INDICE SOMMARIO
Introduzione ...................................... . IX Premessa ........................................ . XI CAPITOLO 1
LA POSIZIONE DEL FIDEIUSSORE
1. La figura del fideiussore ............................ . 1
2. Differenza tra fideiussore e terzo datore ................... . 1
3. La causa della fideiussione........................... . 2
CAPITOLO 2
LE TUTELE CONVENZIONALI E CODICISTICHE
A FAVORE DEL FIDEIUSSORE
1. Introduzione................................... . 7
2. Il diritto di recesso del fideiussore. ...................... . 8
2.1. Il recesso convenzionale ........................ . 8
2.2. Il termine di efficacia del recesso ................... . 10
2.3. Le problematiche successive al recesso ............... . 12
2.4. Casistica giurisprudenziale....................... . 17
3. Il rilievo del fideiussore ............................ . 22
3.1. L’azione cautelare di rilievo: limiti ed estensione .......... . 22
3.2. Condizioni per l’azione di rilievo ................... . 23
4. La liberazione ex art. 1955 c.c. per fatto del creditore .......... . 27
4.1. Il pregiudizio giuridico quale presupposto rilevante per la liberazione del fideiussore ex art. 1955 c.c. ................ . 27
4.2. Considerazioni sulla casistica giurisprudenziale ........... . 31
5. La liberazione del fideiussore prevista dall’art. 1956 c.c. ......... . 35
5.1. L’intervento della legge sulla trasparenza bancaria e la novella
dell’art. 1956 c.c. ............................ . 35
5.2. Gli elementi che il fideiussore deve addurre per richiedere la
liberazione. Onere della prova .................... . 38
5.3. La necessità o meno dell’autorizzazione per la concessione di nuovo
credito .................................. . 49
V
5.4. La posizione del fideiussore che risulta amministratore o socio della
società garantita. La posizione del fideiussore coniuge del debitore. 50
5.5. La natura sanzionatoria dell’istituto, la buona fede e le conseguenze
della liberazione del fideiussore .................... . 53
5.6. Ulteriori considerazioni e disamina giurisprudenziale ....... . 59
6. La liberazione prevista dall’art. 1957 c.c. .................. . 66
6.1. La ratio della norma e la natura solidale dell’obbligazione .... . 66
6.2. La rinunzia preventiva e la deroga alla disposizione dell’art. 1957
c.c. .................................... . 68
6.3. La tempestiva e concreta proposizione di “istanze†contro il debitore. Il fallimento del debitore .................... . 70
CAPITOLO 3
LA MODULISTICA UTILIZZATA DALLE BANCHE
E LA REGOLAMENTAZIONE CONTRATTUALE IN DEROGA
ALLE PREVISIONI DEL CODICE
1. Le Norme Bancarie Uniformi ......................... . 73
2. I testi dei contratti di fideiussione ...................... . 74
3. L’esame delle clausole del modello ABI ................... . 76
CAPITOLO 4
L’INTERVENTO LEGISLATIVO DEL 1992 IN TEMA
DI TRASPARENZA BANCARIA
1. Premessa ..................................... . 83
2. La modifica dell’art. 1938 c.c.......................... . 83
3. L’integrazione dell’art. 1956 c.c. ....................... . 84
CAPITOLO 5
LE ISTRUZIONI DELLA BANCA D’ITALIA IN MERITO ALL’EROGAZIONE
DEL CREDITO. LE CONSEGUENZE DELL’ABUSIVA CONCESSIONE
DEL CREDITO SULL’OBBLIGAZIONE DEL FIDEIUSSORE
1. La Banca d’Italia impone alle banche comportamenti prudenti ..... . 87
2. La conoscenza del cliente e del rischio ................... . 88
3. La valutazione delle garanzie offerte ..................... . 88
4. Il principio della sana e prudente gestione del credito .......... . 89
5. L’abusiva concessione del credito ...................... . 90
6. L’abusiva concessione del credito nella giurisprudenza .......... . 94
7. Le ripercussioni dell’abusiva concessione del credito sul fideiussore... . 96
INDICE SOMMARIO
VI
CAPITOLO 6
IL PRINCIPIO DI BUONA FEDE E CORRETTEZZA
NEI RAPPORTI TRA FIDEIUSSORE E BANCA
1. Buona fede, correttezza e liberazione del fideiussore............ . 101
2. Le indicazioni sul comportamento della banca ............... . 105
3. Considerazioni sulle indicazioni della giurisprudenza ........... . 123
CAPITOLO 7
LA QUALIFICAZIONE DEL FIDEIUSSORE
QUALE CONSUMATORE O PROFESSIONISTA
1. Il fideiussore come professionista “di rimbalzo†.............. . 141
2. Il revirement giurisprudenziale ........................ . 142
3. L’indagine sul rapporto contrattuale ..................... . 143
4. La tutela del fideiussore consumatore .................... . 145
5. Valutazione della qualità di consumatore con riferimento al contratto di
fideiussione qualificato astratto ........................ . 147
CAPITOLO 8
LA FIDEIUSSIONE E LA NORMATIVA ANTITRUST
1. Le indagini della Banca d’Italia sul testo di fideiussione emanato dall’ABI
nel 2003. Il parere dell’Autorità Garante della concorrenza e del Mercato. 155
2. Il Provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2.05.2005 ........ . 157
3. Le conseguenze dei provvedimenti del 2005 ................ . 159
4. La modifica successiva dei testi fideiussori ................. . 162
5. La nullità del contratto di fideiussione limitata alle sole clausole oggetto di
intesa anticoncorrenziale. Declino della tesi della nullità totale. Le decisioni
della Suprema Corte .............................. . 163
6. Le pronunzie di segno contrario di alcuni giudici di merito che sanciscono
la nullità dell’intero contratto di fideiussione ................ . 166
7. La competenza ad esaminare le eccezioni avanzate nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo ........................... . 167
8. Gli elementi che il fideiussore ha l’onere di allegare e provare ...... . 168
9. Il risarcimento del danno ........................... . 170
10. La normativa Antitrust e la fideiussione astratta .............. . 173
11. La normativa Antitrust ed il provvedimento della Banca d’Italia nell’ipotesi
in cui l’obbligo fideiussorio sia riportato in un contratto di mutuo ... . 173
12. Giurisprudenza rilevante in materia di fideiussione e normativa antitrust. 175
12.1. Giurisprudenza di legittimità ..................... . 175
12.2. Giurisprudenza di merito ....................... . 183
INDICE SOMMARIO
VII
CAPITOLO 9
IL CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA E
LE ECCEZIONI PRECLUSE AL FIDEIUSSORE
1. Le critiche dell’Autorità Antitrust ed il diverso avviso della Banca d’Italia. 213
2. La giurisprudenza tra fideiussione e garanzia autonoma.......... . 215
CAPITOLO 10
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
1. I principi consolidati in materia di tutela del fideiussore ......... . 225
2. E in materia di liberazione del fideiussore.................. . 226
Indice analitico .................................... . 233
INDICE SOMMARIO
VIII
INTRODUZIONE
Il lavoro è stato avviato tra la fine del 2019 e il 2020, prima ancora
che il sistema fosse colpito da una pandemia di inimmaginabile vastità e
conseguenze.
Si è aperto un periodo di profonda crisi economica che interessa, con
conseguenze in precedenza imprevedibili, il sistema bancario, già da
tempo gravato da una mole di crediti deteriorati.
È pur vero che negli ultimi anni sono state perfezionate operazioni
per alleggerire i bilanci con cessioni di crediti incagliati ed in sofferenza
e con imponenti cartolarizzazioni.
Queste operazioni non hanno determinato alcuna variazione relativamente al credito: il debitore rimane esposto e deve adempiere ai suoi
obblighi di restituzione ed il fideiussore deve rispondere verso il terzo
cessionario dei propri impegni di garanzia.
La situazione si è, però, di recente aggravata e le banche, anche per
riprendere la loro funzione istituzionale nell’erogare credito, hanno
perfezionato altre ed importanti operazioni di smobilizzo dei crediti di
dubbia recuperabilità .
È già iniziata una triste stagione per il recupero dei crediti acquistati
e gli addetti al lavoro sono ben consapevoli che oltre le normali trafile
giudiziarie, vanno sommate le proroghe previste in questo periodo per le
azioni esecutive, già iniziate o da iniziare.
Il fenomeno porterà ad escludere dal mercato molti soggetti a suo
tempo affidati, al contempo si può ragionevolmente prevedere che le
procedure concorsuali saranno numerose. Di conseguenza, la banca creditrice, ovvero un suo avente causa,
molto spesso saranno consapevoli che il recupero del proprio credito nei
confronti del debitore potrà avvenire solo in moneta fallimentare e/o
nella percentuale concordataria.
Tale situazione imporrà di verificare la possibilità di escutere le
garanzie a suo tempo acquisite.
IX
Il patrimonio del fideiussore rimarrà , molto spesso, l’unica reale e
consistente possibilità di recupero.
I garanti, in questo contesto, sono destinati ad essere escussi, ma con
l’ulteriore penalizzazione di aver scarse possibilità nel poter utilmente
agire in regresso verso il debitore principale.
Le nostre considerazioni sulla tutela di cui il fideiussore potrÃ
giovarsi sono, dunque, argomento di grande attualità .
Di contro, il creditore, quale che sia, banca o cessionario del credito,
dovrà verificare, prima di agire contro il garante, che l’erogazione del
credito sia stata curata con diligenza.
L’esame della giurisprudenza già avutasi nell’ampio contesto delle
cessioni dei crediti deteriorati ha evidenziato che il contenzioso si è creato
tra due soggetti non pienamente a conoscenza degli avvenimenti relativi
alla fase dell’erogazione del credito, il cessionario che ha preso in carico
una situazione già deteriorata ed il fideiussore che potrebbe, anche se non
sempre, essere del tutto all’oscuro di come si sono svolti i pregressi
rapporti creditizi.
La delicatezza di questa situazione investirà l’intero comparto giudiziale e si è certi che le esperienze finora acquisite potrebbero risultare non
sufficienti.
In questa nuova, difficile e complicata stagione il ricorso ai principi
generali di buona fede e di solidarietà si palesa sempre più primario ed
imprescindibile al fine di approntare una adeguata e bilanciata tutela a
tutti i soggetti coinvolti e soprattutto al fideiussore.
Febbraio 2021
INTRODUZIONE
X
PREMESSA
L’istituto della fideiussione è argomento trattato da illustri Autori
ed ha trovato sintesi nel monumentale trattato di MICHELE FRAGALI del
1968 (1).
Successivamente sono stati pubblicati testi importanti da vari
studiosi, fra i quali si possono richiamare i lavori del GIUSTI (
2), del
RAVAZZONI (
3) e dell’ANGELICI (
4).
Negli anni più recenti, la dottrina (5) ha pubblicato interessanti
interventi nonché commenti alle pronunzie più rilevanti.
Va anche richiamato l’importante lavoro del BOZZI (
6), che tratta
con approfondimento i vari aspetti dell’istituto, sia sul piano dottrinale
sia su quello giurisprudenziale.
Tale breve excursus rende palese quale vivo interesse vi sia tuttora
sull’argomento, anche per i suoi rilevanti risvolti economici, riguardanti
una pluralità di soggetti.
Tanto che, con particolare riferimento alla questione relativa al
rapporto fra fideiussione e normativa antitrust, sono stati pubblicati
diversi lavori, alcuni a sostegno delle tesi favorevoli ai garanti, altri per
(
1) Pubblicato nell’ambito del Commentario del Codice Civile, Bologna, e anche
in Enciclopedia Diritto, vol. XVII.
(
2) GIUSTI, La Fideiussione ed il mandato di credito, in Trattato Cicu, Giuffrè,
Milano 1998.
(
3) RAVAZZONI, La fideiussione, ristampa Milano 1981.
(
4) ANGELICI, Le garanzie bancarie, in Tratt. dir. priv., P. Rescigno (diretto da),
Torino, 1985, XII.
(
5) LONGO, Fideiussione e garanzie atipiche: come liberarsene o ridurre l’entità del
debito, Altalex 2019; FRANCESCHETTI, Fideiussione, in Altalex 2016; CIPRIANI e CAZZETTA, Le clausole ‘in deroga’ nella fideiussione, in Riv. Dir. Bancario, 2018, BLANDINI, Note
minime sulle novelle in materia di garanzie bancarie, in Banca, Borsa e Titoli di credito, 2011; GRIPPO e VALIGNANI, I nuovi modelli ABI di fideiussione, Torino, 2007; Salanitro,
Le fideiussioni bancarie, in Banca, Borsa e Titoli di credito, 1984.
(
6) BOZZI, La fideiussione, Torino, 2013. XI
limitare la portata dalla normativa antitrust, escludendo l’ipotesi di una
nullità totale dei testi delle fideiussioni che riportano al loro interno le
clausole incriminate dalle Autorità di vigilanza (7).
Il presente lavoro nasce dalla considerazione che la posizione del
fideiussore, definito “responsabile senza debito†— ed in quanto tale
meritevole di una peculiare tutela con il richiamo al concetto di favor
fideiussionis (
8) — è, sul piano effettuale, depotenziata, alla luce dei
principi dettati dalla giurisprudenza e degli schemi contrattuali utilizzati dalle banche, predisposti dalle stesse banche su moduli standard (la
c.d. forma fideiussoria contrattuale).
Ciò non di meno la posizione della banca — nei casi nei quali
l’istruttoria in sede di erogazione del credito e il comportamento nel
corso del rapporto non siano stati condotti secondo il principio della
sana e prudente gestione — potrebbe essere attaccata, con il rischio per
la banca di perdere la garanzia acquisita.
Quindi si potrebbe affermare che l’ordinamento prevede una
tutela generalizzata a favore del fideiussore ma, al contempo, che sul
piano dell’attuazione pratica simile tutela si rivela spesso poco efficace.
Tale affermazione va verificata alla luce delle pronunzie, sul tema,
dei Giudici di merito e di legittimità .
L’analisi deve partire dal codice civile che, nell’intento di tutelare
il garante di un debito altrui, detta norme di ostacolo a pretese del
creditore che si palesino non giustificate o, al limite, non corrette. Il
riferimento è agli artt. 1955, 1956 e 1957 del codice civile; vanno, in tale
ottica, menzionati anche il generale rimedio del recesso del fideiussore;
nonché l’istituto del cd. “rilievo†previsto dall’art. 1953 c.c..
Storicamente va evidenziato che nel 1992 il legislatore, consapevole
della situazione di soggezione nella quale si trovavano i clienti delle
banche, ed anche dello squilibro che connotava in peius la posizione del
fideiussore, è intervenuto sulla trasparenza nei rapporti bancari, imponendo al sistema una più pregnante tutela della clientela.
(
7) Sull’argomento ci sia premesso richiamare i nostri recenti interventi sulla
rivista Magistra del 26.10.2018, del 05.06.2019 e da ultimo quello del 30.9.2019 a
commento della pronunzia della Corte Suprema del 26.09.2019, n. 24044.
(
8) Invero la giurisprudenza di merito richiama il principio sul piano probatorio
per affermare che l’eccezione del fideiussore impone alla banca la dimostrazione del
suo diritto: ben poca cosa!
PREMESSA
XII
Con particolare riferimento alla fideiussione, il legislatore è intervenuto
introducendo l’art. 10 della l. n. 154/1992: tale norma ha imposto un limite
massimo all’impegno fideiussorio omnibus per obbligazioni future ed ha
integrato la disciplina dell’art. 1956 c.c., inserendo l’ultimo comma.
Successivamente, nel 2005, il legislatore con il c.d. codice del
consumatore (d.lgs. n. 206/2005), ha predisposto ulteriori tutele in
favore del fideiussore, in particolare ha previsto l’inefficacia di diritto di
alcune clausole c.d. abusive.
Nell’ottica della tutela del fideiussore è anche rilevante la legge
Antitrust n. 287/1990.
Tale normativa, vietando le intese tese a limitare la concorrenza
anche tra istituti finanziari e/o bancari, ha assunto rilievo proprio per
la posizione del fideiussore: la Banca d’Italia, quale organo di vigilanza,
ha ritenuto che alcune clausole, presenti nel testo fideiussorio distribuito alle banche aderenti dall’ABI nel 2003, potevano essere considerate frutto di intese anticoncorrenziali ove applicate in modo uniforme
dalle banche consociate, con ricadute c.d. “a valle†sulla validità del
singolo contratto tra banca e fideiussore.
Ancora, non va pretermessa l’importanza, nell’esaminare il fenomeno, che riveste il generale principio della correttezza e della buona
fede nella stipula e nell’esecuzione del negozio fideiussorio (9).
La fideiussione difatti è caratterizzata dalla presenza di due soggetti: il garante ed il creditore garantito.
Tali soggetti, di tutta evidenza, hanno interessi contrastanti.
Il creditore garantito, che originariamente è una banca o un istituto più
latamente finanziario, si propone di ottenere dal fideiussore un impegno
forte e facilmente azionabile in caso di inadempimento. Cerca, pertanto, di
superare le tutele previste per il fideiussore dall’ordinamento. A tal fine
utilizza un testo contrattuale contenente specifiche deroghe alle norme
codicistiche contemplanti ipotesi di liberazione del garante.
Il fideiussore, per contro, vorrebbe ottenere obbligazioni poco
stringenti e dalle quali liberarsi facilmente.
Risulta, dunque, necessario analizzare le clausole contrattuali derogative delle norme a garanzia del fideiussore e verificarne la validità .
(
9) Invero il principio viene spesso richiamato in giurisprudenza, ma la prova di
un comportamento contrario a buona fede della banca non è agevole, con conseguente
carenza di tutela per il fideiussore.
PREMESSA
XIII
Inoltre, nella pratica può accadere che la banca abbia concesso, per
ragioni diverse, credito a soggetti inaffidabili (10) ed il fideiussore non
abbia apprestato una concreta difesa.
L’analisi, pertanto, deve passare dal piano astratto della tutela
prevista dal legislatore al piano concreto delle effettive possibilità per il
fideiussore di difendersi in giudizio.
Dall’esame delle molteplici pronunzie della giurisprudenza deriva
una considerazione di ordine generale — considerazione che sarÃ
confermata nella trattazione dei vari argomenti: le questioni che il
difensore del fideiussore può sollevare non sono di pronta e facile
soluzione, pertanto devono essere portate all’esame del Giudice con
dovizia di prove a sostegno della domanda formulata dal medesimo
fideiussore, in modo di evitare pronunzie di rigetto fondate sulla
carenza probatoria (ad avviso di chi scrive, il peggiore esito possibile);
invero la parte creditrice potrà agevolmente contrastare le contestazioni
non provate ovvero superficiali.
Recentemente, alla luce delle pronunzie che hanno riconosciuto al
fideiussore estraneo all’attività del garantito la qualifica di consumatore
e di quelle che hanno richiamato il principio di solidarietà a favore del
fideiussore, si sono aperti nuovi varchi per la difesa dei garanti.
In conclusione, questo scritto vuole approfondire di quali tutele
può avvalersi il fideiussore e come le stesse possano essere attuate: si
tratta di materia mutevole e delicata, che non sempre ha trovato
puntuali riscontri giudiziari.
La tesi, che si tenterà di corroborare con riferimenti dottrinali e
giurisprudenziali, parte da una evidente considerazione: il fideiussore è
per definizione un contraente debole, che tenta di far valere le sue
eccezioni nei confronti della parte creditrice, contraente forte.
Va ricercato, pertanto un giusto equilibrio (11).
(
10) Il grave fenomeno del progressivo aumento degli incagli e delle sofferenze
fanno pensare che non è stato valutato attentamente il merito creditizio dell’affidato,
sebbene la Banca di Italia abbia imposto al sistema creditizio indagini approfondite in
sede di istruttoria delle pratiche e il dovere di monitorare di continuo lo svolgersi del
rapporto, a difesa del risparmio e dei terzi.
(
11) Si tenga conto che un fideiussore, soprattutto se estraneo alla societÃ
affidata, avrà gravi difficoltà a dimostrare eventuali comportamenti non corretti della
banca che ha erogato il credito.