 e 10 comma 2 c.p.p.,
potrebbe spingere verso automatiche iscrizioni nel registro degli indagati al fine di assicurarsi
l’eventuale competenza ratione loci. In questo senso, G. VARRASO, La competenza per i nuovi
reati societari, cit., p. 710 s.
(
5) Così Cass., sez. VI, 6 dicembre 2006, n. 40249, Pacifico, in Ced Cass., rv 234761.
Secondo i giudici di legittimità non vi sarebbe alcun « presunto dovere del giudice di
pedissequa fedeltà al tenore formale del capo di imputazione ».
I CRITERI DI COMPETENZA
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2.1. I reati di falso in bilancio.
Come è ben noto, la disciplina delle false comunicazioni sociali è stata
modificata ad opera della l. 27 maggio 2015, n. 69 (6). Per quanto qui rileva,
mediante la novella in commento le fattispecie di cui agli artt. 2621 e 2622
c.c. sono state ridelineate come reati di pericolo concreto, che si perfezionano« a prescindere dalla causazione di un danno a soci o creditori » (7). È stata
così superata la bipartizione che, nell’assetto previgente, differenziava la
fattispecie contravvenzionale di pericolo contenuta nell’art. 2621 c.c., che si
consumava nel momento e nel luogo in cui le comunicazioni sociali venivanoportate a conoscenza dei destinatari, e l’ipotesi delittuosa di cui all’art. 2622
c.c., che si integrava al verificarsi del nocumento patrimoniale in capo alla
società , ai soci o ai creditori (8).
(
6) Per una approfondita disamina del “nuovo†falso in bilancio, v. ex multis S.
SEMINARA, La riforma dei reati di false comunicazioni sociali, in Dir. pen. proc., 2015, 7, p. 813
ss., V. MANES, La nuova disciplina delle false comunicazioni sociali. Commento agli artt.
2621-2621 bis-2621 ter-2622 c.c., in Le società per azioni. Codice civile e norme complementari, a cura di P. Abbadessa-G. Portale, Giuffrè, Milano, 2016, e in penalecontemporaneo.it, 22.2.2016, A. PERINI, Delle Falsità , in AA.VV., Disposizioni penali in materia di società , di
consorzi e di altri enti privati, a cura di A. Perini, in Commentario del Codice civile e codici
collegati Scialoja-Branca-Galgano, Zanichelli, Bologna, 2019, p. 23 ss., M. SCOLETTA, Il bilancio
offensivo. Falsità , decettività e significatività nel giudizio di illiceità penale delle comunicazioni
sociali, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2020, p. 176 ss.
(
7) R. BRICCHETTI-L. PISTORELLI, Escluse le valutazioni dalle due nuove fattispecie, in
Guida al dir., 2015, 26, p. 60; in senso conforme F. MUCCIARELLI, Le “nuove†false comunicazioni sociali, cit., p. 3. Le norme in commento tutelano infatti « in chiave monoffensiva la
correttezza (intesa come veridicità e compiutezza) e la trasparenza dell’informazione societaria » (così V. MANES, La nuova disciplina delle false comunicazioni sociali, cit., p. 12, il quale
nota altresì, sulla scorta di quanto osservato da S. SEMINARA, La riforma dei reati di false
comunicazioni sociali, cit., p. 818, che l’informazione societaria è tutelata « non in senso
autoreferenziale, come obbligo di assoluta veridicità , ma per le sue concrete e potenziali
ripercussioni sulle sfere patrimoniali dei soci, dei creditori e del pubblico »).
(
8) In dottrina è stato in chiave critica osservato come, stante la procedibilità a querela
di parte, l’art. 2621 bis comma 2 c.c., che attiene alle ipotesi di falso relative alle società non
soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, finisca per presentarsi
come reato di danno, che si consuma al verificarsi di un danno in capo (anche disgiuntamente)
alla società , ai soci, ai creditori, agli altri destinatari della comunicazione sociale (v. S.
SEMINARA, La riforma dei reati di false comunicazioni sociali, cit. p. 818 s., che ravvisa l’anomalia
dogmatica di un delitto di pericolo punibile a querela; V. MANES, cit., p. 38). Ne consegue che
l’individuazione del forum commissi delicti ai sensi del criterio generale previsto dall’art. 8
c.p.p. potrebbe risultare ardua, attesa la difficoltà di fornire un adeguato riscontro circa il
momento ed il luogo in cui si verifica tale pregiudizio economico, nonché considerata la
moltiplicazione dei tempi e dei luoghi di realizzazione del delitto in esame, potendosi i danni
al patrimonio dei soci o dei creditori verificare anche in località o in momenti differenti).
Conformemente a quanto accadeva in relazione all’art. 2622 c.c. nella formulazione previACCERTAMENTO PENALE E REATI SOCIETARI
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Quali reati di pericolo, i delitti in esame ora si consumano, dunque, nel
momento e nel luogo in cui le relazioni e le altre comunicazioni sociali
previste dalla legge sono portate a conoscenza dei destinatari, cioè, a seconda
dei casi, dei soci (« da intendersi come categoria ») (9) o del pubblico (« dal
quale deve considerarsi escluso il destinatario unico ») (10). Occorre pertanto
distinguere a seconda che si tratti di comunicazioni orali o scritte: per le
prime l’illecito si realizza all’atto stesso della dichiarazione (11), nel luogo
della propalazione che, di norma, coincide con la sede dell’impresa (12). Nel
caso delle comunicazioni scritte i delitti si perfezionano invece nel momento
e nel luogo in cui le stesse vengono poste a disposizione dei soci o del
pubblico « nelle forme e con le modalità prescritte dalla legge » per ciascuna
di esse, « in quanto è solo da quel momento che acquistano il carattere della
ufficialità ». Secondo la giurisprudenza di legittimità , nell’ipotesi in cui
oggetto materiale della condotta di falso sia il bilancio societario il reato si
perfeziona (nel momento e) « nel luogo in cui si riunisce l’assemblea ed il
bilancio viene illustrato ai soci » (13), il quale non necessariamente coincide
gente, è da ritenere che la determinazione del giudice territorialmente competente si effettuerÃ
spesso ricorrendo alle regole suppletive stabilite dal codice di rito, in particolare a quella « dell’ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell’azione o dell’omissione », che poi di fatto
corrisponde, per i soci e per i creditori, al luogo di approvazione o di pubblicazione del
bilancio.
(
9) E. MUSCO, I nuovi reati societari, III ed., Giuffrè, Milano, 2007, p. 64.
(
10) Ibidem. È indubbio il carattere istantaneo del reato di falso in bilancio che si
perfeziona, « di massima, nel momento in cui la comunicazione ed il suo contenuto fuoriescono dalla sfera di disponibilità dell’autore per rendersi fruibile ai suoi destinatari », così, C.
SANTORIELLO, Falso in bilancio: momento consumativo, conti d’ordine, persone offese ed elemento soggettivo, in Ilsocietario.it, fasc., 12 giugno 2018. Sul punto v. anche Cass., sez. V,
16.2.2018, n. 21672.
(
11) Così, S. STRANO LIGATO, Nota a C. Cass., 5.4.2000, Marinotta, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2000, p. 1109.
(
12) Soprattutto nelle aziende di maggiori dimensioni si dovrà peraltro fare sempre più
i conti con le nuove frontiere della telecomunicazione: conference call, video conferenze ed
altre forme di interconnessione a distanza, che estendono i confini delle comunicazioni inter
praesentes. Lo stesso vale per i c.d. social network telematici, che — è possibile prevedere —
diventeranno veicolo di trasmissione anche delle comunicazioni ufficiali tra i soci. Rispetto ad
esse non sembra potersi individuare il forum commissi delicti nel luogo in cui ha sede la società ,
se non ove non si riesca a stabilire il luogo di consumazione del reato ai sensi del primo criterio
suppletivo previsto dall’art. 9 comma 1 c.p.p.
(
13) In questo senso Cass., sez. V, 27 aprile 2018 n. 27170, in Cass. pen., 2020, 4, 1648;
conf., Cass., sez. V, 5 aprile 2000 n. 2160, Marinotta, in Ced Cass., rv 216884; Cass., sez. V,
7 dicembre 2001, n. 7019, Farina e altri. Come è noto, il bilancio viene approvato dalla
assemblea ordinaria nelle società prive del consiglio di sorveglianza ai sensi dell’art. 2634
comma 1 lett. a) c.c., mentre l’« approvazione del bilancio di esercizio e, ove redatto, del
bilancio consolidato » spetta — nel « sistema dualistico » — al consiglio di sorveglianza ex art.
I CRITERI DI COMPETENZA
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con quello in cui la società ha la propria sede, stante la possibilità di “derogaâ€
concessa dall’art. 2363 c.c. (14). Il ricorso al criterio dell’approvazione del
bilancio non è peraltro pacifico (15), atteso che in dottrina si sostiene
alternativamente che il reato il reato si perfezioni già all’atto del deposito del
bilancio presso la sede sociale ai sensi dell’art. 2429 comma 3 c.c. (16),
ovvero (17) al momento del deposito del bilancio presso l’Ufficio del registrodelle imprese sito nella circoscrizione nella quale la società stabilisce la
propria sede sociale) (18). Come si vede, queste diverse interpretazioni
finiscono per ricondurre il locus commissi delicti al luogo in cui vi è la sede
della società (19).
2409-terdecies comma 1 lett. b c.c. (pur potendo lo statuto attribuire, in quest’ultimo caso, la
competenza all’organo assembleare in caso di mancata approvazione del bilancio o qualora lo
richieda almeno un terzo dei componenti del consiglio di gestione o del consiglio di
sorveglianza).
(
14) Dispone infatti l’art. 2363 c.c. che l’assemblea è convocata nel comune dove ha
sede la società , se lo statuto non dispone diversamente. (
15) Il contrasto è invero sorto prima della riforma dei reati societari, ma non è stato
risolto dalla novella del 2002. Per una sintetica analisi dei risalenti orientamenti in materia, v.
G. BORGNA, nota a Cass., sez. V, 11 dicembre 1984, in Riv. trim. dir. pen. ec., 1988, p. 401 s.
(
16) Dispone infatti la norma in commento che « Il bilancio, con le copie integrali
dell’ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali
dell’ultimo bilancio delle società collegate, deve restare depositato in copia nella sede della
società [...] durante i quindici giorni che precedono l’assemblea e, finché sia approvato, i soci
possono prenderne visione ». La tesi di cui nel testo, già sostenuta prima della riforma dei reati
societari da S. STRANO LIGATO, cit., p. 1109, è stata di recente ribadita anche da V. MANES, Sub
artt. 2621, 2621-bis, 2621-ter, 2622, in Le società per azioni. Codice civile e norme complementari, a cura di P. Abbadessa-G. Portale, Milano, Giuffrè, 2016, p. 3536, e da A. PERINI, Delle
falsità , cit., p. 156, secondo cui il bilancio assume rilevanza penale « allorquando il progetto
di bilancio inficiato a falsità viene depositato presso la sede della società a norma dell’art. 2429,
3° comma, cod. civ. affinché i soci possano prenderne visione per deliberare in sede di
assemblea di approvazione ». In senso contrario non manca chi ha invece sostenuto la non
configurabilità del reato fintantoché il bilancio non sia stato formalmente approvato; v. sul
punto G. LUNGHINI, Sub art. 2621 c.c., in AA.VV., Codice civile commentato, a cura di G. Alpa
-V. Mariconda, Ipsoa, Milano, 2005, p. 2453.
(
17) L. FOFFANI, Rilievi critici in tema di riforma del diritto penale societario, in Dir. pen.
e proc., 2001, p. 253. In analoghi termini, S. STRANO LIGATO, cit., p. 1109 e A. LANZI-C.M.
PRICOLO, Art. 2621 c.c., cit., p. 48.
(
18) Come risulta dalla combinata lettura degli artt. 2196 (secondo cui l’imprenditore
commerciale deve, entro trenta giorni dall’inizio dell’impresa, « chiedere l’iscrizione all’ufficio
del registro delle imprese nella cui circoscrizione stabilisce la sede ») e 2435 c.c. (il quale
dispone che « entro trenta giorni dall’approvazione una copia del bilancio [...] deve essere, a
cura degli amministratori, depositata presso l’ufficio del registro delle imprese o spedita al
medesimo ufficio mediante lettera raccomandata »).
(
19) Si è semmai autorevolmente sostenuta la opportunità di effettuare una distinzione
sotto il profilo soggettivo, che trova il proprio fondamento nella necessaria idoneità della
ACCERTAMENTO PENALE E REATI SOCIETARI
10
2.2. Il falso in prospetto (art. 173-bis d.lgs. n. 58/1998).
Giudice competente ratione loci in relazione alla fattispecie di pericolo
concreto ex art. 173-bis T.U.F. — unica norma che attualmente punisce il
falso in prospetto, essendo stata abrogata la « duplice » disposizione prevista
dall’art. 2623 c.c. (20) — è quello del luogo in cui avviene la pubblicazione dei
prospetti richiesti per l’offerta al pubblico di prodotti finanziari (art. 94
T.U.F.), dei prospetti di quotazione che l’emittente pubblica prima della data
stabilita per l’inizio delle negoziazioni degli strumenti finanziari in un
mercato regolamentato (art. 113 T.U.F.) ovvero dei documenti di offerta
pubblica di acquisto o di scambio (art. 102 T.U.F.). Al fine della determinazione della competenza territoriale non si tiene dunque conto del luogo e
del momento in cui tali prospetti e documenti sono inviati alla Consob (ex
artt. 94 e 102 T.U.F.) onde consentire a quest’ultima di effettuare un
controllo ed eventualmente prescrivere informazioni integrative (21).
2.3. La “falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili
della revisione legaleâ€.
Il reato di Falso in revisione è stato riscritto dall’art. 27 d.lgs. 27 gennaio
2010, n. 39 (22), legge che — come è noto — ha riformato la revisione legale
in Italia. La nuova fattispecie, a sua volta in parte rimodellata dall’art. 21
comma 1 d.lgs. 17 luglio 2016, n. 135, accorpa, senza particolari modifiche
(almeno ai fini che qui interessano), le due norme che regolavano l’istituto in
esame, ovvero l’art. 2624 c.c. e l’art. 174-bis T.U.I.F.
condotta « ad ingannare i soci od il pubblico ». Per cui il reato si consumerebbe « dove e
quando la falsa comunicazione giunga a conoscenza di costoro », ovvero con il relativo
deposito per l’approvazione da parte dell’assemblea (per quanto riguarda i soci) con il
deposito successivo all’approvazione del bilancio stesso (con riferimento al pubblico). In
questo senso, A. LANZI-C.M. PRICOLO, Art. 2621 c.c., in I reati societari, a cura di A. Lanzi -A.
Cadoppi, Padova, 2007, p. 48.
(
20) Come è noto la disposizione codicistica distingueva una fattispecie contravvenzionale di pericolo (analoga all’art. 2621 c.c.), la cui integrazione avveniva all’atto e nel luogo di
pubblicazione del prospetto, ed una ipotesi delittuosa, costruita sulla falsariga dell’art. 2622
c.c., che si consumava al momento e nel luogo del verificarsi del danno patrimoniale in capo
ai destinatari del prospetto. Sul punto, v. G. LUNGHINI, Art. 2623, cit., p. 2467.
(
21) In questo senso, L. PISTORELLI, Risparmio: sui prospetti Consob decisivo il danno, in
Guida al dir., 2002, 10, p. 59. In senso contrario, F. SGUBBI, in F. Sgubbi-D. Fondaroli-A.F.
Tripodi, Diritto penale del mercato finanziario, Cedam, Padova, 2013, p. 291 s., ritiene che il
reato si consumi nel momento in cui il prospetto è inoltrato alla Consob. Sulla questione, v.
M. BERTOLO, sub art. 173-bis, in A. LANZI-G. INSOLERA, Codice penale d’impresa, Dike
Giuridica, Roma, 2015, p. 557.
(
22) Per una analisi della legge di riforma v. I. PISA, Le responsabilità da reato delle
società di revisione dopo la riforma, in Riv. dir. proc. pen., 2012, 3, 1052 ss.
I CRITERI DI COMPETENZA
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L’ipotesi contravvenzionale disciplinata nel primo comma dell’art. 27,
sostanzialmente identico all’abrogato art. 2624 comma 1 c.c (23)., si perfeziona — qualora oggetto del falso siano le relazioni di revisione di cui all’art.
14 dello stesso d.lgs. n. 39/2010, contenenti i giudizi sul bilancio di esercizioe sul bilancio consolidato — nel luogo in cui ha sede la società , ove le stesse
devono rimanere depositate fino alla approvazione del bilancio (24). Qualora
invece la condotta illecita attenga alle relazioni diverse da quella ora illustrata (25) ovvero alle « altre comunicazioni », il locus commissi delicti coincide con quello in cui la comunicazione viene resa pubblica o comunque è
posta alla conoscenza dei destinatari « in conformità dell’eventuale loroparticolare disciplina legislativa » (26).
La consumazione del delitto di falso in revisione previsto dal comma 2
dell’art. 27 d.lgs. n. 39/2010 (27) richiede invece — trattandosi di reato di
danno — la verificazione di un nocumento patrimoniale in capo ai destinatari
delle comunicazioni e delle relazioni di cui sopra (28): in merito alla concreta
individuazione del giudice territorialmente competente, analogamente a
quanto rilevato in ordine al reato di cui all’art. 2621-ter c.c. (29), non sempre
risulterà applicabile il criterio previsto dall’art. 8 c.p.p., attesa la difficoltà di
ottenere riscontro in ordine al momento e al luogo in cui si verifica il
(
23) Esso si configura soltanto qualora la condotta non abbia cagionato un danno
economico in capo ai destinatari delle relazioni o delle comunicazioni. Il nuovo dettato
normativo è inoltre sostanzialmente conforme a quanto prevedeva l’abrogato art. 174-bis
T.U.I.F., relativo alle falsità commesse dai responsabili della revisione delle « società con
azioni quotate, delle società da queste controllate e delle società che emettono strumenti
finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’art. 116 » T.U.I.F.
(
24) Dispone infatti l’art. 14 comma 5 d.lgs. n. 39/2010, modificato dall’art. 27 comma
9 d.lgs. 17 luglio 2016, n. 135, che per la relazione di revisione « si osservano i termini e le
modalità di deposito di cui agli artt. 2429 comma 3 [secondo cui il bilancio, insieme ad altri
documenti rilevanti, deve rimanere depositato fino alla sua approvazione fino alla sua
approvazione], e 2435 comma 1 [in base al quale copia del bilancio deve essere depositata « entro trenta giorni dalla approvazione » presso l’ufficio del registro delle imprese], del
codice civile, salvo quanto disposto dall’art. 154-ter T.U.F. [relativo alla messa a disposizione
del bilancio presso la sede della società , su internet e « con le altre modalità previste dalla
Consob con regolamento] ». (
25) A mero titolo esemplificativo: la relazione ex art. 2501 sexies c.c. sulla congruità del
rapporto di cambio delle azioni e delle quote in caso di fusione; l’analoga relazione prevista
dall’art. 2506 ter c.c. nell’ipotesi di scissione di società .
(
26) Sono infatti ancora attuali le considerazioni di L.D. CERQUA, Art. 2624 c.c., cit., p.
93. In senso conforme, v. G. LUNGHINI, Sub art. 2624 c.c., cit., p. 2472.
(
27) Analogo era il reato di evento previsto dall’abrogato art. 2624 comma 2 c.c.
(
28) F. SIMONI, Falsità nelle reazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, in
AA.VV., Il nuovo diritto penale delle società , a cura di A. Alessandri, Milano, 2002, p. 246.
(
29) Nella parte che interessa il testo non è stato modificato dall’art. 21, d.lgs. 17 luglio
2016, n. 135.
ACCERTAMENTO PENALE E REATI SOCIETARI
12
pregiudizio economico, nonché considerata la moltiplicazione dei tempi e dei
luoghi di realizzazione dell’illecito in esame.
2.4. L’impedito controllo.
Anche nelle ipotesi di impedito controllo “interno†previste dall’art.
2625 comma 2 c.c. e dall’art. 29 comma 2 d.lgs. n. 39/2010) il giudice
competente ratione loci è quello del luogo in cui si è verificato il danno in
capo ai soci (30). Nell’impossibilità di avere un riscontro concreto circa il
luogo di produzione del danno soccorreranno le regole suppletive di cui
all’art. 9 c.p.p.
Con riguardo alla fattispecie contravvenzionale disciplinata dall’art. 29
comma 1 d.lgs. n. 39/2010 (31), la competenza si radica invece presso la sede
del Tribunale del luogo in cui si svolge l’attività di revisione. Esso, si ritiene,
coincide con quello della sede della società , in quanto è presso la sede della
società che vengono effettuati i rilievi e raccolti i documenti necessari per la
revisione ed è nel medesimo luogo che viene consegnata la relazione di
revisione ex art. 14 d.lgs. n. 39/2010 al termine delle attività di verifica e
controllo.
Per quanto poi attiene l’attività di ostacolo alla vigilanza “esterna†(art.
2638 c.c.), commessa attraverso l’esposizione dei fatti mendaci nelle « comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge » o tramite l’occultamento con mezzi fraudolenti dei fatti che avrebbero dovuto essere oggetto
di comunicazione (comma 1), è da ritenere che la condotta si perfezioni nel
momento e nel luogo in cui tali comunicazioni vengano messe a conoscenza
della autorità destinataria (32). Territorialmente competente in relazione alla
(
30) Cfr. sul punto, Cass., sez. V, 18 gennaio 2012 n. 11639, in Ced Cass., rv 252955,
secondo cui il reato in esame si consuma con il verificarsi dell’evento di danno che è « necessariamente successivo alla condotta dell’impedimento del controllo perché a questa
legata da un rapporto di causalità ». In dottrina, v. R. BORSARI, sub art. 2625, in AA.VV., Disposizioni penali in materia di società , di consorzi e di altri enti privati, a cura di A. Perini,
cit., p. 185.
(
31) Essa, di portata complementare rispetto a quella prevista dal comma 1, punisce la
condotta dei componenti dell’organo di amministrazione che, occultando documenti o con
altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di
revisione legale, ove essa non abbia cagionato danno ai soci o ai terzi.
(
32) Per una analisi della condotta materiale del reato a seguito delle riforme in materia
penale societaria, v. B. ALBERTINI, Art. 2638, in I reati societari, cit., p. 289 ss. Secondo Trib.
Milano, sez. III, 25 febbraio 2013 n. 1934, in Società , 2013, 5, p. 604, la consumazione del
reato di false informazioni all’Autorità di vigilanza al fine di ostacolarne le funzioni « non può
essere ravvisata nel luogo ove ha sede l’Autorità di vigilanza, ma va individuata nel momento
in cui le comunicazioni vengono portate a conoscenza o siano comunque conoscibili, per
I CRITERI DI COMPETENZA
13
fattispecie di cui al comma 2 (33) è invece il giudice del luogo in cui è posta
in essere l’attività di ostacolo alle pubbliche autorità di vigilanza.
2.5. Le fattispecie poste a tutela del capitale sociale e delle riserve
obbligatorie.
Le fattispecie previste dagli artt. 2626, 2627, 2628, 2629, 2629-bis e 2633
c.c. sono sussumibili nella categoria dei reati di danno: loro caratteristica
comune è il perfezionarsi allorché sia concretamente intaccata l’effettività e
l’integrità del capitale sociale, con pregiudizio per i creditori (che proprio dal
capitale traggono la garanzia del soddisfacimento dei propri crediti) o per
coloro che abbiano interessi legati alla vitalità dell’impresa (in primis, i soci
e la stessa compagine sociale) (34). Ad esempio, il delitto di indebita
restituzione dei conferimenti (art. 2626) si realizza nel momento in cui il
patrimonio sociale, per effetto delle restituzioni, diminuisce ad un valore
inferiore rispetto al capitale nominale (35). Allo stesso modo, la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627) si perfeziona
effetto della loro divulgazione, all’Autorità destinataria delle stesse a va dunque individuata in
concreto di volta in volta dipendendo dalle caratteristiche e dalle modalità intrinseche delle
comunicazioni e dal momento in cui l’Autorità destinataria è posta in grado di avere
cognizione della comunicazione ». (
33) L’ipotesi delittuosa prevista dall’art. 2638 comma 2 c.c. punisce qualsiasi ulteriore
condotta di consapevole ostacolo alle funzioni delle autorità di vigilanza, compresa la omessa
comunicazione di informazioni dovute. Sul punto, v. M. BELLI, sub art. 2638, in A. LANZI-G.
INSOLERA, Codice penale d’impresa, cit., p. 1153 s., nonché A. F. TRIPODI, Sub art. 2638, in
AA.VV., Disposizioni penali in materia di società , di consorzi e di altri enti privati, a cura di A.
Perini, cit., p. 619 ss., il quale ultimo evidenzia il passaggio dal reato di pericolo concreto di
cui al primo coma al reato con evento di danno previsto dal secondo comma.
(
34) Sottolinea E. MEZZETTI, I reati societari, in E.M. AMBROSETTI-E. MEZZETTI-M. RONCO, Diritto penale dell’impresa, Zanichelli, Bologna, 2008, p. 151, che « in armonia con l’impianto
generale del d.lgs. n. 61 del 2002 che le ha modificate, le norme penali di nuovo conio, poste
a presidio del capitale sociale e del patrimonio indisponibile, privilegiano il momento del
danno quale elemento essenziale per l’integrazione dell’illecito ». (
35) Ovvero, nel caso di liberazione dall’obbligo di eseguire i conferimenti, qualora tale
condotta impedisca la regolare costituzione del capitale. Sul punto, v. G. LUNGHINI, Sub art.
2626 c.c., cit., p. 2478 s., nonché V. NAPOLEONI, Sub art. 2626, in AA.VV., Disposizioni penali
in materia di società , di consorzi e di altri enti privati, a cura di A. Perini, cit., p. 209, il quale
sottolinea che la fattispecie criminosa in commento si configura come reato di danno, « posto
che la realizzazione della condotta incriminata comporta immancabilmente la lesione dell’interesse protetto ». Non manca peraltro in dottrina chi sostiene che il delitto ex art. 2626 c.c.
sia un reato di mera condotta (sul presupposto che l’integrità del capitale avrebbe una
funzione strumentale rispetto all’interesse dei creditori sociali a vedersi garantiti dalla esistenza
e dalla consistenza effettiva del capitale indisponibile dell’ente), con conseguente arretramento
del momento di consumazione del reato; in questo senso v. A. ROSSI, L’indebita restituzione di
conferimenti (art. 2626 c.c.), in AA.VV., I nuovi reati societari: diritto e processo, cit., p. 372 s.;
ACCERTAMENTO PENALE E REATI SOCIETARI
14
nel momento in cui la società , i soci o i creditori subiscono un concreto
pregiudizio patrimoniale in conseguenza dell’illecita ripartizione posta in
essere dagli amministratori (36). Il locus commissi delicti corrisponde pertanto, nel primo caso, a quello in cui il socio abbia effettivamente conseguito
l’indebita restituzione che ha comportato la deminutio patrimonii; nel secondo, al luogo di perfezionamento dell’illecita ripartizione degli utili o delle
riserve, pregiudizievole per gli interessi economici dei soggetti sopra indicati.
Come si è accennato, reati di danno sono altresì quelli relativi alle illecite
operazioni « sulle azioni o quote sociali o della società controllante » (art.
2628) (37), alle operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629), all’omessa
comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis) e all’indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633), in relazione ai quali
il momento ed il luogo di verificazione dell’evento dannoso determinano di
massima la competenza ratione loci (
38). Per quanto infine riguarda il delitto
di formazione fittizia del capitale (art. 2632), che pure rientra tra le fattispecie
A. MASSARO, Sub art. 2626, in Codice penale ipertestuale. Leggi complementari. II ed., Utet,
Torino, 2007, p. 1913. Secondo A. PERINI, Indebita restituzione dei conferimenti, in AA.VV., Diritto penale delle società , a cura di Cerqua-Luparia-Canzio, Padova, Cedam, 2014, I, p. 223
s., il delitto in esame si perfeziona nel momento e nel luogo in cui avviene la restituzione del
conferimento, « sub specie di perfezionamento del negozio prescelto per attuare tale comportamento ». (
36) Vedi L. TOSATO, sub art. 2627, in A. LANZI-G. INSOLERA, Codice penale d’impresa, cit., p. 1112, e F. CONSULICH, sub art. 2627, in AA.VV., Disposizioni penali in materia di società ,
di consorzi e di altri enti privati, a cura di A. Perini, cit., p. 249, secondo cui solo al momento
della effettiva corresponsione delle somme può dirsi offeso l’interesse protetto dalla norma
incriminatrice. (
37) Per la configurazione del delitto di cui all’art. 2628 c.c. è infatti necessaria l’effettiva
lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, « intesi come
strumenti di garanzia e di tutela della società nel suo complesso, ma anche e soprattutto dei
creditori sociali attuali e futuri » (testualmente E. MEZZETTI, cit., p. 160). Il reato si perfeziona
perciò « nel momento e nel luogo in cui vengono intaccati capitale e/o riserve obbligatorie, per
effetto di una operazione negoziale posta in essere al di fuori delle previsioni di legge che ne
determinano la legittimità » (così, L. TOSATO, sub art. 2628, in A. LANZI-G. INSOLERA, Codice
penale d’impresa, cit., p. 1115). È da notare che, secondo C. SANTORIELLO, La disciplina penale
dell’economia, I, Utet, Torino, 2008, p. 125, per convenzione la competenza per territorio si
determina sulla base del luogo in cui si trova la sede legale della società . Sul punto, v. anche
R. BORSARI, sub art. 2628, in AA.VV., Disposizioni penali in materia di società , di consorzi e di
altri enti privati, a cura di A. Perini, cit., p. 272.
(
38) Per quanto riguarda la fattispecie prevista dall’art. 2633 c.c., il reato non si
consuma al compimento dell’azione irregolare (ripartizione indebita dei beni sociali), ma
soltanto al momento in cui i creditori — a causa di quella condotta — subiscano un
pregiudizio economico. Il danno, cioè l’effettiva deminutio patrimonii del creditore, « assurge
quindi ad evento lesivo ed, al contempo, individua il momento consumativo del reato in
esame » (P. DAMINI, Sub art. 2633 c.c., in AA.VV., I reati societari, a cura di A. Lanzi -A.
Cadoppi, cit., p. 176 s.; conf., M. BELLI, sub art. 2633, in A. LANZI-G. INSOLERA, Codice penale
I CRITERI DI COMPETENZA
15
poste a tutela dell’integrità del capitale sociale, la consumazione avviene nel
momento in cui, per effetto della sopravvalutazione, si verificano la formazione o l’aumento fittizi del capitale: perché il reato possa ritenersi perfettoè cioè necessario che « le condotte di attribuzione di azioni o quote in misura
complessivamente superiore all’ammontare del capitale sociale, di sottoscrizione reciproca di azioni o quote e di sopravvalutazione rilevante dei
conferimenti di beni in natura o di crediti o del patrimonio della società incaso di trasformazione determinino concretamente una formazione soloapparente del capitale sociale » (39). Competente territorialmente è il giudice
del luogo in cui è avvenuta la sottoscrizione o la attribuzione di azioni e quote.
Nel caso di sopravvalutazione dei conferimenti il luogo di consumazione del
reato è quello della stipulazione dell’atto costitutivo, ove la condotta di
rilievo penale si collochi nel momento genetico del capitale sociale, ovverodella sottoscrizione del capitale e contestuale liberazione di azioni, qualora il
reato si consumi a seguito di aumento del capitale sociale. Infine, in ipotesi
di sopravvalutazione del patrimonio nel caso di trasformazione, la competenza ratione loci appare attribuita al giudice del luogo di sottoscrizione della
relativa delibera (40).
2.6. Le ipotesi di infedeltà patrimoniale.
Il reato di infedeltà patrimoniale (art. 2634 c.c.) può considerarsi consumato soltanto nel momento e nel luogo in cui la società (ipotesi di cui al
comma 1) o i terzi (fattispecie descritta al comma 2) subiscano un danno
patrimoniale per effetto dell’atto di disposizione dei beni sociali o di quelli
posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi (41).
d’impresa, cit., p. 1129). Al fine della determinazione della competenza territoriale, il locus
commissi delicti è però da ritenersi quello del primo riparto irregolare e non quello in cui « avrebbero dovuto essere adempiute le obbligazioni non tempestivamente e integralmente
soddisfatte a causa dell’indebito riparto (luogo che tra l’altro può essere diverso in rapporto
ai singoli creditori », così, V. NAPOLEONI, sub art. 2633, in AA.VV., Disposizioni penali in
materia di società , di consorzi e di altri enti privati, a cura di A. Perini, cit., p. 460; contr. C.
SANTORIELLO, La disciplina penale dell’economia, I, cit., p. 170.
(
39) In questi termini, S. DELSIGNORE, Sub art. 2632 c.c., cit., 2007, p. 162. Sul punto,
altresì G. LUNGHINI, Art. 2632, cit., p. 2504 s. e, da ultimo, approfonditamente A. PERINI, sub
art. 2632 c.c., in AA.VV., Disposizioni penali in materia di società , di consorzi e di altri enti
privati, cit., p. 369 ss.
(
40) Attenta dottrina ha evidenziato come sia al riguardo irrilevante l’adempimento
degli obblighi pubblicitari, ancorché dotati di efficacia costitutiva. In questo senso, v. A.
PERINI, op. ult. cit., p. 417 e 431.
(
41) Stante il rapporto di specialità tra la fattispecie in esame e il reato previsto dall’art.
646 c.p. appare applicabile anche all’infedeltà patrimoniale il principio di legittimità secondo
ACCERTAMENTO PENALE E REATI SOCIETARI
16
Per la consumazione delle fattispecie di corruzione tra privati, di cui al
novellato art. 2635 c.c. (42), e di istigazione alla corruzione tra privati (art.
2635-bis c.c., introdotto dal d.lgs. n. 38/2017 non è invece (più) necessario
che la compagine sociale subisca un « nocumento » (43) e neppure è richiesto
l’effettivo compimento dell’atto anti-doveroso da parte del soggetto corrotto (44), sebbene sia comunque considerata « inevitabile » (45) l’offesa
all’ente collettivo per effetto della condotta illecita. Competente ratione loci
nel primo caso è il giudice del luogo di conclusione dell’accordo antidoveroso o di accettazione della promessa illecita ovvero quello del luogo di
ricezione del denaro o delle utilità ogni qual volta che alla promessa o alla
sollecitazione segua la effettiva dazione di somme o di benefit. In ordine
all’ipotesi di istigazione alla corruzione occorre invece fare riferimento al
luogo di consumazione della condotta, ossia a quello in cui è stata formulata
l’offerta o la promessa, non accettate, della dazione di denaro o di altra
utilità .
2.7. L’illecita influenza sull’assemblea.
Territorialmente competente in relazione alla condotta descritta dall’art.
2636 c.c. — volta, come è noto, a punire « chiunque, con atti simulati o
fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare
a sé o ad altri un ingiusto profitto » — è il giudice del luogo in cui si svolge
l’assemblea societaria (che, in presenza di espressa statuizione dello statuto ai
sensi dell’art. 2363 c.c., può anche non coincidere con quello della sede della
cui l’appropriazione indebita si consuma nel luogo e nel tempo in cui la manifestazione della
volontà dell’agente di fare proprio il bene posseduto giunge a conoscenza della persona offesa
e non nel tempo e nel luogo in cui si compie l’azione (v. Cass., sez. II, 11 ottobre 2018, n.
56344, in Ced Cass., rv. 276298-01).
(
42) Come è noto, l’art. 2635 c.c. è stato modificato dapprima dall’art. 1 comma 76 l.
190/2012, e poi dall’art. 3 d.lgs. 15 marzo 2017, n. 38, nonché da ultimo, sia pure solo in tema
di procedibilità , dall’art. 1, l. 9 gennaio 2019, n. 3.
(
43) In precedenza, in merito alla natura patrimoniale del nocumento, v. R. BRICCHETTI, Corruzione tra privati: la mutazione dell’etichetta, in AA.VV., Legge anticorruzione: disciplina
amministrativa e modifiche al codice penale, suppl. a Guida al dir., 2012, p. 132, e G.
CASARTELLI, Le misure anticorruzione, cit., p. 156. Secondo M. BELLI, sub art. 2635, in A. LANZI
-G. INSOLERA, Codice penale d’impresa, cit., p. 1139, il nocumento « sembra ricomprendere ogni
tipo di pregiudizio giuridicamente rilevante, anche di natura non patrimoniale, purché sia
comunque valutabile sul piano economico, trattandosi di società commerciali ». (
44) Per una approfondita disamina dell’istituto, v. F. CONSULICH, sub art. 2635,
2635-bis, 2635-ter, in AA.VV., Disposizioni penali in materia di società , di consorzi e di altri enti
privati, a cura di A. Perini, cit., p. 511 ss.
(
45) Così, F. CONSULICH, op. ult. cit., p. 522.
I CRITERI DI COMPETENZA
17
società ); ciò in quanto la norma individua “in modo chiaro†l’evento del
reato nella determinazione della maggioranza assembleare (46).
2.8. L’aggiotaggio.
Pur essendo pacifico che per la consumazione dei reati di aggiotaggio e
di manipolazione del mercato non rileva né l’effettiva alterazione del prezzodegli strumenti finanziari, né la procurata instabilità del sistema bancario, vi
è un contrasto interpretativo in ordine a quale sia il momento in cui viene
messo in pericolo il bene giuridico tutelato dalle norme incriminatrici (art.
2637 c.c. e art. 185 T.U.F.), vale a dire il regolare funzionamento del
mercato (47). Si tratta di norme che disciplinano l’aggiotaggio informativo(che punisce chi diffonde notizie false concretamente idonee a provocare una
sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari o ad incidere in modosignificativo sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari) e l’aggiotaggio c.d. manipolativo(riguardante chi pone in essere operazioni simulate o altri artifici aventi la
medesima idoneità lesiva). Esse verranno ora prese brevemente in esame.
a) l’aggiotaggio informativo
Il locus commissi delicti del delitto previsto dall’art. 2637 c.c. (riguardante l’aggiotaggio su strumenti finanziari non quotati e l’aggiotaggio bancario) coincide con quello in cui avviene la propalazione delle notizie false,
che si realizza con modalità non preventivamente individuabili: comunicati ointerviste alla stampa cartacea, dichiarazioni alla radio o alla televisione,
messaggi tramite internet, manifesti, ecc. L’individuazione del giudice competente passa perciò attraverso l’esame della concreta modalità di divulgazione delle informazioni mendaci. Ad esempio, nel caso di comunicazione
della falsa notizia via web, il luogo di consumazione del reato è quello nel
(
46) G.P. DEL SASSO, Art. 2636 c.c., in AA.VV., I reati societari, a cura di A. Lanzi -A.
Cadoppi, cit., p. 234. E. MUSCO, I nuovi reati societari, III ed., 2007, cit., p. 267, sottolinea
come la riforma del 2002 abbia eliminato le ambiguità della precedente formulazione, « precisando con chiarezza che si tratta di un reato di evento ». In senso conforme, M. BELLI, sub art. 2636, in A. LANZI-G. INSOLERA, Codice penale d’impresa, cit., p. 1144, il quale evidenzia
come il momento consumativo coincida con la formazione della maggioranza artificiosa.
(
47) È la stessa Relazione ministeriale al d.lgs. 61/02, ora in E. MUSCO, I nuovi reati
societari, III ed., cit., p. 348 s., ad affermare che l’aggiotaggio è un reato di pericolo concreto
(conforme Cass., sez. V, 27.9.13 n. 4619, in Ced Cass., rv 258708) e ad indicare che il bene
giuridico tutelato è l’economia pubblica e, in particolare, il regolare funzionamento del
mercato. Quanto all’art. 185 T.U.F., si tratta di norma che mira a salvaguardare il bene
giuridico rappresentato dalla regolare formazione dei prezzi degli strumenti finanziari (così,
Trib. Milano, sez. III, 27 marzo 2006, n. 3406). Sul punto, v. M. BELLI, sub art. 2637, in A.
LANZI-G. INSOLERA, Codice penale d’impresa, cit., p. 1147.
ACCERTAMENTO PENALE E REATI SOCIETARI
18
quale viene digitato il comando di invio per l’immissione del messaggio nella
rete telematica; nell’ipotesi di dichiarazioni a mezzo stampa, si applicano i
medesimi criteri previsti in tema di diffamazione ai sensi dell’art. 595 c.p. (48).
Più complesso, invece, il discorso in materia di manipolazione informativa di cui all’art. 185 T.U.F. (aggiotaggio su strumenti finanziari quotati),
dato che la giurisprudenza ha elaborato criteri diversi per l’individuazione
del luogo di commissione del reato, la maggior parte dei quali finisce peraltro
per attribuire la competenza ai giudici del capoluogo lombardo, città in cui
si trova la sede della Borsa.
Un primo, risalente, orientamento riteneva che la competenza fosse
necessariamente dell’autorità giudiziaria milanese, atteso da un canto che la
condotta si perfezionerebbe solo nel momento in cui si concretizza la
possibilità di alterazione del prezzo degli strumenti finanziari (presso la Borsa
Valori di Milano) e che, dall’altro, per diffusione della notizia falsa deve
intendersi la pubblicazione della stessa ad opera della società di gestione del
mercato, Borsa Italiana spa, con sede a Milano, attraverso il sistema informatico N.I.S. (Network Information System) (49). Questa impostazione non
appare condivisibile in quanto — come è stato opportunamente notato —finisce per « fare del pericolo un’entità logicamente e spazialmente distinta
dalla condotta di manipolazione » (50).
Ugualmente non convincente appare la tesi, affermata in sede di legittimità , che porta a ritenere competente ratione loci in via esclusiva il Tribunale
di Milano sulla base di un differente percorso argomentativo. Partendo dal
presupposto (invero opinabile) che l’illecito in esame configuri un reato
« eventualmente permanente », la Cassazione ha ritenuto che la condotta di
« comunicazione di notizie destinate ad essere divulgate (effettuate tramite
l’immissione in rete NIS) è un atto per sua natura recettizio (ed è) quindi
(
48) Sul punto, v. F. CONSULICH, sub art. 2637, in AA.VV., Disposizioni penali in materia
di società , di consorzi e di altri enti privati, a cura di A. Perini, cit., p. 617 s.
(
49) Cfr. ex multis Gip Trib. Monza, giud. Ceron, 24 giugno 2006, in Foro ambr., 2006,
p. 82; Gip Trib. Milano, 23 febbraio 2007, in Foro ambr., 2007, p. 96; Trib. Milano, sez. I, 18
dicembre 2008, in Foro ambr., 2009, p. 193 ss.; Trib. Torino, 21 dicembre 2010, in Cass. pen., 2011, p. 3565 ss., secondo cui il pericolo di alterazione dei prezzi sarebbe un autonomo
elemento essenziale del reato, indispensabile per la sua consumazione, che dunque si aggiunge
alla condotta.
(
50) A. NISCO, Manipolazione informativa del mercato e luogo di consumazione del reato, in penalecontemporaneo.it, 14 marzo 2014, p. 2; negli stessi termini F. MUCCIARELLI, Il locus
commissi delicti della manipolazione del mercato, in penalecontemporaneo.it, 27 ottobre 2014,
p. 3; decreto 7.6.06, P.G. Ciani in proc. Gabetti, in Cass. pen., 2007, 775.6, p. 2548; A. CRESPI, Aggiotaggio informativo, giurisdizioni “esclusive†e altre curiosità , in Riv. Soc., 2006, p. 698 ss.
I CRITERI DI COMPETENZA
19
quanto meno necessario che la notizia che si vuol diffondere venga a
conoscenza del suo primo destinatario, Borsa Italiana, perché possa parlarsi
di diffusione » (51).
Un ulteriore indirizzo interpretativo ritiene invece che è « nell’immissione della notizia nel canale di distribuzione al pubblico che la condotta
punibile si realizza e si esaurisce »: l’illecito si consuma perciò nel momentostesso in cui la notizia, foriera di scompenso valutativo, « esce dalla sfera del
soggetto attivo » (52). Si tratta una tesi che appare maggiormente aderente
alla struttura dell’illecito come reato di mera condotta, che si consuma con la
diffusione della comunicazione mendace. Il termine diffondere, utilizzatotanto nell’art. 185 T.U.F. quanto nell’art. 2637 T.U.F., infatti « rimanda alla
comunicazione della notizia falsa a un numero indeterminato di soggetti, a
(
51) Cass., sez. II, 28 novembre 2012, n. 12989, in penalecontemporaneo.it, 7 aprile
2013, con nota critica di F. VIGANÒ. Secondo la Corte di legittimità , si finirebbe diversamente « con l’anticipare il momento della consumazione del reato a quello del compimento di una
attività unilaterale priva di qualsiasi rilievo, anche materiale. Non basta, in altre parole, che il
comunicato stampa esca dalla sfera di controllo dell’emittente; esso deve [...] giungere a
destinazione. Anche in quest’ottica, dunque, la comunicazione mendace realizza la sua
potenzialità lesiva non prima di essere giunta al luogo di successiva diffusione al pubblico delle
informazioni in grado di incidere nel mercato dei titoli, che è Milano, ove ha sede la Borsa
Italiana spa ». In senso critico, A. NISCO, Manipolazione informativa, cit., p. 4 s., osserva come
l’orientamento in esame « si è esposto alla critica di eccessiva enfatizzazione del ruolo della
società di gestione nel meccanismo di diffusione delle informazioni rilevanti per il mercato ». Ed invero, per quanto per la propalazione delle informazioni che « potrebbero influire in
modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari » (si tratta delle c.d. informazioni
privilegiate di cui all’art. 181 T.U.F.) siano previste forme particolari di comunicazione (come
il già citato Nis), non può essere trascurato come l’utilizzo di esse non costituisca la sola
modalità di realizzazione della condotta di diffusione, specie in seguito alla entrata in vigore
delle disposizioni contenute nella delibera Consob 1 aprile 2009 n. 16850: le informazioni di
cui sopra possono infatti essere comunicate anche tramite agenzia di stampa, mediante
pubblicazione sul sito web dell’emittente stesso ovvero attraverso un sistema di diffusione
delle informazioni regolamentate autorizzato dalla Consob ai sensi dell’art. 113-ter comma 4
T.U.F. (c.d. SDIR). Tra l’altro, la necessità di tenere conto della possibile diffusione di
informazioni false o fuorvianti attraverso siti web, blog e social network (e dunque tramite
modalità diverse da quelle “istituzionaliâ€), alla luce dell’accresciuto utilizzo di queste piattaforme virtuali, è espressamente riconosciuta anche dal recente Regolamento UE n. 596/14
relativo agli abusi di mercato (v. in particolare l’art. 12). In ogni caso, l’art. 185 non richiede
affatto per la sua realizzazione che la diffusione delle notizie avvenga con le modalità previste
dai regolamenti Emittenti o della Consob (in questo senso P.G. Cass., 11 settembre 2014,
decr. n. 284/14, confl. comp. ex art. 54-bis c.p.p., in penalecontemporaneo.it).
(
52) Cass., 20 luglio 2011 n. 28932, Tanzi e altri, in Dir. pen. proc., 2011, p. 1096 ss., con
nota adesiva di F. MUCCIARELLI, Manipolazione informativa: la condotta pericolosa e il luogo di
consumazione nella lucida lettura della Cassazione. Quest’ultimo (p. 1103, nota 8) afferma che
una esemplificazione delle modalità di diffusione può essere ricavata dall’art. 187-ter T.U.F.
ACCERTAMENTO PENALE E REATI SOCIETARI
20
una propalazione ampia fra il pubblico o, almeno, ad ambienti economicofinanziari più direttamente interessati » (53).
Per questa ragione non si ritiene di poter aderire al successivo arresto (54), che individua il momento consumativo del reato in quello « in cui il
soggetto attivo decide di palesare all’esterno la condotta decettiva ». In questa
prospettiva, sarebbe rilevante il luogo e il momento in cui è stata decisa la
diffusione e non quello in cui l’impiegato addetto all’invio telematico della
comunicazione ha provveduto alla digitazione « trattandosi di mera esecuzione di una decisione già assunta e operativa senza alcuna possibilità da
parte del materiale operatore di provvedere diversamente ». Verrebbe però
così in rilievo — è stato notato criticamente — « non già la condotta, bensì
la componente volitiva, la decisione rispetto al comportamento attraverso il
quale la decisione stessa si realizza » (55).
b) l ’aggiotaggio manipolativo
Anche per l’aggiotaggio manipolativo, che parimenti configura un reato
di pericolo concreto (56), occorre che la condotta sia in grado di produrre un
turbamento al mercato: in particolare, secondo il prevalente orientamento, il
fatto deve essere realizzato con modalità tali da rendere concreta la possibilitÃ
del verificarsi « di una sensibile alterazione del valore degli strumenti finanziari », pur restando estranea alla consumazione del reato l’effettiva o meno
alterazione del prezzo dei titoli. Ciò significa che il « mero accordo simulato
(
53) Così, F. MUCCIARELLI, op. ult. cit., in cui l’A. evidenzia come non rilevino le
comunicazioni interne finalizzate alla messa a punto di un testo da trasmettere al pubblico (si
pensi alla predisposizione di un comunicato stampa), né la circolazione della comunicazione
falsa all’interno dell’ufficio dell’ente incaricato della immissione della stessa nei canali informativi: « il luogo e il momento della consumazione del reato si fissano dunque [...] con l’uscita
della notizia falsa dalla sfera di controlli di colui o di coloro che la detengono essendo vincolati
da un obbligo di riservatezza destinato a venir meno proprio quando si procede alla
pubblicazione ». Sul punto, v. altresì A. NISCO, Manipolazione informativa, cit., p. 4 s.
(
54) In questi termini, P.G. Cass., 11 settembre 2014, decr. n. 284/2014, confl. comp.,
cit., p. 8. Secondo il decreto in commento, il momento consumativo del reato andrebbe
individuato « nel momento in cui la condotta (notizie false o altri artifici che siano) esce dalla
sfera del soggetto attivo a nulla rilevando ciò che accade successivamente ». Sul punto, v. G.
LUNGHINI, Il PG della Cassazione e la competenza territoriale dell’aggiotaggio attraverso il Nis, in Dir. pen. proc., 2014, 10, p. 1211 ss. e F. MUCCIARELLI, Il locus commissi delicti della
manipolazione di mercato. Aporie normative e sistematiche della decisione ex art. 54-bis c.p.p.
nel caso Fonsai, in penalecontemporaneo.it, 27 ottobre 2014.
(
55) F. MUCCIARELLI, Manipolazione informativa, cit., p. 7.
(
56) Per l’integrazione del delitto in esame per la cui integrazione è dunque sufficiente
che siano posti in essere comportamenti diretti a cagionare una sensibile alterazione del prezzo
degli strumenti finanziari, senza che sia necessario il verificarsi di tale evento (in questo senso,
ex multis, Cass., sez. V, 10 ottobre 2018, n. 45829; Cass., sez. V, 14 settembre 2017, n. 54300,
in Ced Cass., rv 272083; Cass., sez. I, 13 novembre 2015, n. 45347, in Ced Cass., rv 265397).
I CRITERI DI COMPETENZA
21
ovvero l’artificiosa utilizzazione dello scopo tipico di altro negozio » nonsono in sé sufficienti alla consumazione della fattispecie criminosa in esame,
essendo necessario — ove la condotta riguardi titoli di società quotata inborsa — altresì « l’incrocio tra ordini di acquisto e di vendita sul mercatotelematico »; e ciò in quanto l’intesa illecita, « ove priva di pubblicizzazione
secondo le regole del mercato, non potrebbe avere incidenza sul corso degli
strumenti finanziari » (57).
Chiara l’implicazione sul piano della competenza territoriale: ove si
convenga che il reato si consumi nel tempo e nel luogo in cui si manifesta,
« quale conseguenza della condotta, la rilevante possibilità di verificazione
della sensibile alterazione del prezzo dello strumento finanziario », nell’ipotesi di titoli quotati in borsa, quest’ultima « non può che concretizzarsi inMilano, sede della Borsa Valori per l’intero territorio nazionale » (58). Negli
altri casi, deve invece essere valutata quale sia la condotta realizzata inconcreto e deve essere accertato quando essa si possa ritenere palesata
all’esterno da parte degli autori della stessa.
2.9. L’abuso di informazioni privilegiate.
Per quanto attiene l’abuso di informazioni privilegiate di cui all’art. 184
(
57) Così, G. MELILLO, Note in tema di competenza territoriale per il delitto di manipolazione del mercato, in Cass. pen., 2007, 775.6, p. 2758, secondo cui le « condotte manipolative
si possono realizzare soltanto sul mercato e nel mercato ». Sul punto, peraltro, mutatis
mutandis possono valere le considerazioni critiche di cui sopra laddove la tesi sembra proporre
un evento di pericolo esterno rispetto alla condotta.
(
58) Si vedano ad es. Cass., sez. V, 4 luglio 2013 n. 51897, Lotito, in Ced Cass., rv
258033, secondo cui, la consumazione si verifica « nel momento e nel luogo in cui viene
compiuta dall’agente — o, per esso, da un suo mandatario — la fase conclusiva della sequenza
di atti in cui si concreta l’azione vietata »; Cass., sez. V, 7 dicembre 12 n. 49362, in Ced Cass., rv 254063; Cass., sez. 2, 28 novembre 12, n. 12989, in Ced Cass., rv 255525; Cass., sez. V,
20.6.12 n. 40393, in Ced Cass., rv. 253361. In senso conforme, più recentemente, Cass., sez.
V, 10 ottobre 2018, n. 45829, che si è espressamente discostata dall’isolato precedente (Cass.,
sez. V, 8 novembre 2012, n. 4324, in Ced. Cass., rv 254324) secondo cui il momento di
perfezionamento del delitto coinciderebbe con quello in cui viene effettuato l’ordine d’acquisto dei titoli. Interpretazione, quest’ultima, non condivisibile ad avviso della Corte in
quanto sottovaluta « la circostanza che l’ordine di acquisto ricevuto dall’intermediario deve
essere comunicato attraverso il sistema telematico gestito dalla borsa di Milano per poter
giungere a destinazione e potersi incrociare con un’offerta di segno contrario e realizzare la
transazione. Solo nel ricorrere di un simile contesto fattuale può dirsi integrata l’idoneità della
condotta a cagionare un pericolo concreto di alterazione del prezzo del titolo e, di conseguenza, del regolare andamento del mercato, sul quale per l’appunto le condotte di manipolazione devono potenzialmente incidere » (così, Cass., 45829/18 cit., che conclude aderendo
all’orientamento prevalente, secondo il quale il reato si consuma nel luogo in cui le operazioni
di compravendita degli strumenti finanziari si sono perfezionate).
ACCERTAMENTO PENALE E REATI SOCIETARI
22
T.U.F., il locus commissi delicti è da rinvenirsi nel luogo di realizzazione della
condotta, vale a dire quello in cui l’agente « acquista, vende o compie altre
operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto
terzi, su strumenti finanziari » utilizzando informazioni privilegiate (lett. a),
ovvero comunica ad altri tali informazioni (lett. b) ovvero ancora raccomanda
o induce altri, sulla base delle informazioni privilegiate, « al compimento di
una delle operazioni di cui alla lettera a » (lett. c) (59).
In particolare, la competenza territoriale in ordine alla condotta di acquisto
di strumenti finanziari abusando di informazioni privilegiate (lett. a) è determinata dal momento e dal luogo in cui si verifica il trasferimento della proprietÃ
dei beni oggetto di compravendita. È invero questo il portato di una pronuncia
di legittimità (60) che, pur pronunciandosi in ordine all’abrogato art. 180
comma 1 lett. a) T.U.F. (61), ha statuito un principio pienamente applicabile
anche con riguardo alla attuale disciplina dell’insider trading (art. 184 T.U.F.).
Dirimente ai fini della competenza è il momento in cui l’agente diventa
titolare dei diritti che lo strumento finanziario gli attribuisce (62), individuabile applicando le norme civilistiche che disciplinano il complesso regime
della « dematerializzazione » (titolo V d.lgs. n. 213/1998) alla quale gli
« strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione sui mercati
regolamentati » sono assoggettati. Questi ultimi sono infatti beni determinati
solo nel genere, per cui l’effetto traslativo può perfezionarsi solamente con
l’individuazione della « specie » venduta, ai sensi dell’art. 1378 c.c., e non si
verifica già all’atto della conclusione del contratto di acquisto. L’individuazione avviene nel momento in cui la banca presso la quale il cliente intrattiene
il conto provvede al ritiro dei titoli dall’istituto di credito indicato dal proprio
commissionario e all’inserimento di questi ultimi nel conto del medesimo
cliente che ha dato l’ordine di acquisto (63); dunque, nel luogo in cui quel
conto è acceso. Il luogo di consumazione del reato va perciò individuato « in
(
59) Si veda E. AMATI, sub art. 184, in A. LANZI-G. INSOLERA, Codice penale d’impresa, Dike Giuridica, Roma, 2015, p. 563, il quale rileva che il reato ha « natura istantanea,
consumandosi con il compimento dell’operazione finanziaria ovvero con la comunicazione
della notizia o con l’effettuazione della raccomandazione o induzione ». (
60) Cass., sez. V, 21 gennaio 2009, n. 7769, proc. Unipol.
(
61) Questa norma puniva con la reclusione fino a due anni e con la multa da venti a
seicento milioni di lire « chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione
della partecipazione al capitale di una società , ovvero dell’esercizio di una funzione, anche
pubblica, di una professione o di un ufficio, acquista, vende o compie altre operazioni, anche per
interposta persona, su strumenti finanziari, avvalendosi delle informazioni medesime ». (
62) Sul punto, v. G. CAMERA, Spunti processuali in materia di insider trading e market
abuse, in Foro ambr., 2006, p. 443.
(
63) « Il trasferimento della proprietà dello strumento finanziario dematerializzato si
perfeziona solo con il compimento della registrazione in accredito, ad opera dell’intermediaI CRITERI DI COMPETENZA
23
quello nel quale risulti effettuata la registrazione dei titoli sul conto dell’acquirente ».
La suprema Corte ha così sconfessato il diverso orientamento espressoda alcune pronunce di merito secondo il quale il momento in cui l’agente
acquista lo strumento finanziario (illecitamente avvalendosi di una informazione privilegiata) sarebbe da identificare « nel luogo e nel tempo in cui le
proposte di negoziazione (vendita ed acquisto) si incrociano telematicamente
nel sistema organizzato da Borsa Italiana spa, che gestisce, a Milano, il
mercato della Borsa », per cui il locus commissi delicti risulterebbe « benidentificato nella sede operativa del soggetto incaricato della gestione del
suddetto mercato e altrettanto deve dirsi del tempo e del momento dell’operazione acquisto vendita, entrambi istantanei e coincidenti con la formazione
dell’accordo negoziale, con l’incontro delle due proposte di negoziazione » (64).
3. La competenza per connessione.
Come si è accennato all’inizio del capitolo, nell’esperienza dei procedimenti penali de societate l’applicazione delle regole prescritte in tema di
competenza per territorio dagli artt. 8 ss. del codice di rito viene spessorio, sull’apposito conto aperto dall’acquirente e nel luogo in cui tale conto è acceso, che
concretizzando la consegna dematerializzata delle species di valori appartenenti al genus
dedotto in obbligazione rappresenta per l’appunto l’individuazione di questi ultimi e segna il
momento a partire dal quale la titolarità sugli stessi può considerarsi trasferita all’acquirente »
(in questi termini, Cass., 21 gennaio 2009, cit.). Sul punto v. altresì, G. CAMERA, cit., p. 444.
(
64) Così, Corte app. Milano, 12 novembre 2007, proc. Unipol, secondo cui la
registrazione dei titoli sul conto dell’acquirente, che attribuisce la legittimazione piena ed
esclusiva all’esercizio dei diritti ad essi relativi, appartiene alla fase esecutiva e non coincide
con l’acquisto dei titoli medesimi, che si è verificato in precedenza, con la negoziazione
contrattuale avente ad oggetto valori già ben individuati. Analogamente, Trib. Milano, sez. II,
25 ottobre 2006, giud. Meyer, in Foro ambr., 2006, p. 430 s., aveva affermato che « Ai fini della
competenza territoriale per il reato di abuso di informazioni privilegiate (art. 180 comma 1
lett. a d.lgs. n. 58/1998, art. 184 T.U.F. a seguito della riforma con l. n. 62/2005), si devono
tenere in considerazione le norme che disciplinano la negoziazione sul mercato. Nel caso di
obbligazioni negoziate presso il m.o.t. [mercato obbligazioni telematiche], che è un comparto
della Borsa, il cui regolamento espressamente prevede l’intervento della medesima sugli orari
di negoziazione, sulla gestione degli errori e le disfunzioni tecniche, in particolare sulla
sospensione della quotazione dei titoli per eccesso di rialzo e di ribasso, si deve ritenere che
il locus commissi delicti ovvero quello in cui è avvenuto il compimento dell’operazione
finanziaria sia quello in cui ha sede la Borsa (Milano), quale luogo attraverso il quale Consob
esercita il suo potere-dovere di controllo, e ciò anche in considerazione che il bene protetto
dalle norme che si assumono violate, è la stabilità ed il regolare funzionamento del mercato
finanziario ». In merito si vedano le osservazioni critiche di G. CAMERA, cit., p. 443 ss.
ACCERTAMENTO PENALE E REATI SOCIETARI
24
derogata in favore degli autonomi criteri che disciplinano la competenza per
connessione: di norma, infatti, oggetto di contestazione nei confronti della
persona accusata di reati economici sono una pluralità di fatti illeciti posti in
essere da un sodalizio di persone. Può invero accadere che lo stesso reato sia
stato commesso da più persone tra loro, ad esempio amministratori e sindaci
di una stessa società (art. 12 comma 1 lett. a), c.p.p.) (65), oppure che uno o
più soggetti abbiano commesso più reati (almeno uno dei quali rientranti in
quelli disciplinati dal titolo XI del libro V del codice civile) (66) con una sola
azione od omissione, ovvero con più azioni od omissioni esecutive del
medesimo disegno criminoso (art. 12 comma 1 lett. b) c.p.p.). Naturalmente
i reati contestati in concorso tra loro potranno essere tutti reati societari
ovvero reati societari, da un lato, e reati comuni (67), fallimentari o tributari
dall’altro.
Ove si ravvisi un legame connexitatis causa — e non sussista tra i reati un
rapporto di specialità o assorbimento (68) — la competenza è determinata
mediante l’applicazione delle regole prescritte dall’art. 16 comma 1 c.p.p. E,
(
65) È comunque da notare al riguardo che l’ipotesi di connessione oggettiva ex art. 12
lett. b), c.p.p., fondata sulla astratta configurabilità del vincolo della continuazione ai sensi
dell’art. 81, c.p. fra distinte fattispecie di reato, determina lo spostamento della competenza
per connessione, sia per materia che per territorio, soltanto se l’episodio in continuazione
riguardi tutti gli imputati (tra le tante, v. Cass., sez. II, 20 novembre 2018, n. 57927, in Ced
Cass., rv 275519-01); Cass., sez. I, 9 gennaio 2013 n. 8526, in Ced Cass., rv 254924; Cass., sez.
I, 20 dicembre 2012, n. 5725, in Ced Cass., rv 254808; Cass., sez. IV, 7 novembre 2006, n.
11963, Galletti, in Ced Cass., rv. 236276).
(
66) Anche se meno frequente, non può escludersi il ricorso al criterio della connessione
teleologica o consequenziale (art. 12, lett. c c.p.p.), in cui alcuni dei reati contestati siano stati
commessi per eseguire o per occultare gli altri. Sul punto si è consolidato l’orientamento di
legittimità adesivo al principio espresso di recente dalle sezioni unite, dapprima minoritario,
secondo cui, ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall’art. 12
c.p.p., lett. c), e della sua idoneità a determinare uno spostamento della competenza per
territorio, non è richiesto che vi sia identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo,
ferma restando la necessità di accertare che l’autore di quest’ultimo abbia avuto presente
l’oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione o all’occultamento di un altro
reato (Cass., sez. un., 26 ottobre 2017 n. 53390, in Ced Cass., rv 271223; Cass., sez. II, 16
ottobre 2019, n. 44678, Beneschi, in Ced Cass., rv 278000; Cass., sez. III, 11 novembre 2020,
n. 31517).
(
67) Ovviamente occorrerà verificare in concreto la possibilità di configurare il concorso. Ad esempio, l’infedeltà patrimoniale (art. 2634 c.c.) e l’appropriazione indebita (art.
646 c.p.) sono considerate in rapporto di specialità reciproca (in questo senso, ex multis, Cass.,
sez. 2, 25 ottobre 2011, n. 4244; Cass., 27 marzo 2008, n. 15879, Baruffaldi, in Ced Cass., 239776).
(
68) Si pensi ad esempio al caso dei reati societari ed il reato di cui all’art. 223 comma
2 n. 1, l. fall. (bancarotta fraudolenta in relazione alla quale il dissesto sia stato cagionato
« commettendo uno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632,
2633 e 2634 del codice civile »). In questi casi competente territorialmente è il « giudice del
I CRITERI DI COMPETENZA
25
pertanto, « la competenza per territorio per i procedimenti connessi rispettoai quali più giudici sono ugualmente competenti per materia appartiene al
giudice competente per il reato più grave e, in caso di pari gravità , a quellocompetente per il primo reato » (69).
È incerta la soluzione da adottare nell’ipotesi in cui i criteri indicati da
quest’ultima norma si rivelino insufficienti o inidonei ad individuare il
giudice territorialmente competente: la soluzione preferibile sembra quella di
ricorrere alle regole suppletive previste dall’art. 9 c.p.p. (70). In ogni caso nonvi sono dubbi circa il fatto che la competenza per connessione operi anche
— ipotesi frequente nei processi relativi alla criminalità di impresa — tra
reati commessi all’estero e quelli realizzati in Italia (71).
Nulla quaestio invece per quanto attiene alla competenza (rectius: attribuzione) per materia, considerato che in ogni caso chiamato a decidere è il
tribunale collegiale (72), stante il tenore dell’art. 33-quater c.p.p., secondo cui
« se alcuni procedimenti connessi appartengono alla cognizione del tribunale
luogo in cui il reato è stato consumato, ovvero quello in cui è stato dichiarato il fallimento »
(Cass., sez. I, 16 novembre 2000, n. 4356, Agostini e altro, in Ced Cass., rv. 218250).
(
69) Nel regolare un caso di conflitto negativo di competenza nell’ambito di un
procedimento in cui venivano contestati i reati di aggiotaggio informativo nella gestione di
ente non quotato (art. 2637 c.c.), ostacolo alle funzioni di vigilanza nei confronti della Banca
d’Italia (art. 2638 c.c.) e falso in prospetto (art. 173-bis T.U.F.), la Cassazione ha ribadito che,
ai fini della determinazione della competenza (anche) per connessione, deve aversi riguardo
esclusivamente alla contestazione formulata dal pubblico ministero, « a nulla rilevando
eventuali valutazioni in via prognostica, anticipatorie del merito della decisione, salvo che tale
contestazione non contenga rilevanti errori macroscopici ed immediatamente percepibili »
(così, Cass., sez. I, 7 dicembre 2017, n. 15537).
(
70) Con la conseguenza che, in caso di concorso nel reato commesso in luogo ignoto
da più persone, aventi residenza, domicilio e dimora in luoghi diversi, è competente il giudice
del luogo in cui ha sede l’ufficio del pubblico ministero che per primo ha iscritto la notizia di
reato (ex art. 9 comma 3 c.p.p.); così, Cass., sez. V, 21 novembre 07, n. 46828, in Ced Cass., rv. 238888; Cass., sez. I, 7 dicembre 2005, Saya, in Ced Cass., rv. 233359. Peraltro, in senso
contrario rispetto alla tesi illustrata nel testo, la Cassazione ha talora affermato che, in caso di
connessione, ove non sia possibile individuare il luogo di consumazione del reato più grave, « si deve avere riguardo al luogo di consumazione del reato che, in via decrescente, si presenta
come il più grave tra quelli residui » (così, ad esempio, Cass., sez. I, 22 maggio 2008, n. 22763,
confl. comp. in proc. Antonelli, in Ced Cass., rv. 239887, nonché, più recentemente, Cass., sez.
II, 21 ottobre 2016 n. 3850, in Ced Cass., rv 269246).
(
71) Ex multis, Cass., sez. I, 8 aprile 2008, n. 14666, confl. comp. in proc. Mercuri e altri,
in Arch. n. proc. pen., 2, 2009, p. 251.
(
72) È ben vero che formalmente è applicabile altresì l’art. 15 c.p.p., ai sensi del quale « Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza della corte d’assise ed
altri a quella del tribunale è competente per tutti la corte d’assise ». Nondimeno, considerate
le particolari materie di competenza della corte d’assise, è alquanto raro che quest’ultima si
occupi di reati d’impresa.
ACCERTAMENTO PENALE E REATI SOCIETARI
26
collegiale ed altri a quella del tribunale in composizione monocratica, si
applicano le disposizioni relative al procedimento davanti al giudice collegiale, al quale sono attribuiti tutti i procedimenti connessi » (73).
(
73) Gli artt. 16 e 33-quater c.p. devono essere letti congiuntamente: ove ad esempio vi
sia connessione tra reati societari e reati tributari, la competenza territoriale sarà determinata
dal luogo di consumazione di questi ultimi, in quanto muniti di trattamento sanzionatorio più
severo (al riguardo si applicheranno pertanto gli speciali criteri dettati dall’art. 18 d.lgs. n.
74/00). Ai sensi del citato art. 33-quater c.p.p., i procedimenti connessi saranno comunque
attribuiti al tribunale in composizione collegiale, per quanto i reati tributari di per sé siano
assegnati alla cognizione del giudice monocratico.
I CRITERI DI COMPETENZA